Bilancio e analisi economico aziendale
Evoluzione storica del bilancio
- Codice di commercio del 1882
- Codice civile del 1942
- Codice civile del 1942, integrato con L.216/74
- Codice civile del 1942, completamente rinnovato con D.lgs 127/91
- Codice civile del 1942, ulteriormente integrato con D.lgs 6/2003 e successivi provvedimenti (riforma della società)
- D.lgs n.38/2005 (principi contabili internazionali)
Codice di commercio del 1882
Non contiene alcune disposizioni circa le modalità di redazione ed il contenuto del bilancio. "Clausola generale" il bilancio deve indicare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e perdite sofferte.
Codice civile del 1942
Il bilancio deve indicare con chiarezza e precisione gli utili conseguiti e le perdite sofferte (art.2423). Per la prima volta si prescrive:
- Contenuto orientativo dello stato patrimoniale (art.2424);
- Criteri di valutazione per immobilizzazioni e partecipazioni.
Nel 1974 per la prima volta è obbligatorio il conto economico (conto dei profitti e delle perdite). Nel 1991 si recepisce le direttive europee in materia di redazione del bilancio. Attuazione delle direttive n.78/660CEE e n.83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art.1 comma 1, della legge 26 marzo 1990 n.69. Obiettivo: armonizzazione delle regole di redazione del bilancio all'interno della C.E.
Nel 1991 il codice civile viene completamente rinnovato: Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio (art.2423), (art.2424) stato patrimoniale, (art.2425) conto economico, (art.2423-ter) contenuto rigido e obbligatorio, (art.2423-bis) principi di redazione, (art.2428) relazione sulla gestione.
Regolamento 1606/2002 Adozione IAS/IFRS
L'11 settembre 2002, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee è stato pubblicato il Regolamento n°1606/2002 del Parlamento europeo e del consiglio del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali. Dall'esercizio finanziario avente inizio il 1°gennaio 2005 o in data successiva, le società quotate in mercati regolamentati di un qualsiasi Stato membro dovranno predisporre i loro bilanci consolidati annuali in conformità ai principi contabili internazionali.
Gli International Accounting Standards e gli International Financial Reporting Standards, le relative interpretazioni e tutti i principi e/o interpretazioni che saranno emessi o adottati in futuro dallo IASB. Per quanto riguarda l’organizzazione all’apice si trova la fondazione IASC, che a sua volta si divide in IASB, lo SAC, e l’IFRIC che emana le proprie interpretazioni. La IASB (International Accounting Standards Board) a sua volta si divide in IFRIS (International Financial Reporting Standards).
L'emanazione del Regolamento (CE) n° 1606/2002, immediatamente efficace in tutti i paesi membri dell'Unione Europea, si inserisce peraltro nel più ampio processo di integrazione e di armonizzazione del mercato europeo dei servizi finanziari.
Il Regolamento persegue i seguenti, principali, obbiettivi:
- Migliorare la comparabilità dell'informazione finanziaria fornita dalle società quotate;
- Migliorare l'efficienza, sia sotto il profilo operativo sia dei costi, dei mercati dei capitali comunitari.
Le conseguenze derivanti dall'emanazione del regolamento n° 1606/2002 ha portato:
- Avvio di un processo di verifica della conformità degli IAS con le Direttive Comunitarie in tema di contabilità;
- Definizione "ambito di applicazione nei singoli Stati membri.
Il processo si è concluso in data 29 settembre 2003 con l'emanazione del Regolamento (CE) n° 1725/2003 della Commissione del 29 settembre 2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE) n° 1606/2002.
In particolare, la Commissione, alla luce della consulenza fornita dal comitato tecnico di contabilità, è giunta alla conclusione che i principi contabili internazionali esistenti alla data 14 settembre 2002 soddisfano i criteri di adozione previsti dall'art. 3 del Regolamento (CE) n° 1606/2002.
L'ambito di applicazione in Italia del regolamento 1606/2002 avviene sia per le Società quotate in borsa che per le Società non quotate in borsa. Le società quotate nella stesura del bilancio consolidato sono obbligate all'adozione degli IAS mentre per la stesura del bilancio d'esercizio l'adozione degli IAS è facoltativo. Mentre nelle società non quotate sia per la stesura del bilancio d'esercizio che per la stesura del bilancio consolidato l'adozione degli IAS è facoltativo. È data facoltà ai singoli Stati Membri dell'Unione Europea (ai sensi dell'art. 5, Regolamento n° 1606/2002) di estendere l'obbligo di adozione degli IAS anche alle società non quotate e alla redazione dei bilanci d'esercizio, non consolidati. Tale facoltà è stata esercitata in Italia in modo molto estensivo.
I soggetti interessati al bilancio: Il bilancio ha come finalità quelle di fornire informazioni ad altri soggetti sull'andamento dell'impresa. Questi soggetti vengono chiamati stakeholders.
Esempio: Finanziatori, fornitori, clienti, concorrenti, sindacati/dipendenti, tribunale e collaboratori. Gli stakeholder sono tutti i portatori di interessi all'azienda, ed essi attraverso il bilancio ottengono diverse informazioni dell'azienda. L'interesse principale per l'azienda secondo il Codice Civile sono i creditori, quindi da parte dello stato c'è una tutela nei confronti dei creditori. Mentre l'interesse principale per gli IAS sono gli azionisti, che apportano capitale alla costituzione dell'azienda e partecipano alla vita dell'azienda.
D.Lgs. 127/91 (IV direttiva CEE)
La finalità del bilancio secondo il Codice Civile è quella di armonizzazione contabile e la trasparenza contabile. La trasparenza significa che un bilancio è trasparente quando è scritto con chiarezza e vi è una rappresentazione veritiera e corretta. Per concetto di chiarezza è per suo definizione un concetto relativo, ovvero che il bilancio deve essere chiaro per una persona che fruisce del documento e lo conosce in tutte le sue forme.
Il concetto di rappresentazione veritiera e corretta risulta in funzione delle operazioni poste in essere dalla nostra impresa, da un lato i risultati economici perseguiti (C.E) dall'altro lato la rappresentazione della situazione patrimoniale dell'impresa (S.P). Questi concetti sono stati scritti nell' (art.2423).
Il codice civile ci dice che il bilancio si applica alle società di capitali e alle altre tipi di società. L'art.2423 ci indica la clausola generale, l'art2423 bis indica i principi di redazione del bilancio e l'art.2423 ter., 2424 fino all'art.2425 bis mi indica i sistemi di scrittura e i criteri di valutazione.
Art. 2423 Principi di Redazione del Bilancio
La prima parte dell'art mi dicono i contenuti del bilancio che sono stato patrimoniale, conto economico e norma integrativa. Questi documenti devono essere redatti con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto tutte le sue composizioni.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta da fornire nel bilancio e si devono inserire informazioni complementari. Esempi di informazioni complementari sono le aggiunta di voci negli schemi contabili ovvero informazioni aggiuntive nella nota integrativa, la predisposizione di prospetti supplementari ovvero rendiconto finanziario ecc..
Le deroghe della redazione del bilancio dice che se in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione.
Per quanto riguarda la redazione del bilancio il codice civile mi dice che deve essere redatto in € senza cifre decimali, al meno che non si trova in nota integrativa.
Un aspetto molto importante sono i principi di redazione del bilancio. Per primo abbiamo il principio di prudenza e di continuità della gestione ovvero che la valutazione delle voci deve essere effettuata con prudenza e nella prospettiva della continuità dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato.
Il principio della prudenza si interseca essenzialmente nella regola secondo la quale profitti non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite anche se non definitivamente realizzate devono essere riflesse in bilancio; infatti come previsto dal Codice Civile si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso.
Il secondo principio è quello della continuità ovvero che il bilancio deve essere scritto con l'intento della continuità della mia attività, quindi che l'imprenditore non deve avere l'obbiettivo della cessazione dell'attività, ma quello della continuità duratura di essa.
Il terzo principio è quello di tener conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo, ovvero che le singole operazioni aziendali devono essere messe in bilancio dando precedenza alla sostanza invece che la forma dell'elemento da iscrivere.
Un'operazione particolare che deroga questo principio generale è l'operazione di leasing operativo. la deroga però la risolvo dicendo che la iscrivo in nota integrativa che è parte integrante del bilancio.
Inoltre il principio della prudenza implica l'utilizzo di ulteriori principi e deve essere coordinato con il principio di competenza. Il principio di competenza dice che costi e ricavi devono essere iscritti a bilancio seguendo una competenza economica.
Un bilancio segue il principio di cassa se... Un bilancio segue il principio di competenza se si basa sulla correlazione tra costi e ricavi, ovvero io devo imputare all'esercizio i ricavi che sono maturati in quel periodo e una volta fissati si deve imputare all'esercizio solo i costi che hanno concorso alla produzione di quel ricavo. Ammortamento, ratei e risconti e rimanenze seguono il principio di competenza.
Costi e oneri vengono imputati secondo il principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso o del pagamento dell'onere finanziario. Il principio di competenza correlato al principio di prudenza ci indica che si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Inoltre si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
Secondo il principio di chiarezza elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutate separatamente. Il bilancio d'esercizio deve essere comprensibile e deve perciò essere analitico e corredato dalla nota integrativa che faciliti la comprensione e l'intelligibilità della schematica simbologia contabile. Tuttavia l'informativa fornita non deve essere eccessiva e superflua.
Secondo il principio di continuità nella valutazione i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Ad esempio le rimanenze con i metodi di calcolo LIFO, FIFO, Costo medio ponderato, una volta che viene scelto un metodo poi si deve mantenere sempre lo stesso e non cambiarlo di anno in anno. Ma se si vogliono effettuare dei cambiamenti si deve iscrivere a nota integrativa i cambiamenti attuati.
Principi contabili dell'OIC
I principali principi contabili si distinguono in principi contabili generali o postulati del bilancio di esercizio e principi contabili applicati. Il ruolo e la funzione dei principi contabili sono:
- Identificazione e definizione delle finalità del bilancio d'esercizio;
- Fornire una periodica e attendibilità conoscenza, secondo i principi contabili.
La formazione del bilancio di esercizio inteso come strumento d'informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa in funzionamento, cioè di un'impresa caratterizzata da una continuità operativa, si fonda su principi contabili. I principi contabili sono quei principi, ivi inclusi i criteri, le procedure ed i metodi di applicazione, che stabiliscono l'individuazione dei fatti da registrare, le modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione, i criteri di valutazione e quelli di esposizione dei valori in bilancio.
I principi contabili si distinguono in principi contabili generali o postulati del bilancio di esercizio e principi contabili applicati. I principali postulati sono i seguenti:
- Utilità del bilancio d'esercizio per i destinatari e completezza dell'informazione;
- Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali;
- Comprensibilità (chiarezza);
- Neutralità (imparzialità);
- Incompatibilità delle finalità del bilancio di esercizio con l'inclusione delle valutazioni prospettiche dell'investitore;
- Prudenza;
- Periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale;
- Comparabilità;
- Omogeneità;
- Continuità;
- Competenza;
- Significativa e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio.
Struttura dei principi IAS/IFRIS
Finalità del bilancio IAS/IFRIS
La finalità del bilancio è di fornire informazioni utili a un'ampia serie di utilizzatori nel processo di decisione economica. Per capire i principi contabili internazionali bisogna studiare il Framework dei principi contabili internazionali.
Secondo gli IAS/IFRIS il bilancio deve essere redatto per fornire informazioni per consentire agli stakeholders di avere informazioni su un'attività economica. Il framework dice che il bilancio deve soddisfare per prima cosa l'interesse degli investitori a titolo di capitale di rischio. Poiché gli investitori sono i fornitori di capitale di rischio, un bilancio che soddisfi le loro esigenze informative soddisferà anche la maggior parte delle esigenze di altri utilizzatori.
Caratteri Qualitativi
Il bilancio deve essere usato per esprimere diverse decisioni economiche. Il primo aspetto è la significatività che per natura dell'informazione e per rilevanza è in grado di influenzare le decisioni economiche dei soggetti investitori.
Il secondo aspetto è l'attendibilità che fornisce una rappresentazione fedele del fenomeno economico che si deve rappresentare, e l'informazione deve avere una sostanza dell'operazione rispetto alla forma posta in essere, inoltre l'informazione deve essere neutrale e prudente che tutte e due sono subordinate tra di loro. Infine l'informativa deve essere completa deve dare informazioni rilevanti ai miei azionisti.
Il terzo aspetto è la comparabilità che fornisce il modo di mettere a confronto diverse imprese attraverso i bilanci d'esercizio.
Il quarto aspetto è la comprensibilità che dice che il bilancio deve essere scritto in modo comprensibile così che tutti i soggetti interessati all'impresa possano consultare il bilancio. I vincoli sono la tempestività, il bilanciamento dei costi/benefici e il bilanciamento tra caratteristiche qualitative.
Approccio contabile IAS/IFRIS
Modello contabile IAS/IFRIS differisce da quello affermatosi in Italia nel corso degli ultimi cinquant'anni, per quanto riguarda il concetto di reddito. In Italia si usa un approccio reddituale che consiste nella trasformazione di input (costi) in output (ricavi). L'approccio utilizzato dal IAS/IFRIS è di tipo patrimoniale in cui il reddito è concetto derivato e misurabile in termine di variazione del capitale che si trova dalla perdita o dall'utile. Per determinare il reddito quindi bisogna attuare la formula valore del patrimonio netto finale - patrimonio netto iniziale del periodo.
L'approccio patrimonialista si basa sul concetto di attività, i costi e i ricavi sono diversi dal concetto di attività e passività.
- Attività = risorsa economica controllata dall'imprese come risultato di eventi passati ed alla quale sono attesi in futuro flussi di benefici economici.
- Passività = obbligazione attuale dell'impresa derivante da eventi passati, la cui estinzione è attesa risultare in uscita dall'impresa di risorse che incorporano benefici economici. Le passività sono degli impegni in essere che si verificano alla chiusura di esercizio basati su eventi passati.
- Patrimonio netto = quello che resta delle attività dell'impresa dopo avere dedotto tutte le passività.
- Ricavi = Incrementi nei benefici economici di competenza dell'esercizio.
- Costi = Decrementi nei benefici economici di competenza dell'esercizio.
Definizione di Bilancio
- Profilo Formale: Documento redatto da amministratori a fine esercizio;
- Profilo Economico: Rappresentazione situazione economica, finanziaria e patrimoniale per i terzi, i soci, banche, fornitori ecc...
- Profilo Contabile: Utilizzo di metodologie e principi contabili per una rappresentazione corretta e veritiera.
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