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PA.
Richiede la realizzazione di una sorta di ossimoro, ossia fare in modo che
l’amministrazione che è una parte, parte intesa come soggetto portatore di un interesse,
sia parte imparziale, ossia adotti le sue decisioni prendendo in considerazione e
ponderando tutti gli interessi possibili in gioco ( non effettui deviazioni di alcun
genere di carattere personalistico e partitico ).
Dal punto di vista dell’organizzazione una PA si atteggia in una determinata maniera al fine
di svolgere una determinata attività.
Prima si deve avere un’organizzazione imparziale e poi si dovrebbe avere
anche un’attività imparziale
Le due modalità che il legislatore ha configurato sono la separazione tra politica e
amministrazione vuoi all’interno di un medesimo soggetto pubblico ( amministrazione
tradizionale ); vuoi in un modello più radicale di separazione netta e assoluta di politica e
amministrazione, per cui abbiamo amministrazioni che non dipendono assolutamente dalla
politica ( autorità amministrative indipendenti ).
Abbiamo visto anche modalità concrete e corollari dell’imparzialità.
Una tra tutte è quella che indica il legislatore costituzionale: art. 97 impone per l’accesso
alle carriere per l’accesso alle PA il concorso pubblico.
È attuazione del è principio di imparzialità.
Tuttavia abbiamo visto che non è sufficiente per attuare l’imparzialità un concorso pubblico
purché sia ma occorre poi accompagnare questa regola con ulteriori regole pratiche dal
punto di vista della nomina della commissione, dello svolgimento della prova…
L’imparzialità ha una coloritura sotto certi profili simile all’indipedenza: quindi alcune regole
che riscontriamo originariamente per i poteri giudiziari, noi le troviamo anche affermate in
capo alla PA ( imparzialità come dovere di astensione, come incompatibilità, come
inconferibilità da parte di soggetti che si trovano in una posizione di conflitti di interessi ).
Predeterminazione dei criteri: prima di adottare un atto ampliati o l'amministrazione deve
auto vincolarsi in modo che sia chiaro e trasporto il suo modo di decidere.
Poi l'imparzialità pervade tutta la disciplina dell'attività amministrativa, molte delle regole
fissate della 241/90 sono regole attuate del 97 volte a che l'amministrazione agisca come
parte imparziale ma che tenga conto di tutti gli altri interessi.
Due tra tutte sono le regole più importanti: il diritto di partecipare al diritto amministrativo in
capo ai privati ( partecipazione procedimentale ).
Il procedimento è quella complessa attività, serie di atti e operazioni coordinate tra di loro
poste in essere da più soggetti in vista dell’emanazione di un provvedimento .
Procedimento e provvedimento non sono sinonimi, ma sono due cose diverse.
Il procedimento è ciò che precede il provvedimento, ciò che è necessario per porre in
essere un provvedimento ( il procedimento ad esproprio precede il provvedimento o il
decreto di esproprio).
L'amministrazione per esempio prima di decidere di irrogare a un’impresa che magari non
è risultata rispettosa dei dettami in materia di sicurezza alimentare, apre un procedimento,
ma non viene ad arrogare subito una sanzione, consentendo al soggetto interessato di
partecipare al procedimento – si apre un dialogo, un contradditorio in modo tale che il
privato possa far valere il suo punto di vista e chiarire la situazione fattuale per fare in
modo che venga adotta una decisione imparziale.
Prima del 1950 la partecipazione non era vista in maniera generalizzata ( non c’era per
tutti i procedimenti amministrativi ).
Altra regola all'insegna dell’imparzialità è l'obbligo di motivazione del provvedimento finale
( art 3 della 241/90 ).
L'amministrazione è tenuta a giustificare tutti i i suoi provvedimenti.
La sanzione irrogata deve indicare le ragioni di fatto e di diritto che portano ad esempio a
censurare e chiudere un esercizio, ad irrorare una sanzione pecuniaria.
Inoltre l’amministrazione deve consentire di prendere visione all’interessato dei documenti
che lo riguardano ( diritto di accesso ).
BUON ANDAMENTO: altro grande principio di carattere generale, che riguarda sia
l’organizzazione che l’attività amministrativa ( art. 97 cost. ).
Il vincolo si pone dapprima nei confronti del parlamento e del consiglio regionale e in
secondo luogo nei confronti della PA.
Il principio del buon andamento comporta il garantire la migliore realizzazione
dell’interesse pubblico, assicurando che vi sia una coerenza tra l’attività svolta e il fine
istituzionale.
È un principio che, a differenza di quello di imparzialità, solo in tempo recenti ha trovato
concrete applicazioni rilevanti ed è stato tradotto come principio di efficienza, efficacia e
economicità, concependo la PA come un soggetto paragonabile ad un’impresa in ragione
del contesto concreto che si sta attraversando.
I vincoli di tipo finanziario sono stringenti e bisogna adottare condotte che siano rispettose
del cosiddetto buon andamento, quindi l’amministrazione deve agire e adottare decisioni
all’insegna dell’economicità ossia con il minor costo possibile .
Deve adottare delle decisioni efficaci, e l’efficacia riguarda un particolare rapporto cioè
quello tra l’obiettivo prestabilito e il risultato raggiunto.
Efficienza infine significa impiegare le minor risorse possibili per raggiungere il risultato
prefissato.
Queste 3 elementi poi trovano applicazioni concrete a livello organizzazione e a livello di
attività.
La più importante è il principio di sussidiarietà che risponde al principio del buon
andamento, poiché persegue l’idea di un’amministrazione efficiente, economica ed
efficace.
Altra applicazione del principio di buon andamento è un altro principio che troviamo
espresso sempre nella legge 241/90 che è il divieto di aggravamento del
procedimento.
Per cui l’amministrazione non è tenuta a richiedere dei documenti che possono essere
autocertificati dal singolo ( c’è una legge che impone all’amministrazione un rapporto
paritario e se vi sono dei documenti tipizzati che il privato cittadino può sotto la sua
responsabilità anche di tipo penale, dichiarare di possedere allora l’amministrazione non
deve aggravare il procedimento).
Altra applicazione, più che altro assonanza: i principi di cui noi parliamo non sono principi
meramente nazionali.
Il principio di buon andamento assomiglia al principio di buona amministrazione, che vige
a livello europea (art 41 della carta dei diritti fondamentali dell’UE che sancisce a
vantaggio dei cittadini membri dell’UE il diritto che essi devono avere a che
l’amministrazione sia buona ).
La buona amministrazione ha un contenuto oltremodo variabile che in parte si sta
sovrapponendo alla nostra imparzialità e in parte al buon andamento ( ha un contenuto
eterogeneo ).
Secondo l’UE buona amministrazione significa diritto ad essere ascoltati, diritto ad
ottenere una decisione motivata, obbligo che l’amministrazione decida entro un
determinato termine.
Art. 2 legge 241/90 impone l’obbligo di concludere tutti i procedimenti entro un
termine espresso, predeterminato a seconda dei provvedimenti e degli atti più o
meno complessi
Cosa che non sempre accade e questo impone all’amministrazione altre misure per
coartare questa condotta.
Principi di origine giurisprudenziale che riguardano essenzialmente l’attività
amministrativa:
- Principio di proporzionalità : nasce nell’ordinamento giuridico tedesco dal quale
emigra nell’ordinamento giuridico dell’UE e da li a sua volta ricade nel nostro
ordinamento giuridico nazionale
Proporzionalità vuol dire principio del sacrificio minimo. La giurisprudenza tedesca
per evocare il principio del sacrificio minimo aveva adottare una figura emblematica:
l’amministrazione deve agire in maniera proporzionale perchè si può sparare ad un
piccione con un cannone --> l’amministrazione deve sacrificare nella misura minore
possibile le posizioni del privati
Quando ci sono più scelte possibili, quando esistono in concreto pluralità di opzioni
tute legittime l’amministrazione è tenuta a scegliere quella meno restrittiva.
- Principio di ragionevolezza: è vincolo alla PA che presenta molte assonanze con
quello di prima. Significa logicità, congruenza tra la decisione in concreto e i
presupposti di fatto.
Vi deve quindi essere una congruità tra la valutazione e il provvedimento poi
concretamente adottato.
La violazione della proporzionalità e della ragionevolezza danno luogo ad un vizio che è
l’eccesso di potere -> si adotta un atto illegittimo per eccesso di potere
Poi abbiamo una serie di principi differenti che condizionano tutta l’attività amministrativa.
Ci bastano dei rilievi:
Vi è un continuo trapasso tra principi di diritto privato in ambito pubblico e principi di diritto
pubblico in ambito privato
Esempio: principio del legittimo affidamento: principio di origine giurisprudenziale e nasce
in ambito europeo.
È un’ applicazione della buona fede, principio privatistico per eccellenza che nasce nel
diritto civile e ha un contenuto forte: tutela le legittime e ragionevoli aspettative del privato.
Queste aspettative sono state generate da una condotta della PA ( ad esempio
applicazione concreta si ha con i limiti nel caso di annullamento di ufficio o di revoca di un
provvedimento che nascono a tutela del legittimo affidamento ).
Vale anche il caso di principi che nascono in ambito pubblicistico e vengono poi affermati
nei confronti di soggetti privati: ad esempio la trasparenza, che è applicazione del principio
di imparzialità, è imposta non solo alla PA in senso tradizionale, ma anche ai soggetti che
hanno una veste privatistica.
CAPITOLO 2:
Il punto di partenza è che non esiste una sola pubblica amministrazione, ma ne esiste una
pluralità.
Esistono tanti modelli organizzatori e questo perché esistono tante funzioni
pubbliche.
La varietà dei compiti pubblici porta con se una varietà di pubbliche amministrazioni.
L’esigenza che si pone è di assicurare stabilità al disegno organizzatorio.
E il modo per assicurare ciò è imporre una riserva di legge (art. 97 ).
È il legislatore a stabilire primo quali soggetti possono essere qualificati come PA ( nessun
ente pubblico può essere istituito e riconosciuto se