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Diritti e libertà

Una componente essenziale in tutte le costituzioni moderne è la disciplina dei diritti e delle libertà. Essa costituisce anzi un elemento fondamentale per la definizione stessa della “forma di stato” in quanto influenza in modo determinante i rapporti tra lo Stato e la società civile. È necessario introdurre alcune nozioni:

Situzioni giuridiche soggettive

Si parla di situazioni giuridiche soggettive per indicare sia le posizioni giuridiche attive o di vantaggio (libertà e diritti) che le posizioni giuridiche passive o di svantaggio (obblighi e doveri). Le posizioni attive si suddividono generalmente in libertà e in diritti. Libertà intesa in senso negativo, di non costrizione, e i diritti in senso positivo, di pretesa.

Diritti assoluti e relativi

Una distinzione rilevante esiste tra diritti assoluti e diritti relativi. Assoluti non vuol dire illimitati, ma bensì erga omnes (valgono per tutti). I diritti assoluti possono essere diritti della persona (libertà personale, libertà di domicilio) oppure diritti reali (la proprietà) ed hanno, quindi, ad oggetto una libertà il cui esercizio non richiede prestazioni di terzi quanto più di astensione, o per meglio dire sussiste un divieto di interferenza da parte dei terzi. Al contrario i diritti relativi per essere fatti valere da parte di determinati soggetti richiedono una prestazione di terzi.

Diritti individuali e funzionali

Un'ulteriore distinzione è tra i diritti individuali e i diritti funzionali, ovvero tra i diritti (individuali) a vantaggio del singolo e i diritti (funzionali) attribuiti al singolo a vantaggio della comunità. Ad esempio nel primo caso la libertà personale e nel secondo caso la proprietà.

Strumenti di tutela

La vera novità delle costituzioni moderne è quella di aver potenziato gli strumenti di garanzia dei diritti classici. Eccone i principali:

  • La riserva di legge;
  • La riserva di giurisdizione è un meccanismo che rafforza la riserva di legge, prevede l’intervento del giudice per l’autorizzazione alla restrizione delle libertà;
  • La tutela giurisdizionale per cui “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”;
  • La responsabilità del funzionario si concretizza nella prassi in forme di responsabilità penale e amministrativa per i funzionari della PA e la responsabilità civile solidale dello Stato;
  • Il sindacato di legittimità costituzionale, ovvero la Corte costituzionale, per la tutela dei diritti fondamentali. Ha il compito di controllare la legislazione ordinaria, nel caso in cui questa travalichi e comprima le garanzie sino ad annullarle.

Il principio di eguaglianza

L’art. 3 Cost. enuncia il principio di eguaglianza e ne dà una formulazione complessa. Nel 1° comma, esso esprime il principio di eguaglianza formale, nel 2° comma, esprime il principio di eguaglianza sostanziale.

  • La formulazione tradizionale del principio di eguaglianza formale prescrive che si devono trattare in modo eguale situazioni eguali e in modo diverso situazioni diverse. Questa prescrizione è rivolta al legislatore al quale vieta di creare privilegi o discriminazioni ingiustificate. Il nucleo forte del principio di eguaglianza vieta distinzioni “di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”: vieta, insomma, discriminazioni che sono particolarmente odiose in qualsiasi sistema democratico.
  • Il principio di eguaglianza sostanziale punta esattamente a “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale” che impediscono l’eguale godimento dei diritti e delle libertà. È un programma d’intervento che ha il compito di eliminare gli handicap sociali.

Come si vede i due principi di eguaglianza si limitano e si completano a vicenda, quello sostanziale impedisce l’eccesso di rigore dell’eguaglianza formale; l’eguaglianza formale impedisce alle azioni “positive” di diventare a loro volta fonte di ingiustizia.

L'applicazione delle garanzie costituzionali

L’applicazione concreta delle garanzie costituzionali presenta diversi problemi. Anzitutto occorre capire chi ne siano i titolari: solo i cittadini italiani o anche gli stranieri?

Cittadini e stranieri

Il problema che si pone è se e in quale misura i diritti che la Costituzione riserva espressamente ai cittadini possono essere estesi agli stranieri. Va preso in considerazione anzitutto l’art. 10.2 che per lo status giuridico dello straniero pone una riserva di legge rafforzata “la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”. È sulla base di questa disposizione che si possono giustificare estensioni dei diritti fondamentali agli stranieri anche nei casi in cui la Costituzione sembrerebbe riservarli solo ai cittadini.

La Corte costituzionale ha seguito anche un’altra via per estendere la protezione dei diritti ai non cittadini: essa fa perno sull’art. 2 Cost. che sancisce il riconoscimento dei “diritti inviolabili dell’uomo”. Sull’interpretazione di questa disposizione si è sviluppato un intenso dibattito; ma su un punto la Corte costituzionale è stata subito chiara: che l’art. 2 si ricollega ai diritti che gli art. 13 e seguenti definiscono specificamente “inviolabili”, con la conseguenza che essi appartengono all’uomo inteso come essere libero, senza quindi discriminazioni a danno degli stranieri. In conclusione, attraverso un doppio meccanismo, la Corte costituzionale è giunta ad affermare i principi per cui la garanzia dei diritti “inviolabili” si estende allo straniero anche laddove la Costituzione li attribuisce ai soli cittadini. Ma occorrono due precisazioni:

  • L’estensione opera nei confronti dei diritti definibili “inviolabili” sulla base della Costituzione. Per gli altri diritti vale la regola delle Preleggi, che ammette lo straniero a godere dei “diritti civili attribuibili al cittadino” a condizione di reciprocità: quindi bisognerà dimostrare che la legislazione del Paese da cui lo straniero proviene riconosce lo stesso diritto ai cittadini italiani.
  • L’eguaglianza dello straniero nel godimento dei diritti inviolabili è un principio, non una regola tassativa. Questo significa che non è vietato al legislatore di prevedere oneri o limitazioni particolari a carico degli stranieri.

Evoluzione delle nozioni costituzionali

Tutte le disposizioni costituzionali, e quelle sui diritti in particolare, impiegano termini che necessitano di una definizione. La Corte costituzionale ha sistematicamente respinto l’idea che le nozioni costituzionali siano “pietrificate”...

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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