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Codice Deontologico dell'Ordine Professionale dei Dottori Agronomi e Forestali

Sezione I – Definizioni e principi fondamentali

Art. 2 Natura delle norme deontologiche

Il codice deontologico dell'Ordine professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali contiene norme di comportamento generali e particolari tratte da regole di condotta affermatesi nel campo professionale, che hanno carattere precettivo e vincolante, sia per l'aspetto sostanziale, che per quello sanzionatorio e integra i principi generali dell'Ordinamento professionale.

Art. 3 Ambito di applicazione

  • Le norme deontologiche si applicano a tutti gli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali nell'esercizio, a titolo individuale, associato o societario, della loro attività professionale, nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i colleghi, con l'Ordine, con i clienti e nei rapporti con terzi.
  • L'inosservanza delle presenti norme costituisce infrazione deontologica ed attiva la funzione disciplinare da parte dei Consigli di disciplina.
  • Gli iscritti sono tenuti alla conoscenza delle norme del presente codice, l'ignoranza delle quali non li esime dalla responsabilità disciplinare.

Art. 4 Principi

Gli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali nell'esercizio dell'attività professionale e della rappresentanza istituzionale ordinistica improntano la loro azione al rispetto dei seguenti principi:

  • Concorrere allo sviluppo integrato e sostenibile attraverso una pianificazione e progettazione compatibile con la salvaguardia della biodiversità e con l'uso razionale delle risorse naturali e del territorio.
  • Perseguire nella pianificazione e progettazione delle produzioni agroalimentari e non, zootecniche e forestali l'uso delle migliori tecniche disponibili.
  • Promuovere e sviluppare la ricerca e l'innovazione nei sistemi agroalimentari, zootecnici e forestali.
  • Garantire e promuovere la qualità degli alimenti ad uso zootecnico e il benessere animale.
  • Garantire la sicurezza e promuovere la qualità dei prodotti agroalimentari a tutela del sistema delle imprese e della salute e benessere del consumatore.
  • Promuovere l'uso razionale delle risorse agroalimentari riducendo gli sprechi.
  • Promuovere e valorizzare i paesaggi e le culture delle comunità rurali.
  • Qualificare e valorizzare gli ecosistemi urbani e lo sviluppo del patrimonio vegetale e animale e della biodiversità.
  • Promuovere la diffusione di buone pratiche agricole per migliorare l'approvvigionamento agroalimentare delle popolazioni delle aree in ritardo di sviluppo.
  • Promuovere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 5 Fondamenta della professione

La professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale è esercitata per interesse pubblico a difesa dei principi degli articoli 9 e 32 della Costituzione della Repubblica Italiana e dell'art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Spiegazione Corrado Vido del Codice Deontologico

Il codice deontologico prevede 40 articoli che trattano dalla definizione alla natura delle norme del codice deontologico, all'applicazione, principi, responsabilità, trasparenza, decoro, ecc. Una cosa fondamentale è quella che ognuno nella propria coscienza dovrebbe avere il rispetto delle regole non solo per i clienti, ma anche per i colleghi, perché spesso si è constatato che ci sono delle intromissioni con sgomitate varie durante l'esercizio delle professioni.

Nella lunga lista di articoli delle norme deontologiche, una delle cose che c'è scritta in maniera molto chiara, e che è un obbligo professionale è che chi svolge la libera professione deve:

  • Avere l'assicurazione professionale perché è garanzia del committente ma nel caso per esempio di "progettazione assistita" tipo PSR, ISMEA o Fondi Europei che mi serve per garantire l'amministrazione con una assicurazione professionale.
  • Avere la PEC come obbligo;
  • Esercitare la professione con massimo riserbo dei dati che ha in carico.

L'esercizio della professione soprattutto quando facciamo attività giudiziaria deve essere completamente indipendente, autonoma e obiettiva, ma anche comunque nell'esercizio quotidiano in quanto occorre essere obiettivi, senza cercare un tornaconto personale, ovvero dobbiamo improntare tutta l'attività esclusivamente al miglior ottenimento da parte del committente della nostra prestazione personale.

Sezione 2 – Doveri generali

È obbligatorio ai sensi dell'art. 9 e art. 10 dare dignità e decoro anche al di fuori dell'esercizio della propria professione. All'art. 11 vi è il riserbo delle notizie che si sono apprese, in quanto se nell'ambito del procedimento giudiziario o di una contrattazione tra parti, ci sono dei dati, notizie, delle cose che abbiamo appreso, queste fanno parte del segreto professionale.

Es:

Se io vengo a sapere che un mio collega su una certa discussione di clienti ha sparso la voce con altri, io posso segnalarlo nel Consiglio di disciplina perché ha violato il riserbo, e questo viene considerato come un illecito.

Un altro obbligo è quello che ogni collega non dovrebbe, deve, accettare degli incarichi che sa di non poter svolgere perché non ha la capacità professionale.

Es:

Io mi occupo di agrumi e mi chiedono una consulenza su per dire Tignola del kiwi (ha detto proprio così, ma sicuramente non esiste) e io non ho la capacità perché non ho l'esperienza, non basta andare ad informarsi, ma in quel momento per quel cliente è una cosa importantissima perché gli sta devastando il suo impianto, devo dire quindi che non è mia competenza perché questa è una violazione del codice deontologico.

Un altro obbligo dell'art.13 è la formazione continua in quanto noi abbiamo un obbligo di legge derivante dalla Legge 2013 che è quella della formazione continua. Abbiamo l'obbligo di avere dei crediti formativi che sono 0,125 per ogni ora, almeno 2 crediti formativi l'anno, quindi sono una serie di incontri da 4 ore e oltre a questo dobbiamo avere delle attività di convegni, di formazione che siano attinenti alla nostra sfera. Se non rispettiamo quest'obbligo veniamo sanzionati.

All'interno del Consiglio Nazionale c'è un portale che racchiude tutte le nostre informazioni e viene gestito dal nostro Ordine territoriale all'interno del quale vengono indicate tutte le attività professionali e di formazione, inoltre c'è tutto un riepilogo di tutti gli eventi formativi a cui si è partecipato e va consultato spesso in modo da capire dove "siamo arrivati con la formazione" ovvero se si devono fare altri corsi oppure no. Inoltre dal sito possiamo estrarre un curriculum formativo che potrebbe servire ad alcune aziende o magari per qualche concorso.

Un'altra delle cose che nell'art.14 è sottolineata è la trasparenza contrattuale, ovvero quando un cliente ci da un incarico dobbiamo dire:

  • Quanto costa! Quanto e come deve pagare!
  • Dobbiamo stipulare il contratto professionale. Questo adesso è anche richiesto nel PSR, ma qualunque attività che si fa con la pubblica amministrazione esigono il contratto, ed è una delle norme che regola la trasparenza fra il committente e il professionista.

Art.15 riguarda l'utilizzo del titolo professionale.

Art.16 riguarda la diligenza.

Sezione 3 - Comportamenti

Art.17 riguarda l'accettazione dell'incarico.

Art. 18 riguarda l'esecuzione dell'incarico che deve essere fatta nei tempi e nei modi in cui viene espresso al cliente, non può essere lasciato il cliente durante l'incarico, ma va in caso per motivi particolari, per motivi di salute va indicato al cliente che in caso non può essere proseguito, ma va anche indicata la cessazione dell'incarico con l'art.19.

Art. 20 riguarda il compenso e la qualità della prestazione il quale deve essere indicato nell'incarico nell'obbligo di legge con l'art.14.

Un altro obbligo di legge è il timbro e firma digitale con l'art.21, ovvero avere la Smart Card o firma digitale, con essa possiamo firmare tutti gli atti digitali della pubblica amministrazione per le controversie giudiziarie e trasmettere attraverso il PST (Portale Telematico della Giustizia) tutti gli incarichi ricevuti a livello giudiziario.

Sezione 4 - Relazioni

Art.22 e 23 riguarda il rapporto e rispetto tra colleghi in cui lealtà e correttezza sono alla base dei rapporti.

Art. 24 riguarda la prestazione congiunta allo stesso cliente ovvero i professionisti che prestano la propria opera al medesimo cliente devono stabilire tra loro rapporti di corretta collaborazione nell'ambito dei rispettivi compiti.

Art. 25 riguarda la concorrenza leale ovvero io non posso perché ho un cliente in cui è stato fatto un preventivo di 10€, dirgli ti faccio la stessa cosa a 5€. Questa è una violazione dell'art.25.

Art. 27 riguarda il subentro ad un collega, ovvero dobbiamo comunicare con il collega ed avere una dichiarazione da parte del collega che ormai non segue più il cliente in cui dice che lui non segue più il cliente, se no dobbiamo necessariamente declinare l'incarico perché sarebbe una violazione del codice.

Sezione 5 – Regime sanzionatorio

Dall'Art. 37 al 40 riguarda le applicazioni delle norme del regime sanzionatorio. I Consigli di Disciplina sono quelli che gestiscono l'attività sanzionatoria fra i colleghi.

Es:

Io non pago per 2 anni. Il Consiglio di Disciplina viene attivato dal Consiglio dell'Ordine e il Consiglio di Disciplina se non provvede al pagamento dell'Ordine, mi sospende, mi ritira il timbro e comunica alla Procura della Repubblica la mia eventuale inosservanza al Consiglio.

Azienda Biologica

Il termine "agricoltura biologica" indica un metodo di coltivazione e di allevamento che ammette solo l'impiego di sostanze naturali, presenti cioè in natura, escludendo l'utilizzo di sostanze di sintesi chimica (concimi, diserbanti, insetticidi). Agricoltura biologica significa sviluppare un modello di produzione che eviti lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali, in particolare del suolo, dell'acqua e dell'aria, utilizzando invece tali risorse all'interno di un modello di sviluppo che possa durare nel tempo.

Normativa di riferimentoRegolamento CE 834/2007

L'Agricoltura Biologica è un metodo di produzione definito a livello della Comunità Europea attraverso il Regolamento CE 834/2007 e a livello nazionale dal DM 220/95. Il Reg. 834/2007 definisce le norme fondamentali da rispettare per quanto riguarda la produzione biologica, assicurandone l'applicazione in tutte le fasi di produzione, preparazione, commercializzazione e importazione di prodotti agroalimentari biologici, ribadendo alcuni importanti principi già sanciti dalla normativa precedente. La normativa conferma anche il divieto di utilizzo di Organismi Geneticamente Modificati (OGM) e rende obbligatorio a partire dal luglio 2010 l'utilizzo del marchio UE in etichetta per i prodotti di origine comunitaria che contengono almeno il 95% di ingredienti biologici.

Conversione in biologico

  • Viene scelto un Organismo di Controllo (ODC), si tratta di società private accreditate e autorizzate dal Ministero (Mipaaf) per eseguire i controlli, prima, durante, dopo la produzione dell'attività agricola (alcuni esempi: Ecogruppo Italia, Agroqualità S.p.A.). Gli ODC rilasciano le certificazioni per il Biologico.
  • Notifica di avvio della conversione. Si effettua attraverso il CAA (Centro Assistenza Agricola) si fa al SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e questa viene mandata all'Assessorato per raccomandata AR.
  • Periodo di conversione. Ha una durata variabile. Per le piante Arboree è di 3 anni, per le piante Annuali è di 2 anni. In casi eccezionali si può richiedere l'accorciamento del periodo di conversione, avendo gli elementi per dimostrare la conduzione negli anni precedenti la notifica in biologico, tramite perizia di un tecnico avallata da analisi al suolo e alle parti di pianta (foglie) per tracciare eventuali residui chimici. Gli ODC potranno in questi casi ridurre di un anno le tempistiche di conversione (2 anni Arboree, 1 anno annuali).
  • Rilascio del Registro dall'ODC. In questo Registro vengono annotate tutte le operazioni colturali, una parte della compilazione di questo registro è obbligatoria, ovvero quella inerente la concimazione e la difesa (essendo in conversione si devono impiegare esclusivamente prodotti validi in Biologico), le operazioni come l'irrigazione richiedono invece un'annotazione facoltativa. Vengono annotate nel registro anche le vendite e gli acquisti dell'azienda (i semi da acquistare dovranno essere semi certificati Bio).
  • Deroghe per Aziende Bio. Autorizzazione ad usare materiale non Biologico in Agricoltura Biologica. Sospende il certificato Bio per un dato periodo. Nel caso in cui l'azienda non riesce a trovare piante certificate Bio e si ritrova costretta ad acquistare materiale convenzionale. Le deroghe si richiedono attraverso il CAA sul SIAN. Le richiedono tutti quelli che producono piante arboree poiché non entrano subito in produzione.

Come si compone un progetto

  • Documentazione catastale: costituita da Mappa catastale e Visura catastale

Mappa catastale

La mappa catastale è la rappresentazione grafica delle superfici aziendali per superfici omogenee identificate con numeri progressivi all'interno del foglio catastale, ogni numero indica una particella, di terreno o di fabbricato. Si può richiedere il frazionamento delle particelle per la loro suddivisione. Il catasto dei terreni in Italia è:

  • Geometrico: perché per la sua costituzione sono stati fatti rilievi topografici e misurazioni reali sul territorio;
  • Particellare: perché tutti gli appezzamenti prendono il nome di particelle catastali;
  • Per qualità, classi e tariffe: ad ogni particella è stata attribuita la qualità di coltura (prato, oliveto, agrumeto, ecc), la classe di merito (1°, 2°, in relazione alla produttività), e ne è stata determinata la rendita in base ad un apposito quadro tariffario.
  • Non probatorio (nella stragrande maggioranza dei Comuni italiani): ovvero non sufficiente a fornire la prova giuridica della proprietà.

Visura Catastale

“Sono dei documenti che espongono analiticamente i dati degli immobili registrati.” La visura catastale è un documento rilasciato dall'Agenzia delle Entrate della Repubblica Italiana contenente le informazioni alfanumeriche e topografiche registrate presso il catasto relativamente ad un immobile, sia esso fabbricato o terreno, situato sul territorio nazionale italiano.

I dati della visura catastale variano a seconda che essi vengano richiesti per un terreno o un fabbricato. Inoltre i dati contenuti possono riguardare, a seconda della richiesta effettuata, tutti i beni immobili di proprietà di un soggetto fisico o giuridico, oppure un singolo bene. I dati della visura ordinaria di un immobile sono:

  • Dati identificativi: sezione urbana, foglio, particella, subalterno, Comune.
  • Dati di classamento: zona censuaria ed eventuale microzona, categoria catastale, classe e superficie catastale, consistenza, rendita.
  • Altre informazioni: dati anagrafici e codice fiscale del proprietario o dei proprietari.
  • Fascicolo Aziendale: il fascicolo aziendale AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) è la carta d'identità dell'azienda (AGEA ne è responsabile). È parte integrante dell'Anagrafe del Settore Primario ed è unico per ciascun soggetto registrato nell'Anagrafe; esso è costituito da una componente cartacea ed una componente elettronica. La componente cartacea contiene tutti i documenti atti a comprovare la situazione registrata nell'anagrafe elettronica; la componente elettronica rappresenta l'insieme dei dati gestiti nell'archivio anagrafe per ciascun soggetto censito. Al fine della semplificazione dei procedimenti amministrativi in agricoltura, ogni soggetto registrato nell'Anagrafe tramite la costituzione e l'aggiornamento del Fascicolo, è esonerato, salva diversa disposizione, dalla ulteriore presentazione della documentazione comprovante i dati presenti nell'archivio informatizzato, purché aggiornati. Agea inoltre gestisce il SIAN (Sistema informativo Agricolo Nazionale), e si avvale anche dei CAA (Centri di Assistenza Agricola) i quali svolgono le attività di supporto nella predisposizione delle domande di ammissione ai benefici comunitari e nazionali su mandato degli imprenditori interessati.
  • Relazione tecnica, descrive l'azienda e la sua localizzazione (tramite IGM), è costituita da:
    • Parte Tecnica: descrive come viene condotta l'azienda, se ditta individuale o società; se con salariati avventizi o a tempo indeterminato; orientamenti produttivi (le colture, gli allevamenti, eventuali attività connesse come agriturismi, trasformazione prodotti e fattoria didattica, ecc); elenco delle particelle, descrivendo la tipologia di coltura per particella e la superficie di ogni particella; densità ad ettaro delle piante, in base al sesto d'impianto.
    • Parte Economica (Descrizione anche delle attività connesse);
    • Investimenti da realizzare;
    • Computo metrico estimativo: è uno degli elaborati di cui si compone il progetto e attraverso il quale si perviene, in modo dettagliato, alla determinazione del costo complessivo dell'opera o dell'intervento da realizzare.
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Scienze agrarie e veterinarie AGR/01 Economia ed estimo rurale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GS1994 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Esame di stato per l'abilitazione alla professione di Agronomo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Scienze agrarie Prof.
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