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CORTE DEI CONTI
Ad essa la costituzione riconosce la giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica, e in tutti
gli altri casi previsti dalla legge.
(una ipotesi di giurisdizione è quella per il danno morale che la condotta di un dipendente pubblico
ha recato all’amministrazione)
La giurisdizione della corte dei conti è esclusiva: esso attiene di regola ai diritti soggettivi.
composizione corte conti:
sezioni regionali: ha competenza territoriale inderogabile che si valuta nel seguente modo:
• - residenza anagrafica per le controversie in materia di pensione
- luogo in cui si trovano i beni, per i giudizi di responsabilità
sezioni centrali: svolgono la funzione di c.appello
•
giurisdizione c conti:
giudizi di conto
• giudizi di responsabilità amministrativa per danno all’erario
• contabilità pubblica
• materia pensionistica
•
PM: egli svolge l’azione in giudizio in modo autonomo.
Al fine di consentire al pm di venir a conoscenza del fatto, esiste un obbligo in capo a
dirigenti di vertice
• dirigenti e responsabili di servizio
• organi di controllo e revisione
•
di denunciare il danno a carico delle amministrazioni.
La denuncia non esime l’amministrazione dell’obbligo di evitare l’aggravamento del danno, anceh
attraverso l’esercizio di poteri di autotutela.
Conclusa la fase istruttoria, il pm notifica al presunto responsabile un invido a dedurre contenente
il fatto contestato.
Con l’invito a dedurre, il PM individui anche i soggetti coinvolti nel giudizio.
giudizio di conto: è volto a verificare il conto presentato da coloro che maneggiano denaro
pubblico, 50
IIl contabile è infatti tenuto a depositare alla segretaria della c conti territorialmente competente il
conto.
se nn provvede l’amministrazione accerta l’inadempienza e il pm promuove il giudizio.
Una volta instauratori il giudizio di fronte al giudice monocratico se:
il contabile nn provvede a realizzare il conto, il giudice dispone la compilazione a spese
• dell’agente contabile
il contabile presenta il conto il giudice dispone l’acquisizione d’ufficio.
•
Una volta depositato il conto alla sezione giurisdizionale della corte, questa lo trasmette al giudice
relatore:
se lo ritiene corretto: propone il districo contabile
• se non conclude per il discarico, il presidente fissa l’udienza per la discussione del ricorso
•
onere della prova: pm
potere di riduzione della corte: essa puo ridurre l’addebito ovvero porre a carico dei singoli un
importo a titolo di risarcimento danni inferiore all’importo dl danno complessivo
L’obbiettivo è quello di ridurre a equità la posizione del contabile e dell’amministrazione.
giudizio pensionistico: il ricorso deve essere presentato a un giudice monocratico. Ilricorso è di
accertamento e condanna in quanto posto a tutela di diritto sogg.
La domanda nn puo essere proposta se prima non è stats formulata la richiesta
all’amministrazione in modo formale.
IL RISARCIMENTO DEL DANNO NEGLI APPALTI PUBBLICI
Le ultime senrtenza del consiglio di stato escludono che per la responsabilità dell’amministrazione
debba richiudersi colpa o dolo.
A questa statuizione il consiglio è arrivato sulla base di una recente sentenza della CGE
(30/09/10). Essa motivò l’esclusione del dolo e della colpa come elemento necessario per
l'insorgere della responsabilità nel seguente modo
- nella direttiva ricorsi non viene dato rilievo all’elemento soggettivo: ne come elemento da cui
sorge la responsabilità ne come elemento che esonera da essa l’amministrazione appaltante
- ai sensi della stessa direttiva, il risarcimento viene definito alternativo rispetto
all’annullumanento: nn essendo richiesto per l’annullamento l’esistenza del dolo o della colpa,
non si vede xke debbano essere previsti nel caso di risarcimento del danno. 51
LA cge arrivò a dire nel 96 che:
“ l’obbligo di risarcire non può essere subordinato ad una condizione ricavata dalla nozione di
condotta imputabile colposamente o dolosamente, ma solo per violazione grave e manifesta del
diritto comunitario”
Da ciò si puo constatare come la violazione, pur essendo grave e manifesta, non è elemento
soggettivo ma elemento oggettivo della condotta.
conseguenza s.del 2010:
responsabilità p.a. non può essere ricondotta al 2043 cc
• viene superato l’orientamento che cercava di armonizzare l’ordinamento interno con quello
• comunitario oggettivizzando la responsabilità della p.a., ovvero cercando di ricondurre la
colpa ex 2043 alla violazione grave.
Detto questo ci si è chiesti se la disciplina prevista per i contratti sia applicabile in tutte le altre
ipotesi di responsabilità dell’amministrazione. (quindi se l’irrilevanza dell’elemento soggettivo
sia regola applicabile sempre). Ecco alcune considerazioni:
il risarcimento è alternativo all’annullamento. Nel nostro ordinamento la pretesa
• all’annullamento viene qualificata interesse legittimo.
la valutazione dell’e.sogg. non è richiesta per l’annullamento del provvedimento
• amministrativo, xke l’atto viene considerato come espressione formalizzata del potere.
le disposizioni del c civile (in materia di responsabilità) non sono adatte perchè riferite a
• ipotesi completamente diverse (sia per la resp. contrattuale che extracontrattuale).
il nostro legislatore ha previsto una norme speciale, ma allo stesso tempo generale ovvero
• art 30 cpa. Essa è speciale xke applicabile solo in ambito amministrativo, ma generale xke
inserita nel primo libro e quindi non espressamente indicata nella parte del codice destinato a
disciplinare la materia degli appalti.
RISARCIMENTO DEL DANNO IN SEGUITO A ATTI DI AUTOTUTELA
autotutela: potere esistente in capo all’amministrazione di sospendere l’efficacia o ritirare un
proprio provvedimento, per risolvere eventuali conflitti tutelando il proprio interesse (ke poi è quello
generale)
L’autotutela è giustificata solo in presenza di gravi motivi che rendono assolutamente
inopportuna l’efficacia di un provvedimento.
Gli atti di autotutela rilevano ai fini del risarcimento del danno, tenendo conto di cosa si intenda
per danno risarcibile: in merito a ciò il c. stato ha stabilito che 52
la giurisdizione sussiste anche per le controversie ke riguardano la responsabilità contrattuale delle
P.A per il mancato rispetto delle norme di correttezza.
La p.a. deve quindi non solo rispettare le norme ke regolano il procedimento amministrativo ma
anche quelle di correttezzz del comportamento precontrattuale
In merito alla effetto del comportamento precontratuale in violazione delle norme di correttezza,
si sono avvicendate nel tempo 3 tesi
1. violazione comporta illegittimità provvedimento (quindi giurisdizione generale di
legittimità)
2. il corretto esercizio dei poteri di autotutela assorbe l’eventuale illegittimità del
provvedimento.
3. devono essere individuati due profili diversi: legittimità del contratto, liceità dello stesso
( ). L’esercizio dei poteri di autotutela possono solo
collegata al rispetto delle regole di correttezza
far venir meno una situazione di illegittimità ma non di illiceità.
Da quest’ultima tesi si è arrivati a dire che la legittimità del provvedimento non comporta
automaticamente la sua liceità, e che ai fini risarcitori bisognerà valutare anceh quest’ultima.
casistica:
revoca dell’aggiudicazione provvisoria: il giudice ci dice che
•
l’aggiudicazione è un atto con effetti ancora instabili, tali da non far ancora sorgere quel grado di
interesse qualificato la cui lesione può giustificare un risarcimento del danno.
L’atto di aggiudicazione fa sorgere solamente una mera aspettativa. Sarà quindi sufficiente
adottare un atto soppressero.
revoca degli atti di gara: la responsabilità in questi caso puo ritenersi configurabile quando
•
il fine pubblico, è perseguito attraverso la violazione degli obblighi di lealtà contrattuale.
La responsabilità precontrattuale dell’amministrazione potrà quindi sorgere anche in presenza di
una legittima revoca degli atti quando ciò leda l’affidamento dell’impresa
revoca dell’aggiudicazione definitiva: il collegio ritiene legittima la revoca quando giustificata
• da una nuova valutazione dell’interesse p. originario.
Nonostante ciò il collegio riconosce delle ipotesi di risarcimento a fronte della legittima revoca
dell’agg.def.:
- indennizzo per revoca del provvedimento amministrativo
- risarcimento per constatata illegittimità del provvedimento revocato
- risarcimento derivante dall’accertata responsabilità contrattuale o precontrattuale 53
In caso di mancata conclusione del contratto per legittima revoca dell’agg. def. il privato avrà
diritto al risarcimento
del danno emergente per le spese sostenute
• lucro cessante
• danno curricolare: ovvero quello derivante dal fatto che non ha potuto impiegare la
• somma impegnata per quell’appalto in altri.
in conclusione: la resto.contr. non viene meno neppure in caso di atto di autotutela corrispondente
a interessi pubblici. Per evitare la responsabilità, la stazione appaltante dovrà mettere
tempestivamente al corrente le imprese.
SCELTA TRA TUTELA SPECIFICA E PER EQUIVALENTE
La l.88/09 lascia al giudice la scelta tra
inefficacia del contratto
• risarcimento per equivalente del danno subito
•
La disciplina appena richiamata trova la sua origine nella direttiva 66/2007 che si pone come
obbiettivo quello di colpire le vioazioni della concorrenza riconoscendo al giudice il potere di
valutare se mantener efficace o meno il contratto stipulato, nonostante l’illegittimità
dell’aggiudicazioe.
Va da se che:
se lo dichiara inefficace: tutela specifica, perchè ricorrente ha ricevuto quello che voleva,
• inefficacia dell’atto di aggiudicazione.
se non lo dichiara inefficace: tutela per equivalente, xke a posizione del ricorrente non puo
• essere tutelata in nessun altro modo
art 121 cpa: stabilisce espressamente che: il giudice che annulla l’aggiudicazione dichiara
l’inefficacia del contratto
L’inefficacia del provvedimento o il risarcimento del danno (tutela specifica e x equivalent) sono
allora conseguenza diretta e dipendente dell’annullamento.
Detto questo si può arrivare ad una conclusione: