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VIZI DI LEGITTIMITA’:
Contraddittorietà tra le parti in causa, incompatibili nel procedimento amministrativo.
Contraddittorietà tra provvedimento e procedimento amministrativo
Falso presupposto, erronea supposizione di ragioni non adeguatamente valutate nell’emanazione
di un provvedimento.
Carenza o insufficienza di istruttoria, mancanza di situazioni di fatto o di diritto.
Mancanza di motivazione, troppo sintetica o incoerente da parte della Pubblica Amministrazione.
Violazione di circolari amministrative, prassi o istruzioni di servizio.
Disparità di trattamento, si configura in modo simile alla violazione dell’Art3 Cost.
Ingiustizia manifesta, atto iniquo in insanabile contrasto con i principi di equità.
Sviamento di potere, incongruenza tra chi emana l’atto e chi ne ha il potere. OLE89 8
DIRITTO AMMINISTRATIVO
VIZI DI MERITO:
Quando l'atto non è conforme a regole di buona amministrazione che, determinano un contrasto, per
motivi di economicità, di equità, di opportunità o di eticità, tra il mezzo in concreto utilizzato dalla PA e
quello più idoneo al perseguimento ottimale del fine cui l'esercizio del potere deve tendere.
I vizi di merito dell'atto amministrativo possono naturalmente configurarsi soltanto nell'ambito dell'azione
amministrativa caratterizzata dalla discrezionalità in quanto, con riferimento agli atti vincolati, il mancato
raggiungimento dello scopo è sicuro indice della violazione di una norma giuridica, della difformità, cioè,
dell'atto dal modello normativamente previsto.
L’opportunità di un atto è una materia di difficile determinazione risultando meno rintracciabile.
VIZI DELLA VOLONTA’:
Rendono gli atti nulli o annullabili
VIOLENZA FISICA: soggetto materialmente costretto a emanare un atto contro la sua volontà.
(NULLITA’)
VIOLENZA MORALE: soggetto indotto ad emanare un atto contro la sua volontà, attraverso
minaccia o coercizione. (ANNULLABILITA’)
ERRORE: conoscenza inesatta della realtà che porta un soggetto a emanare un atto non conforme,
o con errori materiali. (ANNULLABILITA’)
DOLO: rappresentazione nella mente del soggetto dell’agire in modo fraudolento attraverso un atto
che lede altri soggetti. (NULLITA’ o ANNULLABILITA’)
Appendice di Diritto Amministrativo.
CONTABILITA’ FINANZIARIA DELLO STATO:
Nel 1923 nasce sotto il ventennio fascista, come assistenza e welfare, successivamente sotto la scelta
democratica non coinvolge più il consenso popolare.
Nel dopoguerra la Costituzione Repubblicana del ’48 vara norme utili a salvaguardare i diritti fondamentali,
regolamentando anche la materia economica.
I rapporti finanziari vengono regolati dallo Stato che assume personale per andare a gestire gli apparati
pubblici, prima inesistenti non rispettando i criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
Le spese dello Stato crescono esponenzialmente a partire dagli anni ’60 a causa del voto di scambio.
La Costituzione regola nell’Art 81 la Legge di Bilancio, ovvero la gestione di entrate e uscite approvata dal
Parlamento, dove ogni Ministero ha l’incarico di non produrre passivi nella gestione economica.
Viene superato quindi questo vincolo permettendo di inserire nei bilanci spese aggiuntive, apparentemente
non giustificate attraverso la Legge Finanziaria 468 del 1978.
Questa risulta essere l’unica legge in Italia dotata di un Nome proprio, la quale è approvata
inderogabilmente entro il termine del 31 dicembre dell’anno in corso, andando a integrare la Legge di
Bilancio.
Oggi lo Stato quindi finanzia le uscite economiche, attraverso le entrate e il finanziamento del Debito
Pubblico, ovvero indebitandosi.
Con l’introduzione dell’UE dli Stati possono acquistare il Debito altrui andando a colonizzare
economicamente altri paese dell’Unione.
Oggi inoltre è possibile finanziare anche il debito corrente, creando sì un avanzo primario positivo ma a
tassi di sconto insostenibili.
L’Autotutela:
L’amministrazione, a differenza dei cittadini, può difendersi da sola, sia essa l’organo che ha emanato l’atto,
o una amministrazione gerarchicamente superiore. OLE89 9
DIRITTO AMMINISTRATIVO
L’autotutela si attua attraverso:
ANNULLAMENTO D’UFFICIO, senza aspettare l’attivazione del cittadino, imponendo
all’amministrazione di agire in un periodo congruo per risolvere un vizio originario dell’atto.
REVOCA PER UN VIZIO DI MERITO SUCCESSIVO, dove l’atto produce effetti giuridici sino a quando
non è più ritenuto opportuno.
SANATORIA, attività della Pubblica Amministrazione che tende ad eliminare i vizi di legittimità (non
di merito) che si muove attraverso tre provvedimenti:
RATIFICA, la Pubblica Amministrazione rende proprio l’effetto giuridico dell’azione
compiuta da un altro soggetto (non obbligatorio).
CONVALIDA, la Pubblica Amministrazione elimina un vizio originario, rendendo valido l’atto
specificandone le mancanze secondo i criteri di economicità.
CONVERSIONE, la Pubblica Amministrazione conserva il Provvedimento e lo utilizza per
diversi scopi rispetto a quelli che hanno istituito il procedimento.
SOSPENSIONE DELL’ATTO, si diversifica dalla sua interruzione in quanto prevede continuità
facendone salvi i rapporti giuridici precedenti alla sospensione stessa.
L’autotutela è il potere di riparare, attraverso azioni previste dall’ordinamento, disfunzioni senza produrre
nuovi atti, perseguendo il bene pubblico e intervenendo sui vizi di merito e di legittimità.
Le attività di che svolge la Pubblica Amministrazione in merito al Diritto Privato:
Questa non svolge solo attività di diritto pubblico, siccome si rapporta anche con personalità fisiche e
giuridiche.
Quando questa svolge attività contrattuali si comporta come un soggetto privato impegnato in un negozio
giuridico (Art 96 del 2006 Codice delle Amministrazioni).
Le fasi del Negozio Giuridico:
DELIBERATIVA : Organo competente individuato dalla legge che agisce secondo il diritto privato nello
svolgere attività necessarie al bene collettivo.
SCELTA DEL CONTRAENTE: Individuazione dell’appaltante secondo la Legge 241 del 1990.
Fase di natura istruttoria, dove viene definito il contraente con determinate qualità secondo le regole di
imparzialità, trasparenza e buon andamento (Art 97 Cost.) secondo 3 criteri:
1. ASTA PUBBLICA: bando o avviso di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale aperto a tutti coloro
i quali rispondono a determinati requisisti, con aggiudicazione per offerte pubbliche o private
presentate entro termini perentori.
Ogni soggetto sottopone contestualmente all’offerta un progetto il quale viene valutato dai
periti incaricati dalla PA per decidere.
2. LICITAZIONE PRIVATA: Aperta a tutti i soggetti invitati a partecipare dalla PA, che agisce con
discrezionalità.
LICITAZIONE DI APPALTO CON OFFERTE, vengono valutate in base ad uno standard
definito dalla PA.
APPALTO CONCORSO, utilizzato per grandi opere pubbliche dove i concorrenti
debbono presentare un offerta congrua al Progetto esecutivo presentato, valutato
da periti per perizia tecnica.
TRATTATIVA PRIVATA, si configura come una contrattazione dell’appalto con un
singolo soggetto.
Si tratta di un Affidamento diretto, realizzabile solo nel caso in cui il soggetto
interpellato sia l’unico in grado di soddisfare nel mercato le richieste della PA.
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DIRITTO AMMINISTRATIVO
Caso IN HOUSE PROVIDING: identifica il fenomeno di "autoproduzione" di beni, servizi o lavori da
parte della pubblica amministrazione. L’autoproduzione consiste nell’acquisire un bene o un
servizio attingendoli all’interno della propria compagine organizzativa senza ricorrere a "terzi"
tramite gara.
AGGIUDICAZIONE: Momento formale in cui termina il procedimento, la conclusione di contratto si sancisce
attraverso l’aggiudicazione o la stipulazione. Viene inoltre reso pubblico e conoscibile.
I VIZI (Art 1325 CC e Diritto Amministrativo):
1. Mancanza di Termini
2. Mancanza di Proposta
3. Incompetenza Relativa (Annullabilità)
4. Incompetenza Assoluta (Nullità)
5. Arricchimento senza causa (Responsabilità contrattuale del diritto privato: Indennizzo)
Legge 241/90 Gestione Associata di Funzioni.
I comuni, possono gestire in modo associato i servizi essenziali, la legge disciplina gli accordi stipulati tra
enti pubblici.
Nell’Art 14 e successivi si fa riferimento alle economie di scala, per le quali si prevedono delle conferenze
dei servizi atte a garantire al minor costo determinati servizi pubblici.
Le Leggi 240/2000 e 15/2005 hanno regolato ulteriormente la materia nell’ottica di salvaguardare il
Principio di economicità.
Ci si serve quindi di strumenti di Semplificazione e accelerazione del procedimento amministrativo
nell’opera di erogazione di servizi pubblici essenziali.
Strumenti utili alla gestione associata di funzioni:
1. CONFERENZA ISTRUTTORIA:
Prevede un esame contestuale di tutti gli interessi pubblici coinvolti senza trascurare quelli dei
privati. La comparazione viene effettuata durante un contraddittorio tra le amministrazioni, il suo
contenuto è quindi non decisionale ma utile a confezionare un provvedimento comune e accettato
da tutti i soggetti in causa.
Questa risolve ogni tipo di possibile contestazione da parte di soggetti interessati e coinvolti, a
parte i vizi di merito e di legittimità, i quali costituiscono ostacolo al provvedimento.
2. CONFERENZA DECISORIA:
È indetta dall’amministrazione, la quale è promotrice del procedimento e deve ottenere
informazioni riguardo le altre amministrazioni pubbliche entro i 15 giorni dalla richiesta di
documentazione.
Queste sono nulla osta, autorizzazioni e pareri, ovvero atti amministrativi tenuti ad essere condivisi
utili alla realizzazione di un provvedimento finale completo.
La conferenza dei Servizi è convocata obbligatoriamente per determinati procedimenti amministrativi,
inoltre in caso di procedimenti che procedono parallelamente toccando le stesse amministrazioni è possibili
riunirli per evitare ripetizioni.
Il dissenso non impedisce che si giunga ad un provvedimento per evitare che la conferenza sia sterile, le
parti in causa decidono per maggioranza, definendo il provvedimento.
Questa regola generale non trova applicazione nei casi in cui l’interesse pubblico contrasti con la scelta
assunta dalla maggioranza. Le materie sono: Tutela dell’Ambiente, della Salute, del paesaggi, del territorio
e del patrimonio culturale e artistico OLE89 11
DIRITTO AMMINISTRATIVO
L’espressione negativa da parte di