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Lezione 4

I RAPPORTI FRA DIRITTO INTERNO E DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

“... il diritto comunitario ed il diritto nazionale operano congiuntamente, applicandosi il secondo là dove finisce il campo di applicazione del primo, nel senso che esso ne disciplina le conseguenze”

Tratto dalle Conclusioni dell'avvocato generale Warner del 30 novembre 1976, in causa 33/76 (sentenze Rewe e Comet), in Raccolta, 1976, p. 2000 ss., in particolare p. 2003 s.

I due principi fondamentali

1) L'EFFETTO DIRETTO DELLE NORME UE

Le norme del diritto UE

  • A) LE NORME CONVENZIONALI
  • B) I PRINCIPI DEL DIRITTO UE
  • C) IL DIRITTO UE DERIVATO
    • ATTI VINCOLANTI
      1. 1) REGOLAMENTO (art. 288 c. 2 TFUE)
      2. 2) DECISIONE (art. 288 c. 4 TFUE)
      3. 3) DIRETTIVA (art. 288 c. 3 TFUE)
    • ATTI NON VINCOLANTI
      1. 1) RACCOMANDAZIONE (Art. 288 c. 5 TFUE)
      2. 2) PARERI (Art. 288 c. 5 TFUE)

è una caratteristica che hanno le norme del D. Ue per cui è possibile per i singoli far valere i diritti contenuti in queste norme. Per capire se una norma Ue ha effetto diretto bisogna verificare se le caratteristiche dell’effetto diretto siano presenti (criteri dell’effetto diretto). Può riguardare una norma del Trattato, le direttive e le decisioni, ma per la Corte di giustizia che ha sviluppato questi criteri per espandere l’effetto diretto anche atti che non vincolanti, cioè per quelli non vincolanti.

:

a) la norma prevede chiaramente un obbligo non per esempio agli stati membri ma nei confronti dei singoli esperandi obbligo , le direttive non possono essere obbligo ai stessi si.

obbligo questi toccando gli stessi sempre piu per ai giudici e di viene da onera esempio l’obbligo la giustizia nei casi direttive Il parlamento di ordinano regolamento. Sono che caratteristica chiara e precisa

:

b) norme chiare e precise obbligate.

c) suscettibile di applicazione immediata e dunque non condizionata ad alcun provvedimento formale dell'autorità nazionale.

Di queste caratteristiche sono provviste:

  1. 1) talune norme dei Trattati
  2. 2) talune disposizioni contenute in accordi stipulati con Stati terzi
  3. 3) regolamenti (presunzione positiva - v. art. 288 c. 2 TFUE: "il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri")
  4. 4) le direttive (direttiva (presunzione negativa - v. art. 288 c. 3 TFUE: "Le direttiva vincola lo stato membro cui è diretta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi")
  5. 5) Le decisioni a contenuto normativo (v. sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 1970, causa 9/70, Franz Grad c. Finanzamt Traunstein, in Racc. (1970) 825)

tutti quegli elementi affinché la norma possa essere diretta

mente applicata, non sono condivise ed alcuni provve

menti dell'autorità nazionale (perché sono già complete) viene

diretta direttive autesecutive "self executing

di cui uno regolamento chiaro e preciso, ma non è sufficiente

mente dettagliato, si presume che poi gli Stati Membri adot

tino dei regolamenti di attuazione (28 Stati Membri con 28

regolamenti diversi). Ci sono dei casi in cui il regolamento non

può portare tutto fa sentenza.

Nella prassi, contano le caratteristiche dell'atto!

soprattutto nelle materie ad alto contenuto tecnico, quello che

succede è che la norma lascia sempre uno spazio di azione

allo Stato Membro adattandosi alla sua realtà nazionale

UNITA' NELLA DIVERSITA' il diritto UE non ha l'ambizione di

rivoluzionare, ma di rispettare le strutture quindi nazionali

il diritto dell'UE è più sostanziale che formale.

Questa distinzione apparentemente chiara tra regolamenti e

direttive senza precisione bisogna fare un esame in concreto

del contenuto delle norme.

  • Se la norma in ciascuni essa diretti regolamento decisione
  • caso facile
  • possiede le caratteristiche per esercitare effetto diretto, il giudice
  • nazionale la applica.
  • la norma (regolamento, direttiva) non possiede queste caratte
  • caso difficile
  • ristiche, il giudice vede che è chiara e precisa, ma non sufficien
  • temente dettagliata e quindi non può dichiarare l'effetto di
  • 1) Dalla prospettiva del rapporto tra UE e Stato nazionale,
  • s, siccome gli Stati nazionali sono obbligati a dare esecuzione
  • alle norme, diventa inadempiente che potrebbe comportare
  • all'avvio di una procedure di infrazione

Nel momento in cui ho sottoscritto un trattato mi sono obbligato a rispettarlo. Nel diritto interno formale non c’è una corte che controlla, in questo caso la corte è dichiarato dalla Corte di Giustizia per esclusivamente lo stesso valore di una norma contenuta nei Trattati (vittoria del no al referendum, l’inserere di un trattato che adotta una costituzione per l’Europa. Il primato esisteva già da prima, la constatazione politica falsa i trattati) il trattato di Lisbona che di fatto ha recuperato il trattato che adotta una costituzione non ha recuperato la norma sul primato (visto quello che era successo con il trattato che adopta una cost per l’UE). È inserito nelle delucidazioni (nota 17) e e delucidazioni non son norme giuridicamente vincolanti. In maniera didattica l’hanno inserito

SENTENZA “Van & Loos”

5 febbraio 1963

In considerazione di tutte queste circostanze si deve concludere che la Comunità costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli stati hanno rinunciato, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani, ordinamento che riconosce come soggetti, non soltanto gli Stati membri ma anche i loro cittadini.

Sono riconosciuti tutti gli elementi peculiari che distinguono il diritto dell’UE dal diritto internazionale classico

  • CESSIONE DI SOVRANITA → Il diritto internazionale classico non la presuppone; ma una CONTIUITA della sovranità la sovranità viene ceduta.
  • I CITTADINI → ordinamento non riconosce come soggetti non solo gli Stati membri, ma anche i cittadini.

Il disposto dell’articolo 12 pone un divieto chiaro e incondizionato che si concreta in un obbligo non gia di fare, bensì di non fare. A questo obbligo non fa riscontro alcuna facoltà degli stati si subordinare l’efficacia all’emanazione di un provvedimento di diritto interno. Il divieto dell’articolo 12 è per sua natura perfettamente atto a produrre direttamente degli effetti sui rapporti giuridici intercorrenti fra gli Stati membri e i loro amministrati. Per la sua attuazione, quindi, l’articolo 12 non richiede interventi legislativi degli stati.

Effetto diretto e l’hanno anche le norme dei trattai ed è la Corte di Giustizia che lo dice.

SENTENZA "Fratelli Costanzo"

22 Giugno 1989

Fino al 1989 permaneva il dubbio se questo problema della disapplicazione fosse un problema solo del giudice oppure no. In contatto, questo creava qualche obbligo anche per le pubbliche. Oppure le P.A. fanno quello che vogliono e poi il problema si risolve il giudice?

Per contrastare l'applicazione più diffusa del diritto dell'UE, si muovono (le C.C. che poi la C.d.G. fa sua) il meccanismo della disapplicazione estendendola a tutti gli organi nazionali che si occupino di applicare le norme giuridiche.

31. Sarebbe peraltro contraddittorio statuire che i singoli possono invocare dinanzi al giudici nazionali le disposizioni di una direttiva aventi i requisiti soprannazionali, allo scopo di far censurare l'operato dell'amministrazione, e al contempo ritenere che l'amministrazione non sia tenuta ad applicare le disposizioni della direttiva disapplicando le norme nazionali ad esse non conformi. Ne segue che, qualora sussistano i presupposti necessari, secondo la giurisprudenza della Corte, affinché le disposizioni di una direttiva siano invocabili dai singoli dinanzi ai giudici nazionali, tutti gli organi dell'amministrazione, compresi quelli degli enti territoriali, come i comuni, sono tenuti ad applicare le suddette disposizioni.

SENTENZA "Giampaoli"

18 Aprile 1991

Può aggiungersi che tale principio, desumibile dal Trattato istitutivo della Comunità europea (per il tramite della sua legge di esecuzione), e coerente con l'art. 11 Cost. che riconosce la possibilità di limitazioni alla sovranità statuale, quale può qualificarsi l'effetto di "non applicazione della legge nazionale" (piuttosto che di "disapplicazione") che evoca vizi della norma in realtà non sussistenti in ragione proprio dell'unione dei due ordinamenti; perfino l'ordinamento statale non si apre in condizionatamente alla normativa comunitaria giacché in ogni caso vige il limite del rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona umana, con conseguente sindacabilità, sotto tale profilo, della legge di esecuzione del Trattato.

Si deve parlare di NON APPLICAZIONE piuttosto che di DISAPPLICAZIONE. Il termine "disapplicazione" non viene considerato corretto perché pare voler dire che quella norma non sia valida. Nel diritto attuale, quello che chiamiamo disapplicazione vuole solo far perdere di efficia una norma per stabilire che non invalida.

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
14 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elisa-2711 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo europeo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Galetta Diana Urania.