CONFERENZA DI SERVIZI
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Conferenza preliminare indetta da un privato
–
Conferenza istruttoria dalla PA procedente
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Conferenza decisoria per giungere al provvedimento finale
DAL 2016 PUO’ AVERE DUE SVOLGIMENTI
(termini), 90gg per i superinteressi e indicano l’oggetto (non
- SEMPLIFICATA, deve concludere entro 45gg
c’è incontro per comunicazione);
- SIMULTANEA, in caso la PA crede che la situazione sia più complessa. Tutte le amministrazioni si
riuniscono in una riunione, va fatta entro 45gg dall’inizio del procedimento. Se alla riunione partecipano
anche amministrazioni non statali, quelle statali vengono rappresentare da un unico rappresentante. Questo
soggetto le rappresenta tutte.
La decisione viene adottata sulla base delle ‘posizioni prevalenti’, sulla base di una maggioranza di interessi.
Quando ci sono dissensi qualificati, la nuova disciplina prevede, entro 10gg che le PA dissenzienti possono
manifestare il dissenso alla PA procedente (opposizione).
SVOLGIMENTO
Si prevede una conferenza di servizi preliminare, istruttoria e decisoria. Questa ha un rappresentante unico e
richiede dei tempi certi di conclusione. La disciplina permette l’opposizione della PA dissenziente (dissensi
qualificati), l’opposizione può essere fatta anche della regioni a statuto speciale e dalle province autonome.
Con l’opposizione si apre una nuova fase: in questa fase la decisione è rimessa al consiglio dei ministri che si
pronuncia entro 60gg (90gg in caso di dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela degli
interessi sensibili). Se l’intesa non è raggiunta, il procedimento può andare comunque con una deliberazione
del Consiglio dei Ministri nei 30gg successivi, il quale può decidere se accogliere l’opposizione oppure
accoglierlo parzialmente, modificando il contenuto delle determinazione della conferenza. Tutto questo serve
a far emergere gli interessi pubblici.
La Conferenza dei Servizi è uno strumento di semplificazione usato quando vengono toccati i
‘superinteressi’ come ambiente, salute, ecc. Attraverso essa, l’amministrazione che ha in mano il
procedimento, coordina le altre; la Conferenza è indetta dal rappresentante del procedimento.
La conferenza può essere di diversi tipi:
PRELIMINARE, può essere indetta su richiesta di privati prima dell’inizio
- del procedimento, per venire a
conoscenza degli atti e dei fatti, presentare una domanda e sapere se l’amministrazione approva.
ISTRUTTORIA, indetta dall’amministrazione stessa, attraverso cui essa sente il parere di tutte le altre (per
-
far emergere tutti gli interessi);
- DECISORIA, si attiva a fronte di un ritardo, per raggiungere il provvediemento. Quando la decisione da
prendere è ‘pluristrutturata’, nel senso che il provvedimento finale non può essere adottato senza previo
assenso di altre amministrazioni.
Se tale assenso non viene rilasciato entro 30gg dalla richiesta, l’amministrazione procedente ha l’obbligo di
convocare la Conferenza di Servizi.
La Conferenza dei Servizi istruttoria è uno strumento facoltativo. Oggi abbiamo la conferenza semplificata e
simultanea.
FASE DECISORIA
Alla fase istruttoria può seguire una fase nel quale l’amministrazione può esercitare un potere tramite mezzi
consensuali. Gli accordi sono di due tipologie: ci sono quelli tra amministrazioni pubbliche (non riguardano i
privati) che sono detti di programma, e con questi indicano come esercitare il loro potere. Ci sono poi
privati (cittadino e impresa), l’accordo viene fatto nel caso in
accordi tra amministrazione pubblica e soggetti
cui il soggetto privato accetti la decisione della PA e si accordano sui costi ecc... Questo accordo è detto
integrativo e può anche essere sostitutivo, cioè che sostituisce il provvedimento amministrativo.
La fase decisoria conclude il procedimento amministrativo, porta all’adozione di un provvedimento
motivato, la motivazione è espressione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, sia gli interessi che
i presupposti di legge. Questo provvedimento è imperativo e autoritario.
Se ha contenuto negativo non è efficacie da subito, ma deve prima essere comunicata, mentre è efficacie
immediatamente se ha contenuto positivo.
Inoltre si parla di tipicità dei provvedimenti, ossia questi esistono solo perchè previsto dalla legge e
l’amministrazione dovrà utilizzare un tipo di provvedimento in relazione alla sfera della visione del
destinatario (è una garanzia). AUTOTUTELA DELLA PA
Se l’amministrazione si accorge di aver agito in modo scorretto, può annullare d’ufficio o revocare il
provvedimento (è un mezzo di autogestione).
I provvedimenti amministrativi sono efficaci e modificano la sfera dei loro destinatari (producono effetti
giuridici), ma non è detto che il privato si attenga a quanto stabilito dal provvedimento.
Grazie all’autotutela la PA dà esecuzione forzata al provvedimento, senza la necessità di rivolgersi ad un
giudice.
Il potere di autotutela le serve per curare gli interessi della collettività e lo può utilizzare anche quando
ritiene che uno dei suoi provvedimenti non sia utile per perseguire l’interesse pubblico, quindi che sia
invalido e inopportuno. In questo caso l’amministrazione lo può annullare d’ufficio (sempre senza la
necessità di rivolgersi ad un giudice) oppure può re-intervenire sul procedimento già adottato, questo non è
più opportuno a causa di sopravvenienze (es: zona non sismica che viene valutata sismica) e quindi il
provvedimento viene messo da parte (revoca).
Può succedere anche che si giunga a quella che dovrebbe essere la conclusione del procedimento (6 mesi)
senza però l’adozione del procedimento; in questo caso si parla di silenzio della PA, di fronte a ciò il
legislatore interviene offrendo diverse soluzioni:
SILENZIO SIGNIFICATIVO: quando si attribuisce un significato all’inattività
- della PA. Se non avviene
risposta si parla di silenzio-assenso (a meno che non ci siano in gioco interessi sensibili, es. ambientali),
tramite il quale l’amministrazione approva il provvedimento senza esporsi.
Oppure può accadere che all’inattività della PA sia dato un significato di diniego quindi si parla di silenzio-
diniego. Si dà comunque un significato al silenzio della PA.
l’amministrazione
- SILENZIO-INADEMPIMENTO: quando non rispetta il suo dovere di provvedere; in
questi casi l’ordinamento reagisce offrendo una particolare tutela giurisdizionale, questa tutela permette di
far condannare l’amministrazione da un giudice che a richiama a compiere i suoi doveri (condanna
dei provvedimenti).
all’adozione
Se questa prosegue l’inadempimento dopo il richiamo, il giudice può nominare un commissario che si
sostituisce all’amministrazione. Per ogni giorno di ritardo da parte dell’amministrazione, si prevede di
monetario al privato (questo se l’amministrazione non è in grado di dimostrare
introdurre un risarcimento
che non è a cau
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