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Capo II: ESAME DELLE PARTI
Art 208 richiesta dell’esame
Nel dibattimento l’imputato, la p.c. che non debba essere esaminata come
testimone, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria sono esaminati se ne fanno richiesta o vi consento.
Art 209 regole per l’esame 26
L’esame delle parti si svolge secondo le regole dell’art. 194 (oggetto e limiti della
testimonianza), 198 (obblighi del testimone) e 499 (regole per l’esame testimoniale),
se si tratta di una parte diversa dall’imputato quelle previste dall’art 195
(testimonianza indiretta). Se una parte SI RIFIUTA di rispondere alla domanda, ne è
fatta menzione nel verbale.
Art 210 esame di persona imputata in un procedimento connesso
Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso ex art 12
comma 1 lett a) nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente
e che non possono assumere l’ufficio del testimone, sono esaminate su richiesta di
parte, ovvero d’ufficio nel caso dell’art. 195 (testimonianza indiretta). Hanno
l’OBBLIGO DI PRESENTARSI al giudice, il quale, ove occorra, può disporre
l’accompagnamento coattivo. In questi casi il teste è sempre assistito da un
difensore. Il Giudice avverte della facoltà di non rispondere, l’esame si svolge nelle
modalità della testimonianza.
Le disposizioni si applicano anche alle persone imputate in un procedimento
connesso ai sensi dell’art 12 comma 1 lett c) o di reato collegato ex art 371 comma 2
lett b) che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità
dell’imputato. Se NON SI AVVALGONO della facoltà di non rispondere, assumono
l’ufficio del testimone.
Capo III: CONFRONTI
Art 211 presupposti del confronto
È ammesso esclusivamente tra persone già esaminate o interrogate quando vi è
disaccordo fra esse su fatti e circostanze importanti.
Art 212 modalità del confronto
Il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni dei soggetti > chiede se le
confermano o le modificano invitandoli, ove occorra, alle reciproche contestazioni.
Nel verbale è fatta menzione delle domande rivolte dal giudice – dichiarazioni rese –
di quanto altro è avvenuto nel corso del confronto.
Capo IV: RICOGNIZIONI
Art 213 ricognizioni di persone. Atti preliminari
Il Giudice invita chi deve eseguirla a descrivere la persona indicandone tutti i
particolari che ricorda. Chiede poi se ha già provveduto nelle immediatezze del fatto
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ad eseguire il riconoscimento e come ha proceduto (album fotografico etc) ovvero se
ci siano delle circostanze che potrebbero influenzare l’attendibilità del
riconoscimento
Art 214 svolgimento della ricognizione
Allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il giudice procura la presenza di
almeno due altre persone simili anche nell’abbigliamento a quella sottoposta a
ricognizione, curando che si presenti nelle stesse condizioni nelle quali sarebbe stata
vista dalla persona chiamata alla ricognizione. Nel caso in cui il Giudice abbia una
fondata ragione di ritenere che la persona possa subire delle intimidazioni o altra
influenza nella presenza di quella sottoposta a ricognizione, dispone che la prima non
veda la seconda. Nel verbale, A PENA DI NULLITÀ, è fatto riferimento alle modalità.
Art 215 ricognizione di cose
Quando occorre procedere alla ricognizione del corpo di reato o di altre cose
pertinenti al reato > il giudice procede osservando le disposizioni dell’art 213 >
procurati almeno 2 oggetti simili il giudice chiede alla persona chiamata alla
ricognizione di precisare quale abbia riconosciuto.
Art 216 altre ricognizioni
Art 217 pluralità di ricognizioni
Più persone sono chiamate a riconoscere la medesima persona o la medesima cosa >
atti separati impedendo ogni comunicazione
Capo V: ESPERIMENTI GIUDIZIALI
Art 218 presupposti
1.L’esperimento giudiziale è ammesso quando occorre accertare se un fatto sia o
possa essere avvenuto in un determinato modo.
2.Consiste > nella RIPRODUZIONE per quanto possibile della situazione in cui il fatto
si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella RIPETIZIONE delle modalità di
svolgimento
Art 219 modalità
È disposto con ordinanza nella quale succintamente è indicato l’oggetto, giorno, ora
e luogo, oltre che è disposta la nomina eventualmente di un esperto per l’esecuzione
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di determinate operazioni. Può anche avvenire fuori dall’aula di udienza e il Giudice
dà disposizioni affinché non siano offesi i sentimenti di coscienza ed esposti a pericolo
cose o persone.
Capo VI: PERIZIA
Art 220 oggetto della perizia
La PERIZIA è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o
valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.
Salvo quanto previsto ai fini dell’esecuzione della pena o di una misura di sicurezza,
è ammessa la perizia per stabilire
• l’abitualità e la professionalità nel reato
• la tendenza a delinquere
• il carattere e la personalità dell’imputato
• qualità psichiche indipendenti da cause patologiche
Art 221 nomina del perito
Il Giudice nomina il perito tra quelli iscritti in appositi albi o tra persone fornite di
particolare competenza nella specifica materia. È possibile nominare più periti
quando le operazioni sono particolarmente complesse. Il perito ha l’obbligo di
prestare l’ufficio > salvi i casi di INCAPACITÀ e INCOMPATIBILITÀ (art 222) –
ASTENZIONE e RICUSAZIONE (art 223)
Art 224 provvedimento del giudice
Il Giudice dispone, anche d’ufficio, la perizia con ordinanza motivata che contiene:
• nomina
• sommaria enunciazione dell’oggetto
• indicazione del giorno, ora e luogo fissati per la comparizione del perito
Art 224bis provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di
atti idonei ad incidere sulla libertà personale
Quando si procede per un delitto non colposo, consumato o tentato per il quale la
legge stabilisce
• la pena dell’ergastolo
• reclusione superiore nel massimo a 3 anni
• delitti p.p. 589bis e 590bis
• altri casi espressamente previsti dalla legge 29
se per l’esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla
libertà personale > prelievo di capelli, peli, mucosa ai fini della determinazione del
profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da
sottoporre all’esame > il Giudice, anche d’ufficio, dispone con ordinanza motivata
l’ESECUZIONE COATTIVA se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova
dei fatti.
In questo caso l’ordinanza deve contenere oltre che quello indicato all’art 224:
a) generalità della persona da sottoporre
b) indicazione del reato per cui si procede
c) indicazione specifica del prelievo o dell’accertamento e delle ragioni che lo
rendo assolutamente indispensabile
d) avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore
e) avviso che in caso di mancata comparizione senza legittimo impedimento
potrà essere disposto l’accompagnamento coattivo
f) indicazione del luogo, giorno, ora
questa ordinanza deve essere NOTIFICATA: all’imputato e al suo difensore nonché
alla p.o. almeno 3 giorni prima della data fissata
in ogni caso NON possono essere disposti accertamenti contrari alla legge o a espressi
divieti o che possano mettere in pericolo la vita, l’integrità fisica o la salute della
persona o del nascituro ovvero che secondo la scienza possono cagionare sofferenze
di non lieve entità. Comunque, deve essere rispettata la dignità e il pudore di chi vi è
sottoposto.
Qualora non si presenti > accompagnamento coattivo > rifiuto > il giudice dispone
che siano eseguiti coattivamente.
L’atto è NULLO se la persona non è assistita dal difensore nominato
Art 225 nomina del consulente di parte
Disposta la perizia, il p.m. e le parti hanno la facoltà di nominare propri consulenti
tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.
Art 226 conferimento dell’incarico
Il Giudice accertate le generalità del perito, chiede se si trovi in una delle condizioni
previste dall’art 222 e 223, lo avverte degli obblighi e lo invita a rendere una
dichiarazione, formula poi i quesiti.
Art 227 relazione peritale 30
Concluse le formalità, il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e
risponde ai quesiti con pare raccolto nel verbale. Per la complessità può chiedere che
gli venga dato un termine, fissa non oltre 90 giorni la data in cui il perito risponderà
ai quesiti.
Art 228 attività del perito
Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. Può essere
autorizzato dal giudice a prendere visione di atti e documenti, assistere all’esame elle
parti, servirsi di ausiliari, richiedere notizie all’imputato e alla p.o.
Art 229 comunicazioni relative alle operazioni peritali
Art 230 attività dei consulenti tecnici
I CTP possono assistere al conferimento dell’incarico e presentare al giudice richieste,
osservazioni, riserve delle quali è fatta menzione nel verbale. Possono poi partecipare
alle operazioni peritali e chiedere che vengano compiute specifiche indagini. Nel caso
siano nominati successivamente possono accedere alle relazioni e chiedere al giudice
l’autorizzazione all’esame del luogo, delle cose o della persona.
Art 231 sostizione del perito
Art 232 liquidazione del compenso
Art 233 consulenza tecnica fuori dai casi di perizia
Quando non è stata disposta perizia > ciascuna parte può nominare, in numero non
superiore a 2, proprio consulenti tecnici, che possono esporre al giudice il proprio
parere, anche presentando memorie.
1bis.su richiesta del difensore, il Giudice può autorizzare il consulente tecnico di una
parte privata ad esaminare cose sequestrate, intervenire alle ispezioni.
Capo VII: DOCUMENTI
Art 234 prova documentale
È consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti,
persone o cose attraverso la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi
altro mezzo. Se l’originale è smarrito, distrutto o sottratto e non è possibile
recuperarlo > si ammette la copia. 31
3.è VIETATA l’acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci
correnti nel pubblico o sulla moralità in generale delle pa