Bilancio e analisi economico finanziaria
Un quadro legislativo
Una delle normative di riferimento odierne è il Codice civile (da art. 2423 a 2435), ma inizialmente questo tema era stato regolamentato dal d.lgs. 127/91 (recepimento IV direttiva CEE), che si occupava della redazione del bilancio d’esercizio. Da quel momento, ogni società doveva redigere il bilancio secondo il Codice civile.
Negli anni, sono state effettuate alcune riforme, quali:
- Riforma societaria (d.lgs. 17/01/2003 n. 6), che ha modificato alcune parti dell’organizzazione delle società.
- Direttiva 65/2001, che ha come oggetto le attività e passività finanziarie, le quali dovevano essere iscritte a bilancio secondo il valore di mercato (contiene informazioni relative al fair value).
- Regolamento 1606/2002 (“regolamento IAS”), che prevede l’obbligo per i gruppi quotati di redigere il bilancio secondo i principi internazionali.
- D.lgs. 38/2005, che regolamenta chi deve, o non deve, in Italia, applicare i principi contabili internazionali IAS.
Per le società quotate italiane (banche, enti finanziari vigilati, ecc.) e per le assicurazioni quotate è obbligatorio redigere il bilancio consolidato ed il bilancio individuale; inoltre, esistono alcune tipologie di società che hanno la possibilità (irreversibile) di redigere il bilancio secondo i principi IAS. Le altre società non quotate, invece, hanno la possibilità di seguire questi principi.
Oltre a questi, assume particolare importanza la direttiva 34/2013 UE, che ha sostituito la IV direttiva ed ha ridimensionato le imprese europee secondo alcuni parametri (almeno 2 tra totale attivo, ricavi netti di vendite e prestazioni, numero medio di dipendenti annui), distinguendole in:
- Micro imprese: TA inferiore a 350.000, RN inferiori a 700.000 e meno di 10 dipendenti.
- Piccole imprese: TA inferiore a 4.000.000, RN inferiori a 8.000.000 e meno di 50 dipendenti.
- Medie imprese: TA inferiore a 20.000.000, RN inferiori a 40.000.000 e meno di 250 dipendenti.
- Grandi imprese: TA superiore a 20.000.000, RN superiori a 40.000.000 e più di 250 dipendenti.
Altra normativa importante, è il d.lgs. 139/2015 che ha modificato il Codice civile prevedendo una specifica disciplina per la redazione del bilancio di:
- Micro imprese (art. 2435 ter): TA inferiore a 175.000, RN inferiori a 350.000 e meno di 10 dipendenti. Questa tipologia di imprese deve redigere un apposito bilancio, detto bilancio delle micro imprese.
- Piccole imprese (art. 2435 bis): TA inferiore a 4.400.000, RN inferiori a 8.800.000 e meno di 50 dipendenti. Chi possiede questi requisiti deve redigere il bilancio abbreviato.
Processo di formazione del bilancio d’esercizio
Almeno una volta l’anno, e comunque entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, si deve procedere all’approvazione del bilancio. In questo periodo di tempo le fasi principali sono:
- Al 31/12 gli amministratori si occupano: del processo decisionale nella redazione del bilancio; delle operazioni di assestamento e della stesura del bilancio di verifica e del bilancio di esercizio; della redazione della relazione sulla gestione; della convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio.
- A 30 giorni dall’assemblea si effettua la comunicazione del bilancio con la relazione sulla gestione al collegio sindacale che redigerà una relazione per poi riferire all’assemblea.
- A 15 giorni dall’assemblea si deposita il bilancio presso la sede della società, insieme alle relazioni sulla gestione. In questo modo i soci prendono visione dell’operato dell’organo di gestione, di controllo e di quello addetto al controllo contabile.
- L’assemblea viene convocata almeno una volta l’anno entro il termine stabilito dallo statuto (comunque entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio) e, oltre ad approvare il bilancio, delibera sulla distribuzione degli utili. Una volta che il bilancio è stato approvato si può procedere alla chiusura dell’esercizio.
- Infine, entro 30 giorni dall’assemblea, si devono depositare presso l’ufficio del registro delle imprese le relazioni e il verbale di approvazione dell’assemblea.
Il bilancio
Il bilancio, dal 2016, si compone di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario (non è previsto per micro e piccole imprese). Sotto il profilo economico aziendale, il bilancio è una rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale ed è redatto dagli amministratori alla fine dell’esercizio. Dal lato contabile – amministrativo, invece, rappresenta un output annuale della contabilità generale o un sistema amministrativo civilistico. Infine, è un punto di partenza per la dichiarazione dei redditi.
Le finalità del bilancio sono desumibili da:
- Codice civile: rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda. Ha come obiettivo una corretta distribuzione degli utili realmente conseguiti.
- Principi contabili nazionali (OIC 11): il bilancio ha finalità informative per i destinatari primari, detti stakeholders (investitori, finanziatori, altri creditori, dipendenti). Il processo di formazione del bilancio deve essere effettuato secondo neutralità, cioè senza distorsioni preconcette nell’applicazione dei principi contabili o da sperequazioni informative a vantaggio di solo alcuni dei destinatari.
- Principi contabili internazionali (IAS): il bilancio deve avere utilità ai fini decisionali e deve rappresentare un rendiconto delle performance dell’azienda, in modo da misurare la capacità del management di creare valore economico.
Tipologie di bilancio
In relazione alla dimensione aziendale si distinguono:
- Bilancio di esercizio ordinario, relativo all’impresa nel suo funzionamento e nella prospettiva di continuazione dell’attività (going concern).
- Bilancio in forma abbreviata, per le piccole imprese.
- Bilancio delle micro imprese.
Invece, in relazione al periodo di riferimento, si possono redigere bilanci intermedi, che presentano una composizione semplificata, sono richiesti per eventi eccezionali ed hanno puramente utilità informativa. Essi fanno riferimento a situazioni infrannuali e sono classificati in:
- Bilanci straordinari, in caso di cessione, conferimento, fusione, scissione o trasformazione.
- Bilanci intermedi richiesti a date diverse dalla chiusura: possono essere richiesti per diversi motivi, tra cui una riduzione del capitale sociale (per perdita o per esuberanza), l’emissione di un prestito obbligazionario, l’acquisto di azioni proprie, il passaggio di riserve a capitale, gli acconti su dividendi o il recesso di un socio.
- Bilanci intermedi per società quotate, redatti per relazioni semestrali o trimestrali.
Infine, una società può destinare una parte del suo patrimonio, non eccedente al 10%, ad uno specifico business per degli specifici affari. Quindi, è necessario redigere un apposito bilancio che informi i terzi di questa operazione.
Un’ulteriore tipologia di bilancio in relazione ai raggruppamenti d’impresa è il bilancio consolidato; esso viene redatto da una società che controlla altre società e rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria di un gruppo di soggetti giuridici distinti come se fossero un’unica entità economica. Esso è obbligatorio (d.l. 127/91) per maggiore trasparenza informativa, ma non è utilizzato per distribuire dividendi di gruppo o per determinare l’imponibile fiscale di gruppo.
I soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato sono le società di capitale che controllano altre imprese e gli enti pubblici economici che controllano società di capitali, i quali abbiano un potere legale di controllo (51%) e un’influenza dominante. Invece, i soggetti esonerati sono:
- Società di persone, associazioni e fondazioni, imprese individuali.
- Enti creditizi e finanziari e imprese che svolgono attività finanziarie.
- Gruppi di modeste dimensioni che per due esercizi successivi sono al di sotto dei limiti delle medie imprese.
- Le sub-holding se la controllante deposita il bilancio consolidato in ambito CEE o se la sub-holding non è ente di interesse pubblico. Infine, la sub-holding non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato se non vi è la richiesta almeno 6 mesi prima da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.
Principi contabili nazionali - OIC
Inizialmente, i principi contabili erano stabiliti dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti (CNDC) e dal Consiglio Nazionale Ragionieri (CNR). Dal 2003, invece, è stato istituito l’organismo italiano di contabilità OIC, che è composto da categorie professionali, associazioni, analisti e investitori finanziari e mercato mobiliare. Le sue funzioni sono:
- Emanare i principi contabili nazionali per la redazione dei bilanci secondo il Codice civile.
- Fornire interpretazioni dei principi contabili nazionali e pareri quando non vi siano principi contabili da applicare.
- Seguire il processo di applicazione e interpretazione dei principi contabili internazionali.
- Partecipare al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa.
- Supportare il Parlamento e gli organi governativi in materia di normativa contabile ed esprimere pareri.
Quindi, i principi contabili nazionali dell’OIC consentono al redattore del bilancio un’interpretazione normativa civilistica, un’integrazione normativa civilistica dove carente e la sostituzione alla normativa civilistica in caso di deroghe per incompatibilità con la rappresentazione veritiera e corretta.
Principi generali
Secondo i principi generali (art. 2423 cc), il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico. Inoltre, deve fornire informazioni complementari se quelle richieste non sono sufficienti.
Non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informazione quando l’inosservanza abbia effetti irrilevanti (vi è comunque l’obbligo della tenuta della contabilità). Infine, è d’obbligo derogare se quanto richiesto è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta.
Principio di chiarezza
Per chiarezza s’intende un bilancio trasparente, cioè non ermetico e non influenzato da politiche di distribuzione del reddito o da politiche di bilancio. Quindi, sono richieste due tipologie di trasparenza:
- Trasparenza sostanziale: solo utili realizzati alla data di chiusura; criteri di valutazione neutrali; valutazione separata di elementi compresi nella stessa voce di bilancio; principio di competenza dei componenti di reddito.
- Trasparenza formale: sono richiesti un ordine delle voci di bilancio, un contenuto delle voci salvo (vietate compensazioni e raggruppamenti se rilevanti) ed un confronto con il bilancio dell’anno precedente (vietato modificare criteri di valutazione salvo casi eccezionali).
Principio della verità
Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico. Affinché la rappresentazione sia veritiera, occorre che vi siano:
- Veridicità: le quantità monetarie con manifestazione numeraria (costi e ricavi) devono corrispondere alle quantità fisiche (volumi vendita, ecc.); sono quindi misure oggettive e non opinabili.
- Credibilità: le stime soggettive degli amministratori devono essere credibili.
Principio della correttezza
Il bilancio deve rappresentare in modo corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico. Per correttezza di bilancio si intendono:
- Precisione contabile, cioè esatta rilevazione in contabilità dei valori oggettivi e soggettivi.
- Ordinamento logico del processo decisionale: vi è quindi esigenza di integrare le variabili economiche aziendali, fiscali, civilistiche e i principi contabili. Inoltre, i valori soggettivi devono rappresentare la situazione aziendale.
Principi di redazione del bilancio
L’art. 2423 bis tratta dei principi di redazione del bilancio, che comunque riprendono i principi generali. Essi sono:
- Prudenza: devono essere iscritti in bilancio solo gli utili realizzati per le poste positive, mentre per le poste negative anche le perdite presunte ed i rischi prevedibili.
- Continuazione dell’attività: bisogna considerare un’impresa con un flusso continuo di costi, ricavi, attività e passività.
- Iscrizione degli utili, solo se conseguiti prima della chiusura dell’esercizio.
- Principio di competenza di componenti positivi e negativi di reddito, indipendentemente dalla data di incasso o pagamento.
- Valutazione separata di elementi eterogenei.
- Continuità dei criteri di valutazione, che possono essere modificati in via eccezionale salvo una motivazione nella nota integrativa e indicando gli effetti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
- Prevalenza della sostanza sulla forma: la rilevazione e la presentazione delle voci devono essere effettuate tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto.
Adesso si occupa di definire i postulati di bilancio il nuovo OIC 11, che sono i seguenti: prudenza, prospettiva della continuità aziendale, rappresentazione sostanziale, competenza, costanza nei criteri di valutazione, rilevanza (un’informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese) e comparabilità.
Analisi comparativa sulla struttura del bilancio
Secondo il Codice civile il bilancio è composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario; inoltre, ciò deve essere corredato dalla relazione sulla gestione e vi è l’obbligo di rispettare i principi generali di redazione.
Invece, secondo i principi IAS, il bilancio è composto da: prospetto della situazione patrimoniale – finanziaria; prospetto di conto economico complessivo; prospetto di variazione delle poste di patrimonio netto; rendiconto finanziario; principi contabili e note esplicative.
Il conto economico complessivo può essere redatto classificando le componenti di costo/ricavo per natura o per destinazione (costi per funzioni). Per destinazione significa andare a distinguere i costi in costo del venduto e altri costi (di vendita, amministrativi, ecc.); questa tipologia consente di analizzare al meglio la marginalità e la redditività dell’azienda. Infine, il CE complessivo può essere redatto con due metodologie distinte:
- Con un unico prospetto di conto economico complessivo.
- Con l’utilizzo di due prospetti, dove nel primo si confrontano ricavi e costi d’esercizio, al fine di determinare il risultato economico, mentre nel secondo si valutano tutte le altre componenti positive o negative che non sono incluse nel risultato d’esercizio ma che sono previste dai principi contabili internazionali.
Per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale, secondo il Codice civile, è prevista una struttura obbligatoria a sezioni contrapposte. In aggiunta, le voci dell’attivo sono ordinate secondo liquidità crescente e classificate per destinazione, mentre le voci del passivo sono ordinate per esigibilità crescente e distinte per natura. Infine, vi è una definizione temporale dei valori correnti (entro 12 mesi ed oltre 12 mesi).
Al contrario, secondo il principio IAS 1, è prevista un’elencazione delle voci che devono essere esposte e vi è l’obbligo di aggregazione delle poste in correnti e non correnti.
Stato patrimoniale – attivo
Lo Stato Patrimoniale è composto da due sezioni contrapposte, chiamate attivo e passivo. Le attività sono classificate sulla base del criterio della destinazione; inoltre, per quanto riguarda i crediti, occorre indicare separatamente quelli esigibili entro l’esercizio successivo e quelli oltre. Per quanto riguarda il passivo, le voci devono essere distinte sulla base della natura delle fonti di finanziamento, al fine di distinguere i mezzi propri dai mezzi di terzi.
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Per crediti verso soci si intendono sia i versamenti ancora dovuti che i decimi richiamati per versamenti richiesti ai soci ma ancora non eseguiti. Per le S.p.A. in cui vi sia una pluralità di soci, al momento della sottoscrizione è richiesto un versamento iniziale del 25% del totale; inoltre, se viene meno la pluralità dei soci, bisogna provvedere al versamento del restante importo entro 90 giorni. Invece, in caso di costituzione con atto unilaterale, è richiesto il versamento del 100%. Al contrario, per le S.r.l. è possibile sottoscrivere una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria.
Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni devono essere iscritte a bilancio con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria e si distinguono in immateriali, materiali e finanziarie; inoltre, i valori in bilancio sono netti del fondo di ammortamento e di eventuali fondi di svalutazione. Nei principi contabili nazionali sono fornite alcune definizioni:
- Valore netto contabile: valore di iscrizione al netto di ammortamenti e svalutazioni.
- Vita utile: periodo di tempo di utilizzo dell’immobilizzazione.
- Ammortamento: ripartizione del costo nel periodo di vita utile.
- Valore iniziale da ammortizzare: differenza tra costo e valore residuo.
- Valore residuo: presumibile valore di realizzo al termine della vita utile.
- Svalutazione: riduzione del valore per adeguarlo al valore recuperabile a seguito di una perdita durevole di valore.
- Valore recuperabile: è pari al maggior valore tra il valore d’uso e il suo valore equo.
Immobilizzazioni immateriali
Le principali immobilizzazioni immateriali sono: costi di impianto e di ampliamento (ammortizzati entro 5 anni); costi di sviluppo (ammortizzati secondo la loro vita utile e, se non determinabile, entro 5 anni)
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