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VALORE EQUO
Queste norme sono state rinnovate e modificate con il decreto legislativo 139 del 2015, che recepisce la direttiva 34 del 2013 che abroga le direttive IV e VII.
Occorre ricordare anche le seguenti norme:
- Regolamento 1606 del 2002 = ha avviato il meccanismo di adozione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) per il bilancio delle società quotate;
- Norme in tema di revisione legale dei conti;
- Norme che introducono l'obbligo di informativa non finanziaria, ma la introducono per società quotate, banche, assicurazioni e grandi imprese.
LA REDAZIONE DEL BILANCIO - Art. 2423 C.C.
1° comma) Gli amministratori devono redigere il bilancio, composto dai seguenti conti/documenti:
- Stato Patrimoniale (SP):
- art. 2423 ter = struttura SP e CE;
- art. 2424 = contenuto SP;
- art. 2424 bis = dettagli voci SP.
È un documento di rilevazione contabile, il quale sintetizza le attività (dare), passività (avere) e patrimonio netto;
Conto Economico (CE):o art. 2423 ter = struttura SP e CE;o art. 2425 = contenuto CE;o art. 2425 bis = dettagli voci CE.È un documento di rilevazione contabile che sintetizza ricavi d’esercizio, costi d’esercizio e il risultato d’esercizio.
Rendiconto Finanziario art. 2425 ter + OIC n°10.Documento contabile che presenta le cause delle variazioni, positive o negative, subite dalle disponibilità liquide in un dato esercizio.
Nota Integrativa (NI) art. 2427 e 2427 bis.È un documento descrittivo che indica:o Criteri di valutazione applicati;o Movimenti e composizione di singole voci di SP e CE;o Informazioni sul fair value degli strumenti finanziari derivati;o Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;o Altro n° dipendenti, n° azioni…;
Allegati al bilancio = i principali sono la relazione:o Sulla gestione = relazione degli amministratori sulla situazione della società
esull'andamento della gestione;
o Del collegio sindacale = controllo sull'adeguatezza della struttura organizzativa;
o Del soggetto incaricato dal controllo contabile.
2° comma) Clausola generale = il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'impresa.
I concetti di CHIAREZZA e RAPPRESENTAZIONE VERITIERA e CORRETTA costituiscono una CLAUSOLA GENERALE, cioè una REGOLA GENERALE per la formazione del bilancio, alla quale si devono ispirare tutte le altre norme e in particolare:
- Criteri/principi generali (postulati del bilancio);
- Criteri particolari di valutazione;
- Forma e struttura dei conti.
Significato del termine CHIAREZZA:
- Era già presente nella normativa antecedente il D.lgs. n°127/91;
- È un requisito di tipo formale, cioè riguarda le modalità di rappresentazione dei conti annuali e la loro struttura.
Un bilancio
È chiaro se rispetta le disposizioni di legge (o in loro assenza i principi contabili di generale accettazione) in tema di forma e struttura dei conti annuali:
- Lo SP deve essere redatto a sezioni contrapposte, secondo lo schema dell’art. 2424 C.C. e deve rispettare il dettato degli art. 2424 bis e 2423 ter;
- Il CE deve essere redatto in forma SCALARE a norma dell’art. 2425 C.C. e deve rispettare il dettato degli art. 2425 bis e 2423 ter;
- Il rendiconto finanziario deve essere in linea con quanto previsto dai principi contabili di generale accettazione (Doc. OIC n°10) e deve rispettare l’art. 2425 ter C.C.;
- La nota integrativa (NI) deve rispondere a quanto previsto dagli articoli 2427 e 2427 bis C.C., nonché alle altre norme che ne regolamentano il contenuto (art. 2423 e 2426 C.C.).
Significato dell’espressione RAPPRESENTAZIONE VERITIERA e CORRETTA:
È stata introdotta dalla IV Direttiva CEE, che parlava di TRUE AND FAIR VIEW,
inizialmente tradotta come QUADRO FEDELE. Nel D.lgs. 127/91 si parla, invece, di rapp. veritiera e corretta (RVC); è un requisito di tipo sostanziale, perché riguarda il contenuto dell'informativa di bilancio. I conti annuali offrono una RVC se rispondono al fine assegnato al bilancio. N.B. = si osserva però quanto segue: il legislatore italiano non detta il fine di bilancio; il reddito d'esercizio e il capitale di funzionamento non sono quantità di misura ma sono quantità astratte. Pertanto non esiste un reddito d'esercizio in assoluto vero e un capitale di funzionamento in assoluto vero. Il legislatore, in ogni caso, detta i principi generali del bilancio e i principi particolari di valutazione. Da tali criteri/principi si dovrebbe dedurre il fine del bilancio. Il bilancio offre una RVC se rispetta le norme sancite dal legislatore in tema di postulati del bilancio e criteri particolari di valutazione. Il legislatoredel precedente esercizio, i flussi finanziari relativi alle attività di gestione, di investimento e di finanziamento dell'impresa. Il rendiconto finanziario si compone di tre sezioni: 1. Flussi finanziari da attività di gestione: comprende i flussi di cassa generati dalle attività operative dell'impresa, come incassi derivanti dalle vendite e pagamenti per fornitori e dipendenti. 2. Flussi finanziari da attività di investimento: comprende i flussi di cassa relativi agli investimenti dell'impresa, come acquisto di beni strumentali e partecipazioni in altre società. 3. Flussi finanziari da attività di finanziamento: comprende i flussi di cassa relativi al finanziamento dell'impresa, come incassi derivanti da prestiti e pagamenti di dividendi ai soci. Il rendiconto finanziario fornisce informazioni importanti sulla gestione finanziaria dell'impresa e sulla sua capacità di generare flussi di cassa positivi.precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento e da quella di finanziamento, comprese le operazioni dei soci.
RENDICONTO FINANZIARIO con il metodo DIRETTO
A) Flussi finanziari della gestione reddituale;
B) Flussi finanziari dell'attività di investimento;
C) Flussi finanziari dell'attività di finanziamento;
Incremento/decremento delle disponibilità liquide;
Disponibilità liquide al 1° gennaio X;
Disponibilità liquide al 31 dicembre X.
3°, 4° e 5° comma):
- Prevedono la possibilità di discrepanza tra il rispetto delle norme di legge e la pratica di redazione del bilancio;
- Consentono di avere degli schemi di bilancio più flessibili.
3° comma: "se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di
legge non sono sufficienti a dare una RVC, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo”. Gli amministratori devono fornire informazioni complementari rispetto a quelle previste per legge alloscopo di dare una RVC della situazione aziendale. Il legislatore non specifica in quale forma.
Alcune aggiunte possono essere:
- Aggiunta di voci nello SP e/o nel CE;
- Spiegazioni nella NI;
- Inserimento di spiegazioni all’interno della relazione sulla gestione.
Alcune considerazioni che un tempo erano considerate “complementari” sono diventate obbligatorie con la riforma del diritto societario (informazioni sulle voci del PN in NI e le esposizioni della società ai rischi all’interno della relazione sulla gestione). 194° comma: “non occorre rispettare gli obblighi in tema di:
- Rilevazione;
- Valutazione;
- Presentazione;
- Informativa
quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una RVC. Rimangono
REGIME DEROGATORIO:
- In casi eccezionali si deve derogare alla legge;
- La nota integrativa deve:
- Motivare la deroga;
- Indicare gli effetti della deroga sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società;
- Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere
iscritti in una riserva che non è distribuibile, se non nei limiti del valore recuperato.
DEROGA = non applicazione della legge/norma. La norma che non si applica riguarda i principi di valutazione di attività e passività. DEROGA
Svalutazione
Esistono norme specifiche, perciò le deroghe non riguardano le svalutazioni.
I CASI ECCEZIONALI sono stati interpretati alla stregua delle speciali ragioni contenute nel C.C. del 1942.
Casi eccezionali/non ricorrenti riguardano:
A) BENI della società:
- Cambiamento della destinazione economica del bene;
- Eliminazione di vincoli (paesaggistici, storici, archeologici) militari o altre servitù;
- Cambiamento della destinazione giuridica del bene.
Tali casi sono riconosciuti dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
B) CAPITALE SOCIALE (CS) = è il caso della riduzione del CS di oltre 1/3 per effetto di perdite. In tale situazione,
ta con utili futuri o La società è in una situazione di crisi finanziaria o La società ha intenzione di chiudere In ogni caso, la decisione di ridurre il capitale deve essere presa dall'assemblea dei soci.