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T.U.
Corte dei conti).
23
Il giudizio di responsabilità
amministrativa innanzi alla Corte dei
conti
Introduzione
La responsabilità amministrativa viene accertata in un giudizio innanzi alla Corte dei
conti. L’iniziativa processuale, all’esito di indagini che già prevedono un momento di
contraddittorio con l’interessato, spetta alla Procura regionale della Corte dei conti
competente, mentre La Corte dei conti centrale opera come giudice d’appello. La
Procura
agisce d’ufficio o anche su denunzia dei direttori generali e dei capi servizio che
vengono a
conoscenza di fatti suscettibili di costituire un illecito erariale (art. 53 del T.U. Corte dei
conti).
Il codice della giustizia contabile
Il D.lgs. n. 174/2016, o Codice della giustizia contabile, presenta una struttura analoga
al
Codice del processo amministrativo (D.lgs. n. 104/2010). Lo schema è il seguente:
- Giurisdizione e competenza, ausiliari del giudice;
- Parti e difensori, atti processuali, provvedimenti;
- Giudizi di responsabilità;
- Giudizi sui conti;
- Giudizi pensionistici;
- Altri giudizi a istanza di parte;
- Impugnazioni;
- Interpretazione del titolo giudiziale ed esecuzione;
- Disposizioni finali.
La fase preprocessuale
Il giudizio, prima di arrivare alla fase contenziosa vera e propria, è composto da una
fase
preliminare detta preprocessuale. Si può avere un avvio sia esterno, con la notizia di
danno
erariale, che interno, in quanto è previsto un obbligo di denuncia per alcune figure.
La notizia di danno erariale
Art. 51, D.lgs. n. 174/2016
1. Il pubblico ministero inizia l’attività istruttoria, ai fini dell’adozione delle
determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione erariale, sulla base di specifica e
concreta
notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge.
2. La notizia di danno, comunque acquisita, è specifica e concreta quando consiste in
informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati.
3. Qualsiasi atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle
disposizioni
di cui al presente articolo è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni
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momento, da chi vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale
della
Corte dei conti.
4. Se la nullità di cui al comma 3 è fatta valere con istanza proposta prima della
pendenza del giudizio, sono comunque tenute riservate le generalità del denunciante.
La
sezione decide, in camera di consiglio, entro il termine di trenta giorni dal deposito
dell’istanza e sentite le parti, con sentenza.
5. Diversamente, la sezione decide sull’eccezione di nullità con la sentenza che
definisce
il giudizio di primo grado.
6. La nullità per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell’azione per
danno all’immagine è rilevabile anche d’ufficio.
7. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché
degli
organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse, è
comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché
promuova
l’eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del
condannato. Resta salvo quanto disposto dall’art. 129 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con d.lgs. 28
luglio
1989, n. 271.
La notizia di danno erariale è una notifica, rivolta al PM, necessaria all’inizio
dell’attività istruttoria. Deve essere concreta e specifica, nel senso che deve
riguardare
informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici e indifferenziati.
Il comma 3 stabilisce espressamente la nullità, spendibile in ogni momento, degli atti
posti
in essere in violazione delle disposizioni dei commi precedenti.
Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione
Art 52
1. Ferme restando le disposizioni delle singole leggi di settore in materia di denuncia di
danno erariale, i responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle
amministrazioni,
comunque denominate, ovvero i dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al
settore cui
sono preposti, che nell’esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza,
direttamente o a
seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a
responsabilità erariali, devono presentarne tempestiva denuncia alla procura della
Corte
dei conti territorialmente competente. Le generalità del pubblico dipendente
denunziante
sono tenute riservate; sono comunque riservate le generalità dei soggetti pubblici o
privati
che segnalano al procuratore regionale eventi di danno, anche se non sottoposti
all’obbligo
di cui al presente comma.
2. Gli organi di controllo e di revisione delle pubbliche amministrazioni, i dipendenti
incaricati di funzioni ispettive, ciascuno secondo la normativa di settore, nonché gli
incaricati della liquidazione di società a partecipazione pubblica, sono tenuti a fare
immediata denuncia di danno direttamente al procuratore regionale competente,
informandone i responsabili delle strutture di vertice delle amministrazioni interessate.
3. L’obbligo di denuncia riguarda anche i fatti dai quali, a norma di legge, può derivare
l’applicazione, da parte delle sezioni giurisdizionali territoriali, di sanzioni pecuniarie.
4. I magistrati della Corte dei conti assegnati alle sezioni e agli uffici di controllo
segnalano alle competenti procure regionali i fatti dai quali possano derivare
responsabilità erariali che emergano nell'esercizio delle loro funzioni.
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5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione
di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
6. Resta fermo l'obbligo per la pubblica amministrazione denunciante di porre in
essere
tutte le iniziative necessarie a evitare l'aggravamento del danno, intervenendo ove
possibile
in via di autotutela o comunque adottando gli atti amministrativi necessari a evitare la
continuazione dell'illecito e a determinarne la cessazione.
L’articolo sancisce l’obbligo di segnalazione alla Corte dei conti di fatti che possono
dar
luogo a danni erariali da parte dei soggetti a carico delle strutture burocratiche al
vertice
dell’amministrazione.
Il contenuto della denuncia di danno
Art. 53
1. La denuncia di danno contiene una precisa e documentata esposizione dei fatti e
delle
violazioni commesse, l’indicazione ed eventualmente la quantificazione del danno,
nonché,
ove possibile, l’individuazione dei presunti responsabili, l’indicazione delle loro
generalità
e del loro domicilio.
Il sopracitato articolo detta la disciplina circa quello che deve essere il contenuto della
denuncia di danno, ovvero un’esposizione delle violazioni precisa e documentata.
L’apertura del procedimento istruttorio
Art. 54
1. Il procuratore regionale, a seguito di notizia di danno, comunque acquisita, ove non
ritenga di provvedere alla sua immediata archiviazione per difetto dei requisiti di
specificità e concretezza o per manifesta infondatezza, dispone l’apertura di un
procedimento istruttorio ed assegna, secondo criteri oggettivi e predeterminati, la
trattazione del relativo fascicolo.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 57, il procuratore regionale non
comunica al soggetto denunciante le proprie determinazioni in ordine all’eventuale
apertura del procedimento istruttorio.
Arrivata la notizia di danno, il procuratore regionale può archiviarla se manca dei
requisiti
o è infondata, ovvero può iniziare la fase istruttoria, ancora preprocessuale. A quel
punto,
verrà assegnato un fascicolo ad un componente della procura. Questa fase dà
eventualmente
luogo all’invito a dedurre.
Atti interruttivi della prescrizione
Art. 66
1. Con l’invito a dedurre ai sensi dell’articolo 67, comma 8, ovvero con formale atto di
costituzione in mora ai sensi degli articoli 1219 e 2943 del Codice civile, il termine
quinquennale di prescrizione può essere interrotto per una sola volta.
2. A seguito dell’interruzione di cui al comma 1, al tempo residuo per raggiungere
l’ordinario termine di prescrizione quinquennale si aggiunge un periodo massimo di
due
anni; il termine complessivo di prescrizione non può comunque eccedere i sette anni
dall’esordio dello stesso.
3. Il termine di prescrizione è sospeso per il periodo di durata del processo.
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L’invito a dedurre, che analizzeremo di seguito, comporta l’interruzione del termine
quinquennale, il quale può però essere sospeso soltanto per una volta.
A seguito dell’interruzione, al tempo residuo per lo scadere del termine si aggiungono
ulteriori due anni, a condizione che il termine totale non superi i sette anni dal suo
inizio.
Infine, l’eventuale avvio del processo opera come causa di sospensione per tutta la
durata
dello stesso.
L’invito a fornire deduzioni
Art. 67, c. 1-9
1. Prima di emettere l’atto di citazione in giudizio, il pubblico ministero notifica al
presunto responsabile un atto di invito a dedurre, nel quale sono esplicitati gli
elementi
essenziali del fatto, di ciascuna condotta contestata e del suo contributo causale alla
realizzazione del danno contestato, fissando un termine non inferiore a
quarantacinque
giorni, che decorre dal perfezionamento dell'ultima notificazione dell'invito, entro il
quale il
presunto responsabile può esaminare tutte le fonti di prova indicate a base della
contestazione formulata e depositare le proprie deduzioni ed eventuali documenti.
2. Nello stesso termine il presunto responsabile, con istanza da formulare in calce alle
deduzioni di cui al comma 1, ovvero in separato atto, da depositare nella segreteria
del
pubblico ministero, può chiedere di essere sentito personalmente; in tal caso l’omessa
audizione personale, determina l’inammissibilità della citazione.
3. Il pubblico ministero fissa il luogo e il giorno dell’audizione che, ad istanza del
presunto responsabile, per motivate e comprovate ragioni, può essere differito
comunque
entro il termine di cui al comma 1.
4. Le audizioni personali, alle quali il presunto responsabile ha la facoltà di farsi
assistere