LEZIONI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Capitolo 1: Lezioni introduttive
L’ordinamento giuridico italiano regola e disciplina il rapporto tra pubblica amministrazione e
privato cittadino, andando a garantire tutela giuridica davanti ad una lesiona ( danno ) subìto da
quest’ultimo per mano di un atto amministrativo.
L’amministrazione, proprio perché soggetto di diritto pubblico, deve operare nel rispetto e senza
ledere gli interessi giuridicamente riconosciuti dei cittadini → Principio di legalità.
Il principio di legalità subordina il potere amministrativo al rispetto di leggi e norme predeterminate
e implica un’ampia riserva del legge per il legislatore volta a disciplinare l’azione amministrativa
( l’operato del potere amministrativo ).
La tutela del cittadino davanti alla pubblica amministrazione è garantita in primo luogo dal diritto
( → il diritto è sempre e per definizione uno strumento di garanzia ), e quindi dal rispetto del
principio di legalità da parte del potere amministrativo, in secondo luogo da una serie di istituti di
giustizia amministrativa, i quali offrono un rimedio quando il diritto sostanziale non è stato
rispettato.
Gli istituti di giustizia amministrativa, non tutti di carattere giurisdizionale, hanno il compito di
assicurare la tutela giuridica dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione. Possiamo
definire questi come degli strumenti volti a regolare l’azione del cittadino nei confronti del potere
amministrativo quando quest’ultimo non ha operato nel rispetto del principio di legalità.
Nel nostro ordinamento giuridico gli istituti di giustizia amministrativa si distinguono dagli istituti
di giustizia ordinaria ( = giustizia comune ), questi ultimi considerati da sempre i “giudici per
eccellenza” e volti a regolare l’azione dei cittadini nei confronti di altri cittadini, laddove insorga
una controversia su questioni appartenenti al ramo del diritto privato. Diversamente la giustizia
amministrativa si occupa di dirimere controversia fra un privato cittadino e la pubblica
amministrazione ossia fra due soggetti diversi che si stanziano in ambiti diversi, tanto che non
possiamo dire essere equiordinati, ed inoltre le liti vertono su questioni appartenenti al ramo del
diritto pubblico, salvo casi particolari.
In Italia il sistema della giustizia amministrativa ha passato diverse fasi:
1. Sistema di giustizia amministrativa che riprendeva il modello francese
In Francia le controversie fra cittadino e pubblica amministrazione sono di competenza esclusiva del giudice
speciale. Questo originariamente si sostanziava nella figura del Consiglio di Stato, al quale sono stati poi
aggiunti i Tribunali amministrativi di primo grado e le Corti amministrativi d’appello. Il giudice speciale è un
giudice appartenente al potere esecutivo ed inoltre non gode delle garanzie previste per i giudici ordinari. Per
tali motivi non è possibile ricorrere davanti al giudice ordinario contro la decisione del giudice speciale e
viceversa.
2. Sistema di giustizia ( giurisdizione ) unica
3. Sistema articolato da: giudice speciale e giudice ordinario
4. Maggior omogeneità fra giudice speciale e giudice ordinario
Due sono i fattori che identificano la giustizia amministrativa e in base al grado di rilevanza che
viene riconosciuto loro all’interno di ogni singolo ordinamento giuridico ( prendendo in
considerazione principalmente gli ordinamenti europei ) notiamo delle differenze sul carattere
proprio del sistema di giustizia amministrativa.
Ragioni di specificità dell’amministrazione all’interno dell’ordinamento giuridico
• Si riconosce la pubblica amministrazione come un soggetto di diritto pubblico, interno
all’ordinamento giuridico dello Stato. Un soggetto titolare di un potere autoritativo da
esercitare nei confronti dei cittadini, seppur nel rispetto del principio di legalità.
Alcuni ordinamenti giuridici, come quello francese, identificano la specificità
amministrativa con una presenza di norme che derogano a regole comuni in questioni che
rientrano principalmente nel ramo del diritto pubblico ma che possono rientrare anche nel
diritto privato. Altri ordinamento giuridici identificano la specificità amministrativa
nell’assoggettamento dell’azione amministrativo ad una disciplina speciale, la quale implica
solamente questioni che rientrano nel ramo del diritto pubblico. Infine ci sono altri
ordinamenti giuridici che identificano la specificità amministrativa nell’analisi delle
relazioni che intercorrono tra amministrazione e cittadini.
Tutela effettiva del cittadino come esigenza di quest’ultimo
• Nei contenziosi amministrativi le parti non sono equiordinate poiché si tratta di un soggetto
privato ( = cittadino ) e un soggetto pubblico ( = pubblica amministrazione ). Ciò però non
implica un diverso trattamento nei confronti di queste. Vige sempre il principio di equità,
imparzialità e neutralità che caratterizza il sistema di giustizia.
Avendo esaminati questi due fattori possiamo affermare che il sistema di giustizia amministrativa
dipende fortemente dal grado di considerazione e valutazione che questi due fattori hanno
all’interno del singolo ordinamento giuridico, poiché da questi discende il grado di indipendenza
della pubblica amministrazione dal potere esecutivo. Quando la pubblica amministrazione risiede
fortemente nel potere esecutivo, identificandosi totalmente in esso, allora vi è una netta distinzione
tra giudice speciale e giudice ordinario. Quando invece la pubblica amministrazione prende le
distanze dal potere esecutivo acquisendo una configurazione propria, autonoma e indipendente,
allora possiamo porre il giudice speciale accanto al giudice ordinario.
Le origini del sistema di giustizia amministrativa risiedono alla Francia.
In Francia, sul principio della separazione dei poteri ( → Stato liberale ), si concepisce la pubblica
amministrazione come un potere autoritativo interno al potere esecutivo ma diverso dagli altri.
Originariamente il Parlamento era un’assemblea rappresentativa dei ceti più elevati che svolgeva
funzioni di giudice superiore d’appello anche su controversie che avevano ad oggetto atti
amministrativi, entrando così in conflitto con la stessa pubblica amministrazione e con il suo potere
autoritativo. Successivamente nel XVII secolo si decise, mediante alcuni decreti regi, che il
parlamento non avrebbe dovuto pronunciarsi sugli atti amministrativi. Nel XVIII l’Assemblea
nazionale e l’Assemblea costituente hanno sancito che i giudici ordinari non avrebbero dovuto
pronunciarsi sull’amministrazione, poiché la pubblica amministrazione implica un potere autonomo
e indipendente e per tale motivo il suo potere non deve essere limitato dal potere giurisdizionale
ordinario. Se così accade significa che i giudici ordinari interferiscono sull’attività amministrativa.
Ciò non è consentito da parte dell’ordinamento giuridico francese.
Decreto del 1789 → Le amministrazioni ( di dipartimento e di distretto ) non possono subire alcuna
interferenza, nell’espletamento delle loro funzioni e nel porre in essere atti amministrativi, da parte
del potere giudiziario.
Decreto del 1790 → Le funzioni amministrative sono distinte dalla funzioni giurisdizionali. I
giudici non possono interferire in alcun modo sull’espletamento delle funzioni amministrative né
citare in giudizio gli amministratori per funzioni da loro svolte in forza dei loro poteri.
Durante la Rivoluzione francese si afferma il principio della responsabilità dell’amministrazione
nei confronti dell’assemblea legislativa → Il Ministro, al vertice dell’apparato amministrativo, può
essere chiamato a rendere conto dell’operato svolto dall’amministrazione e delle illegalità da questa
commesse. Inoltre è proprio il Ministro che politicamente risponde ed è responsabile dell’apparato
amministrativo davanti ai rappresentanti dei cittadini. I cittadini hanno a disposizione degli
strumenti per garantirsi tutela giuridica e uno di questi è il ricorso gerarchico. Con il ricorso
gerarchico il cittadino si può rivolgere all’organo gerarchicamente superiore rispetto a quello che ha
emanato l’atto per lui lesivo e con questo richiede che tale organo, gerarchicamente superiore,
svolga una verifica di legalità di tale atto. L’organo gerarchicamente superiore emetteva una
decisione finale solo dopo aver sentito e ascoltato il parere del Consiglio di Stato, organo del
Governo con funzione consultiva. In realtà vediamo come in via sostanziale la decisione finale
seguiva sempre il parere del Consiglio di Stato. In seguito Napoleone istituisce una commissione
interna al Consiglio di Stato, con il compito di occuparsi meramente dei contenzioni amministrativi
e quindi istruire i ricorsi proposti contro gli atti delle amministrazioni centrali e locali. I consiglieri
che componevano tale commissione non hanno però compiti e funzioni di amministrazione attiva.
Durante la Restaurazione il parere della commissione del Consiglio di Stato diviene sempre più
vincolante, tanto che il Capo di Stato arriva a ricoprire un ruolo meramente rappresentativo, poiché
la decisione finale viene in sostanza presa dalla commissione del contenzioso.
Successivamente nel 1872 viene riconosciuta al Consiglio di Stato la competenza a decidere del
ricorso, senza più la necessità di passare per la decisione ultima del Capo di Stato. In questo
momento possiamo affermare che il Consiglio di Stato, quale organo del Governo, svolge due
funzioni: funzione consultiva e funzione giurisdizionale.
In Italia il sistema della giustizia amministrativa è stato originariamente influenzato dal modello
francese. Questo almeno fino all’800 epoca in cui si sono affermate delle tendenze diverse ad
iniziare dal 1889 con l’istituzione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, che hanno portato
alla scissione delle situazioni giuridiche meritevoli di tutela da parte del nostro ordinamento
giuridico in due categorie: diritti soggettivi e interessi legittimi. I primi sono di competenza del
giudice ordinario e i secondi sono di competenza del giudice speciale. In realtà questa spartizione
delle competenze non viene sempre rispettata e questo accade quando la competenza giurisdizionale
su di una determinata questione non dipende dalla natura dell’oggetto da tutelare quanto invece
dall’inerenza della controversia ad una determinata materia ed è in questo senso che parliamo di
“giurisdizione esclusiva del giudice speciale”.
Nei casi in cui si apre una controversia a riguardo di chi spetta il potere giurisdizionale tra giudice
ordinario e giudice speciale, sarà la Corte Cassazione a dirimere questa stessa, ricordando che la
Cassazione, organi giurisdizionale di vertice, è comunque un giudice ordinario. Di conseguenza
possiamo dedurre che il giudice ordinario occupa sempre una posizione sovraordinata rispetto al
giudice speciale.
Capitolo 2: Le origini del nostro sistema di giustizia amministrativa
Il modello del contenzioso amministrativo è stato accolto in quasi tutti gli Stati italiani preunitari.
Una particolare attenzione però dobbiamo porla sul Regno di Sardegna.
L’editto del 1831 di Carlo Alberto → Si costituisce il Consiglio di Stato, organo avente funzioni
consultive e contenziose in specifiche materie, diviso in 3 Sezioni:
- Sezione dell’Interno
- Sezione di Giustizia, Grazia, Affari ecclesiastici
- Sezione di Finanza
La funzione consultiva implica che il Consiglio di Stato fornisca pareri obbligatoriamente vincolanti
prima di adottare determinati atti: atti aventi forza di legge, regolamenti, conflitti fra giurisdizione
ordinaria e amministrazione, bilancio generale dello Stato, liquidazioni del debito pubblico.
L’editto del 1847 → Si istituisce il sistema del contenzioso amministrativo:
Il sistema implica la distinzione tra:
Controversie di competenza della pubblica amministrazione
• Si può fare ricorso solamente davanti ad un’autorità amministrativa: l’Intendente.
Controversie di “amministrazione contenziosa”
• Si può fare ricorso in primo grado davanti ad un Consiglio di Intendenza, ossia l’Intendente,
e in appello davanti alla Corte di Conti. Questi due organi sono stati designati con il termine
di “Tribunali amministrativi”. Il loro ruolo e operato è stato però oggetto di numerose
polemiche soprattutto in relazione allo Statuto Albertino, il quale all’art. 68 stabilisce che la
riserva della funzione giurisdizione è prevista per il giudice ordinario.
( Le controversie che rientrano in questa categoria sono esplicitamente previste dall’editto in questione )
Ad ogni modo il sistema del contenzioso amministrativo era così costituito:
Le questioni relative all’amministrazione economica, ossia le attività amministrative non
➔ puntualmente disciplinate da norme o regolamenti o le attività amministrative rimesse alla
libera valutazione discrezionale e tecnica della pubblica amministrazione, sono questioni per
le quali il ricorso del cittadino deve essere rivolto all’amministrazione stessa attraverso i
ricorsi gerarchici.
Alcune materie sono di competenza dei giudici ordinari del contenzioso amministrativo
➔ ossia Consigli di Governo e Consiglio di Stato. Ne elenchiamo solo alcune: controversie in
materia di contratti d’appalto o analoghi dell’amministrazione, controversie su imposte dirette e tasse,
controversie sul trattamento economico dei dipendenti degli enti locali, controversie relative ai confini fra
Comuni.
I giudici ordinari in questione non possono annullare un atto amministrativo dedotto in
giudizio. Questo per diverse ragioni:
- l’annullamento di un atto amministrativo è un potere esclusivo dell’amministrazione
- il giudizio non ha carattere impugnatorio
- si va ad interpretare e valutare la legittimità dell’atto amministrativo
Ad ogni modo quando per la decisione finale è rilevante l’interpretazione e la valutazione
dell’atto amministrativo ed emerge che tale atto risulta non conforme alle norme e
regolamenti, allora il giudice può ritenerlo nullo e quindi inesistente ( inefficace ).
Alcune materie sono di competenza dei giudici speciali del contenzioso amministrativo
➔ ossia Consiglio di Stato e Corte dei Conti, giudici che hanno un grado di giurisdizione
inferiore rispetto ai giudici ordinari. Ne elenchiamo solo alcune: controversie in materia di
contabilità pubblica di cui se ne occupa la Corte dei Conti e le controversie in materia di pensioni di cui se ne
occupa il Consiglio di Stato.
Quindi… il Consiglio di Stato è giudice speciale in unico grado di giudizio per controversie
in materia di pensioni ed è giudice ordinario di secondo grado per le materie riguardanti il
secondo punto di questo elenco.
Nelle materie che non rientrano espressamente nella competenza dell’amministrazione
➔ attraverso il ricorso gerarchico, del giudice ordinario o del giudice speciale del contenzioso
amministrativo la tutela giuridica del cittadino è garantita dal giudice ordinario ossia il
giudice civile. Fra queste materie ricordiamo principalmente: Controversie riguardanti il diritto di
proprietà, l’interpretazione e la validità del contratto diverso dal contratto d’appalto dell’amministrazione.
Un sistema del genere lascia ampio spazio alla possibilità che insorgano conflitti tra
amministrazione e giudici o tra giudici del contenzioso amministrativo ( ordinari e speciali ) e
giudici ordinari ( giudici civili ). I conflitti possono essere:
- Positivi quando entrambi i giudici affermano di essere competenti nel dirimere una stessa controversia
- Negativi quando entrambi i giudici affermano di non essere competenti nel dirimere una stessa controversia
La Legge del 1859 detta una prima disciplina riguardo a tali conflitti, dando inoltre una prima
definizione di “conflitto positivo” → Si manifesta conflitto quando l’autorità giudiziaria si occupa
di questioni riservate e di esclusiva competenza dell’autorità amministrativa o quando un tribunale
ordinario si occupa di questioni riservate e di esclusiva competenza dei giudici del contenzioso
amministrativo ( siano essi ordinari o speciali ).
Il conflitto può essere sollevato anche dal rappresentante locale del potere esecutivo e in sostanza
dal Governatore, poi divenuto Prefetto. Inoltre questi può anche incidere sullo svolgimento del
processo giurisdizionale andando ad imporre la sospensione il giudizio. La decisione in merito ad
un conflitto viene assunto mediante decreto regio del Ministro dell’Interno, sentito il Consiglio dei
ministri e previo parere del Consiglio di Stato.
Vediamo tre considerazioni a sostegno di questo sistema:
1. Il sistema permette di garantire al meglio la tutela dell’interesse pubblico.
Questo considerando anche il fatto che i componenti dei collegi giudicanti sono persone provenienti proprio
dalla burocrazia amministrativa.
2. I giudici in questione non beneficiano di due garanzie inamovibilità e imparzialità previste invece per i giudici
ordinari. In tal modo è possibile rendere maggiormente responsabili i giudici nell’espletamento delle loro
funzioni.
3. Le controversie legate al diritto amministrativo hanno carattere speciale, poiché riguardano delle questioni che
non rientrano nell’ambito del diritto comune.
LEGGE del 20-marzo-1865 n. 2248
La legge implica l’unificazione della disciplina dell’ordinamento amministrativo abrogando, nel
contempo, le varie e singole discipline degli Stati preunitari. Con l’unità d’Italia si ha una sola
disciplina e un solo ordinamento amministrativo.
La presente si compone di sei testi normativi che prendono il nome di “Allegati”.
Soffermeremo l’attenzione sull’Allegato D e sull’Allegato E.
L’Allegato D → Legge s
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