Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
I POTERI DELLE AUTORITA’ AMMINISTRATIVE
INDIPENDENTI
Le autorità amministrative indipendenti dispongono di un’ampia gamma di poteri di
vario tipo:
Poteri di controllo
Poteri di proposta
78
Poteri sanzionatori
Poteri di regolamentazione
Poteri di decisione individuale (anche sulla base di criteri extra giuridici)
Le autorità amministrative indipendenti sono state qualificate anche come 4° potere
dello stato, affianco ai tre poteri tradizionali, perché scardinano uno dei principi
fondamentali del diritto amministrativo, ossia il principio della tripartizione dei poteri
dello stato.
Queste autorità assommano in sé una serie di poteri che sono al tempo stesso
normativi, amministrativi e para-giurisdizionali.
Mentre, in base al principio della tripartizione dei poteri, il potere normativo compete
al Parlamento e al Governo, il potere amministrativo compete all’apparato p.a. e il
potere giurisdizionale compete all’apparato giudiziario. Questo a fini di garanzia nei
confronti del cittadino. È un principio che nasce con l’affermazione che occorre trovare
dei presidi e dei limiti nei confronti dei poteri pubblici.
Per cui, a ciascuna funzione corrisponde un potere.
Nel caso delle autorità amministrative indipendenti, proprio in base alla logica
sottostante a queste autorità (una sorta di delega in bianco da parte del legislatore), si
è voluto far confluire all’interno di un medesimo soggetto una serie di poteri che
altrimenti apparterrebbero ad altri poteri pubblici e ad altri soggetti pubblici.
POTERE DI CONTROLLO è un potere di vigilanza e monitoraggio.
Ad es. l’autorità Antitrust vigila sulle condotte che le imprese pubbliche o
private adottano nel mercato. Vigila e controlla per verificare ad es. se
un’impresa dominante sfrutti abusivamente della sua posizione.
L’AGCOM vigila sulle condotte che tengono gli operatori telefonici, che sono
quindi i soggetti regolati che soggiacciono ad un controllo. Si tratta di una
vigilanza in senso lato.
POTERI DI PROPOSTA è un potere dal quale emerge che queste autorità non sono
soggetti isolati nel tessuto ordinamentale ma devono convivere con altri soggetti
pubblici, in particolar modo devono convivere con gli apparati ministeriali.
Questa dialettica torna utile quadro vedremo l’attuale raffigurazione che hanno nel
nostro ordinamento giuridico le autorità indipendenti, che inizialmente sono concepite
per essere a signoria di un settore (quindi l’unico soggetto responsabile di dettare le
regole del gioco) ma via via, a partire da questo secolo, la dialettica tra apparati
tradizionali amministrativi e autorità indipendenti vede erosa un po’ della potenza
delle autorità indipendenti.
Questo potere è rivolto essenzialmente ai ministri competenti ed al Governo.
Es.: l’antitrust propone al ministro dell’economia le disposizioni da adottare
nella legge annuale della concorrenza. L’antitrust dice di liberalizzare alcune
licenze ed alcuni vincoli ma poi spetterà agli organi politici scegliere quale
opzione adottare.
Il potere di proposta vede l’autorità indipendente dialogare con il potere politico. Vero
è che è indipendente ma le scelte di sistema non vengono mai adottate da un’autorità
indipendente ma semmai vi è un potere di proposta e iniziativa.
79
Per guardare il superamento della tripartizione dei poteri dello stato sono interessanti i
tre ultimi poteri: POTERE SANZIONATORIO
Le autorità indipendenti dispongono di un , ossia un
potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie. Si tratta di un potere esecutivo
che spetta sempre alle p.a. È un potere di cura in concreto degli interessi pubblici. È
un potere puntuale che si indirizza a dei singoli.
Questo potere non crea problemi dal punto di vista della tripartizione dei poteri dello
stato ma è un tipico potere amministrativo.
Ma alle autorità indipendenti, e in particolar modo alle autorità di regolazione,
competono altri due poteri che scardinano il sistema della tripartizione dei poteri dello
stato:
POTERE DI REGOLAMENTAZIONE
Il è quel potere di cui abbiamo parlato a
proposito dello stato regolatore. È il potere riconosciuto alle autorità di regolazione di
dettare le regole del gioco e fissare in vi astratta e generale la disciplina di un
determinato settore. Questo non lo fa il legislatore per una ragione di competenza
tecnica e di evoluzione rapida.
N.B: Le autorità di regolazione sono un sottoinsieme delle autorità
indipendenti. Quindi non tutte le autorità hanno un potere di regolazione, ossia c’è
l’hanno ma non così pronunciato.
Questo schema che elenca i poteri vale per tutte le autorità ma in misura più
accentuata per le autorità di regolazione.
Quando compare l’autorità antitrust, che non è autorità di regolazione ma è pur
sempre autorità amministrativa indipendente, si dice che questa non ha poteri di
regolazione e quindi non detta discipline generali e astratte ma è più simile ad un
giudice invece che ad una p.a. Ha un potere di aggiudicazione, ossia di stabilire
quando una condotta è conforme ad un paradigma normativo, al pari di quanto fa il
giudice.
Però via via è stata data un’interpretazione quasi salvifica delle autorità indipendenti e
quindi queste sono state caricate di tante missioni e tanti compiti. Al punto che anche
autorità amministrative indipendenti che non sono autorità di regolazione hanno
ricevuto un mandato regolatorio, ossia il mandato da parte del legislatore di dettare
norme generali e astratte.
Le autorità amministrative indipendenti sono titolari di un potere di
regolamentazione o lo sono solo le autorità di regolazione? Le autorità di
regolazione lo sono per eccellenza, però anche le altre autorità amministrative
indipendenti (Consob, Banca d’Italia, autorità antitrust) hanno un potere di dettare
norme generali e astratti.
Ad es. la Banca d’Italia, che non è autorità di regolazione, detta degli standard
che sono le regole del gioco di un ordinamento sezionale, quello bancario.
Quindi, hanno un potere di regolazione tutte le autorità amministrative indipendenti
ma alcune c’è l’hanno più accentuato.
POTERE DI DECISIONE INDIVIDUALE
Il è un potere para-giurisdizionale, di
decisione. È un potere che assimila le autorità amministrative indipendenti
all’apparato giudiziario. Ossia, sulla falsa riga di quanto accade nell’ordinamento Nord
americano, a soggetti quali le autorità indipendenti (e in particolar modo, ma non
esclusivamente, alle autorità di regolazione) è stato attribuito un potere di risoluzione
di conflitti, di decisione di controversie che possono riguardare vuoi un’impresa
80
telefonica e un singolo utente, vuoi imprese e operatori economici tra di loro (soggetti
regolati).
È stata attribuita dal legislatore alle autorità amministrative indipendenti la possibilità
di risolvere in via alternativa le controversie. Con l’acronimo ADR si denota un
fenomeno che trova sviluppo negli USA in cui, per ragioni di altri costi che presenta la
giustizia, si è pensato che le autorità amministrative indipendenti fossero i soggetti più
adeguati nell’ordinamento per risolvere delle controversie già esistenti.
Per cui, se mi vedo recapitare una bolletta stratosferica del telefono,
innanzitutto mi rivolgo all’operatore economico ritenendo che questo non
corrisponda ai consumi effettuati. Se l’operatore non mi dà risposta o mi dà una
risposta insoddisfacente o che reputo errata, vado dall’AGCOM per ottenere
giustizia. Attivo una procedura online e gli apparati all’interno dell’AGCOM
cercheranno di fornire una soluzione al mio caso, con un’attività para-
giurisdizionale.
Gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie sono una grande
famiglia che trova diverse manifestazioni. Alcuni non includono l’arbitrato all’interno
degli ADR perché ritengono che si tratti di una sorta di giustizia privata. La mediazione
commerciale e quella famigliare hanno delle discipline normative di carattere
generale. Da noi gli ADR non hanno quella generalità che abbiamo in altri ambiti ma
rispondo ad una logica di tipo settoriale.
Si dice “anche sulla base di criteri extra giuridici” perché il giudice
necessariamente decide in base a criteri giuridici. La particolarità che hanno questi
ADR attribuiti alle autorità è di essere espressione e manifestazione concreta di un
potere di regolazione. Questo è un punto problematico. Il legislatore dice
espressamente che l’autorità quando dirime un conflitto tra utente e operatori o tra
operatori, risolve la controversia non come se questa fosse una controversia
individuale ma come manifestazione di un problema che si pone nel settore. Quindi,
l’autorità quando dirime un conflitto detta regole generali e astratte che valgono
anche per gli altri operatori del settore, come effetto di moral suasion.
Questo potere di decisione individuale appartiene a tutte le autorità amministrative
indipendenti. Basti pensare all’arbitrio bancario che viene a governare il settore
bancario.
Sta di fatto che le autorità di regolazione assommano in sé i tre poteri dello stato:
potere normativo, amministrativo e para-giurisdizionale.
Però, quando si carica un soggetto pubblico di un eccesso di aspettativa e viene
considerato salvifico per le sorti del paese, dopo un periodo di erompere delle autorità
amministrative indipendenti adesso abbiamo una fase di crisi delle autorità
amministrative indipendenti. Questo modello inizia a manifestare alcuni problemi.
Questi soggetti sono al di fuori del circuito politico, non rispondo all’art. 95 Cost.,
perché il loro obiettivo è quello di essere indipendenti (non attuano gli indirizzi stabiliti
a livello governativo).
Allora, il loro fondamento costituzionale per lungo tempo è stato controverso e
combattuto, tant’è che si era pensato di fare una riforma del testo costituzionale che
le prevedesse in quanto non si riusciva a legittimarle.
L’art. 97 Cost. è stato reputato fondamento adeguato per poter legittimare questi
soggetti.
Quindi adesso il problema della legittimazione costituzionale è superato.
81
C’è poi un’altra grande importante legittimazione che è quella europea. Quindi vi è<