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Fonti di diritto ecclesiastico

Dobbiamo distinguere:

  • Fonti di cognizione → Documenti tramite i quali veniamo a conoscenza delle fonti che disciplinano una data materia.
  • Fonti di produzione → Si identificano con quegli atti o fatti che sono abilitati a produrre norme di diritto oggettivo. Nel nostro caso quindi guardiamo quei soggetti che sono abilitati a produrre norme in materia religiosa. Il concetto di "fonte di produzione" include anche i procedimenti previsti per la produzione di norme.

I codici di diritto ecclesiastico che troviamo in commercio sono delle raccolte private di case editrici, le quali si assumono il compito di raccogliere tutte le fonti normative che riguardano il diritto ecclesiastico. Tali codici non sono raccolte ufficiali, in quanto non sono frutto della mano del legislatore.

Fonti di cognizione

La prima fonte di cognizione è la nostra Costituzione. Il primo documento al quale dobbiamo far riferimento è questo. La Costituzione contiene diverse norme che riguardano il fenomeno religioso. Troviamo norme che disciplinano questo fenomeno in modo esplicito (es: art. 3 → questo articolo, nel sancire il principio di uguaglianza sostanziale e formale, fa riferimento alla religione specificando che la religione del cittadino non può mai essere causa di discriminazione); però nella nostra Costituzione ci sono anche norme che esprimono la dimensione religiosa in maniera implicita e che di conseguenza sono di più difficile individuazione (art. 2 → esso è la cosiddetta clausola di salvaguardia dei diritti fondamentali, poiché questa norma impegna la Repubblica italiana a riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali nelle quali si svolge la sua personalità. In questo articolo noi non troviamo il termine “religione”, “confessione religiosa”, ecc., eppure questa norma riguarda in maniera diretta e immediata il fenomeno religioso sotto due profili:

  • In primo luogo perché questo articolo è il risultato della dottrina cristiana sulla dignità dell’uomo quale essere razionale creato da Dio; il concetto di diritto inviolabile trova le sue radici nell’idea della persona quale creatura voluta da Dio alla quale Dio stesso ha attribuito dei diritti che nessun altro uomo può disconoscere o violare. Se infatti leggiamo i lavori preparatori dell’articolo 2 possiamo notare come questo concetto del diritto inviolabile è portato avanti dalla componente cattolica. Tale concetto viene riconosciuto e raccolto anche dalle altre componenti. Questo è il motivo per il quale l’articolo 2 non è comprensibile per una persona di religione islamica, in quanto secondo la religione islamica l’idea che l’essere umano sia una creatura divina e che abbia dei diritti che nessuno può disconoscere non esiste. Quindi per una persona islamica, che ha un’esperienza religiosa-storica-culturale l’articolo 2 non ha senso, in quanto non è conforme con la sua esperienza.
  • In secondo luogo tale articolo riconosce i diritti inviolabili dell’uomo anche quando questi diritti sono vissuti nelle formazioni sociali nelle quali si sviluppa la personalità dell’uomo. Parliamo di “dimensione religiosa” dell’art. 2 perché dal 1984 la Corte Costituzionale, in via interpretativa, ha stabilito che le confessioni religiose devono essere incluse tra le formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dell’uomo. Questa interpretazione ha un enorme rilievo pratico, perché prima del 1984 la giurisprudenza italiana considerava le confessioni religiose come dei mondi a parte e riteneva che il giudice italiano non potesse intervenire a tutela dei diritti inviolabili del singolo all’interno di queste confessioni, perché si riteneva prevalente il principio di autonomia confessionale. La logica seguita dai giudici italiani era la seguente: all’interno della confessione religiosa il fedele è sottoposto esclusivamente al potere di governo della confessione religiosa stessa e quindi lo stato non può intervenire. Invece a partire dal 1984 i giudici italiani hanno iniziato ad intervenire ogni qualvolta è in gioco un diritto inviolabile dell’uomo. In questo caso il principio dell’autonomia confessionale cede il passo alla necessità di tutelare i diritti inviolabile del cittadino.

Dopo la Costituzione le principali fonti di cognizione sono costituite dalle cosiddette norme di derivazione concordataria. Quando lo Stato stipula con la Chiesa cattolica un accordo, questo accordo dovrà essere poi introdotto nel nostro ordinamento, poiché fino a questo momento resta un mero atto politico. Necessaria è una legge di esecuzione. Quando vennero stipulati i Patti Lateranensi, questi furono eseguiti con la Legge n. 810 del 1929. Era una legge del Parlamento italiano che introduce nel nostro ordinamento quanto concordato con la Chiesa cattolica. Quando è stata elaborata la nostra Costituzione i Patti Lateranensi sono confermati dall’art. 7 secondo comma. Questa scelta fa sì che la Legge n. 810 diventi una legge costituzionalmente protetta. Quindi questa diviene una legge ordinaria che ha la stessa forza di una legge costituzionale (unico caso presente nel nostro ordinamento). Nel 1984 il Concordato viene modificato e sostituito dall’Accordo del 1984. Anche questo Accordo deve essere eseguito nell’ordinamento italiano, di conseguenza viene eseguito con la Legge n. 121 del 1985. Anche questa legge ha copertura costituzionale, quindi è una legge ordinaria che ha la forza di una legge costituzionale. Secondo la Corte Costituzionale tale Legge è coperta dall’art. 7 secondo comma della Costituzione, perché la Corte ritiene che l’Accordo ha semplicemente sostituito il Concordato. Ne consegue che come il Concordato era coperto dall’art. 7 secondo comma anche l’Accordo del 1984 e la relativa Legge di esecuzione sono protetti dall’art. 7 secondo comma.

In realtà se confrontiamo il Concordato con l’Accordo vediamo che i due documenti hanno dei contenuti profondamente diversi. Per tale motivo non possiamo dire che l’Accordo si limita ad occupare il posto del Concordato, ma costituisce un documento totalmente nuovo che quindi non rientra nella copertura dell’art. 7, ma piuttosto nella copertura fornita dall’art. 10 primo comma della Costituzione, ai sensi del quale lo Stato italiano si conforma nel suo ordinamento al diritto internazionale generale e a quello convenzionale. Difatti poiché la Santa Sede è un soggetto di diritto internazionale è possibile sostenere che l’Accordo del 1984 è un trattato di diritto internazionale coperto dall’art. 10. In ogni caso a livello di effetti non c’è alcuna differenza, poiché entrambe le interpretazioni attribuiscono alla Legge n. 121 del 1985 valore costituzionale.

Nell’ambito delle fonti di cognizione occorre menzionare le cosiddette “leggi fotocopia”. Si tratta di due legge: Legge n. 206 del 1985 e Legge n. 222 del 1985 che hanno lo stesso identico contenuto. La prima dà esecuzione ad un accordo tra stato italiano e chiesa cattolica in materia di sostentamento del clero ed enti ecclesiastici; la seconda invece riprende i contenuti della prima. Questa è una particolarità del diritto ecclesiastico italiano.

Se invece dobbiamo risolvere un problema giuridico che riguarda le altre confessioni religiose dobbiamo capire quale confessione religiosa sia coinvolta. Attualmente nel nostro ordinamento le confessioni religiose possono essere divise idealmente in due categorie: le confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo stato e confessioni religiose che non hanno stipulato queste intese. Se si tratta di una confessione religiosa che ha stipulato intese ovviamente il nostro punto di riferimento deve essere l’art. 8 terzo comma della Costituzione (PS: Abbiamo già detto che questo articolo obbliga lo stato italiano ad emanare delle leggi in tema di confessioni religiose solo dopo aver raggiunto un accordo con queste confessioni. Quando l’accordo è raggiunto viene emanata la legge.). Per il momento lo stato italiano ha stipulato 11 intese: la prima con la Chiesa valdese (cristiana), poi con le comunità ebraiche nel 1989 (non cristiana ma del ceppo giudaico-cristiana), infine nel 2012 ha stipulato un’intesa con i buddisti e una con gli induisti (due confessioni religiose che non appartengono alla nostra tradizione culturale religiosa). Nel 2007 lo stato ha stipulato un’intesa con i Testimoni di Geova. Essa non è mai diventata legge perché non approvata dal Parlamento. Di conseguenza si aveva l’intesa ma non si aveva la legge.

Quando una controversia da analizzare riguarda una confessione religiosa che non ha stipulato intese con lo stato dobbiamo riferirci alle leggi emanate dal nostro Parlamento senza un previo accordo con la confessione religiosa interessata. Queste leggi sono di 2 categorie:

  • Legge statali: Queste leggi disciplinano il fenomeno religioso senza alcun legame con previo accordo con le confessioni religiose. Esempio: Legge n. 1159 del 1929 (legge sui culti ammessi) che è stata emanata in Italia durante il regime fascista per le confessioni religiose diverse dalla cattolica. A questa legge è seguito un Regio Decreto ossia un atto normativo di livello amministrativo finalizzato ad attuare ed integrare la legge n. 1159.
  • Le confessioni religiose che non hanno stipulato intese con lo Stato agiscono attualmente in Italia secondo quanto stabilito dalla Legge n. 1159 e dal Regio Decreto esecutivo, ma ci sono anche leggi unilaterali dello stato che disciplinano in modo diretto-esclusivo-specifico il fenomeno religioso ricollegandosi a quanto concordato dallo Stato italiano con una confessione religiosa. Si tratta di leggi che servono ad applicare ciò che lo stato ha concordato. Esempio: Legge n. 847 del 1929 che riguarda la materia matrimoniale. Abbiamo detto che con il Concordato del 1929 nell’ordinamento italiano viene introdotto il matrimonio concordatario ossia un matrimonio canonico con effetti civili. Il Concordato viene eseguito con la Legge n. 810 del 1929, ma è poi necessaria una legge applicativa in materia matrimoniale. Questa legge è la Legge n. 847 che è ancora in vigore, perché, anche se il Concordato viene sostituito dall’Accordo del 1984 ed eseguito con la legge del 1985, per la materia matrimoniale non è emanata alcuna legge di applicazione e quindi il matrimonio concordatario è disciplinato dalla Legge n. 847 e dall’art. 8 dell’Accordo del 1984.

L’ultima fonte di cognizione alla quale dobbiamo fare riferimento è...

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

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