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PROCESSO DI FORMAZIONE DEL GOVERNO
# Il processo di formazione del governo è disciplinato dall’ art. 92.2 della
Costituzione italiana che afferma che “Il presidente della Repubblica nomina il
presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questi, i singoli ministri”.
E, inoltre, dall’ art. 94, il quale dispone che:
“Il governo deve presentarsi entro 10gg dalla sua formazione davanti alle
camere,
dalle quali deve necessariamente ottenere la fiducia mediante mozione
motivata e
votata per appello nominale”
# Possiamo formalmente dividere il processo di formazione del governo in 5 fasi:
1) DIMISSIONI E CONSULTAZIONI PRESIDENZIALI
1.1 Il capo dello stato accetta le dimissioni del presidente del consiglio
dimissionario con
riserva invitando il governo a rimanere in carica per l'ordinaria
amministrazione.
1.2 Successivamente si dedica alle cosiddette consultazioni presidenziali
Un procedimento di durata variabile, da pochi giorni a qualche settimana,
nel quale il presidente consulta:
- I presidenti delle due Camere
- Gli ex presidenti della Repubblica
- I rappresentanti dei diversi gruppi parlamentari
- Eventualmente altre personalità di rilievo
2) L’INCARICO
- Sulla base delle consultazioni effettuate il capo dello stato conferisce l'incarico di
formare il nuovo governo alla personalità designata come presidente del consiglio il
quale, per prassi, accetta l’incarico con riserva.
- Si procede infatti alla nomina formale solo nel momento in cui il presidente del
Consiglio
incaricato presenta la lista dei ministri.