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Particolare importanza assume anche l’art. 14 – bis della legge 241/1990, il quale stabilisce la
conferenza di servizi preliminare. Questo articolo, in particolare, stabilisce che la conferenza di
servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di
beni e servizi, su motivata richiesta dell’interessato, documentata, in assenza di un progetto
preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di un’istanza o di un progetto
definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i
necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data
della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente (comma 1). In relazione alle procedure
di cui all’art. 153 d.lgs. 163/2006 (realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità), la
conferenza di servizi è sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base dello studio di fattibilità
per le procedure che prevedono che lo stesso sia a base di gara o sulla base del progetto
preliminare per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le indicazioni
fornite in sede di conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in
presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento (comma 1 bis).
Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi
si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul
progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli
assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da
ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della
documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le
suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi
necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.
(comma 2)
Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla
conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale,
secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta
giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i
successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime
sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase,
che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali
alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione
prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di
servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di
consenso. (comma 3)
Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica
incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-
quater, comma 3. (comma 3 bis)
Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua
disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o
integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento,
anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo. (comma 4)
Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni
interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse
amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza
tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice
convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto
dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. (comma 5)
La disciplina della conferenza di servizi è stata di recente riformata dall’art. 49 del d.l. 78/2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010. I lavori della conferenza di servizi sono
disciplinati dall’art. 14 – ter della legge 241/1990, come modificato nel 2010.
La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro 15 giorni o, in caso di particolare
complessità dell’istruttoria, entro 30 giorni dalla data di indizione (comma 01). La conferenza di
servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei
presenti e può svolgersi per via telematica (comma 1).
La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle
amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno 5 giorni prima della
relativa data. Entro i successivi 5 giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora
impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data. In tal caso,
l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i 10 giorni successivi alla
prima. La nuova data della riunione può essere fissata entro i 15 giorni successivi nel caso la
richiesta provenga da un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale (comma 2).
Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il
progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto (comma 2 bis).
Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici
servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi
loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata,
anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della
conferenza dei servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le
amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione (comma 2
ter).
Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva
alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni
che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della
conferenza non possono superare i 90 giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi
inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede (comma 3).
In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si
esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i
provvedimenti di sua competenza (comma 3 bis).
Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la
valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta
giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene
nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si
esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine
predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi,
il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che
si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi,
l’amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire
anche da altri organi dell’amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità
tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora
eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto
committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (comma 4).
Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le
disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3,
e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica, del
patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità (comma 5).
Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico
rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà
dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa (comma 6).
All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4,
l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il Consiglio dei
Ministri; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle
posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del
procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di
assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque
invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione
alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di
conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e
amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del
privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del
procedimento (comma 6 bis)
Si considera acquisito l'assenso