Diritto pubblico
Il diritto è un insieme di regole di condotta che impongono comportamenti ai soggetti parte di un’organizzazione sociale. Formano i diritti e i doveri. Il diritto differisce dalle regole morali e religiose, sono regole che dipendono dall’adesione spontanea dei membri del gruppo. Il diritto è coattivo, impone obblighi e delle sanzioni.
Diritto scritto e diritto consuetudinario
Diritto scritto: Le regole giuridiche possono essere contenuti scritti.
Diritto consuetudinario: Regole derivanti da comportamenti consuetudinari tra i membri della società.
Nella storia ha prevalso il diritto scritto per codificare le norme sempre più complesse.
Caratteristiche delle norme di diritto
- Effettività: Una regola esiste nel momento in cui la società la riconosce e collega la sua violazione alla sanzione.
- Certezza del diritto: Per far sì che la norma abbia valore e che ci siano effettive sanzioni, si creano degli specifici istituti (sanzioni) e strutture (tribunali, corti...).
- Evoluzione del diritto: Il diritto che c’è oggi può non esserci domani e viceversa, il diritto evolve e cambia.
Ordinamento giuridico
È l’insieme delle norme che formano il sistema. L’insieme delle regole giuridiche necessita un apparato che ne garantisca la produzione, applicazione e osservanza.
Pluralità di ordinamenti giuridici
- A fini particolari (società commerciale)
- A fini generali (interessi sociali):
- Originari: La sovranità deriva da se stessi (stato)
- Derivati: I poteri sono attribuiti da un altro ordinamento (Regioni e comuni)
Ci sono dunque piccoli ordinamenti (società commerciale) e grossi ordinamenti (Unione Europea), ma c’è un problema di rapporto tra gli ordinamenti:
- Piano interno: Lo stato deve disciplinare i rapporti tra i vari ordinamenti presenti al suo interno.
- Piano esterno: Garantire la pacifica convivenza fra stati.
Common law e civil law
Sono due dei principali modelli europei.
- Common law (UK e USA) sono spesso non scritte che si rifanno alle consuetudini. In UK non c’è la costituzione ma si rifanno a testi antichi fondamentali. Lo “stare decisis” è la decisione del giudice che diventa vincolante per le successive decisioni dei giudici, è come se il giudice creasse un diritto, una regola scritta, il circuito decisionale è quindi governo, parlamento + giudice.
- Civil law (Italia e altri stati UE) l’ordinamento si fonda su un sistema di norme scritte (costituzione), il giudice applica la norma scritta non crea nessun diritto. Il circuito decisionale è governo, parlamento.
Con lo sviluppo tendono ad avvicinarsi sempre di più: aumenta il diritto negli ordinamenti common law, nei civil law il giudice ha accresciuto le sue funzioni creando anche diritto (corti costituzionali), si tende a dare più valore al precedente giudiziario, la corte di giustizia UE crea diritto. Restano tuttavia le differenze.
Stato
È un ordinamento giuridico politico a fini generali che esercita il potere sovrano su un dato territorio a cui sono subordinati i soggetti ad esso appartenenti.
Elementi dello stato
- Popolo: Comunità di persone legate dalla cittadinanza, da cui discende una serie di diritti e di doveri nei confronti del sovrano.
- Territorio: Spazio sul quale si esercita la sovranità.
- Governo sovrano: Uno stato è sovrano se esercita il monopolio della forza.
Il diritto pubblico è caratterizzato dalla sua funzione di limite del potere politico. Include il diritto pubblico interno, il diritto internazionale e il diritto dell’Unione europea.
Forma di stato
Le regole che disciplinano il rapporto tra:
- Autorità e libertà, tra potere e cittadini
- Autorità statale e autonomie territoriali
La forma di stato riassume il rapporto tra i tre elementi dello Stato: popolo, territorio, sovranità. Le forme di stato sono in chiave diacronica (potere e cittadini) e sincronica (autorità statale e autonomie territoriali).
Chiave diacronica (potere e cittadini)
- Stato patrimoniale: Nasce da un accordo di natura tra i proprietari terrieri e i feudatari, la fine di proteggere le terre dalle minacce esterne.
- Stato assoluto: Il sovrano è “legibus solutus”, creazione del protezionismo economico e sviluppo dell’amministrazione statale e della burocrazia (fisco, tassazione, esercito statale).
- Stato di polizia: Deriva da polis, il sovrano concede alcuni diritti ai suoi sudditi, non ha più un potere diretto sui sudditi (tutela di fronte al giudice per controversie statali), nuova concezione del rapporto stato e individuo.
- Stato liberale: Nasce con l’affermarsi della borghesia e col passaggio dell’economia agricola a quella industriale. C’è una separazione tra stato e società, perviene l’importanza dell’individuo, protezione della libertà individuale. Cambia anche il modo di intervenire dello stato in economia, egli non è interventista ma si ritrae dell’economia, lasciando il mercato libero, si sarebbe sviluppato un benessere collettivo.
Cambiamenti dell’organizzazione del potere: suffragio ristretto, separazione dei poteri, principio di legalità (valore della legge), limitazione dei poteri dello stato (stato di diritto), limitazione delle funzioni dello stato (stato minimo).
Lo stato liberale in Inghilterra e Francia
- Inghilterra: Passaggio graduale:
- Resistenza della classe nobiliare all’assolutismo
- Ruolo essenziale del parlamento
- Lotta per la libertà religiosa
- Francia: Rottura col passato:
- Esautorazione della classe liberale
- Completo stravolgimento degli assetti politici ed istituzionali
Altri stati:
- Stato totalitario: Italia, Germania, Spagna. Accentramento del potere nelle mani di un capo, partito unico che domina in maniera assoluta la società, con negazione dei diritti di libertà e del principio della separazione dei poteri.
- Stato socialista: URSS ed est europeo. Partito unico comunista, pianificazione economica, dittatura del proletariato, mancanza dei diritti civili, di separazione dei poteri, di libertà economica. Crolla con la caduta del muro di Berlino 1989.
- Stato di democrazia pluralista/Stato sociale: Avviene dopo la seconda guerra mondiale, in Europa, dopo la crisi dello stato liberale dell’800, suffragio universale, è uno stato pluriclasse ovvero garanzia del pluralismo, idee, valori, interessi e gruppi. Nascita dei partiti di sinistra. Si arriva a una costituzione rigida a garanzia del pluralismo. Lo stato sociale è interventista sia in campo sociale che economico, e mira allo sviluppo degli apparati amministrativi statali. Progressività delle tasse.
Chiave sincronica (autorità statale e autonomie territoriali)
- Stato unitario: Il potere e le funzioni sono tutte concentrate nello stato (modello napoleonico). Ha caratterizzato per secoli tutti i governi di tipo europeo fino al secondo dopoguerra. Il decentramento è qualcosa di relativamente recente, in Europa però.
- Stato composto: Stato federale e stato regionale. In comune hanno dei livelli territoriali, ciascuno di questi livelli ha competenze proprie garantite dalla costituzione, tra cui la potestà legislativa, ovvero producono leggi.
Stato federale e regionale
- Stato federale: Ordinamento statale federale fondato su costituzione rigida, pluralità di enti politici dotati di propria costituzione subordinata a quella federale. Hanno pieni poteri legislativi, amministrativi e giudiziari. Uno stato federale ha una seconda camera (sistemi bicamerali) al quale partecipano gli stati membri alla partecipazione statale, per l’approvazione di una legge servono quindi entrambe le camere. Lo stato federale può essere duale (tipico dei liberali) o cooperativo (tipico dello stato sociale).
- Stato regionale: Una sottospecie di stato unitario o stato decentrato. Le regioni non sono stati ma sono semplici autonomie. Competenze minori rispetto alle costituzioni degli stati membri federali. Non partecipano al processo costituzionale. La presenza della seconda camera dove c’è è molto minori rispetto agli stati federali. Servono per limitare ulteriormente che si accentri il potere politico.
Forma di governo
Modo con cui le diverse funzioni dello stato sono distribuite ed organizzate fra i diversi organi costituzionali. Separazione dei poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario) per limitare il potere politico. La distinzione avviene appunto sulla base della divisione dei poteri, ci sono due grandi tipologie:
- Forma di governo costituzionale pura (netta separazione tra i poteri senza rapporto di fiducia)
- Forma di governo parlamentare (separazione dei poteri ma presenza del rapporto fiducia che unisce governo e parlamento)
Stato assoluto → monarchia assoluta (tutti e tre i poteri al re)
Stato liberale → monarchia costituzionale (divisione dei poteri tra re e parlamento), lentamente si afferma il ruolo del governo da cui nascerà il governo parlamentare.
Forma costituzionale pura
- Monarchia limitata (statuto Albertino): Monarchia costituzionale, binomio re-parlamento con lenta affermazione del governo che sottrae il potere al monarca. Si regge su una costituzione flessibile (sul piano delle fonti del diritto, le norme della costituzione erano sullo stesso piano delle leggi è quindi modificabili con una semplice maggioranza in parlamento).
- Governo presidenziale (USA): Il corpo elettorale elegge il presidente (elezione diretta, di fatto), è il capo di stato e di governo che è titolare del potere esecutivo. Il parlamento non può costringere il presidente a dimettersi con voto di sfiducia in quanto non c’è rapporto di fiducia, è netta la separazione tra il congresso (parlamento) e il presidente. A sua volta il presidente non può sciogliere il parlamento. Capo delle forze armate, può mettere il veto sospensivo su una legge, ovvero se non gli piace una legge del parlamento, col veto la legge torna in parlamento e la legge può essere approvata solo con la maggioranza dei 2/3 di entrambe le camere. Il congresso è composto da senato e camera dei rappresentanti, esso detiene il potere legislativo e può portare avanti l’impeachment contro il presidente nel caso di alto tradimento alla costituzione. Cresce la contrapposizione se c’è governo diviso in quanto il parlamento viene rieletto due anni dopo l’elezione del presidente e così si forma una maggioranza di partito opposto in una delle due camere.
- Governo direttoriale (Svizzera): Elezione a suffragio universale del parlamento, l’esecutivo si chiama direttorio (organo collegiale di 7 membri) che è eletto dal parlamento, non può essere sfiduciato dal parlamento e viceversa. Tendenza alla grosse coalizioni e uso massiccio del referendum, consociativismo in quanto presenti differenti comunità etniche e linguistiche, accordi tra i partiti.
Forma di governo parlamentare
Rapporto fiducia governo, il governo non è eletto direttamente ed entra in carica con la fiducia del parlamento e ha bisogno della sua maggioranza. Non c’è netta separazione tra governo e parlamento (monismo). Il parlamento può sfiduciare il governo con un voto di sfiducia e costringerlo alle dimissioni e il governo può chiedere lo scioglimento del parlamento ma non spetta a lui decidere ma al Re o presidente della Repubblica, il garante della costituzione.
- Forma di governo parlamentare di gabinetto (Primo Ministro): Tipica dell’esperienza inglese, parlamento eletto e nomina del leader del partito vincitore a Primo Ministro. Può essere sfiduciato dal parlamento con successivo scioglimento di esso. Governo forte, sistema tendenzialmente bipartitico. Nel rapporto prevale il governo.
- Forma di governo parlamentare assembleare: Tipico di alcuni paesi nel secondo dopoguerra (Francia e Italia), opposto del modello inglese dove nel rapporto governo-parlamento prevale il parlamento, questo genera grande instabilità con continue crisi di governo (sistema multipartitico).
- Forma di governo parlamentare razionalizzata (o bilanciata): Nasce come risposta al malfunzionamento del governo di tipo assembleare. Si cerca di dare maggiore potere ai governi per assicurarne la durata e permettere loro di realizzare i loro programmi politici nell’arco della durata del mandato. Un esempio ne è la Germania, il cancelliere è il capo del governo che ha diversi poteri tra cui nomina e revoca i ministri, con un meccanismo di sfiducia costruttiva, ovvero un meccanismo costituzionale che prevede che il parlamento possa sfiduciare il governo ma lo può fare solo se è in grado di indicare un’altra maggioranza parlamentare in grado di sostenere un nuovo governo con un nuovo cancelliere, per evitare le “crisi al buio”. Un altro esempio ne è la Spagna, l’Italia invece è un governo parlamentare a debole razionalizzazione.
- Forma di governo mista semi-presidenziale: È un sistema misto che unisce quella parlamentare a quella presidenziale alla francese. La Francia la introduce alla fine degli anni ‘60 perché quella assembleare non garantiva nessuna forma di governo. Parlamento eletto a suffragio universale e presidente francese eletto in modo diretto dal corpo elettorale. Oltre al presidente c’è un governo e un presidente del consiglio, che hanno un rapporto di fiducia con il parlamento, il parlamento può far cadere il governo ma non può sfiduciare il presidente in quanto eletto direttamente dal popolo, inoltre il presidente può sciogliere il parlamento. Viene definito bicefalo: presidente + primo ministro. In questo tipo si tende a rafforzare il potere del parlamento. Nel 2008 una riforma costituzionale ha rafforzato il potere del parlamento eliminando il rischio di coabitazione (maggioranza parlamentare diversa da quella del presidente eletto) per farlo si eleggono contemporaneamente presidente e parlamento in modo che le persone di solito votino lo stesso “colore” di partito.
Costituzione
È un testo giuridico all’interno del quale sono indicati i meccanismi per ottenere nuove norme giuridiche, norme prodotte devono rispettare quei principi indicati per creare un sistema unito e coerente. È un manifesto politico, coincide con grandi cambiamenti storici e politici.
L’art. 16 “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino” ci dice di che cosa è fatta la costituzione: ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata e la separazione dei poteri non determinata, non ha costituzione.
- Potere costituente: Finisce con l’elaborazione della costituzione, condizionato solo da limiti di natura politica (regole costituzionali condivise dalla maggioranza delle forze politiche che ne fanno gli interessi della società).
- Potere costituito: Limitato dai principi fondamentali, limitato dai diritti inviolabili della costituzione.
Possono esserci costituzioni scritte e costituzioni non scritte come il Regno Unito dove l’assetto è dato da un insieme di regole scritte e non.
- Costituzioni flessibili: Non sono previste particolari norme per modificarla, bastava una semplice legge (Statuto Albertino), la costituzione non prevale sulla legge. Sono brevi, tipiche dell’800.
- Costituzioni rigide: Procedimento aggravato e complesso per modificarla, interviene qualcuno se la costituzione viene attaccata (corte costituzionale). Sono lunghe, tipiche del ‘900.
Costituzione italiana
Nasce il 2 giugno del 1946 con un referendum universale nel quale si doveva scegliere tra monarchia e repubblica. Elezione dell’assemblea costituente (556 membri) che avrebbe dovuto scrivere la costituzione. Si crea una “commissione dei 75” nominati dall’assemblea, scelti in base alla proporzione dei gruppi politici in parlamento, a sua volta suddivisa in tre sottogruppi per velocizzare i lavori, ognuna con vari aspetti di cui occuparsi. Entrò ufficialmente in vigore nel gennaio 1948, dopo essere stato approvato dal 90% dei componenti votanti.
È una costituzione lunga, pluralista (accetta e valorizza il pluralismo sociale), aperta (aperta al futuro e alla pace con le sue diverse organizzazioni sovranazionali) e dinamica (in grado di essere aggiornata in chiave evolutiva in base all’evoluzione sociale). 139 articoli + disposizioni finali e transitorie.
Caratteristiche della costituzione italiana
(Prima parte, principi fondamentali art. 1-12)
- La costituzione è puramente antifascista che accomunava tutte le forze politiche.
- Sovranità popolare e i suoi limiti (art. 1, 2).
- Organi costituzionali, direttamente o indirettamente, sono rappresentativi della volontà popolare (corpo elettorale, parlamento presidente della repubblica, governo e corte costituzionale).
- Principio personalista (art. 2, diritti inviolabili dell’uomo come singolo o nelle forme sociali, principio di solidarietà politica, sociale ed economica).
- Principio di eguaglianza (art. 3, tutti hanno pari dignità sociale e uguali davanti alla legge).
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