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ACCORDI TRA PA
Gli accordi tra pubbliche amministrazioni sono regolati in termini generali dall’art 15 l
241/1990 (stabilisce che, le amministrazioni pubbliche possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune).
Gli accordi di programma sono invece gli accordi tra amministrazioni disciplinati dall’art 34
del TUEL per la realizzazione di opere e interventi specifici, ha lo scopo di costituire per le
amministrazioni uno strumento per la rapida conclusione di molteplici procedimenti tutte le volte
in cui il loro ordinario svolgimento richiederebbe l’espletamento di più subprocedimenti,
indispensabili per la ponderazione di interessi pubblici concorrenti;
Un accordo di programma, nel diritto amministrativo italiano, è una convenzione tra enti territoriali
(regioni, province o comuni) ed altre amministrazioni pubbliche mediante la
quale le parti coordinano le loro attività per la realizzazione di opere, interventi o programmi di
intervento.
Nella sostanza, lo strumento mira alla realizzazione di opere e interventi che richiedono l’azione
integrata di più amministrazioni.
I CONTROLLI
Ai sensi dell’art 100 della costituzione il controllo della corte dei conti sulla gestione degli
enti cui lo stato contribuisce in via ordinaria è un controllo di gestione.
I controlli preventivi sono svolti su atti già esistenti ma ancora privi di efficacia giuridica; nel
caso di esito negativo della verifica il controllo avrà effetti impeditivi nel senso che viene inibita
l’efficacia dell’atto controllata mediante annullamento.
I controlli successivi possono avere effetti repressivi di atti già efficaci nel senso che viene
inibita l’efficacia dell’atto ordinariamente mediante annullamento.
CONTROLLI INTERNI DI GESTIONE
Sono controlli strategici, di gestione e ispettivi.
I controlli di gestione hanno il compito di verificare l'efficacia, efficienza ed economicità
dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di
correzione, il rapporto tra costi e risultati.
Il controllo strategico verifica l’attuazione delle scelte di indirizzo politico.
Il controllo ispettivo, infatti, si sofferma specificamente sulla gestione del personale e delle altre
risorse, quali il corretto conferimento degli incarichi, l’esercizio dei poteri disciplinari, il controllo
dei costi, dei carichi di lavoro.
LA CORTE DEI CONTI
La gestione delle PA è assoggettata non solo ai controlli interni ma anche esterni come la corte
dei conti.
è definito giudizio di parificazione la verifica della conformità degli atti che importano
entrate e soprattutto spese con la legge di bilancio dello Stato e più in generale con le
norme di contabilità pubblica. il controllo successivo sulla
La corte dei conti svolge anche controlli in corso d’esercizio,
gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche nonché sulle gestioni
fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria da parte della Corte dei Conti verifica la
legittimità e la regolarità delle gestioni, nonchè il funzionamento dei controlli interni a
ciascuna amministrazione.
Gli esiti dei controlli svolti dalla Corte dei Conti sono riferiti, almeno annualmente, al
Parlamento ed ai consigli regionali. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle
amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla
data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate.
IL CONTROLLO SUGLI ATTI
Ai sensi della l 20/1994 tra tutti gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità della
corte dei conti rientrano i provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del consiglio dei
ministri. (per gli altri vedere dispense).
I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di
controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal
ricevimento, decorso tale termine acquista efficacia.
Il procedimento quindi può concludersi con la declaratoria di non conformità (l’atto non acquista
efficacia) o in caso di esito positivo col visto e la registrazione dell’atto.
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha per oggetto gli atti aventi riflessi finanziari
sui bilanci dello Stato, delle altre amministrazioni pubbliche e degli organismi pubblici. Il controllo
di regolarità amministrativa e contabile è volto a garantire la legittimità contabile e amministrativa,
al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
TRASPARENZA
La definizione del principio di trasparenza viene individuato nella accessibilità totale ai dati e ai
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.
Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti
istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone
l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di
consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità
ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza
e la riutilizzabilità.
La trasparenza quale declinazione del principio democratico e di quelli eguaglianza, di
imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse
pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.
IL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO
L’ordinamento riconosce due forme di accesso civico:
Chiunque ha diritto a richiedere alla PA documenti che essa aveva l’obbligo di pubblicare nei casi
in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;
Chiunque ha diritto di accedere ai dati e documenti detenuti dalle PA.
L’accesso civico è finalizzato a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione
al dibattito pubblico.
L’obbligo di dare accesso civico grava anche su a) gli enti pubblici economici e gli ordini
professionali; b) le società in controllo pubblico (con esclusione delle società quotate); c) le
associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di
personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia
finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo
triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti
dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
(risp lunga test)
L'esercizio del diritto in esame, dunque, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla
legittimazione soggettiva del richiedente e, di conseguenza, l'istanza di accesso civico non
richiede motivazione.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel
termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli
eventuali controinteressati.
Nel caso di diniego totale o parziale dell’accesso civico o di mancata risposta il richiedente
può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Il piano nazionale anticorruzione contiene le linee guida per il contrasto della corruzione da
parte di ciascuna amministrazione.
L’ANAC (l’autorita è autorita amministrativa indipendente. L’accesso
nazionale anticorruzione)
civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di
uno degli interessi pubblici inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; b) la
sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la
politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui
reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive. (risp lunga test).
La disciplina prevista per le PA si applica in quanto compatibile limitatamente ai dati e documenti
di attivita di pubblico interesse alle societa in partecipazione pubblica e alle associazioni,
fondazioni...
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Il principio di trasparenza comporta oneri di pubblicazione dei documenti pubblici sui siti
istituzionali generalizzati.
I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa
vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a
quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati
producono i loro effetti. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono comunque accessibili
ai sensi dell'istituto dell’accesso civico.
La pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano
concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare
al medesimo beneficiario.
IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Secondo la l 241/90 l’accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale
dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità
e la trasparenza.
Sono soggetti interessati all’accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di
interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale
è chiesto l'accesso.
La PA è tenuta a garantire l’accesso quindi a tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di
diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto
nazionale o comunitario.
SOGGETTI ATTIVI
Tra gli aventi titolo all’accesso rientrano anche i portatori di interessi pubblici diffusi. La
giurisprudenza ha chiarito che per questo tipo di soggetti l’accesso è garantito previa
verifica della rappresentatività dell’associazione o dell’ente esponenziale e della pertinenza
dei fini statutari rispetto all’oggetto dell’istanza. (bisogna avere motivazione valida tranne che
x quelli ambientali)