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IL DIRITTO E LA SOCIETÀ

NOZIONI DI DIRITTO: complesso di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i membri di

una certa collettività in un dato momento storico

PERCHÉ ESISTE IL DIRITTO?

• Pluralità di in individui che in u dato obiettivo storico realizzano interessi che da soli non

potrebbero soddisfare —> interessi ultra individuali

Ogni forma di stato e aggregazione, manifesta delle esigenze che devono essere regolate per

questo il diritto cambia nel tempo e nello spazio. (Confronto con gli Stati Uniti —> ammissione

della pena di morte).

fenomeno giuridico <——> fenomeno sociale

Il diritto si capisce solo se collegato al sentire di una data comunità ed è per questo che è

collegato al sociale

Questo legame nasce in corrispondenza della nascita delle città-stato, prime ad avere

un’organizzazione pressoché stabile. Con queste iniziano a emergere fini comuni che portano a

• un processo evolutivo nelle strutture sociali

• formazione di un tessuto di regole

• Norme giuridiche

Queste hanno posto le basi per la nascita dello STATO cioè

Un’entità che si colloca in una posizione di supremazia

rispetto a tutti i soggetti —> il popolo

che vivono in un determinato territorio —> territorio dello stato

rivendicando l’originalità del proprio potere —> sovranità

E che dispone della forza legittima per assicurare la sopravvivenza e lo sviluppo del gruppo

sociale che ne ha determinato la nascita.

Entità diretta a regolare i rapporti anche con gli altri stati

DIRITTO E ALTRE REGOLE DI COMPORTAMENTO

Il diritto non è l’unica tipologia ascrivibile a un gruppo sociale, ma ad esempio altre regole di

comportamento come le regole religiose; nonostante abbiano finalità diverse queste regole a

volte si sovrappongono e si influenzano a vicenda.

• Altre Regole:

finalità che si proietta al conseguimento di fini particolari

◦ Valore trascendente

◦ Adesione spinta da dei membri

• Regola giuridica:

diretta a disciplinare in modo stabile i rapporti tra gli individui in quanto soggetti di una

◦ data comunità funzionali al raggiungimento degli obiettivi di interesse generale

Legate a eventi storici concreti

◦ Coattive —> meccanismi sanzionatori volta reprimere la violazione

CHE TIPI DI DIRITTO ESISTONO?

La dimensione sanzionatoria del diritto esiste per far sì che tutti rispettino i principi, da qui deriva

la diversa tipologia dei rami del diritto:

• DIRITTO PRIVATO: regolare i rapporti tra privati

• DIRITTO AMMINISTRATIVO: regola i rapporti coni soggetti amministrativi, pubblici

• DIRITTO PENALE: riguarda la difesa dei valori imprescindibile per la sicurezza della società

Le regole giuridiche tuttavia possono essere scritte oppure derivare dal comportamento

consuetudinario di una società (consuetudine) —> difficoltà spesso nel far coincidere ciò che le

norme scrivono e ciò che la società è abituata a fare

CARATTERISTICHE DEL DIRITTO:

• EFFETTIVITÀ: convinzione sociale della sua obbligatorietà—> violazione = sanzione —> effettivo

adeguamento dei comportamenti individuali e sociali della norma stessa

ci sono delle regole che cessano di essere delle regole giuridiche

◦ per desuetudine —> non corrisponde più alle esigenze della collettività

‣ Per contrasto tra le regole di diritto e un’esigenza sentita nel contesto sociale

‣ Processo di tipo rivoluzionario

norma che disciplina la fonte legittimata a porre in essere tali prescrizioni : norma fondante

◦ ——> valutare l’entità del mutamento

• CERTEZZA: effettiva applicazione delle regole di comportamento ——> una norma deve poter

essere applicata, lo stato deve garantire mezzi e strutture idonee ad applicare le regole

(ordinamento giudiziario + sanzioni) —> se si ha la certezza che un reato venga perseguito, le

persone sono incentivati a non commettere reati proprio perché si ha la certezza della presenza

di una struttura che rende reale la norma , in caso contrario la società sarebbe implicitamente

incentivata a commettere reati e a non rispettare le norme

• RELATIVITÀ: mutabilità delle regole e di ciò che è considerato giuridicamente rilevante—> non

esistono regole intangibile e immutabili nel tempo e nello spazio, ad eccezione dei principi

fondamentali, anche se anche quest’ultimi possono cambiare da territorio a territorio

Queste caratteristiche non fanno altro che rafforzare la connessione fenomeno giuridico e

fenomeno sociale

IL CONTENUTO DELLE NORME GIURIDICHE

Per imporre un determinato comportamento è necessario determinare

• QUALE ORDINAMENTO DI FATTI SI INTENDE REGOLARE—> selezionare gli aspetti della vita

umana assunti nella sfera del diritto

• QUALI EFFETTI SI RICONNETTONO A TALI FATTI UNA VOLTA ASSUTI AD OGGETTO DI UNA

NORMA GIURIDICA—> determinazione gli effetti che si impongono al si la della volontà dei

destinatari della norma giuridica

Per cui

• scelta degli eventi cui riconoscere determinati effetti giuridici —> fattispecie astratta

fatto preso in considerazione di per se (evento naturale)

FATTO GIURIDICO —>

◦ attività espressione della volontà dell’uomo (contratto)

ATTO GIURIDICO —>

• scelta degli effetti giuridici che seguono al verificarsi della fattispecie —>

attribuzione ai destinatari dell’obbligo di svolgere una determinata attività —> posizioni

◦ soggettive di svantaggio

esigere da altri un comportamento conforme a quello posto dalla norma giuridica —>

◦ posizione soggettiva di vantaggio

LE POSIZIONI SOGGETTIVE

Rispetto il punto di vista giuridico, non tutti i bisogni e gli interessi vengono riconosciuti dalla

legge, poiché viene operata una selezione e solo alcuni di questi interessi vengono riconosciuti

dagli ordinamenti e creano una posizione soggettiva differenziata ——> interesse qualificato dalla

legge

Esempio: il generico bisogno di essere amati non è riconosciuto dal nostro ordinamento; questo

bisogno viene tutelato invece se si parla di matrimonio.

POSIZIONI SOGGETTIVE DI VANTAGGIO

• DIRITTO SOGGETTIVO: Dal punto di vista giuridico il diritto soggettivo indica una pretesa di un

soggetto che è giuridicamente tutelata a che un proprio interesse sia soddisfatto, attraverso

un’azione obbligata posta in capo ad altri soggetti.

DIRITTI ASSOLUTI: diritti che un soggetto ha nei confronti di una pluralità indistinta di altri

◦ soggetti (es. se sono proprietario di un dato bene ho la pretesa di usare e disporre in modo

esclusivo del bene, e ho la pretesa che tutti siano obbligati a rispettare la mia proprietà)

DIRITTO RELATIVO: diritti che si rivolgono a uno o più soggetti sempre determinati (Es.

◦ Compravendita svolta tra un compratore e un venditore; contratti associativi )

• INTERESSE LEGITTIMO: tutela indiretta dell’interesse del singolo, in quanto il fine è rivolto alla

collettività

• INTERESSE SEMPLICE-DI FATTO: situazione che potenzialmente è in grado di tradursi in un

diritto soggettivo o interesse legittimo

POSIZIONE SOGGETTIVE DI SVANTAGGIO

Nelle situazioni di svantaggio sia l’obbligo che il diritto vengono definiti uno in relazione all’altro.

soddisfazione di un interesse di carattere generale

DOVERI: soddisfazione di un interesse particolare

OBBLIGHI :

soddisfazione dell’interesse proprio —> comportamento che un soggetto deve tenere, in

ONERE:

qualche modo di svantaggio, finalizzato alla realizzazione dell’interesse del medesimo soggetto

(la realizzazione di alcuni diritti può passare attraverso la realizzazione di alcuni oneri da parte dei

soggetti)

TERMINOLOGIA CORRETTA

• NORMA GIURIDICA: ciò che si ricava da un’operazione interpretativa di un testo di legge ossia

una regola di comportamento obbligatoria per tutti i componenti di una società che identifica

sulla base di una fattispecie astratta un comportamento necessario

Generale —> riferita a tutti i membri della collettività

◦ Astratta —> si regola l’ipotesi astratta, sarà poi compito di chi deve applicare il diritto,

◦ andare a verificare la corrispondenza atra la fattispecie concreta e quella astratta

• DISPOSIZIONE DI LEGGE : testo scritto da cui si ricava una norma (possono essere ricavate

norme diverse)

I SOGGETTI DEGLI ORDINAMENTI

I destinatari delle norme degli ordinamenti si distinguono in 2 tipologie

1. PERSONE FISICHE: tutta la comunità degli esseri umani, caratterizzato da una sua fisicità che

condiziona le vicende della sua vita. Il diritto di famiglia, il diritto di matrimonio, di adozione,

diritti di successione, testamenti sono tutti i istituti giuridici che si riferiscono alla persona fisica

in quanto dotata di fisicità. La persona fisica ha un momento di nascita e uno di morte. Nelle

persone fisiche di distinguono 2 capacità:

A. CAPACITÀ GIURIDICA: idoneità ad essere titolare di posizioni giuridiche soggettive

(obblighi e diritti) acquista fin dalla nascita (il bambino appena nato ha comunque dei

diritti che gli conferiscono la capacità giuridica, anche se non è in grado autonomamente

di esercitare la sua volontà)

B. CAPACITÀ DI AGIRE: espressione consapevole del volontà in vista del complimenti di atti

giuridici che si acquisisce formalmente a 18 anni, il soggetto diventa così capace di agire

e quindi esercitare la propria volontà per modificare la sfera giuridica e acquisire

situazioni soggettive. (Il minore infatti è titolare solo in parte della capacità di agire cui si

sopperisce attraverso l’intervento di soggetti terzi

2. PERSONE GIURIDICHE: pluralità di beni materiali gestiti da persone fisiche che fanno vita a

un’organizzazione al fine di perseguire un fine comune e le persone giuridiche sono creazioni

del diritto in quanto funzionale a semplificare i rapporti giuridici (Es. società per azioni —>

quando si entra in relazione con una di queste società, dal punto di vista giuridico è più

semplice ipotizzare che sia un soggetto unitario piuttosto che considerare la realtà che la vede

composta da un insieme di persone fisiche; così per il diritto viene considerato un soggetto

unico che agisce attraverso il suo organo che in questo caso sarà l’amministratore delegato) .

Si tratta quindi di una finzione basata sul fatto che

A. la legge definisce la persona giuridica

B. nel momento in cui una persona giuridica viene costituta, in quel momento ha l’intera

capacità di agire —> ha bisogno di qualcuno per poter agire —> gli organi (la terminologia

fa riferimento all’anatomia umana proprio perché come l’uomo ha bisogno degli organi

per vivere, la persona giuridica ha bisogno degli organi per poter agire) —> persone

fisiche, all’interno della persona giuridica in grado di manifestare la volontà della persona

giuridica e di vincolarla a questi atti giuridici <— immedesimazione organica *

3. ASSOCIAZIONI DI FATTO: soggetti giuridici non dotati di personalità giuridica ma titolari di

alcune norme giuridiche

*DIFFERENZA TRA IMMEDESIMAZIONE ORGANICA E RAPPORTO RAPPRESENTANZA

RAPPORTO DI RAPPRESENTANZA:rapporto in cui una persona fisica decide o è obbligata a farsi

rappresentare da un altro soggetto in questo rapporto ci sono due soggetti (rappresentante -

rappresentato) (con la procura l’atto rimane indiscutibilmente del rappresentate ma gli effetti si

riferiscono anche al rappresentato)

IMMEDESIMAZIONE ORGANICA: (gli atti conclusi dall’organo e i suoi effetti sono imputabili alla

persona giuridica, l’organo non è un mero rappresentante ma è più che un rappresentante poiché

nel rapporto di rappresentanza questa imputazione intera non si realizza) —> Per cui il rapporto

organico non è un rapporto di rappresentanza poiché l’organo quando agisce è la persona

giuridica, ed e per questo che non si può fare una scissione tra la proprietà dell’atto e i suoi

effetti poiché è tutto della persona giuridica.

ORDINAMENTO GIURIDICO

l’insieme delle regole di diritto-dotate dei caratteri della complessità e della stabilità -e dei fini che

rappresentano il tessuto connettivo di un certo gruppo sociale.

L’ordinamento giuridico si incentivi a su 3 elementi:

1. PLURISOGGETTIVITA: è necessaria una pluralità di soggetti con finalità comuni da

perseguire e che i singoli non possono perseguire

2. ORGANIZZAZIONE: L’ insieme di soggetti per realizzare le finalità comuni, si danno

un’organizzazione, ad esempio stabilendo un consiglio che faccia delle regole

3. REGOLE: obbligatorie per tutti i componenti del gruppo

Questi 3 elementi danno la nozione dell’ordinamento giuridico.

PLURALITÀ DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI

sono possibili tanti diversi ordinamenti giuridici quanti sono i fini che in concreto possono

determinare una aggregazione di più individui.

• ORDINAMENTI GIURIDICI PARTICOLARI: specifici interessi

• ORDINAMENTI GIURIDICI GENERALI: finalità di bene comune comprensiva di tutti i possibili

interessi

ORIGINARI —> ripetono da se il carattere di sovranità

◦ DERIVATI —> ripetono i loro poteri da un altro ordinamento ad essi sovra ordinato

Tra ordinamenti particolari e generali c’è spesso conflittualità

—> INTERNA: ordinamento statuale superiore rispetto agli altri ordinamenti interni —> maggiore/minor

apertura

—> ESTERNA: tra gli ordinamenti generali (tra diversi stati) —> collaborazione internazionale

• STATO: ordinamento giuridico per eccellenza (originario - autoritario - necessario – territoriale

- a fini generali -sovrano- politico)

Pluri soggettività : popolazione ——> stato comunità

◦ Organizzazione: organi dello stato con una precisa divisione dei compiti ——> stato

◦ apparato

Parlamento

‣ Governo

‣ Magistratura

regole: leggi dello stato, obbligatorie per chi fa parte della comunità statale

• CHIESA: ordinamento giuridico non territoriale

Pluri soggettività: credenti che riescono la chiesa

◦ Organizzazione: Vescovi, cardinali, Papa

◦ Regole: codice di diritto canonico

Lo stato e la chiesa sono 2 ordinamenti separati, in quanto non vi è coincidenza, ma che sono in

collegamento tra loro che fa si che alcuni atti svolti all’interno di un ordinamento abbiamo effetto

sull’altro —> il matrimonio in chiesa è rilevante anche a livello civile

• SPORTIVO :

Pluri soggettività: atleti

◦ Organizzazione: federazioni sportive a livello nazionale o ultranazionale, giudice sportivo

◦ Regole: regole sportive applicate dal giudice sportivo per svolgere al meglio un

◦ determinato sport

Tendenzialmente ogni ordinamento ha il proprio sistema a seconda delle finalità che può anche

entrare in contatto con gli altri

Gli ordinamenti possono essere

• equiordinati: ordinamenti sullo stesso piano

• Subordinati: ordinamenti con una scala gerarchica —> non c’è un rapporto gerarchico tra lo

stato, i comuni, le regioni nonostante lo stato sia quello che le comprende poiché come dice la

costituzione sono tutti enti autonomi ciascuno con una propria sfera di competenza

LE FONTI NORMATIVE E I PRINCIPI CHE REGOLANO I RAPPORTI

ORIGINE DEL TERMINE: viene definita fonte in quanto è qualcosa da cui scaturiscono le norme

Le fonti di diritto possono essere

• FONTI ATTO: scritte, attribuzione a certi organi del potere di creare, integrare, modificare il

diritto —>nel nostro ordinamento di civil law, la maggior parte, la quasi unanimità sono fonti

scritte—> spesso questo crea un’eccessiva presenza delle leggi scritte) ;atti idonei a creare e

modificare le regole giuridiche di un certo ordinamento (legge del parlamento, legge del

governo) —> fonti scritte da cui si traggono le regole di comportamento

• FONTI FATTO: non scritte —> riconoscimenti di valore giuridico a regole che nascono da

comportamenti umani (consuetudine: comportamento ripetuto nel tempo che assistito dalla

convinzione generale che quel comportamento sia obbligatorio nonostante non ci sia nessuna

legge che lo qualifica tale) —> il fatto che il presidente della repubblica debba procedere al

consultazioni prima di firmare il governo è oggetto di una prassi instaurata nel tempo che ormai

è obbligatoria ma che all’epoca non era fissata da nessuna legge

oppure

• FONTI INTERNE

• FONTI ESTERNE

PRINCIPIO GERARCHICO

Le fonti interne scritte non hanno tutte la stessa forza normativa e quindi la stessa capacità di

innovare l’ordinamento per questo tipicamente le fonti sono ordinate sulla base di PRINCIPIO

GERARCHICO.

Che consiste nell’ordinare le fonti normative lungo una scala gerarchica a seconda della forza

normativa

Per cui secondo questo la gerarchia ė così composta

1. COSTITUZIONE

Atto normativo fondamentale entrato in vigore nel 1948. La costituzione è stata formulata

dall’assemblea costituente (organò straordinario non più ripetibile, eletto nel 1946 con suffragio

universale), di pari passo col referendum costituzionale con cui si è scelta la repubblica al posto

della monarchia. Il suffragio universale ha significato che tutti erano rappresentati in parlamento,

dal più ricco al più povero, per cui la costituzione doveva e

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sabrinapegoraro2000 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Benedetti Auretta.
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