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Responsabilita’

Art. 2392 c.c. [Responsabilità verso la societa’]

1. Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e

dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro

specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei

danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri [...]

[...] Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti

dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del

comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più

amministratori

.

[...] In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell’articolo

2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti

pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o

eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose .

[...] La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende

a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza

ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio,

dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale .

Regole sulla diligenza nella relazione al diritto societario

Nell'adempimento dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto gli amministratori

devono usare la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico: il che non significa

che gli amministratori debbano necessariamente essere periti in contabilità, in

materia finanziaria, e in ogni settore della gestione e dell'amministrazione

dell'impresa sociale, ma significa che le loro scelte devono essere informate e

meditate , basate sulle rispettive conoscenze e frutto di un rischio calcolato, e non di

irresponsabile o negligente improvvisazione.

E' stata conservata la responsabilità solidale di amministratori, sindaci e revisori

contabili per i danni conseguenti alle violazioni rispettivamente imputabili

, salva

comunque la possibilità di provare - trattandosi di responsabilità per colpa e per fatto

proprio - di essere immuni da colpa (v. artt. 2392, ultimo comma; 2407, secondo

comma, e 2409 sexies, primo comma). La posizione di ciascuno dei vari soggetti

solidalmente responsabili va valutata distintamente, in relazione alle circostanze

di ogni singolo caso e ai diversi obblighi che fanno loro capo .

Business Judgement Rule nella giurisprudenza della Cassazione

" il giudice investito dell'esame di un'azione sociale di responsabilità non può

sindacare il merito degli atti o dei fatti compiuti dagli amministratori e dai sindaci

nell'esercizio del loro ufficio ; non può, cioè, giudicare sulla base di criteri

discrezionali di opportunità o di convenienza, poiché in tal modo sostituirebbe 'ex

post' il proprio apprezzamento soggettivo a quello espresso o attuato

dall'organo all'uopo legittimato ; deve, invece, accertare e valutare se gli

amministratori abbiano violato l'obbligo di adempiere i doveri ad essi imposti dalla

legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario” (Cass. 12-11-1965, n.

2359)

Così, per assicurare che la società abbia un "assetto organizzativo,

amministrativo e contabile adeguato alla natura e alla dimensione dell'impresa",

gli organi delegati devono "curarne" l'adeguatezza (art. 2381, quinto comma)

; il

consiglio e i deleganti devono "valutarne" l'adeguatezza sulla base delle

informazioni ricevute (art. 2381, terzo comma)

; e il collegio sindacale deve

"vigilare" sulla permanente sussistenza di tale adeguatezza e sul suo corretto

concreto funzionamento (art. 2403, primo comma).

Testo ante Riforma Testo Attuale

2393 c.c. [Azione sociale di 2393 c.c. [Azione sociale di

responsabilità] responsabilità]

1. L’azione di responsabilità contro gli 1. L’azione di responsabilità contro gli

amministratori è promossa in seguito a amministratori è promossa in seguito

deliberazione dell’assemblea, anche se a deliberazione dell’assemblea, anche

la società è in liquidazione. se la società è in liquidazione .

2. La deliberazione concernente la 2. La deliberazione concernente la

responsabilità degli amministratori può responsabilità degli amministratori

essere presa in occasione della può essere presa in occasione della

discussione del bilancio, anche se non è discussione del bilancio, anche se

indicata nell’elenco delle materie da non è indicata nell’elenco delle

trattare. materie da trattare, quando si tratta di

fatti di competenza dell’esercizio cui si

riferisce il bilancio .

3. La deliberazione dell’azione di 3. L’azione può essere esercitata

responsabilità importa la revoca entro cinque anni dalla cessazione

dall’ufficio degli amministratori contro cui dell’amministratore dalla carica.

è proposta, purché sia presa col voto La deliberazione dell’azione di

favorevole di almeno un quinto del responsabilità importa la revoca

capitale sociale. In questo caso dall’ufficio degli amministratori contro

l’assemblea stessa provvede alla loro cui è proposta, purché sia presa col

sostituzione. voto favorevole di almeno un quinto

del capitale sociale.

In questo caso, l’assemblea stessa

provvede alla sostituzione degli

4. La società può rinunziare all’esercizio amministratori

.

dell’azione di responsabilità e può 4. La società può rinunziare

transigere, purché la rinunzia e la all’esercizio dell’azione di

transazione siano approvate con responsabilità e può transigere,

espressa deliberazione dell’assemblea, purché la rinunzia e la transazione

e purché non vi sia il voto contrario di siano approvate con espressa

una minoranza di soci che rappresenti deliberazione dell’assemblea, e

almeno il quinto del capitale sociale. purché non vi sia il voto contrario di

una minoranza di soci che rappresenti

almeno il quinto del capitale sociale o,

nelle società che fanno ricorso al

mercato del capitale di rischio, almeno

un ventesimo del capitale sociale ,

ovvero la misura prevista nello statuto

per l’esercizio dell’azione sociale di

responsabilità ai sensi dei commi primo

e secondo dell’articolo 2393-bis.

2393 c.c. [Responsabilità verso la società]

[...] L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di

deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi

dei suoi componenti

.

2393-bis c.c. [Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci]

L’azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che

rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista

nello statuto, comunque non superiore al terzo.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'azione di cui al

comma precedente può essere esercitata dai soci che rappresentino un

quarantesimo del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto .

[...] La società deve essere chiamata in giudizio e l’atto di citazione è ad essa

notificato anche in persona del presidente del collegio sindacale.

I soci che intendono promuovere l’azione nominano, a maggioranza del capitale

posseduto, uno o più rappresentanti comuni per l’esercizio dell’azione e per il

compimento degli atti conseguenti

.

In caso di accoglimento della domanda, la società rimborsa agli attori le spese del

giudizio e quelle sopportate nell’accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a

carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a seguito della loro

escussione.

[...] I soci che hanno agito possono rinunciare all’azione o transigerla; ogni

corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare a vantaggio della società .

Si applica all’azione prevista dal presente articolo l’ultimo comma dell’articolo

precedente.

In conformità alle istanze formulate da quasi cinquant'anni da molti studiosi, è

stata prevista la legittimazione di una minoranza di soci ad esercitare l'azione

sociale di responsabilità (art. 2393 bis).

Poiché, salvo diverse percentuali previste nello statuto, la legittimazione spetta a tanti

soci che rappresentino almeno il 20% del capitale sociale (o il 5% nelle società che

fanno ricorso al mercato del capitale di rischio), questa importante tutela spetta solo a

minoranze sufficientemente significative: circostanza questa che, assieme alla

previsione che ogni vantaggio conseguito anche in via transattivi spetta alla società,

pare idonea ad evitare l'insorgenza di una eccessiva conflittualità tra i soci.

2394 c.c. [Responsabilità verso i creditori sociali]

Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli

obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale .

L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta

insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da

parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali

soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.

2394-bis c.c. [Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali]

In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione

straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al

curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario

straordinario .

2395 c.c. [Azione individuale del socio e del terzo]

Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento

del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente

danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.

L’azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell’atto che ha

pregiudicato il socio o il terzo. Il collegio sindacale

2397 c.c. [Composizione del collegio]

[...]

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti

nell’apposito registro . I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere

scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della

giustizia, o fra i professori univ

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A.A. 2017-2018
50 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher studentunitn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale avanzato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Malberti Corrado.