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T.U.

Corte dei conti).

23

Il giudizio di responsabilità

amministrativa innanzi alla Corte dei

conti

Introduzione

La responsabilità amministrativa viene accertata in un giudizio innanzi alla Corte dei

conti. L’iniziativa processuale, all’esito di indagini che già prevedono un momento di

contraddittorio con l’interessato, spetta alla Procura regionale della Corte dei conti

competente, mentre La Corte dei conti centrale opera come giudice d’appello. La

Procura

agisce d’ufficio o anche su denunzia dei direttori generali e dei capi servizio che

vengono a

conoscenza di fatti suscettibili di costituire un illecito erariale (art. 53 del T.U. Corte dei

conti).

Il codice della giustizia contabile

Il D.lgs. n. 174/2016, o Codice della giustizia contabile, presenta una struttura analoga

al

Codice del processo amministrativo (D.lgs. n. 104/2010). Lo schema è il seguente:

- Giurisdizione e competenza, ausiliari del giudice;

- Parti e difensori, atti processuali, provvedimenti;

- Giudizi di responsabilità;

- Giudizi sui conti;

- Giudizi pensionistici;

- Altri giudizi a istanza di parte;

- Impugnazioni;

- Interpretazione del titolo giudiziale ed esecuzione;

- Disposizioni finali.

La fase preprocessuale

Il giudizio, prima di arrivare alla fase contenziosa vera e propria, è composto da una

fase

preliminare detta preprocessuale. Si può avere un avvio sia esterno, con la notizia di

danno

erariale, che interno, in quanto è previsto un obbligo di denuncia per alcune figure.

La notizia di danno erariale

Art. 51, D.lgs. n. 174/2016

1. Il pubblico ministero inizia l’attività istruttoria, ai fini dell’adozione delle

determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione erariale, sulla base di specifica e

concreta

notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge.

2. La notizia di danno, comunque acquisita, è specifica e concreta quando consiste in

informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati.

3. Qualsiasi atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle

disposizioni

di cui al presente articolo è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni

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momento, da chi vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale

della

Corte dei conti.

4. Se la nullità di cui al comma 3 è fatta valere con istanza proposta prima della

pendenza del giudizio, sono comunque tenute riservate le generalità del denunciante.

La

sezione decide, in camera di consiglio, entro il termine di trenta giorni dal deposito

dell’istanza e sentite le parti, con sentenza.

5. Diversamente, la sezione decide sull’eccezione di nullità con la sentenza che

definisce

il giudizio di primo grado.

6. La nullità per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell’azione per

danno all’immagine è rilevabile anche d’ufficio.

7. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle

pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché

degli

organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse, è

comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché

promuova

l’eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del

condannato. Resta salvo quanto disposto dall’art. 129 delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con d.lgs. 28

luglio

1989, n. 271.

La notizia di danno erariale è una notifica, rivolta al PM, necessaria all’inizio

dell’attività istruttoria. Deve essere concreta e specifica, nel senso che deve

riguardare

informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici e indifferenziati.

Il comma 3 stabilisce espressamente la nullità, spendibile in ogni momento, degli atti

posti

in essere in violazione delle disposizioni dei commi precedenti.

Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione

Art 52

1. Ferme restando le disposizioni delle singole leggi di settore in materia di denuncia di

danno erariale, i responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle

amministrazioni,

comunque denominate, ovvero i dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al

settore cui

sono preposti, che nell’esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza,

direttamente o a

seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a

responsabilità erariali, devono presentarne tempestiva denuncia alla procura della

Corte

dei conti territorialmente competente. Le generalità del pubblico dipendente

denunziante

sono tenute riservate; sono comunque riservate le generalità dei soggetti pubblici o

privati

che segnalano al procuratore regionale eventi di danno, anche se non sottoposti

all’obbligo

di cui al presente comma.

2. Gli organi di controllo e di revisione delle pubbliche amministrazioni, i dipendenti

incaricati di funzioni ispettive, ciascuno secondo la normativa di settore, nonché gli

incaricati della liquidazione di società a partecipazione pubblica, sono tenuti a fare

immediata denuncia di danno direttamente al procuratore regionale competente,

informandone i responsabili delle strutture di vertice delle amministrazioni interessate.

3. L’obbligo di denuncia riguarda anche i fatti dai quali, a norma di legge, può derivare

l’applicazione, da parte delle sezioni giurisdizionali territoriali, di sanzioni pecuniarie.

4. I magistrati della Corte dei conti assegnati alle sezioni e agli uffici di controllo

segnalano alle competenti procure regionali i fatti dai quali possano derivare

responsabilità erariali che emergano nell'esercizio delle loro funzioni.

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5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione

di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

6. Resta fermo l'obbligo per la pubblica amministrazione denunciante di porre in

essere

tutte le iniziative necessarie a evitare l'aggravamento del danno, intervenendo ove

possibile

in via di autotutela o comunque adottando gli atti amministrativi necessari a evitare la

continuazione dell'illecito e a determinarne la cessazione.

L’articolo sancisce l’obbligo di segnalazione alla Corte dei conti di fatti che possono

dar

luogo a danni erariali da parte dei soggetti a carico delle strutture burocratiche al

vertice

dell’amministrazione.

Il contenuto della denuncia di danno

Art. 53

1. La denuncia di danno contiene una precisa e documentata esposizione dei fatti e

delle

violazioni commesse, l’indicazione ed eventualmente la quantificazione del danno,

nonché,

ove possibile, l’individuazione dei presunti responsabili, l’indicazione delle loro

generalità

e del loro domicilio.

Il sopracitato articolo detta la disciplina circa quello che deve essere il contenuto della

denuncia di danno, ovvero un’esposizione delle violazioni precisa e documentata.

L’apertura del procedimento istruttorio

Art. 54

1. Il procuratore regionale, a seguito di notizia di danno, comunque acquisita, ove non

ritenga di provvedere alla sua immediata archiviazione per difetto dei requisiti di

specificità e concretezza o per manifesta infondatezza, dispone l’apertura di un

procedimento istruttorio ed assegna, secondo criteri oggettivi e predeterminati, la

trattazione del relativo fascicolo.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 57, il procuratore regionale non

comunica al soggetto denunciante le proprie determinazioni in ordine all’eventuale

apertura del procedimento istruttorio.

Arrivata la notizia di danno, il procuratore regionale può archiviarla se manca dei

requisiti

o è infondata, ovvero può iniziare la fase istruttoria, ancora preprocessuale. A quel

punto,

verrà assegnato un fascicolo ad un componente della procura. Questa fase dà

eventualmente

luogo all’invito a dedurre.

Atti interruttivi della prescrizione

Art. 66

1. Con l’invito a dedurre ai sensi dell’articolo 67, comma 8, ovvero con formale atto di

costituzione in mora ai sensi degli articoli 1219 e 2943 del Codice civile, il termine

quinquennale di prescrizione può essere interrotto per una sola volta.

2. A seguito dell’interruzione di cui al comma 1, al tempo residuo per raggiungere

l’ordinario termine di prescrizione quinquennale si aggiunge un periodo massimo di

due

anni; il termine complessivo di prescrizione non può comunque eccedere i sette anni

dall’esordio dello stesso.

3. Il termine di prescrizione è sospeso per il periodo di durata del processo.

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L’invito a dedurre, che analizzeremo di seguito, comporta l’interruzione del termine

quinquennale, il quale può però essere sospeso soltanto per una volta.

A seguito dell’interruzione, al tempo residuo per lo scadere del termine si aggiungono

ulteriori due anni, a condizione che il termine totale non superi i sette anni dal suo

inizio.

Infine, l’eventuale avvio del processo opera come causa di sospensione per tutta la

durata

dello stesso.

L’invito a fornire deduzioni

Art. 67, c. 1-9

1. Prima di emettere l’atto di citazione in giudizio, il pubblico ministero notifica al

presunto responsabile un atto di invito a dedurre, nel quale sono esplicitati gli

elementi

essenziali del fatto, di ciascuna condotta contestata e del suo contributo causale alla

realizzazione del danno contestato, fissando un termine non inferiore a

quarantacinque

giorni, che decorre dal perfezionamento dell'ultima notificazione dell'invito, entro il

quale il

presunto responsabile può esaminare tutte le fonti di prova indicate a base della

contestazione formulata e depositare le proprie deduzioni ed eventuali documenti.

2. Nello stesso termine il presunto responsabile, con istanza da formulare in calce alle

deduzioni di cui al comma 1, ovvero in separato atto, da depositare nella segreteria

del

pubblico ministero, può chiedere di essere sentito personalmente; in tal caso l’omessa

audizione personale, determina l’inammissibilità della citazione.

3. Il pubblico ministero fissa il luogo e il giorno dell’audizione che, ad istanza del

presunto responsabile, per motivate e comprovate ragioni, può essere differito

comunque

entro il termine di cui al comma 1.

4. Le audizioni personali, alle quali il presunto responsabile ha la facoltà di farsi

assistere

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
40 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Enrica8906 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof De Sio Lorenzo.