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SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
Andando ad esplicitare la nozione di situazione giuridica soggettiva, avvertendo che nemmeno
sulla terminologia c’e’ consenso, l’ordinamento giuridico, inteso come sistema complessivo delle
regole giuridiche si manifesta in concreto attribuendo ai soggetti giuridici qualificazioni relative al
loro AVERE (INTERESSI) e al loro AGIRE (COMPORTAMENTI). Queste qualificazioni sono le
situazioni giuridiche soggettive.
Esse non sono altro che le regole giuridiche considerate dalla parte dei soggetti dell’ordinamento
(il riflesso immediato della norma in rapporto al soggetto) 5
Per “situazione giuridica soggettiva” si può quindi intendere “la situazione o posizione in cui viene
a trovarsi un soggetto, per effetto della applicazione di una o più regole di diritto”.
DISTINZIONE DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
Le situazioni giuridiche soggettive si distinguono a seconda che siano valutabili positivamente o
negativamente con riferimento all’interesse o all’aspettativa del loro titolare; ovvero, e questa
seconda distinzione e’ assai più rilevante, secondo l'entità materiale o metagiuridica che e’
l’oggetto (o il solstrato) della qualificazione.
Secondo il primo criterio, che altri individua nel risultato pratico cui esse tendono, le situazioni
possono presentarsi come situazioni di vantaggio o situazioni di svantaggio, a seconda che
riconoscano e qualifichino, in termini generici, utilità o pesi per i loro titolari. (esempio: situazione
giuridica di vantaggio: DIRITTO SOGGETTIVO. Situazione giuridica di svantaggio: OBBLIGO
Per il secondo criterio, che altri identificano nel contenuto delle situazioni soggettive, queste si
distinguono in situazioni attive e inattive, ma sarebbe più esatto parlare di situazioni statiche e
dinamiche. Le situazioni statiche hanno per contenuto GLI INTERESSI, le situazioni dinamiche
attengono ai comportamenti che consentono modificazioni di precedenti assetti di interessi. Anche
il tipo di qualificazione è diverso: qualificazione di TUTELA per gli interessi, qualificazione di
RILEVANZA per i comportamenti.
Atti giuridici (in senso stretto) e atti precettivi (negozi, provvedimenti) sono comportamenti che
esprimono situazioni giuridiche soggettive.
Le situazioni STATICHE attengono in definitiva ad assetti di interessi in quiete, assicurano il
godimento di interessi riconosciuti e tutelati, e si esercitano di norma in comportamenti irrilevanti
per il diritto; le situazioni DINAMICHE consentono la trasformazione degli assetti di interessi e si
esercitano in atti giuridici.
(esempio: SITUAZIONE STATICA: DIRITTO SOGGETTIVO. SITUAZIONE DINAMICA: POTERE)
IL POTERE GIURIDICO. LA POTESTÀ
Per comprendere, in particolare, il modo in cui l’amministrazione agisce giuridicamente, occorre
sottolineare che essa e’ il titolare di una particolare situazione giuridica attiva e dinamica.
Il potere è la situazione soggettiva dinamica per eccellenza. Esso nasce (storicamente ma non
logicamente) da una costola del diritto soggettivo, al tempo in cui il diritto soggettivo era inteso
come facultas agendi, e quindi come situazione relativa all’agire giuridico.
Il problema della identificabilità del potere come situazione soggettiva è stato studiato, in teoria
generale, inizialmente con riferimento ai diritti reali e, in particolare, al diritto di proprietà, inteso
come diritto di godere e disporre di cose. Si è affermato che la facoltà di disporre di un diritto non è
mai il contenuto di questo diritto, quindi la facoltà è un potere giuridico.
Il diritto potestativo è una specie di potere che si differenzia dai diritti veri e propri.
Il potere ha con il tempo assunto tal rilievo da finire per essere considerato una situazione di genus
comprensiva di situazioni di species, il potere in senso stretto e il diritto soggettivo (Pugliatti, Levi,
Carnelutti).
Il potere ha una sottospecie che è il potere autoritativo, o POTESTÀ, che permette di comprendere
appieno le situazioni giuridiche soggettive che consentono all’amministrazione di porre in essere 6
atti giuridici unilaterali, idonei a produrre effetti giuridici nei confronti di altri soggetti, prescindendo
dal loro consenso.
La POTESTÀ configurabile come potere ad esercizio unilaterale, contiene in sé un elemento di
dovere: essa deve essere esercitata ogni volta che l’interesse pubblico lo richiede. La potestà
risulta pertanto doppiamente vincolata: finalisticamente, in quanto legata alla cura dell’interesse
pubblico, proceduralmente, in quanto il suo esercizio deve rispondere a regole precise e
minuziose.
SITUAZIONI DINAMICHE E RAPPORTO GIURIDICO
Quanto alle situazioni di svantaggio, anch’esse possono essere statiche o dinamiche, a seconda
che riguardino il dovere di conservazioni di situazioni giuridiche altrui o si collochino in vicende di
modificazione di precedenti assetti di interessi. Ad es: l’obbligazione di non fare appartiene alla
prima categoria, mentre il dovere di provvedere e l’obbligazione di fare o di dare appartengono alla
seconda.
Il dovere di provvedere, tipica situazione soggettiva dell’amministrazione, è una situazione
autonoma che rende giuridicamente necessario l’esercizio del potere.
Sono le situazione giuridiche soggettive dinamiche che possono collocarsi in un rapporto
giuridico in senso proprio allorché consistano in pretese di ottenere comportamenti altrui. (es. il
diritto di credito implica l’obbligazione altrui) .
Il rapporto giuridico di diritto amministrativo tra la situazione soggettiva di potere (autoritativo),
situazione dinamica, e di interesse legittimo, situazione statica, vive essenzialmente nel
procedimento amministrativo, mediante il quale si dipana l’attività amministrativa e si svolge la
vicenda dinamica finalizzata alla modificazione di interessi. Procedimento è il luogo dove potere e
interesse legittimo si confrontano e dialogano.
AUTONOMIA PRIVATA DELL’AMMINISTRAZIONE
Non e’ mai stato in dubbio che La pubblica amministrazione possa compiere negozi giuridici o altri
atti giuridici privatistici. Recentemente e’ stato chiarito in modo definitivo dalla legge che “la
pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme
di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente”.
Prescindendo dalla formulazione contorta e poco esatta della disposizione, da essa si ricava con
sicurezza che l’amministrazione può porre in essere atti di diritto privato.
Negli anni ’30 la dottrina ha affermato che anche l’attività di diritto privato deve considerarsi attività
amministrativa, in quanto può essere anch’essa finalizzata alla cura dell’interesse pubblico.
Ma può essere riconosciuta all’amministrazione l’autonomia negoziale o l’autonomia dei privati
negli stessi termini in cui è riconosciuta ai privati? La risposta è no, se si considera che per
autonomia privata si intende un potere libero, incondizionato, di regolamentare i propri interessi,
non si accorda con la disciplina tipica dell’attività dell’amministrazione, che invece è
finalisticamente vincolata alla cura dell’interesse pubblico.
Si pone il problema allora della natura degli atti di diritto privato dell’amministrazione. Parte della
dottrina li considera atti amministrativi, esercizio di poteri amministrativi e soggetti alle regole
tipiche degli atti amministrativi.
Anche quando compie atti di natura privatistica, l’amministrazione deve agire non solo curando 7
l’interesse pubblico ma altresì seguendo le procedure tipiche previste dalla legge. Ad esempio la
stipulazione dei contratti prevede un necessario procedimento detto di evidenza pubblica.
Si può concludere che all’azione dell’amministrazione presiede un unico statuto giuridico e che
ad essa si applicano sempre gli stessi principi (legalità, proporzionalità ed imparzialità) e sempre
gli stessi criteri generali (efficacia, efficienza e trasparenza).
CAPITOLO 2
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE DELL’AMMINISTRAZIONE
PRECISAZIONI SUL POTERE GIURIDICO E CARATTERI ESSENZIALI DEL POTERE DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Il termine “potere” ha molti e diversi significati, e viene utilizzato per designare la situazione
giuridica soggettiva della P.A. che quest’ultima esercita quale autorità nell’ambito dell’attività
regolata dal diritto amministrativo.
Il potere giuridico non ha assunto immediatamente una sua autonomia come figura perché era
considerato, insieme alla volontà, il tessuto del diritto soggettivo, definito come il potere di volere.
Ma la volontà e il potere costituivano il diritto soggettivo senza confondersi tra di loro,
rappresentando una distinta funzione.
Il potere giuridico ha poi, raggiunto una sua autonomia concettuale, alimentato dalla discussa
nozione del diritto potestativo, fronteggiandosi e misurandosi con il diritto soggettivo, tanto che la
dottrina distingue il diritto soggettivo dal potere precisandone gli ambiti e le differenti connotazioni
concettuali.
Oggi, il potere può definirsi come l’attitudine a determinare uno o più effetti giuridici previsti in
astratto dall’ordinamento. Il potere che esercita la pubblica amministrazione quale autorità si
inscrive, come detto, nella più generale categoria del potere giuridico e presenta suoi propri
carattere distintivi che possono riassumersi come segue:
IL POTERE:
A) non è attribuito a tutti i soggetti dell’ordinamento, ma solo ad alcuni (a differenza del potere
di concludere i contratti che è manifestazione dell’autonomia attribuita a tutti i soggetti)
B) determina gli effetti giuridici previsti dall’ordinamento senza che occorra il consenso del
destinatario degli effetti.
C) si esercita attraverso l’adozione di un atto tipico, denominato provvedimento amministrativo,
disciplinato da norme giuridiche quanto a presupposti, oggetto ed effetti.
D) si confronta con la situazione giuridica di interesse legittimo che ha una struttura e tutela
differenziata dal diritto soggettivo.
E) gli atti che ne costituiscono esercizio sono sindacabili dal giudice amministrativo, ma con
dei limiti visto che la giurisdizione del tribunale amministrativo regionale e del Consiglio di Stato
riguarda la legittimità che si articola nei vizi di violazione di legge, incompetenza ed eccesso di
potere. 8
DISTINZIONE DEL POTERE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE AL
CONTENUTO.
Contenuto del potere della pubblica amministrazione è l’aspetto più rilevante in merito all’assetto
degli interessi che viene stabilito . Si distingue sotto 3