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JOINT VENTURE
Caratteri generali
In generale è un accordo di collaborazione tra imprese. Comprende varie forme di
cooperazione tra imprese, che possono mirare a risultati diversi.
Risponde all’esigenza delle imprese di cooperare tra loro, spesso anche tra imprese potenzialmente
concorrenti. Consente di realizzare benefici finanziari a industriali: realizzazione di economie di
scala o di scopo, la messa in comune di know how. È quindi una alleanza tra imprese per il
perseguimento di uno specifico affare o di un interesse comune in un dato periodo di tempo,
condividendo costi e rischi connessi.
È necessario tener conto delle imposizioni del legislatore nazionale di riferimento, sia per quel che
riguarda le imposizioni di forma e struttura dell’ente, sia per le norme di applicazione necessaria del
diritto nazionale di riferimento. Alcuni stati impongono la forma della joint venture con imprese
locali alle imprese straniere che desiderino operare sul proprio territorio.
In Italia si configura come un contratto atipico, non essendo dettata una disciplina specifica.
Si possono distinguere due tipi di joint venture:
- Unincorporated joint venture (contractual joint venture): il rapporto tra le imprese rimane
solo sul piano contrattuale. Frequente soprattutto nelle forme di collaborazione che non
devono durare a lungo nel tempo, ma si riferiscono a un’opera specifica o alla fornitura di
un servizio temporaneo. È una associazione temporanea di imprese fondata su un contratto
con comunione di scopo. Le imprese mettono in comune le proprie conoscenze tecniche e
capacità operativa e suddividendosi i compiti.
Il contenuto caratteristico di questo contratto prevede l’indicazione della finalità della joint
venture, l’organizzazione delle attività di ciascuna impresa, la ripartizione delle eventuali
responsabilità, la costituzione di un fondo comune per lo svolgimento del progetto, la
partecipazione ai risultati, e generalmente una clausola arbitrale.
Nel caso di joint venture transnazionale si applicano le norme dettate dalla convenzione di
Roma del 1980 e dal regolamento Roma I in materia di scelta del diritto applicabile. In
mancanza della scelta si farà riferimento al diritto dell’ordinamento con cui il contratto ha la
connessione più stretta.
- Incorporated joint venture (joint venture corporation): porta alla creazione di una nuova
entità giuridica, con oggetto sociale delimitato e spesso a tempo determinato. Di norma
viene costituita in un paese terzo, il che impone di tenere presente la legge del luogo in cui si
situerà la società non solo dal punto di vista del diritto societario ma anche di quello degli
investimenti esteri.
Spesso la cooperazione rimane solo a livello contrattuale, ma non è infrequente che questa
cooperazione sia affiancata da una dimensione societaria creata per affrontare le esigenze
specifiche.
Spesso le imprese madri rinunciano definitivamente ad una parte della loro attività per affidarla
all’impresa comune così creata. Le imprese madri si coordineranno circa la gestione dell’impresa
comune figlia e alle direttive da impartirle; questo può avvenire tramite accordi sia orizzontali (tra
le imprese madri e l’impresa comune figlia), che possono avere
le imprese madri) sia verticali (fra
ad oggetto i vari aspetti da disciplinare: finanziamento dell’impresa comune, delimitazione del
campo di attività per evitare sovrapposizioni con l’attività delle imprese madri, determinazione
delle future attività, scambio delle informazioni sensibili.
È quindi frequente che al contratto principale se ne affianchino altri, interdipendenti a questo e si
pongono come contratti accessori del contratto principale. Sembra logico che la scelta di lingua,
legge e foro per il contratto principale si estenda anche ai contratti secondari.
Altra possibile distinzione, pratica, è tra:
volta alla realizzazione di un’opera determinata
- Joint venture strumentale:
- Joint venture operativa: persegue uno scopo non limitato nel tempo.
Il rapporto tra i soci
Fondamentale all’interno della joint venture è la fiducia reciproca, in particolare perché le parti si
impegnano verso un obiettivo comune, mettendo a disposizione reciproca risorse e competenze, che
concorrenzialità se l’accordo non andasse a buon fine.
potrebbero anche diminuire la loro
All’interno della joint venture con struttura societaria si ha una gesione comune, la
deteriminazione dell’utilizzo dei risultati ottenuti dalla cooperazione, la ripartizione delle
responsabilità verso i terzi.
È costituita generalmente da un ristretto numero di soci, spesso solo due, e posti su un piano
paritetico. Questo pone la necessità di regolare contrattualmente i vari aspetti della collaborazione.
La joint venture deve rispettare i limiti e le norme di applicazione necessaria posti
dall’ordinamento.
Molti ordinamenti pongono un limite temporale (italia: 5 anni, 2341bis cc). Che può però essere
superato per i patti strumentali ad accordi di cooperazione nella produzione o scambio di beni o
per le società interamente possedute dai partecipanti all’accordo (2341bis 3°comma)
servizi Per risolvere i problemi gestionali e di organizzazione di una joint venture con
partecipazione paritetica si pongono diverse possibili soluzioni:
- La co-gestione può adottare le forme
Delibere del consiglio di amministrazione adottate all’unanimità
o Ad una parte spetti la nomina dell’Amministratore delegato mentre all’altra il
o Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche con possibile alternanza nel
tempo circa le nomine
o Consiglio di amministrazione con un numero di membri uguale nominato dalle parti
e un presidente nominato tra estranei alle parti
In situazione paritetica la regola dell’unanimità può portare allo stallo dell’impresa e
- all’impossibilità di prendere decisioni. Si adottano quindi dei meccanismi: deadlock
breaking devices.
o Cooling off period: le parti si prendono un periodo di tempo per meditare e per
riconsiderare il problema oggetto del dissenso
o Innalzamento del livello decisionale: la questione viene portata davanti al top
management per cercare una soluzione al massimo livello decisionale
o Casting vote: si da prevalenza al voto di una delle due parti, spesso con alternanza.
o Intervento di un terzo: ci si può rivolgere ad un terzo che risolva la questione e adotti
la decisione. Il terzo può essere interno, da parte dell’assemblea o del CDA, o
esterno, e quindi con funzioni di arbitratore.
Nell’ipotesi in cui le partecipazioni non fossero paritetiche o i
- joint venturers siano più di
due, si pone la necessità di tutelare la parte in minoranza. Si può quindi deviare dalle
normali regole di diritto societario che prevedono le decisioni a maggioranza, stabilendo le
decisioni all’unanimità o il potere di veto in capo al socio di minoranza. A questa tutela
possono concorrere i patti parasociali, che possono prevedere obblighi di preventiva
consultazione per l’esercizio del diritto di voto, pongono limiti al trasferimento delle quote,
prevedono l’acquisto o l’esercizio di un’influenza dominante su un’altra società. La validità
dei patti parasociali deve essere relazionata alla legge applicabile alla joint venture.
- I frutti della joint venture possono essere destinati esclusivamente alle parti o anche a terzi.
Sotto questo profilo la società figlia potrebbe avere degli obblighi di trasferimento alle
società madri o anche ad una sola di esse, con possibili obblighi corrispettivi delle società
madri di fornire alla joint venture materie prime o prodotti semilavorati.
- Limiti al trasferimento delle quote di partecipazione. La joint venture nasce dal rapporto
personale tra le parti, da ciò deriva l’impossibilità di cedere le proprie partecipazioni senza il
consenso dell’altro partner. Si inseriscono quindi clausole che mirano a stabilizzare gli
assetti proprietari:
di prelazione, dettagliate anche sotto l’aspetto procedurale
o Clausole
Clausole c.d. “inglesi”, che paiono una variante della prelazione. Sono le
o meet or
release clause, con la ulteriore variante della Savoy clause: se la parte A desidera
vendere la propria partecipazione deve prima di tutto offrirla al proprio partner B;
questi è libero di accettare l’offerta acquistando la partecipazione, o rifiutare, ma in
caso di rifiuto è obbligato a vendere la propria partecipazione ad A allo stesso
prezzo.
o Si possono introdurre delle clausole di gradimento, moderate in quanto se troppo
stringenti potrebbero portare di fatto alla inalienabilità della partecipazione violando
delle norme imperative.
o Tag along right: per vendere la propria partecipazione si è obbligati a vendere, alle
stesse condizioni, anche la partecipazione dell’altro.
- La cessazione della joint venture di comune accordo non pone particolari problemi. Quando
invece a voler terminare la joint venture sia una sola delle parti si pone la necessità di