La conferenza di servizi
Tra gli strumenti di semplificazione procedimentale si colloca la conferenza di servizi, finalizzata all'accelerazione del procedimento nonché al coordinamento tra le amministrazioni per il confronto tra interessi coinvolti.
Tipi di conferenze di servizi
La legge sul procedimento amministrativo disciplina due tipi di conferenze di servizi:
- Conferenza di servizi istruttoria, prevista quando sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo; questa può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal caso si parla, più specificatamente, di conferenza di servizi interprocedimentale (art. 14, commi 1 e 3, legge 241/90). La conferenza di servizi interprocedimentale serve non solo per instaurare il contradditorio tra più portatori di interessi pubblici, ma anche per consentire a ciascuna amministrazione competente a emanare un provvedimento connesso con quello di altre amministrazioni, di pervenire al provvedimento finale, coordinando la propria decisione a quelle degli altri soggetti pubblici. Così si evita l'insorgere di conflitti possibili nelle ipotesi in cui le diverse decisioni siano assunte in compartimenti differenti tra loro. In tal caso, la conferenza è indetta da una delle pp.aa. che curano l'interesse pubblico prevalente e anche su richiesta di un'altra p.a. coinvolta.
- Conferenza decisoria, quando bisogna assumere decisioni concordate tra varie amministrazioni, in sostituzione dei previsti atti di concerto, nullaosta, intese o atti di assenso comunque denominati. In casi del genere, l'amministrazione procedente è tenuta a indire la conferenza decisoria decorsi inutilmente 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte dell'amministrazione competente. La conferenza diventa facoltativa, invece, quando nello stesso termine sia intervenuto il dissenso di una delle amministrazioni interpellate, ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti (art. 14, comma 2).
Conferenza di servizi preliminare
Particolare importanza assume anche l'art. 14-bis della legge 241/1990, il quale stabilisce la conferenza di servizi preliminare. Questo articolo, in particolare, stabilisce che la conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di un'istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente (comma 1).
In relazione alle procedure di cui all'art. 153 d.lgs. 163/2006 (realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità), la conferenza di servizi è sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base dello studio di fattibilità per le procedure che prevedono che lo stesso sia a base di gara o sulla base del progetto preliminare per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento (comma 1 bis).
Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.
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