IL DIRITTO E LA SOCIETÀ
NOZIONI DI DIRITTO: complesso di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i membri di
una certa collettività in un dato momento storico
PERCHÉ ESISTE IL DIRITTO?
• Pluralità di in individui che in u dato obiettivo storico realizzano interessi che da soli non
potrebbero soddisfare —> interessi ultra individuali
Ogni forma di stato e aggregazione, manifesta delle esigenze che devono essere regolate per
questo il diritto cambia nel tempo e nello spazio. (Confronto con gli Stati Uniti —> ammissione
della pena di morte).
fenomeno giuridico <——> fenomeno sociale
Il diritto si capisce solo se collegato al sentire di una data comunità ed è per questo che è
collegato al sociale
Questo legame nasce in corrispondenza della nascita delle città-stato, prime ad avere
un’organizzazione pressoché stabile. Con queste iniziano a emergere fini comuni che portano a
• un processo evolutivo nelle strutture sociali
• formazione di un tessuto di regole
• Norme giuridiche
Queste hanno posto le basi per la nascita dello STATO cioè
Un’entità che si colloca in una posizione di supremazia
rispetto a tutti i soggetti —> il popolo
che vivono in un determinato territorio —> territorio dello stato
rivendicando l’originalità del proprio potere —> sovranità
E che dispone della forza legittima per assicurare la sopravvivenza e lo sviluppo del gruppo
sociale che ne ha determinato la nascita.
Entità diretta a regolare i rapporti anche con gli altri stati
DIRITTO E ALTRE REGOLE DI COMPORTAMENTO
Il diritto non è l’unica tipologia ascrivibile a un gruppo sociale, ma ad esempio altre regole di
comportamento come le regole religiose; nonostante abbiano finalità diverse queste regole a
volte si sovrappongono e si influenzano a vicenda.
• Altre Regole:
finalità che si proietta al conseguimento di fini particolari
◦ Valore trascendente
◦ Adesione spinta da dei membri
◦
• Regola giuridica:
diretta a disciplinare in modo stabile i rapporti tra gli individui in quanto soggetti di una
◦ data comunità funzionali al raggiungimento degli obiettivi di interesse generale
Legate a eventi storici concreti
◦ Coattive —> meccanismi sanzionatori volta reprimere la violazione
◦
CHE TIPI DI DIRITTO ESISTONO?
La dimensione sanzionatoria del diritto esiste per far sì che tutti rispettino i principi, da qui deriva
la diversa tipologia dei rami del diritto:
• DIRITTO PRIVATO: regolare i rapporti tra privati
• DIRITTO AMMINISTRATIVO: regola i rapporti coni soggetti amministrativi, pubblici
• DIRITTO PENALE: riguarda la difesa dei valori imprescindibile per la sicurezza della società
Le regole giuridiche tuttavia possono essere scritte oppure derivare dal comportamento
consuetudinario di una società (consuetudine) —> difficoltà spesso nel far coincidere ciò che le
norme scrivono e ciò che la società è abituata a fare
CARATTERISTICHE DEL DIRITTO:
• EFFETTIVITÀ: convinzione sociale della sua obbligatorietà—> violazione = sanzione —> effettivo
adeguamento dei comportamenti individuali e sociali della norma stessa
ci sono delle regole che cessano di essere delle regole giuridiche
◦ per desuetudine —> non corrisponde più alle esigenze della collettività
‣ Per contrasto tra le regole di diritto e un’esigenza sentita nel contesto sociale
‣ Processo di tipo rivoluzionario
‣
norma che disciplina la fonte legittimata a porre in essere tali prescrizioni : norma fondante
◦ ——> valutare l’entità del mutamento
• CERTEZZA: effettiva applicazione delle regole di comportamento ——> una norma deve poter
essere applicata, lo stato deve garantire mezzi e strutture idonee ad applicare le regole
(ordinamento giudiziario + sanzioni) —> se si ha la certezza che un reato venga perseguito, le
persone sono incentivati a non commettere reati proprio perché si ha la certezza della presenza
di una struttura che rende reale la norma , in caso contrario la società sarebbe implicitamente
incentivata a commettere reati e a non rispettare le norme
• RELATIVITÀ: mutabilità delle regole e di ciò che è considerato giuridicamente rilevante—> non
esistono regole intangibile e immutabili nel tempo e nello spazio, ad eccezione dei principi
fondamentali, anche se anche quest’ultimi possono cambiare da territorio a territorio
Queste caratteristiche non fanno altro che rafforzare la connessione fenomeno giuridico e
fenomeno sociale
IL CONTENUTO DELLE NORME GIURIDICHE
Per imporre un determinato comportamento è necessario determinare
• QUALE ORDINAMENTO DI FATTI SI INTENDE REGOLARE—> selezionare gli aspetti della vita
umana assunti nella sfera del diritto
• QUALI EFFETTI SI RICONNETTONO A TALI FATTI UNA VOLTA ASSUTI AD OGGETTO DI UNA
NORMA GIURIDICA—> determinazione gli effetti che si impongono al si la della volontà dei
destinatari della norma giuridica
Per cui
• scelta degli eventi cui riconoscere determinati effetti giuridici —> fattispecie astratta
fatto preso in considerazione di per se (evento naturale)
FATTO GIURIDICO —>
◦ attività espressione della volontà dell’uomo (contratto)
ATTO GIURIDICO —>
◦
• scelta degli effetti giuridici che seguono al verificarsi della fattispecie —>
attribuzione ai destinatari dell’obbligo di svolgere una determinata attività —> posizioni
◦ soggettive di svantaggio
esigere da altri un comportamento conforme a quello posto dalla norma giuridica —>
◦ posizione soggettiva di vantaggio
LE POSIZIONI SOGGETTIVE
Rispetto il punto di vista giuridico, non tutti i bisogni e gli interessi vengono riconosciuti dalla
legge, poiché viene operata una selezione e solo alcuni di questi interessi vengono riconosciuti
dagli ordinamenti e creano una posizione soggettiva differenziata ——> interesse qualificato dalla
legge
Esempio: il generico bisogno di essere amati non è riconosciuto dal nostro ordinamento; questo
bisogno viene tutelato invece se si parla di matrimonio.
POSIZIONI SOGGETTIVE DI VANTAGGIO
• DIRITTO SOGGETTIVO: Dal punto di vista giuridico il diritto soggettivo indica una pretesa di un
soggetto che è giuridicamente tutelata a che un proprio interesse sia soddisfatto, attraverso
un’azione obbligata posta in capo ad altri soggetti.
DIRITTI ASSOLUTI: diritti che un soggetto ha nei confronti di una pluralità indistinta di altri
◦ soggetti (es. se sono proprietario di un dato bene ho la pretesa di usare e disporre in modo
esclusivo del bene, e ho la pretesa che tutti siano obbligati a rispettare la mia proprietà)
DIRITTO RELATIVO: diritti che si rivolgono a uno o più soggetti sempre determinati (Es.
◦ Compravendita svolta tra un compratore e un venditore; contratti associativi )
• INTERESSE LEGITTIMO: tutela indiretta dell’interesse del singolo, in quanto il fine è rivolto alla
collettività
• INTERESSE SEMPLICE-DI FATTO: situazione che potenzialmente è in grado di tradursi in un
diritto soggettivo o interesse legittimo
POSIZIONE SOGGETTIVE DI SVANTAGGIO
Nelle situazioni di svantaggio sia l’obbligo che il diritto vengono definiti uno in relazione all’altro.
soddisfazione di un interesse di carattere generale
DOVERI: soddisfazione di un interesse particolare
OBBLIGHI :
soddisfazione dell’interesse proprio —> comportamento che un soggetto deve tenere, in
ONERE:
qualche modo di svantaggio, finalizzato alla realizzazione dell’interesse del medesimo soggetto
(la realizzazione di alcuni diritti può passare attraverso la realizzazione di alcuni oneri da parte dei
soggetti)
TERMINOLOGIA CORRETTA
• NORMA GIURIDICA: ciò che si ricava da un’operazione interpretativa di un testo di legge ossia
una regola di comportamento obbligatoria per tutti i componenti di una società che identifica
sulla base di una fattispecie astratta un comportamento necessario
Generale —> riferita a tutti i membri della collettività
◦ Astratta —> si regola l’ipotesi astratta, sarà poi compito di chi deve applicare il diritto,
◦ andare a verificare la corrispondenza atra la fattispecie concreta e quella astratta
• DISPOSIZIONE DI LEGGE : testo scritto da cui si ricava una norma (possono essere ricavate
norme diverse)
I SOGGETTI DEGLI ORDINAMENTI
I destinatari delle norme degli ordinamenti si distinguono in 2 tipologie
1. PERSONE FISICHE: tutta la comunità degli esseri umani, caratterizzato da una sua fisicità che
condiziona le vicende della sua vita. Il diritto di famiglia, il diritto di matrimonio, di adozione,
diritti di successione, testamenti sono tutti i istituti giuridici che si riferiscono alla persona fisica
in quanto dotata di fisicità. La persona fisica ha un momento di nascita e uno di morte. Nelle
persone fisiche di distinguono 2 capacità:
A. CAPACITÀ GIURIDICA: idoneità ad essere titolare di posizioni giuridiche soggettive
(obblighi e diritti) acquista fin dalla nascita (il bambino appena nato ha comunque dei
diritti che gli conferiscono la capacità giuridica, anche se non è in grado autonomamente
di esercitare la sua volontà)
B. CAPACITÀ DI AGIRE: espressione consapevole del volontà in vista del complimenti di atti
giuridici che si acquisisce formalmente a 18 anni, il soggetto diventa così capace di agire
e quindi esercitare la propria volontà per modificare la sfera giuridica e acquisire
situazioni soggettive. (Il minore infatti è titolare solo in parte della capacità di agire cui si
sopperisce attraverso l’intervento di soggetti terzi
2. PERSONE GIURIDICHE: pluralità di beni materiali gestiti da persone fisiche che fanno vita a
un’organizzazione al fine di perseguire un fine comune e le persone giuridiche sono creazioni
del diritto in quanto funzionale a semplificare i rapporti giuridici (Es. società per azioni —>
quando si entra in relazione con una di queste società, dal punto di vista giuridico è più
semplice ipotizzare che sia un soggetto unitario piuttosto che considerare la realtà che la vede
composta da un insieme di persone fisiche; così per il diritto viene considerato un soggetto
unico che agisce attraverso il suo organo che in questo caso sarà l’amministratore delegato) .
Si tratta quindi di una finzione basata sul fatto che
A. la legge definisce la persona giuridica
B. nel momento in cui una persona giuridica viene costituta, in quel momento ha l’intera
capacità di agire —> ha bisogno di qualcuno per poter agire —> gli organi (la terminologia
fa riferimento all’anatomia umana proprio perché come l’uomo ha bisogno degli organi
per vivere, la persona giuridica ha bisogno degli organi per poter agire) —> persone
fisiche, all’interno della persona giuridica in grado di manifestare la volontà della persona
giuridica e di vincolarla a questi atti giuridici <— immedesimazione organica *
3. ASSOCIAZIONI DI FATTO: soggetti giuridici non dotati di personalità giuridica ma titolari di
alcune norme giuridiche
*DIFFERENZA TRA IMMEDESIMAZIONE ORGANICA E RAPPORTO RAPPRESENTANZA
RAPPORTO DI RAPPRESENTANZA:rapporto in cui una persona fisica decide o è obbligata a farsi
rappresentare da un altro soggetto in questo rapporto ci sono due soggetti (rappresentante -
rappresentato) (con la procura l’atto rimane indiscutibilmente del rappresentate ma gli effetti si
riferiscono anche al rappresentato)
IMMEDESIMAZIONE ORGANICA: (gli atti conclusi dall’organo e i suoi effetti sono imputabili alla
persona giuridica, l’organo non è un mero rappresentante ma è più che un rappresentante poiché
nel rapporto di rappresentanza questa imputazione intera non si realizza) —> Per cui il rapporto
organico non è un rapporto di rappresentanza poiché l’organo quando agisce è la persona
giuridica, ed e per questo che non si può fare una scissione tra la proprietà dell’atto e i suoi
effetti poiché è tutto della persona giuridica.
ORDINAMENTO GIURIDICO
l’insieme delle regole di diritto-dotate dei caratteri della complessità e della stabilità -e dei fini che
rappresentano il tessuto connettivo di un certo gruppo sociale.
L’ordinamento giuridico si incentivi a su 3 elementi:
1. PLURISOGGETTIVITA: è necessaria una pluralità di soggetti con finalità comuni da
perseguire e che i singoli non possono perseguire
2. ORGANIZZAZIONE: L’ insieme di soggetti per realizzare le finalità comuni, si danno
un’organizzazione, ad esempio stabilendo un consiglio che faccia delle regole
3. REGOLE: obbligatorie per tutti i componenti del gruppo
Questi 3 elementi danno la nozione dell’ordinamento giuridico.
PLURALITÀ DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI
sono possibili tanti diversi ordinamenti giuridici quanti sono i fini che in concreto possono
determinare una aggregazione di più individui.
• ORDINAMENTI GIURIDICI PARTICOLARI: specifici interessi
• ORDINAMENTI GIURIDICI GENERALI: finalità di bene comune comprensiva di tutti i possibili
interessi
ORIGINARI —> ripetono da se il carattere di sovranità
◦ DERIVATI —> ripetono i loro poteri da un altro ordinamento ad essi sovra ordinato
◦
Tra ordinamenti particolari e generali c’è spesso conflittualità
—> INTERNA: ordinamento statuale superiore rispetto agli altri ordinamenti interni —> maggiore/minor
apertura
—> ESTERNA: tra gli ordinamenti generali (tra diversi stati) —> collaborazione internazionale
• STATO: ordinamento giuridico per eccellenza (originario - autoritario - necessario – territoriale
- a fini generali -sovrano- politico)
Pluri soggettività : popolazione ——> stato comunità
◦ Organizzazione: organi dello stato con una precisa divisione dei compiti ——> stato
◦ apparato
Parlamento
‣ Governo
‣ Magistratura
‣
regole: leggi dello stato, obbligatorie per chi fa parte della comunità statale
◦
• CHIESA: ordinamento giuridico non territoriale
Pluri soggettività: credenti che riescono la chiesa
◦ Organizzazione: Vescovi, cardinali, Papa
◦ Regole: codice di diritto canonico
◦
Lo stato e la chiesa sono 2 ordinamenti separati, in quanto non vi è coincidenza, ma che sono in
collegamento tra loro che fa si che alcuni atti svolti all’interno di un ordinamento abbiamo effetto
sull’altro —> il matrimonio in chiesa è rilevante anche a livello civile
• SPORTIVO :
Pluri soggettività: atleti
◦ Organizzazione: federazioni sportive a livello nazionale o ultranazionale, giudice sportivo
◦ Regole: regole sportive applicate dal giudice sportivo per svolgere al meglio un
◦ determinato sport
Tendenzialmente ogni ordinamento ha il proprio sistema a seconda delle finalità che può anche
entrare in contatto con gli altri
Gli ordinamenti possono essere
• equiordinati: ordinamenti sullo stesso piano
• Subordinati: ordinamenti con una scala gerarchica —> non c’è un rapporto gerarchico tra lo
stato, i comuni, le regioni nonostante lo stato sia quello che le comprende poiché come dice la
costituzione sono tutti enti autonomi ciascuno con una propria sfera di competenza
LE FONTI NORMATIVE E I PRINCIPI CHE REGOLANO I RAPPORTI
ORIGINE DEL TERMINE: viene definita fonte in quanto è qualcosa da cui scaturiscono le norme
Le fonti di diritto possono essere
• FONTI ATTO: scritte, attribuzione a certi organi del potere di creare, integrare, modificare il
diritto —>nel nostro ordinamento di civil law, la maggior parte, la quasi unanimità sono fonti
scritte—> spesso questo crea un’eccessiva presenza delle leggi scritte) ;atti idonei a creare e
modificare le regole giuridiche di un certo ordinamento (legge del parlamento, legge del
governo) —> fonti scritte da cui si traggono le regole di comportamento
• FONTI FATTO: non scritte —> riconoscimenti di valore giuridico a regole che nascono da
comportamenti umani (consuetudine: comportamento ripetuto nel tempo che assistito dalla
convinzione generale che quel comportamento sia obbligatorio nonostante non ci sia nessuna
legge che lo qualifica tale) —> il fatto che il presidente della repubblica debba procedere al
consultazioni prima di firmare il governo è oggetto di una prassi instaurata nel tempo che ormai
è obbligatoria ma che all’epoca non era fissata da nessuna legge
oppure
• FONTI INTERNE
• FONTI ESTERNE
PRINCIPIO GERARCHICO
Le fonti interne scritte non hanno tutte la stessa forza normativa e quindi la stessa capacità di
innovare l’ordinamento per questo tipicamente le fonti sono ordinate sulla base di PRINCIPIO
GERARCHICO.
Che consiste nell’ordinare le fonti normative lungo una scala gerarchica a seconda della forza
normativa
Per cui secondo questo la gerarchia ė così composta
1. COSTITUZIONE
Atto normativo fondamentale entrato in vigore nel 1948. La costituzione è stata formulata
dall’assemblea costituente (organò straordinario non più ripetibile, eletto nel 1946 con suffragio
universale), di pari passo col referendum costituzionale con cui si è scelta la repubblica al posto
della monarchia. Il suffragio universale ha significato che tutti erano rappresentati in parlamento,
dal più ricco al più povero, per cui la costituzione doveva e
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