Joint venture
Caratteri generali
In generale è un accordo di collaborazione tra imprese. Comprende varie forme di cooperazione tra imprese, che possono mirare a risultati diversi. Risponde all'esigenza delle imprese di cooperare tra loro, spesso anche tra imprese potenzialmente concorrenti. Consente di realizzare benefici finanziari a industriali: realizzazione di economie di scala o di scopo, la messa in comune di know how. È quindi una alleanza tra imprese per il perseguimento di uno specifico affare o di un interesse comune in un dato periodo di tempo, condividendo costi e rischi connessi.
È necessario tener conto delle imposizioni del legislatore nazionale di riferimento, sia per quel che riguarda le imposizioni di forma e struttura dell'ente, sia per le norme di applicazione necessaria del diritto nazionale di riferimento. Alcuni stati impongono la forma della joint venture con imprese locali alle imprese straniere che desiderino operare sul proprio territorio. In Italia si configura come un contratto atipico, non essendo dettata una disciplina specifica.
Tipi di joint venture
- Unincorporated joint venture (contractual joint venture): il rapporto tra le imprese rimane solo sul piano contrattuale. Frequente soprattutto nelle forme di collaborazione che non devono durare a lungo nel tempo, ma si riferiscono a un'opera specifica o alla fornitura di un servizio temporaneo. È una associazione temporanea di imprese fondata su un contratto con comunione di scopo. Le imprese mettono in comune le proprie conoscenze tecniche e capacità operativa e suddividendosi i compiti.
Il contenuto caratteristico di questo contratto prevede l'indicazione della finalità della joint venture, l'organizzazione delle attività di ciascuna impresa, la ripartizione delle eventuali responsabilità, la costituzione di un fondo comune per lo svolgimento del progetto, la partecipazione ai risultati, e generalmente una clausola arbitrale. Nel caso di joint venture transnazionale si applicano le norme dettate dalla convenzione di Roma del 1980 e dal regolamento Roma I in materia di scelta del diritto applicabile. In mancanza della scelta si farà riferimento al diritto dell'ordinamento con cui il contratto ha la connessione più stretta.
- Incorporated joint venture (joint venture corporation): porta alla creazione di una nuova entità giuridica, con oggetto sociale delimitato e spesso a tempo determinato. Di norma viene costituita in un paese terzo, il che impone di tenere presente la legge del luogo in cui si situerà la società non solo dal punto di vista del diritto societario ma anche di quello degli investimenti esteri.
Spesso la cooperazione rimane solo a livello contrattuale, ma non è infrequente che questa cooperazione sia affiancata da una dimensione societaria creata per affrontare le esigenze specifiche. Spesso le imprese madri rinunciano definitivamente ad una parte della loro attività per affidarla all'impresa comune così creata. Le imprese madri si coordineranno circa la gestione dell'impresa comune figlia e alle direttive da impartirle; questo può avvenire tramite accordi sia orizzontali (tra le imprese madri e l'impresa comune figlia), sia verticali (fra le imprese madri) che possono avere ad oggetto i vari aspetti da disciplinare: finanziamento dell'impresa comune, delimitazione del campo di attività per evitare sovrapposizioni con l'attività delle imprese madri, determinazione delle future attività, scambio delle informazioni sensibili.
È quindi frequente che al contratto principale se ne affianchino altri, interdipendenti a questo e si pongono come contratti accessori del contratto principale. Sembra logico che la scelta di lingua, legge e foro per il contratto principale si...