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Due sono i modelli di controllo di costituzionalità delle leggi: accentrato e
diffuso.
Nel sistema accentrato il sindacato è riservato ad un unico organo, non
facente parte del potere giudiziario in senso proprio ed estraneo all'attività
giurisdizionale. Il giudizio di legittimità è astratto, cioè prescinde da un caso
concreto. Oltre ad essere astratto, il giudizio di costituzionalità, nel sistema
accentrato si caratterizza per essere principale, nel senso che il ricorso
all'organo deputato ad effettuare il controllo è diretto, non essendo
necessario che sia già instaurato un processo presso altra corte. Ultimo
carattere del controllo nel sistema in esame è la costitutività: le pronunce di
incostituzionalità rimuovono dall'ordinamento la norma ritenuta
incostituzionale con effetto dal momento della sentenza (efficacia ex nunc)
ed erga omnes. Il ricorso diretto alla corte può essere poi successivo o
preventivo: nel primo caso, il controllo si svolge dopo l'entrata in vigore della
legge; nel secondo caso, ha luogo in un momento antecedente.
Nel sistema diffuso, il controllo di costituzionalità si caratterizza per non
essere affidato ad un unico organo. Più esattamente, ogni giudice è
legittimato a dichiarare l'incostituzionalità di una norma. Il sistema diffuso è
incidentale: il controllo trova origine in un altro processo e in relazione ad un
caso concreto. Esso si caratterizza, poi, per essere dichiarativo, nel senso che
la pronuncia di incostituzionalità non rimuove la norma dall'ordinamento, ma
ha effetto esclusivamente per le parti del processo. La norma incostituzionale
è disapplicata ex tunc (la pronuncia, quindi, ha un effetto retroattivo) ma
produce effetti solo inter partes.
Il controllo di costituzionalità nell'ordinamento italiano
Il controllo di costituzionalità delle leggi italiano segue un modello misto. Il
sindacato di costituzionalità è di competenza di un unico organo (come nel
sistema accentrato). Tuttavia, la questione di legittimità ha origine
giurisdizionale (come nel sistema diffuso): più esattamente, quello che
accade è che l'accesso alla corte costituzionale avviene in via incidentale, e
cioè durante lo svolgimento di un altro processo, il quale ultimo ha ad
oggetto una questione diversa da quella concernente la costituzionalità della
norma che si vuole controllare. In occasione di tale processo, in presenza di
determinate condizioni, il giudice investito del caso concreto invia gli atti alla
corte costituzionale di modo che quest'ultima possa statuire sulla
costituzionalità della norma da sottoporre a controllo. Il carattere incidentale
del controllo di costituzionalità fa sì che tutti i giudici, durante la concreta
applicazione delle leggi, possano rimettere la questione di legittimità alla
corte costituzionale. La pronuncia di incostituzionalità ha effetto erga omnes
(come nel sistema accentrato) e non soltanto tra le parti del processo. La
Corte costituzionale è investita correttamente della questione di
costituzionalità quando il controllo di legittimità abbia origine nel corso di un
processo, avente ad oggetto una questione diversa da quella di legittimità
costituzionale della norma da sottoporre a controllo, la definizione del quale