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I crediti

Il criterio per stabilire se un credito debba essere iscritto tra le immobilizzazioni o nell’attivo circolante dipende dal fatto se viene utilizzato durevolmente dall’impresa o meno. Nel primo caso farà parte delle immobilizzazioni, nel secondo caso dell’attivo circolante.

Classificazione dei crediti

Il codice civile impone che la categoria crediti deve essere suddivisa in varie voci che sono:

  • Crediti verso clienti
  • Crediti verso imprese controllate
  • Crediti verso imprese collegate
  • Crediti verso controllanti
  • Crediti verso altri

Come si può vedere, i crediti vengono classificati in base alla natura del debitore. La voce crediti verso clienti accoglie crediti originati dalla fornitura di beni o servizi aventi scadenza sia a breve che a lungo termine. La voce crediti verso imprese controllate, collegate e controllanti accoglie i crediti nei confronti di società appartenenti allo stesso gruppo. La voce crediti verso altri accoglie crediti, ad esempio, verso i dipendenti, verso gli enti previdenziali e assistenziali, ecc.

Valutazione dei crediti secondo il codice civile

Il codice civile stabilisce che i crediti devono essere iscritti al valore presumibile di realizzazione; ciò comporta che le svalutazioni dei crediti devono essere portate a diretta rettifica del valore nominale dei crediti stessi. Con la riforma dell’art. 2426, invece, si è mantenuto il criterio di valutazione, ma sono state apportate delle modifiche alla prassi contabile finora seguita. Infatti, in passato, le imprese operavano la svalutazione dei crediti costituendo un apposito fondo svalutazione crediti che rettificava l’attivo. Di conseguenza, al momento di realizzo del credito, la perdita conseguita in un qualsiasi credito veniva dapprima coperta dall’apposito fondo e successivamente, in caso di in capienza del fondo, veniva imputata la perdita al conto economico. Con la nuova prassi, invece, si prevede che ogni singolo credito può dare delle sopravvenienze attive o passive che si riflettono sul conto economico degli esercizi successivi, se il valore di realizzo è rispettivamente superiore o inferiore al valore del credito al netto della svalutazione.

Valutazione dei crediti secondo la normativa fiscale

La disciplina fiscale relativa alle svalutazioni dei crediti e alle perdite su crediti stabilisce i seguenti principi:

  • Sono deducibili dal reddito imponibile le svalutazioni dei crediti nei limiti dello 0,50% del valore nominale dei crediti.
  • Le svalutazioni dei crediti sono ammesse finché il fondo svalutazione crediti non raggiunge il limite del 5% del valore di riferimento dei crediti. La parte eccedente viene recuperata a tassazione durante la dichiarazione dei redditi.

Valutazione dei crediti secondo i criteri economici

Per la corretta valutazione dei crediti in base al valore di presunto realizzo e per le opportune iscrizioni in bilancio delle voci ad essa collegate, bisogna tener conto di due ordini di problemi:

  • La determinazione della rettifica per svalutazione crediti
  • L’attualizzazione dei crediti

Innanzitutto, possiamo dire che il valore nominale dei crediti deve essere rettificato mediante la costituzione di un fondo svalutazione crediti. Per la corretta quantificazione di tale fondo bisogna tener conto dei seguenti componenti:

  • Resi e rettifiche di fatturazione da effettuare
  • Sconti e abbuoni che potranno essere concessi al momento dell’incasso
  • Interessi attivi non maturati alla data di bilancio che devono essere riscontati
  • Perdite per inesigibilità dei crediti

Le negoziazioni effettuate dall’impresa prevedono spesso che al venditore vengano riconosciuti degli interessi a corrispettivo dell’immobilizzo finanziario causato dall’operazione. Se tali interessi sono espliciti, tali interessi sono considerati di competenza dell’esercizio, se invece sono impliciti, cioè contenuti nel credito stesso, allora bisogna effettuare lo scorporo di tali interessi dai crediti. Tale scorporo avviene mediante l’attualizzazione dei crediti.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

La voce attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni contiene tutti i titoli che non sono destinati ad essere impiegati durevolmente nell’impresa. La classificazione di tali titoli si effettua secondo le seguenti voci:

  • Partecipazioni in imprese controllate
  • Partecipazioni in imprese collegate
  • Altre partecipazioni
  • Azioni proprie
  • Altri titoli

Valutazione delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni secondo il codice civile

La disciplina della valutazione di tali elementi è contenuta nell’art. 2426 comma 9 e 10. Da tale articolo si desume che:

  • I criteri di valutazione che la legge stabilisce per le rimanenze si applicano anche alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
  • Le attività che non costituiscono immobilizzazioni devono essere iscritte al costo di acquisto comprensivo dei costi accessori di acquisto.
  • Il costo dei beni fungibili (titoli di stato ecc.) può essere determinato applicando il metodo della media ponderata, oppure quello del LIFO o del FIFO.

Valutazione delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni secondo le norme fiscali

La disciplina fiscale è diversa da quella civilistica. Infatti, ad esempio, mentre le norme civili affermano che tali titoli nel momento in cui vengono venduti generano minusvalenze o plusvalenze, secondo la normativa fiscale, essi generano dei ricavi, e se esistono alla fine dell’esercizio sono considerate come rimanenze finali. Per quanto riguarda la valutazione delle rimanenze finali dei titoli possiamo dividere il problema in tre parti:

  • Modalità di valutazione
  • Azioni gratuite
  • Versamenti a fondo perduto e a copertura di perdite

Per ciò che concerne le modalità di valutazione possiamo dire che, per valutare le rimanenze finali dei titoli contenuti nell’attivo circolante, bisogna raggruppare i titoli in categorie omogenee e attribuire ad ogni gruppo un valore non inferiore a quello risultante dall’applicazione del metodo LIFO, FIFO o del costo medio ponderato. Il valore normale dei titoli si determina:

  • Per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi nell’ultimo mese.
  • Per le azioni e i titoli simili non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, riducendo il valore unitario, in misura proporzionale corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti dall’ultimo bilancio approvato.

Per quanto riguarda le azioni gratuite, possiamo dire che esse si hanno nel momento in cui una società riceve da un’altra società partecipata azioni gratuite. Il numero di tali azioni si aggiunge a quelle già possedute, e il valore unitario per ciascuna voce si determina dividendo il costo complessivo delle azioni già possedute per il numero complessivo delle azioni. Per quanto riguarda i versamenti a fondo perduto e a copertura di perdite, possiamo dire che l’ammontare di tali versamenti si aggiunge al costo delle azioni in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria.

Le disponibilità liquide

La voce disponibilità liquide dello stato patrimoniale è così suddivisa:

  • Depositi bancari e postali
  • Assegni
  • Denaro e valori in cassa

La voce depositi bancari e postali accoglie i fondi disponibili presso il sistema bancario o l’amministrazione postale. Nella voce assegni sono rappresentati i titoli di credito bancario, di conto corrente, assegni circolari e similari esigibili a vista. La voce denaro e valori in cassa è composta dal valore delle monete e dei valori bollati, quali francobolli, marche da bollo ecc. Possono far parte di tale voce anche le disponibilità in valuta estera.

Valutazione delle disponibilità liquide

La valutazione delle disponibilità liquide può essere così articolata:

  • I depositi bancari, i depositi postali, e gli assegni essendo dei crediti vantati verso banche o l’amministrazione postale, devono essere valutati con il criterio del presumibile realizzo, che normalmente è composto dal valore nominale comprensivo degli eventuali interessi attivi, ed altre competenze maturate.
  • Il denaro e i valori in cassa si valutano al loro valore nominale.
  • Le disponibilità in valuta estera devono essere convertite in moneta nazionale.

Ratei e risconti attivi

Le caratteristiche dei ratei e risconti attivi che si ricavano dall’art. 2424 bis sono:

  • Possono essere iscritti in tale voce le quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi.
  • Possono essere iscritti quote di costi e ricavi che maturano in ragione del tempo.

Con la nuova disciplina è stata introdotta un’innovazione e cioè che in tale voce si possono inserire anche i risconti pluriennali. La voce ratei e risconti attivi può essere così costituita:

  • Ratei attivi: quote di costo di competenza dell’esercizio maturate ma non ancora riscosse.
  • Risconti attivi: quote di costo di competenza dell’esercizio futuro che già hanno avuto la loro manifestazione numeraria.
  • Risconti pluriennali: quote di costo di competenza di due o più esercizi successivi, la cui manifestazione numeraria è avvenuta nell’esercizio in chiusura.
  • Disaggi su prestiti: sorgono quando l’impresa emette delle obbligazioni sotto la pari.

Il patrimonio netto

Le voci del patrimonio netto sono molto dettagliate, infatti il patrimonio netto è suddiviso nelle seguenti voci:

  • Capitale
  • Riserva da sovrapprezzo delle azioni
  • Riserve di rivalutazione
  • Riserva legale
  • Riserva per azioni proprie in portafoglio
  • Riserve statutarie
  • Altre riserve
  • Utili (perdite) portate a nuovo
  • Utili (perdite) dell’esercizio

Capitale

Tale voce indica il valore nominale del capitale sociale della società sottoscritto dai soci. In tema di capitale sociale bisogna tener conto delle seguenti fattispecie:

  • Aumento di capitale sociale a pagamento
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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MrStout di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Contabilità e bilanci d'impresa e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Dalla Sega Franco.
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