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Parte I diritto pubblico

Per definire cos’è il Diritto, partiamo da una definizione parziale e con l’aggiunta di vari concetti arriviamo a definire cos’è il Diritto?

Definizioni parziali

Diritto: è un insieme di regole.

D R= regola₁ R₂ R₃ R₄ …..R

Le regole possono essere classificate in regole negative, che proibiscono un qualcosa, e regole positive, che impongono un comportamento.

Esempi

  • Vietato fumare → negativa.
  • Vietato mangiare in aula → negativa.
  • Se si commette fallo in area si ha rigore → positiva.

Come si stabilisce quale regola sta all’interno dell’insieme del Diritto e quali no? Cosa distingue le varie regole?

Le regole si distinguono per la conseguenza nel caso in cui queste vengano violate. Negli esempi precedenti la conseguenza potrebbe essere:

  • Vietato fumare → sanzione amministrativa.
  • Vietato mangiare in aula → nessuna [al massimo un richiamo].
  • Se si commette fallo in area si ha rigore → nessuna.

Obiettivo: stabilire qual è il criterio sulla base del quale alcune regole stanno all’interno dell’insieme del Diritto e altre no.

Per stabilire le regole che stanno all’interno dell’insieme del Diritto è necessario ragionare in modo formale, cioè fra i concetti che vengono esaminati è necessario scoprire quali relazioni vi sono tra questi concetti indipendentemente dalle caratteristiche dell’oggetto.

Esempio di ragionamento formale

Esiste un teorema che afferma: x2 + y2 = z2, con x, y, z che hanno determinate caratteristiche. Se utilizzassimo k, p, s cambierebbe qualcosa? No, il concetto è sempre lo stesso indipendentemente dalle lettere che utilizziamo.

Quindi il ragionamento formale dice che un certo tipo di oggetto al quadrato + un altro oggetto al quadrato danno origine ad un terzo oggetto al quadrato, non importa quale tipo di oggetto, di conseguenza vengono stabilite delle relazioni formali.

Relazioni formali: relazioni che prescindono dal contenuto.

È necessario trovare un criterio formale, universale che valga per tutti e ci dica quali regole stanno all’interno dell’insieme e quelli al di fuori.

Per capire quale criterio è necessario utilizzare facciamo un esempio: immaginiamo di parcheggiare l’auto in un determinato posto e di ritornare trovando sotto il tergicristallo un foglio di carta nel quale c’è scritto che abbiamo parcheggiato in una zona con il divieto di sosta e di dover pagare una multa di 50 £. La multa viene pagata o no? No, perché dipende da altri fattori, cioè se si tratta di un documento formale allora la multa la si deve pagare, in caso contrario, un semplice foglio di carta scritto a mano da chiunque no.

Soggetti e procedure

Per stabilire quali regole stanno all’interno dell’insieme del Diritto è necessario definire due caratteristiche:

  • Da quale soggetto la regola è prodotta/proviene [chi impone di pagare o chi ha stabilito quella regola].
  • Secondo quali procedure la regola è stata prodotta [verbale, qualifica vigile urbano, la norma del codice della strada, data…].

Quindi il diritto non è solo un insieme di regole, ma, completando la definizione di Diritto:

Diritto: è un insieme di regole prodotte da certi (specifici) soggetti secondo certe (specifiche) procedure.

Quali soggetti e quali procedure?

A questa domanda risponde la Costituzione, che contiene un insieme di indicazioni su quali sono i soggetti e quali sono le procedure attraverso i quali vengono prodotte le regole del diritto. Una regola viene definita di diritto quando è prodotta da certi soggetti, e la Costituzione dice quali, e deve essere prodotta secondo un determinato procedimento, secondo certe procedure, e la Costituzione dice quali.

Una regola che non proviene da uno dei soggetti che la Costituzione stabilisce oppure non sia prodotta secondo le procedure riportate all’interno della Costituzione, allora non è una regola di diritto.

Le regole del Diritto stanno all’interno dell’insieme in modo ordinato stabilito dalla Costituzione; ogni regola ha una sua posizione; sono numerate e finite.

Diritto: è un insieme ordinato di regole prodotte da certi (specifici) soggetti secondo certe (specifiche) procedure.

Il termine “insieme ordinato” viene sostituito da “Sistema”.

Sistema: un insieme di elementi che hanno un rapporto tra di loro.

Le regole nel diritto vengono definite fonti di Diritto per sottolineare che una regola produce un certo obbligo o divieto.

Diritto: è un sistema di fonti prodotte da certi (specifici) soggetti secondo certe (specifiche) procedure.

Il rapporto che lega fra loro le fonti del sistema è un rapporto di tipo gerarchico. Quindi possiamo completare la definizione:

Diritto: è un sistema di fonti che stanno tra loro in rapporto gerarchico [ordinate gerarchicamente], prodotte da certi (specifici) soggetti, secondo certe (specifiche) procedure.

Rappresentazione schematica di ordine gerarchico

F₁

F₂ F₃ F₄

F₅ F₆ F₇ F₈ F₉

Questo sistema è regolato dalla Costituzione. Ogni fonte ha un nome, una posizione, un soggetto, una procedura e anche il rapporto che le lega tra di loro avrà un nome (i segmenti che collegano una fonte ad un'altra). I segmenti indicano le relazioni che ci sono tra le varie fonti e sono definiti anch’essi da un nome.

Ciascuna fonte è prodotta da certi soggetti secondo certe procedure, entrambe le cose sono indicate all'interno della Costituzione.

Per indicare la posizione di una fonte all'interno del sistema si dice che la fonte si trova rispetto ad un’altra fonte:

  • Gerarchicamente sovraordinata: la fonte si trova sopra ad un’altra fonte [ad esempio F₁ è gerarchicamente sovraordinata rispetto ad F₃].
  • Gerarchicamente subordinata: la fonte si trova sotto ad un’altra fonte [ad esempio F₃ è gerarchicamente subordinata rispetto ad F₁].
  • Pari-ordinate [o gerarchicamente equi-ordinate]: fonti si trovano sullo stesso piano [ad esempio F₂ è gerarchicamente pari-ordinata ad F₃].

La Costituzione

C

F₂ F₃ F₄

F₅ F₆ F₇ F₈ F₉

Al vertice del sistema delle fonti troviamo la Costituzione ed è la fonte gerarchicamente sovraordinata alle altre fonti. Il testo è normativo, cioè suddiviso in norme/articoli.

Caratteristiche della Costituzione

  • È costituita da 139 articoli alcuni brevi e altri lunghi… Quando un articolo è costituito da uno o più periodi (da uno o più di un punto fermo), allora si usa un termine specifico comma.

Comma/i: una frase delimitata da uno o più punti fermi. Ad esempio l’Art.4 è costituito da due commi perché è delimitato da due punti fermi o da due periodi, l’Art. 5 da 1 comma…

  • Per essere una Costituzione è un testo abbastanza lungo. Se viene paragonato ad altri testi normativi può essere considerato breve ad esempio il Codice Civile (regola i contratti, matrimonio, affitti, società…) è costituito da 2969 articoli.
  • La Costituzione è caratterizzata da una sua specifica struttura:
  • Principi fondamentali [o preambolo] da art. 1 a art. 12.
  • Dopo i 12 articoli la Costituzione si suddivide in Parte I e Parte II.
  • Parte I da art. 13 a art. 54.
  • Parte II da art. 55 a art. 139.

Ogni parte viene suddivisa in titoli, questi ultimi, non tutti, a loro volta sono suddivisi in sezioni.

I titoli più brevi non sono suddivisi in sezioni.

Punto fondamentale è conoscere il contesto per cui tali norme furono scritte/l’obiettivo.

Non è possibile capire il significato delle norme scritte sulla Costituzione, se non si ha presente il contesto e l’obiettivo per il quale la Costituzione fu scritta.

Quando fu scritta la Costituzione? E perché?

La Costituzione fu scritta al termine della seconda guerra mondiale che terminò nel 1945. L’anno successivo, 1946, vi fu un referendum in cui i cittadini dovevano votare tra Monarchia e Repubblica. L’Italia era uscita da cinque anni di guerra di cui due di guerra civile dovuta a chi sosteneva ancora il partito fascista.

L’Italia passò un periodo molto difficile durante gli anni di guerra dove non aveva un’economia, un governo… Dal 1945 al 1946, durante il referendum non vi era nessuno a capo del governo, ma tale ruolo veniva ricoperto per un breve periodo da diverse persone (militari, figli del re…). Inoltre dal 1922, quando in Italia vi era il regime fascista, al 1946 in Italia non si andava a votare né per le elezioni politiche e tanto meno per le elezioni amministrative.

Nell’Aprile del 1946, due mesi prima del referendum, si svolsero le prime elezioni amministrative (voto per i sindaci, comuni). Il 2 giugno del 1946 ci fu il referendum dove prevalse la Repubblica. Lo stesso giorno viene eletta l’Assemblea Costituente, cioè un gruppo di persone (circa 700) appartenenti a tutti i gruppi politici esistenti che avevano il compito di scrivere la nuova Costituzione.

Dopo un anno e mezzo, nel Dicembre del 1947 la Costituzione venne completata e nel Gennaio del 1948 entrò in vigore.

Perché nuova Costituzione?

Prima vi era una Costituzione, lo Statuto Albertino, ma quest’ultimo non può essere considerato una Costituzione. Da molto tempo si è discusso sul significato del termine Costituzione:

  • Alcuni l’hanno definito come un qualunque testo che detta le regole fondamentali di un ordinamento, quindi che abbia un significato generico, cioè qualunque stato, qualunque ordinamento che si dà delle regole generali, chiama quelle regole Costituzione.
  • Per altri il termine Costituzione non può riferirsi ad un qualunque atto generico, ma indica soltanto quelle regole fondamentali di un ordinamento che presentano certe caratteristiche [definizione esatta].

Nel primo significato non si guarda quali sono le regole; nel secondo caso invece si va a vedere il contenuto delle regole.

Se si segue la tesi dove viene definito che con il termine Costituzione si indicano solo le regole che hanno certe caratteristiche, allora lo Statuto Albertino non può essere considerato una Costituzione.

Statuto Albertino

Lo Statuto Albertino era nato per essere la Costituzione Italiana nel 1848, in questo periodo non esisteva ancora l’Italia. Il re Carlo Alberto, nel 4 marzo 1848, re del regno di Sardegna, Piemonte… concede ai propri sudditi lo Statuto.

Il re stabiliva le regole, ma a causa delle rivolte decide di concedere ai cittadini la possibilità di fare delle regole. L’obiettivo principale era quello di limitare il potere politico (re, oligarchia, popolo), ma lo Statuto Albertino non è servito a nulla per limitare tale potere.

Per queste ragioni nel 1948 fu necessario cambiare radicalmente il modello dello Stato. Quindi l’Assemblea Costituente aveva ben chiaro certe cose:

  • Evitare che si ripetano certe vicende come quelle della seconda guerra mondiale, leggi razziali…

Obiettivo: creare un modello che costituisca un limite al potere politico.

  • Non limitare definitivamente il potere politico, quest’ultimo può essere esercitato dal re, popolo, oligarchia… Se il potere è tutto nelle mani del popolo si crea una Democrazia.

Articolo 1 della Costituzione

Concentriamoci sull’art. 1 della Costituzione:

“L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”

L’art. 1, il più simbolico, afferma che l’Italia è una Repubblica Democratica. Questo perché i membri dell’Assemblea Costituente hanno voluto affidare il potere al popolo cercando però di limitarlo, quindi non poteva essere un potere assoluto.

L’ordine delle parole scritte all’interno della Costituzione non è casuale, infatti analizziamo le parole dell’articolo 1:

Art. 1 primo principio assoluto

“L’Italia è una Repubblica Democratica…”

“fondata sul lavoro”, quindi non è fondata sul reddito, sulla nobiltà, sulle caratteristiche fisiche…

Il lavoro rappresentava il “carburante” della Democrazia e il lavoro è l’unico che fonda la Costituzione.

“sovranità appartiene al popolo” ma “che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”, quest’ultima frase rappresenta una rivoluzione dove il popolo è sovrano, quindi il popolo ha tutti i poteri, quindi viene stabilito un limite al popolo dalla Costituzione.

Questo limite non era previsto all’interno dello Statuto Albertino.

Quali sono le caratteristiche generali che distinguono la Costituzione dallo Statuto Albertino?

Caratteristica I

La Costituzione contiene un elenco di diritti individuali.

In passato il sovrano aveva potere illimitato, infatti poteva esercitare il proprio potere anche sugli individui, decidendo chi uccidere, chi mandare in carcere… Nella storia si cercò di reagire a ciò. Quindi durante il periodo dove vi erano sovrani e re, i diritti alle persone non erano concessi.

I primi risultati si ottennero:

  • Alla fine del 700, durante la Rivoluzione Francese, viene pubblicata la Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino. Quindi diritti che non possono essere toccati o tolti.
  • In occasione della Rivoluzione Americana dove viene redatto l’elenco dei diritti, un elenco che esiste ancora oggi.

Anche se si ha un elenco di diritti, vi era ancora un problema di fondo, ovvero se c’è il sovrano, che ha un potere assoluto, un conto è dire che lui accetta di occuparsi di un elenco di diritti, nel senso che concede ai sudditi di fare certe cose, ciò che era valido all’interno dello Statuto Albertino.

Quindi i sudditi godevano di certe libertà, ma godono di quelle libertà perché erano state concesse dal sovrano. Da un punto di vista teorico quello non era un vero e proprio limite al suo potere politico, non incide sul suo potere assoluto semplicemente lui lo esercita autolimitandosi, nel senso che decide di lasciar fare certe cose ai sudditi.

Il sovrano lo decide e lo concede per questo non si può considerare un limite al potere assoluto. I diritti che la Costituzione contiene non sono stati concessi, ma sono stati riconosciuti agli individui per il fatto di essere individui, esseri umani.

All’interno dello Statuto Albertino vi erano dei limiti, ad esempio un individuo per pubblicare un articolo doveva chiedere il permesso e il suo articolo poteva essere oggetto a censure o rilevanti modifiche.

La Costituzione Italiana introduce un elenco dei diritti individuali che preesistono ad un qualunque potere politico, quindi diritti che appartengono agli individui per il solo fatto di essere individui. Una persona che nasce possiede tutti i suoi diritti che nessun potere politico può toccare, indipendentemente dall’essere straniero.

L’unica cosa che si chiede al potere politico è di riconoscere i diritti agli individui e tutelarli, garantirli. Si tratta di una vera e propria innovazione all’interno della Costituzione e che all’interno dello Statuto Albertino tale elenco non era presente.

L’elenco dei diritti individuali è riportato dall’art. 13 in poi nella parte dei “Diritti e Doveri dei cittadini”.

Caratteristica II

La seconda differenza tra Costituzione e Statuto Albertino sta nel fatto che le regole che la Costituzione pone, quindi le norme costituzionali, possano venire modificate nel tempo ma soltanto in un modo complesso e gravoso di quello che occorre normalmente per produrre le altre norme ordinarie.

La modifica di una legge richiede un processo complesso che serva al raggiungimento di un consenso ampissimo, quindi una legge all’interno della Costituzione non poteva essere modificata ottenendo la maggioranza politica. Questo non accadeva nello Statuto Albertino, in quest’ultimo le leggi potevano essere modificate dalla maggioranza politica.

Il fatto che esista un procedimento aggravato per modificare la Costituzione è una caratteristica che la distingue dallo Statuto Albertino. Per evitare che certe parti vengano modificate, la Costituzione non solo ha stabilito che per modificare le proprie norme occorre un procedimento più complesso, ha anche stabilito che alcune sue parti non siano modificabili in nessun modo, neanche con il procedimento aggravato.

Quindi la Costituzione si può modificare? Sì, ma non tutta. Una parte non può essere assolutamente modificata, l’altra parte si può modificare ma con un procedimento complesso e ha come fine quello di ottenere un consenso molto alto [procedimento che sarà illustrato nella parte “Revisione Costituzionale” e “Limiti alla Revisione”].

La parte che non è modificabile in nessun modo, neanche con il procedimento aggravato è l’elenco dei diritti individuali, neanche se si ottiene il massimo consenso e tanto meno il popolo può, a meno che ci sia un colpo di stato.

La Costituzione Italiana è rigida quando richiede un procedimento aggravato per la modifica delle sue norme e prevede che alcune parti non siano in alcun modo modificabili neanche con il procedimento aggravato.

Quando un testo non ha queste caratteristiche e quindi sia possibile la modifica delle norme tramite la maggioranza allora si parla di flessibilità. Lo Statuto Albertino è flessibile.

La legge [l.]

Abbiamo esaminato la Costituzione, adesso è necessario studiare le altre norme che costituiscono il sistema delle fonti.

C

l.

F₃ F₄

F₅ F₆ F₇ F₈ F₉

Caratteristiche

  • F₂ è la fonte più importante ed è la legge [simbolo l., non possono essere utilizzati altri simboli come l senza punto, L…].

Genericamente il termine legge viene utilizzato come sinonimo di norma/regola.

  • Senso generico di legge: la legge che impedisce di fare qualcosa (espressione non giuridica).
  • Nell’amb
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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Meteorite3.0 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Geninatti Saté Luca.
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