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IMPUGNAZIONI
I mezzi di impugnazione del processo civile sono:
- L'appello: strumento necessario per impugnare le sentenze del Tar e del Tar Sicilia rispettivamente davanti al Consiglio di Stato e al Consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia.
- La revocazione: strumento necessario per impugnare le sentenze del Tar, Tar Sicilia, Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia per motivi specifici.
- L'opposizione di terzo: strumento necessario per impugnare le sentenze del Tar, Tar Sicilia, Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia da parte di terzi (soggetti esterni al processo in cui la sentenza è stata emanata).
- Il ricorso alla Corte di Cassazione: strumento necessario per impugnare le sentenze del Tar, Tar Sicilia, Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia.
L'ordinanza si pronuncia sulla questione di competenza e sul pagamento delle spese processuali relative al regolamento di competenza, salvo quando questo sia stato richiesto d'ufficio dal giudice. La sentenza che definisce il ricorso potrà andare a modificare quanto stabilito per dette spese, in caso contrario quanto stabilito dall'ordinanza del Consiglio di Stato ha efficacia permanente.
La pronuncia del Consiglio di Stato vincola i Tar e nel caso in cui il Consiglio di Stato dichiara competente un Tar diverso da quello adito originariamente allora il giudizio deve essere riassunto nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza o 60 dalla sua pubblicazione.
Il Codice del processo amministrativo ha introdotto una disciplina unitaria a riguardo delle impugnazioni, lasciando però delle lacune per le quali si fa espresso rinvio esterno al codice di procedura civile (art. XXX) qualora le disposizioni e norme.
Dico così come stabilito proprio dall'art. 39 cpa che quest'ultimo siano compatibili e coerenti con l'assetto del processo amministrativo o siano espressione dei principi generali del processo amministrativo. Questo è il caso dell'acquiescenza disciplinata dall'art. 329 cpc e degli effetti espansivi della sentenza che accoglie l'impugnazione disciplinati dall'art. 336 cpc. In altri casi le lacune permangono in quanto espressione di una scelta del legislatore di non introdurre nel processo amministrativo degli istituti particolari e complessi che sono invece presenti nel processo civile.
Il Codice del processo amministrativo prevede una parte generale che garantisca una disciplina unitaria ed organica alle impugnazioni compresa fra gli artt. 91-99 cpa. Vediamola…
L'art. 91 cpa stabilisce quali siano i mezzi di impugnazione esperibili nel processo amministrativo: appello, revocazione, opposizione di terzo, ricorso per cassazione.
Permotive attinenti alla giurisdizione. L'art. 92 cpa disciplina l'instaurazione del nuovo grado di giudizio.
L'impugnazione si propone mediante ricorso da notificare entro termini perentori di due ordine: il termine breve di 30 giorni dalla notifica della sentenza e il termine lungo di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza. Rimane comunque la possibilità per la parte non costituitasi in giudizio nel grado precedente di dimostrare di non aver avuto conoscenza del processo a causa della nullità del ricorso di primo grado o della sua notifica. Ed è proprio in tal caso che si ammette impugnazione tardiva.
L'art. 93 cpa disciplina il luogo di notifica del ricorso.
Il ricorso deve essere notificato alla controparte presso la residenza dichiarato o il domicilio eletto da essa nell'atto di notifica della sentenza o, in difetto, presso il suo difensore legale o nel domicilio eletto per il giudizio ("domicilio digitale del difensore").
Il termine per proporre impugnazione è di 30 giorni dalla notifica della sentenza impugnata. La notifica può essere effettuata tramite il servizio postale o tramite il processo amministrativo telematico. Nel caso in cui la notifica abbia avuto esito negativo a causa del trasferimento di domicilio o residenza della controparte non comunicato tempestivamente al ricorrente, è possibile avanzare istanza al Presidente del Tar o del Consiglio di Stato per ottenere una rimessione in termini e un nuovo termine perentorio entro il quale effettuare la notifica del ricorso o la rinnovazione dell'impugnazione.
L'art. 94 del Codice del Processo Amministrativo disciplina il deposito del ricorso. Il ricorso deve essere depositato presso la segreteria del giudice adito entro 30 giorni dall'ultima notifica effettuata, insieme alla prova della sentenza impugnata e alle prove delle notifiche eseguite. Nel caso in cui l'impugnazione sia diretta a un giudice amministrativo, il deposito avverrà con il processo amministrativo telematico.
modalità telematiche. L'art. 95 cpa disciplina il contraddittorio tra le parti. Dobbiamo esaminare due questioni: 1. Individuare le parti necessarie del giudizio di impugnazione. Sono parti necessarie del giudizio di impugnazione: - Tutte le parti in causa delle sentenze pronunciate in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti (l'inscindibilità delle cause si verifica in presenza di litisconsorzio necessario che sia tale per situazioni sostanziali originarie o sopravvenute). - Le parti che hanno interesse a contraddire "negli altri casi" (gli "altri casi" fanno riferimento ai casi in cui vi siano dei soggetti che potrebbero impugnare la pronuncia del giudice adito in un secondo momento e quindi per evitare ciò la legge preferisce evocarli in causa). 2. Individuare le modalità per evocarle in giudizio. L'impugnazione deve essere notificata ad una delle controparti, sarà poi il giudice a disporre l'eventuale modalità telematiche.integrazione del contraddittorio qualora sia necessario stabilendo per questo un termine perentorio e se questo non viene adempiuto allora dichiara l'impugnazione improcedibile. Qualora il giudice adito rilevi che il ricorso per impugnazione sia manifestamente infondato, irricevibile, inammissibile o improcedibile allora non ordina l'integrazione del contraddittorio. L'art. 96 cpa disciplina le impugnazioni incidentali. Si ha impugnazione incidentale quando un soggetto, diverso dal ricorrente principale in sede di impugnazione, una volta ricevuta notifica dell'impugnazione decide di impugnare a sua volta la medesima sentenza. Il processo amministrativo al pari del processo civile per ragioni di economia processuale (evitare di aprire più processi contro la medesima sentenza e per evitare eventuali contrasti di giudicato) prevede la possibilità di impugnare un medesimo provvedimento amministrativo all'interno di un unico processo. Tutte leimpugnazioni successive alla prima deve essere proposte in via incidentale.Vi è una differenza tra il processo civile e il processo amministrativo che riguarda l'impugnazione della medesima sentenza in cause scindibili ossia nel caso in cui la sentenza si sia pronunciata su rapporto giuridici distinti e separati. Nel processo civile se l'impugnazione non è stata notificata a tutte le controparti allora il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio entro un certo termine e se questo non viene rispettato allora il giudice sospende il processo di impugnazione fino al termine entro cui la controparte che ne ha interesse può a sua volta impugnare la sentenza (entro 30 giorni dal). Quindi il mancato passaggio in giudicato della sentenza o 60 giorni nel caso di ricorso per cassazione adempimento dell'integrazione del contraddittorio non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione. Nel processo amministrativo nulla è
previsto circa la possibilità di sospendere il processo davanti ad un inadempimento circa l'integrazione del contraddittorio. Per tale motivo il codice di procedura amministrativa prevede che nel caso in cui siano state avanzate impugnazioni separate nei confronti della medesima sentenza sarà dovere del giudice andarle a riunire. In caso di mancata riunione di più impugnazioni separate, la decisione di una impugnazione non determina l'improcedibilità delle altre. In un caso specifico... se la decisione della prima impugnazione comporta l'annullamento della sentenza impugnata e gli effetti di questa sentenza non scindibili nei confronti dei suoi destinatari e quindi dei vari soggetti che hanno avanzato impugnazione, allora il giudice dovrà constatare se a seguito dell'annullamento rispetto le impugnazioni proposte successivamente a quella principale, già decisa, permane la materia del contendere o il mero interesse alla.La decisione. Il termine per proporre impugnazione incidentale è di 60 giorni dalla ricevuta notifica dell'impugnazione principale. L'impugnazione incidentale proposta entro tale termine è tempestiva e per questo può riguardare qualsiasi capo della sentenza. L'accoglimento dell'impugnazione principale non è condizione necessaria per l'accoglimento dell'impugnazione incidentale tempestiva.
Si ammette comunque impugnazione incidentale tardiva per le controparti che hanno ricevuto notifica dell'impugnazione principale e per coloro che non sono state evocate in giudizio, in forza dell'inadempimento circa l'integrazione del contraddittorio, o per coloro che avevano fatto acquiescenza nei confronti della sentenza impugnata (avevano accettato, in). Si ammette impugnazione modo espresso o tacito, la sentenza senza avanzare alcuna impugnazione incidentale tardiva anche su capi autonomi della sentenza.
L'accoglimento dell'impugnazione principale è però condizione necessaria per l'accoglimento.