Processo di formazione del governo
Il processo di formazione del governo è disciplinato dall’art. 92.2 della Costituzione italiana che afferma che “Il presidente della Repubblica nomina il presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questi, i singoli ministri”. Inoltre, l’art. 94 dispone che: “Il governo deve presentarsi entro 10 giorni dalla sua formazione davanti alle Camere, dalle quali deve necessariamente ottenere la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale”.
Fasi del processo di formazione del governo
Possiamo formalmente dividere il processo di formazione del governo in 5 fasi:
1) Dimissioni e consultazioni presidenziali
- Il capo dello stato accetta le dimissioni del presidente del consiglio dimissionario con riserva invitando il governo a rimanere in carica per l'ordinaria amministrazione.
- Successivamente si dedica alle cosiddette consultazioni presidenziali – un procedimento di durata variabile, da pochi giorni a qualche settimana, nel quale il presidente consulta:
- I presidenti delle due Camere
- Gli ex presidenti della Repubblica
- I rappresentanti dei diversi gruppi parlamentari
- Eventualmente altre personalità di rilievo
2) L'incarico
- Sulla base delle consultazioni effettuate il capo dello stato conferisce l'incarico di formare il nuovo governo alla personalità designata come presidente del consiglio, il quale, per prassi, accetta l’incarico con riserva.
- Si procede infatti alla nomina formale solo nel momento in cui il presidente del Consiglio incaricato presenta la lista dei ministri.
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