Titolo III: Documentazione degli atti
Art 134 modalità di documentazione
Alla documentazione degli atti si procede attraverso un verbale, in forma integrale oppure riassuntiva (allora c'è anche la fonoregistrazione), ovvero in caso di impossibilità con questi strumenti, sarà redatto a mano. Quando le modalità sopra sono ritenute insufficienti è possibile ricorrere alla videoregistrazione, ma solo in casi assolutamente indispensabili (N.B. la registrazione delle dichiarazioni della p.o. vulnerabile è sempre consentita).
Art. 136 contenuto del verbale
Luogo – anno – mese – giorno – ora in cui è iniziato e concluso, le generalità delle persone intervenute, l’indicazione delle cause della mancata presenza, la descrizione di quanto l’ausiliario ha fatto, constatato o di quanto è accaduto in sua presenza, ovvero delle dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che assiste.
(art. 137 sottoscrizione: il verbale è sottoscritto in ogni sua pagina e alla fine dal P.U. e dal Giudice)
Art. 142 nullità dei verbali
Il verbale è nullo (art. 177) se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del P.U. che lo ha redatto.
Titolo IV: Traduzione degli atti
Art. 143 diritto all’interprete e alla traduzione di atti fondamentali
L’imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente ed indipendentemente dall’esito del procedimento da un interprete:
- Per poter comprendere l’accusa
- Seguire il compimento di tutti gli atti del procedimento e le udienze a cui partecipa
- Per le comunicazioni con il difensore prima di rendere interrogatorio
- Per presentare richieste e memorie
L’autorità che procede dispone anche la traduzione scritta entro un termine congruo:
- Informazione di garanzia
- Informazione sul diritto di difesa
- Provvedimenti che dispongono le misure cautelari personali
- Avviso di conclusione delle indagini preliminari
- Decreti che dispongono l’udienza preliminare, la citazione a giudizio
- Sentenze e decreti penali di condanna
La traduzione di altri atti è comunque disposta dal Giudice e può essere richiesta dalle parti con atto motivato. L’accertamento della conoscenza della lingua italiana è compiuto dall’autorità giudiziaria, si presume, fino a prova contraria che il cittadino italiano conosca la lingua.
(art. 143bis altri casi di nomina: comunque l’autorità che procede può nominare un interprete quando deve essere prodotto un atto redatto in lingua straniera, ovvero quando la persona che vuole fare dichiarazioni non conosce la lingua. Comma 4: la p.o. che non conosce la lingua italiana ha diritto alla traduzione gratuita di atti che contengono informazioni utili all’esercizio dei suoi diritti.
Titolo V: Notificazioni
Art. 148 organi e forme delle notificazioni
Sono eseguite dall’ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame: in casi di particolare urgenza, le notificazioni possono essere fatte mediante la polizia penitenziaria.
2bis > l’A.G. può disporre che le notifiche e le comunicazioni ai difensori siano fatte con mezzi tecnici idonei (PEC).
L’atto è notificato
- Per intero (salvo che la legge disponga altrimenti)
- Mediante consegna di copia al destinatario, ovvero se non è possibile mediante consegna ad una delle persone indicate in questo titolo
Quando NON È POSSIBILE eseguire la notifica a mani proprie del destinatario > l’ufficiale giudiziario o la p.g. consegnano la copia dell’atto da notificare dopo
- Averla inserita in busta che provvedono a sigillare
- Trascrivendovi il numero cronologico della notificazione
- Dandone atto nella relazione in calce all’originale ed alla copia dell’atto
Ha valore di notificazione: la consegna di copia dell’atto all’interessato da parte della cancelleria – la lettura di provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice, purché ne sia fatta menzione nel verbale (testi edotti).
Art. 149 notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo
Nei casi di urgenza: il giudice può disporre che le persone DIVERSE dall’imputato siano avvisate o convocate attraverso il telefono. Sull’originale viene apposto il numero chiamato, chi riceve la comunicazione, il giorno e l’ora. NON HA EFFETTO > se non ricevuta direttamente dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente con il medesimo. Ha effetto immediato, sempre che al destinatario sia data comunicazione mediante telegramma.
Art. 152 notificazioni richieste dalle parti private
Invio di copia dell’atto effettuata dal difensore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 154 notificazioni alla persona offesa, alla parte civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria
Le notifiche alla p.o. sono effettuate a norma dell’art. 157 comma 1,2,3,4,8 > se sono ignoti i luoghi è effettuata mediante deposito dell’atto in cancelleria.
Se il luogo di residenza o domicilio è all’estero > è invitata con raccomandata a dichiarare o eleggere domicilio in Italia, se nel termine di 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione nulla viene fatto ovvero la comunicazione risulta insufficiente > deposito in cancelleria.
Le notifiche alla p.c. al civilmente obbligato e al responsabile civile costituiti in giudizio sono fatte presso i difensori. Se non costituiti devono eleggere un domicilio nel luogo in cui si procede, in mancanza o in caso di inidoneità > deposito in cancelleria.
Art 156 notificazioni all’imputato detenuto
Sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona. In caso di RIFIUTO > se ne fa menzione e la copia è consegnata al direttore dell’istituto o a chi ne fa le veci. Così come quando il detenuto è legittimamente assente. Si procede in questo modo anche quando è detenuto per altra causa. In nessun caso le notifiche al detenuto possono essere fatte con le modalità del 159.
Art 157 prima notificazione all’imputato non detenuto
1. La prima notificazione all’imputato non detenuto è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se NON È POSSIBILE consegnare personalmente > la notificazione è eseguita:
- Nella casa di abitazione o nel luogo in cui esercita abitualmente l’attività lavorativa mediante consegna a una persona che viva anche temporaneamente con il destinatario o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.
2. Quando non si conoscono i luoghi > la notificazione è eseguita nel luogo dove l’imputato ha temporaneamente dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone
3. Il portiere sottoscrive l’originale > l’ufficiale giudiziario dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti decorrono dal ricevimento della raccomandata
4. Il minore degli anni 14 o la persona in stato di manifesta incapacità di intendere o volere non possono ricevere notifiche.
5. L’A.G. dispone la rinnovazione della notifica quando la copia è stata consegnata alla p.o. del reato e risulta o appare probabile che l’imputato non abbia avuta effettiva conoscenza dell’atto notificato.
6. La consegna alla persona convivente o al portiere è effettuata in PLICO CHIUSO e viene fatta una relazione di notifica ex art. 148 comma 3
7. Se le persone indicate nel comma 1 > mancano o non sono idonee o si rifiutano, si procede nuovamente alla ricerca
8. Se comunque l’imputato non si trova > la notificazione dell’atto è fatta mediante deposito presso la casa comunale dove l’imputato ha l’abitazione o, in mancanza, del comune dove esercita abitualmente l’attività lavorativa. Avviso del deposito è affisso alla porta dell’abitazione o del luogo di lavoro e l’ufficiale dà avviso al destinatario con lettera raccomandata dell’avvenuto deposito. Gli effetti della notifica decorrono dal momento in cui riceve la raccomandata
8bis Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore ex art. 96 cpp, mediante consegna ai difensori. Il difensore può immediatamente dichiarare all’autorità che procede di non accettare le notificazioni.
Art 158 prima notificazione all’imputato in servizio militare
Se imputato militare in servizio attivo > la notificazione è eseguita nel luogo in cui risiede per ragioni di servizio. Qualora non sia possibile farla direttamente all’interessato, l’atto è notificato al comandante che dà immediata comunicazione all’interessato.
Art 159 notificazioni all’imputato in caso di irreperibilità
Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall’art. 157 > l’A.G. dispone nuove ricerche dell’imputato
- Luogo di nascita
- Ultima residenza anagrafica
- Ultima dimora
- Dove abitualmente esercita l’attività lavorativa
- Amministrazione carceraria centrale
Qualora queste ricerche non diano esito positivo, l’A.G. emette decreto di irreperibilità con il quale dopo aver designato un difensore a chi ne sia privo, ordina che le notificazioni siano eseguite mediante consegna di copia al difensore. Le notifiche effettuate in questo modo sono valide ad ogni effetto. L’irreperibile è rappresentato dal difensore.
Art 160 efficacia del decreto di irreperibilità
Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal p.m. nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la pronuncia del provvedimento che definisce l’udienza preliminare o con la chiusura delle indagini preliminari. Quello emesso dal giudice per la notifica degli atti introduttivi dell’udienza preliminare nonché quello emesso per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio cessano di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado. Quello emesso dal giudice di secondo grado e da quello di rinvio cessa con la sentenza. Prima di emettere un nuovo decreto di irreperibilità devono essere effettuate nuovamente le ricerche dell’art. 159.
Art 161 domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni
1. Il Giudice, il p.m. o la p.g. nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini o imputato non detenuto > lo invitano a DICHIARARE uno dei luoghi del 157 ovvero a ELEGGERE DOMICILIO per le notificazioni, con l’avviso che ogni cambiamento dovrà essere obbligatoriamente comunicato, in caso di mancata comunicazione o di rifiuto a dichiarare o eleggere domicilio, le notifiche saranno eseguite mediante consegna al difensore.
2. L’invito a dichiarare o eleggere domicilio è formulato con l’informazione di garanzia o con il primo atto notificato per disposizione dell’A.G., anche in questo caso è avvertito dell’obbligo di comunicare ogni mutamento e che in mancanza le notifiche saranno fatte al difensore.
3. Il detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l’imputato che deve essere dimesso da un istituto per l’esecuzione di misure di sicurezza > all’atto di uscita hanno l’obbligo di dichiarare o eleggere domicilio.
4. Se le notificazioni nel luogo dichiarato a norma del comma 2 diventano impossibili, ovvero nei casi del comma 1 e 3 le dichiarazioni mancano o sono insufficienti o inidonee > sono eseguite mediante consegna al difensore. Qualora tuttavia risulta che per causa di forza maggiore l’imputato non è stato nelle condizioni di comunicare il mutamento > si applicano gli art 157 e 159.
Art 162 comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto
Tali comunicazioni o il mutamento dei luoghi devono essere comunicati all’a.g. con dichiarazioni raccolte a verbale ovvero con telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata. Fino a che l’a.g. non ha ricevuto tale comunicazione sono valide le notificazioni fatte al precedente luogo.
4bis L’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio non ha effetto se l’autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l’assenso del difensore domiciliatario.
Art 165 notificazioni all’imputato latitante o evaso
Le notificazioni in caso di imputato latitante o evaso sono fatte presso il difensore. Se l’imputato è privo di difensore, l’a.g. ne assegna uno d’ufficio, in ogni caso l’imputato latitante o evaso è rappresentato ad ogni effetto dal difensore.
Art 166 notificazioni all’imputato interdetto o infermo di mente
Interdetto > presso il tutore. Incapace > curatore speciale.
Art 168 relazione di notificazione
L’ufficiale giudiziario che procede alla notificazione scrive in calce all’originale ed alla copia notificata la relazione nella quale indica:
- Autorità o parte privata che la richiede
- Ricerche effettuate
- Generalità della persona alla quale è stata consegnata
- Rapporti con il destinatario
- Funzioni o mansioni svolte
- Luogo e data della consegna
- Sottoscrizione
Art 169 notificazioni all’imputato all’estero
Se dagli atti risulta in modo preciso il luogo di residenza o di dimora all’estero si procede a notificare mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento e l’invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel termine di 30 giorni dal ricevimento della raccomandata l’imputato nulla fa, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Qualora invece le notizie circa il luogo di residenza o domicilio non sono sufficienti, prima di emettere decreto ex art 159 vengono comunque disposte delle ricerche anche fuori dal territorio.
Art 170 notificazioni con il mezzo della posta
Sono valide le notifiche effettuate anche mediante gli uffici postali. Nel caso in cui il piego sia restituito, l’ufficiale provvederà nei modi ordinari.
Art 171 nullità delle notificazioni
La notificazione è NULLA:
- a) se l’atto è notificato in modo incompleto, fuori dai casi in cui la legge prevede la notifica per estratto
- b) se vi è incertezza assoluta sulla parte ovvero sulla parte privata richiedente oppure sul destinatario
- c) se nella relazione di notifica manca la sottoscrizione di chi l’ha eseguita
- d) se sono violate le disposizioni sulla persona a cui deve essere consegnata la copia
- e) se non è stato dato l’avvertimento nei casi del 161 commi 1, 2, 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore
- f) se è stata omessa l’affissione o non è stata data la comunicazione ex art 157 comma 8
- g) se sull’originale dell’atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata all’art 157 comma 3
- h) se non sono state osservate le modalità previste dal giudice nel decreto previsto dall’art 150 e l’atto non è giunto a conoscenza del destinatario
Titolo VI: Termini
Art 172 regole generali
I termini processuali sono stabiliti a ore, giorni, mesi o anni e si computano secondo il calendario comune. Il termine stabilito a giorni che scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo. Del giorno si computa l’ultima ora o l’ultimo giorno. 6. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui l’ufficio viene chiuso al pubblico.
Art 173 termini a pena di decadenza
I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge, questi non possono essere prorogati, salvo che la legge disponga altrimenti. 3. La parte a favore della quale i termini sono stabiliti può chiedere o consentire un’abbreviazione.
Art 174 prolungamento dei termini di comparizione
Nei casi in cui il domicilio dichiarato o eletto a norma dell’art. 161 sia fuori dal comune dove ha sede l’autorità giudiziaria che procede il termine per comparire è prolungato nel numero dei giorni necessari per comparire > 1 giorno ogni 500 km se il luogo è raggiu
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