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Responsabilita’
Art. 2392 c.c. [Responsabilità verso la societa’]
1. Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e
dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro
specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei
danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri [...]
[...] Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti
dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del
comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più
amministratori
.
[...] In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell’articolo
2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti
pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o
eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose .
[...] La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende
a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza
ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio,
dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale .
Regole sulla diligenza nella relazione al diritto societario
Nell'adempimento dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto gli amministratori
devono usare la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico: il che non significa
che gli amministratori debbano necessariamente essere periti in contabilità, in
materia finanziaria, e in ogni settore della gestione e dell'amministrazione
dell'impresa sociale, ma significa che le loro scelte devono essere informate e
meditate , basate sulle rispettive conoscenze e frutto di un rischio calcolato, e non di
irresponsabile o negligente improvvisazione.
E' stata conservata la responsabilità solidale di amministratori, sindaci e revisori
contabili per i danni conseguenti alle violazioni rispettivamente imputabili
, salva
comunque la possibilità di provare - trattandosi di responsabilità per colpa e per fatto
proprio - di essere immuni da colpa (v. artt. 2392, ultimo comma; 2407, secondo
comma, e 2409 sexies, primo comma). La posizione di ciascuno dei vari soggetti
solidalmente responsabili va valutata distintamente, in relazione alle circostanze
di ogni singolo caso e ai diversi obblighi che fanno loro capo .
Business Judgement Rule nella giurisprudenza della Cassazione
" il giudice investito dell'esame di un'azione sociale di responsabilità non può
sindacare il merito degli atti o dei fatti compiuti dagli amministratori e dai sindaci
nell'esercizio del loro ufficio ; non può, cioè, giudicare sulla base di criteri
discrezionali di opportunità o di convenienza, poiché in tal modo sostituirebbe 'ex
post' il proprio apprezzamento soggettivo a quello espresso o attuato
dall'organo all'uopo legittimato ; deve, invece, accertare e valutare se gli
amministratori abbiano violato l'obbligo di adempiere i doveri ad essi imposti dalla
legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario” (Cass. 12-11-1965, n.
2359)
Così, per assicurare che la società abbia un "assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adeguato alla natura e alla dimensione dell'impresa",
gli organi delegati devono "curarne" l'adeguatezza (art. 2381, quinto comma)
; il
consiglio e i deleganti devono "valutarne" l'adeguatezza sulla base delle
informazioni ricevute (art. 2381, terzo comma)
; e il collegio sindacale deve
"vigilare" sulla permanente sussistenza di tale adeguatezza e sul suo corretto
concreto funzionamento (art. 2403, primo comma).
Testo ante Riforma Testo Attuale
2393 c.c. [Azione sociale di 2393 c.c. [Azione sociale di
responsabilità] responsabilità]
1. L’azione di responsabilità contro gli 1. L’azione di responsabilità contro gli
amministratori è promossa in seguito a amministratori è promossa in seguito
deliberazione dell’assemblea, anche se a deliberazione dell’assemblea, anche
la società è in liquidazione. se la società è in liquidazione .
2. La deliberazione concernente la 2. La deliberazione concernente la
responsabilità degli amministratori può responsabilità degli amministratori
essere presa in occasione della può essere presa in occasione della
discussione del bilancio, anche se non è discussione del bilancio, anche se
indicata nell’elenco delle materie da non è indicata nell’elenco delle
trattare. materie da trattare, quando si tratta di
fatti di competenza dell’esercizio cui si
riferisce il bilancio .
3. La deliberazione dell’azione di 3. L’azione può essere esercitata
responsabilità importa la revoca entro cinque anni dalla cessazione
dall’ufficio degli amministratori contro cui dell’amministratore dalla carica.
è proposta, purché sia presa col voto La deliberazione dell’azione di
favorevole di almeno un quinto del responsabilità importa la revoca
capitale sociale. In questo caso dall’ufficio degli amministratori contro
l’assemblea stessa provvede alla loro cui è proposta, purché sia presa col
sostituzione. voto favorevole di almeno un quinto
del capitale sociale.
In questo caso, l’assemblea stessa
provvede alla sostituzione degli
4. La società può rinunziare all’esercizio amministratori
.
dell’azione di responsabilità e può 4. La società può rinunziare
transigere, purché la rinunzia e la all’esercizio dell’azione di
transazione siano approvate con responsabilità e può transigere,
espressa deliberazione dell’assemblea, purché la rinunzia e la transazione
e purché non vi sia il voto contrario di siano approvate con espressa
una minoranza di soci che rappresenti deliberazione dell’assemblea, e
almeno il quinto del capitale sociale. purché non vi sia il voto contrario di
una minoranza di soci che rappresenti
almeno il quinto del capitale sociale o,
nelle società che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio, almeno
un ventesimo del capitale sociale ,
ovvero la misura prevista nello statuto
per l’esercizio dell’azione sociale di
responsabilità ai sensi dei commi primo
e secondo dell’articolo 2393-bis.
2393 c.c. [Responsabilità verso la società]
[...] L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di
deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi
dei suoi componenti
.
2393-bis c.c. [Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci]
L’azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che
rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista
nello statuto, comunque non superiore al terzo.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'azione di cui al
comma precedente può essere esercitata dai soci che rappresentino un
quarantesimo del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto .
[...] La società deve essere chiamata in giudizio e l’atto di citazione è ad essa
notificato anche in persona del presidente del collegio sindacale.
I soci che intendono promuovere l’azione nominano, a maggioranza del capitale
posseduto, uno o più rappresentanti comuni per l’esercizio dell’azione e per il
compimento degli atti conseguenti
.
In caso di accoglimento della domanda, la società rimborsa agli attori le spese del
giudizio e quelle sopportate nell’accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a
carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a seguito della loro
escussione.
[...] I soci che hanno agito possono rinunciare all’azione o transigerla; ogni
corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare a vantaggio della società .
Si applica all’azione prevista dal presente articolo l’ultimo comma dell’articolo
precedente.
In conformità alle istanze formulate da quasi cinquant'anni da molti studiosi, è
stata prevista la legittimazione di una minoranza di soci ad esercitare l'azione
sociale di responsabilità (art. 2393 bis).
Poiché, salvo diverse percentuali previste nello statuto, la legittimazione spetta a tanti
soci che rappresentino almeno il 20% del capitale sociale (o il 5% nelle società che
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio), questa importante tutela spetta solo a
minoranze sufficientemente significative: circostanza questa che, assieme alla
previsione che ogni vantaggio conseguito anche in via transattivi spetta alla società,
pare idonea ad evitare l'insorgenza di una eccessiva conflittualità tra i soci.
2394 c.c. [Responsabilità verso i creditori sociali]
Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli
obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale .
L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta
insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da
parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali
soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.
2394-bis c.c. [Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali]
In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione
straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al
curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario
straordinario .
2395 c.c. [Azione individuale del socio e del terzo]
Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento
del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente
danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.
L’azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell’atto che ha
pregiudicato il socio o il terzo. Il collegio sindacale
2397 c.c. [Composizione del collegio]
[...]
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti
nell’apposito registro . I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere
scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della
giustizia, o fra i professori univ