Corso di
Diritto Internazionale
A. A. 2017-2018
Prof. ssa Sara De Vido
Dipartimento di Studi Linguistici Culturali Comparati
Università Ca’ Foscari Venezia
Appunti di Brunello Carlotta
Ricevimento:
Lunedi ore 10.30-12.30. Studio G311, plesso E terzo piano (San Giobbe)
Esame:
Scritto per tutti:
- 12 domande a crocetta (max 12 punti);
- risposta ad una domanda sulla parte speciale (violenza di genere contro le donne) - max 8 punti.
- una domanda aperta su una qualsiasi parte del programma - max 10 punti.
(Esempi nei materiali ISA)
Per i frequentanti
Durante il corso saranno dedicate alcune lezioni seminariali sul tema della violenza di genere contro le donne
nel diritto internazionale. I seminari saranno a cura della dott.ssa Marcella Ferri (ospite speciale del corso,
Università di Bergamo). Per chi è frequentante, la docente illustrerà le modalità d'esame, parte del quale sarà
sotto forma di paper da consegnare entro fine semestre. I seminari saranno facoltativi per i frequentanti, due/tre
durante il corso e concordati insieme agli studenti negli orari ad essi più confacenti.
Valutazione per i frequentanti:
50% paper
50% esame scritto (v. sopra con esclusione parte speciale)
Informazioni utili:
Convegno il 23 ottobre 2017 (lunedì mattina) dalle 11.00 alle 13.00 > rapporto anticorruzione in Europa
Il Cassese è la base e va studiata integralmente
La parte oggetto dei seminari si trova nel libro “Donne, violenza e diritto internazionale”.
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Appunti di Brunello Carlotta
1.
I caratteri principali dell’ordinamento giuridico internazionale
Che cos’è il diritto internazionale? Cosa significa diritto internazionale?
Il diritto internazionale parla sempre di Stati come soggetti principali del diritto internazionale, è il diritto
della comunità degli Stati, delle relazioni esistenti tra gli Stati. Alle origini del diritto internazionale, questo
ramo del diritto si occupava solo del diritto di pace, di guerra, degli ambasciatori e delle unità diplomatiche.
Oggi il diritto internazionale si occupa e tocca tutti gli ambiti della nostra vita quotidiana perché attraverso i
trattati internazionali, attraverso consuetudini si occupa di diritti umani fondamentali, una cui parte si occupa
delle relazioni commerciali tra gli stati o del diritto dei conflitti armati.
I trattati internazionali oggi riguardano molteplici materie: adozioni, violenza di genere, riconoscimento delle
sentenze tra gli Stati (sentenza emessa in un altro Stato e riconosciuta all’interno del nostro ordinamento).
In inglese il termine “diritto internazionale” viene tradotto come international law anche se in alcuni sistemi
di common law, come quello statunitense, viene definito come The Law of the Nations (Stato come soggetto).
In lingua francese era Le droit des gens (il diritto delle genti).
Il termine diritto internazionale nasce nel XVIII secolo da Jeremy Bentham, uno studioso che conia il termine
international law come diritto internazionale delle relazioni tra gli Stati. Il diritto civile, privato e pubblico
degli Stati è molto antico, risale all’età romana mentre il diritto internazionale è più recente ed è un
ordinamento particolare.
I caratteri principali dell’ordinamento giuridico internazionale
Quando parliamo di ordinamento parliamo di un sistema di norme (anche detto ordinamento o sistema
giuridico). L’ordinamento giuridico internazionale è l’insieme delle norme che riguardano la comunità
internazionale e ha delle differenze fondamentali con l’ordinamento giuridico interno (è un ordinamento
nazionale come ad esempio il sistema italiano degli Stati) quanto alla struttura stessa dell’ordinamento.
I soggetti sono i titolari di diritti ed obblighi in base a quel determinato sistema giuridico. Nell’ordinamento
interno i soggetti principali sono gli individui fisici (noi) e persone giuridiche (società o associazioni). Nel
diritto internazionale i soggetti principali sono gli Stati che sono sia produttori delle norme giuridiche
internazionali, sia destinatari.
I soggetti derivati o secondari, nel diritto interno sono gli enti pubblici e privati (Comuni, Province) mentre
nel diritto internazionale sono le organizzazioni internazionali (ONU, Unione Europea).
Gli Stati sono i soggetti tradizionali, i primi destinatari perché il diritto internazionale è nato dalla volontà
degli Stati che avevano bisogno di disciplinare i commerci tra di loro. Uno dei trattati più antichi (2400 a.C.)
era stato concluso tra due città (con le caratteristiche di Stato) al nord della Siria. Gli Stati avevano necessità
di risolvere questioni pratiche, di commerci, le relazioni pacifiche, quelli che chiamavano rapporti di amicizia
(ossia cooperazione internazionali), trattati che disciplinavano la tutela delle minoranze all’interno degli
imperi.
Gli Stati agiscono tramite gli individui perché lo Stato è un’entità. Gli individui che possono impegnare lo
stato sono gli ambasciatori, i governi. Per cui, dire che lo stato agisce attraverso gli individui significa dire che
lo stato è un’entità, è responsabile sul piano internazionale e agisce tramite ministri, ambasciatori, capi di stato
e capi di governo che impegnano lo Stato.
Gli altri soggetti del diritto, le organizzazioni internazionali nascono a fine XIX secolo e si sviluppano nel
XX secolo.
Attività di produzione, accertamento e attuazione coercitiva del diritto.
Il corso ruoterà attorno tre pilasti: attività di produzione, accertamento e attuazione coercitiva del diritto.
1. Si vedrà prima di tutto l’attività di produzione. Quando si parlerà di produzione di norme giuridiche si
studieranno i soggetti (prima di tutto gli Stati e le organizzazioni internazionali), il contenuto (si affronterà il
concetto di giurisdizione e di sovranità). Verrà poi fatto focus sulle immunità (protezione che hanno gli
emissari degli Stati negli altri Stati) e sul diritto del mare. Si analizzerà infine quali sono le fonti del diritto
internazionale (quali sono gli strumenti produttori di norme giuridiche). Tra le fonti del diritto poi studieremo
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Appunti di Brunello Carlotta
i trattati internazionali, la consuetudine internazionale e nel quadro delle consuetudini internazionali le norme
di ius cogens ossia diritto cogente o norme imperative.
2. L’accertamento del diritto riguarda la soluzione delle controversie internazionali. Una controversia è un
disaccordo, una disputa. La corte internazionale di giustizia risolve le controversie solamente tra gli Stati,
non risolve le controversie tra gli individui. Un esempio è la Corte internazionale di giustizia dell’Aia
(risolve le controversie solo tra gli Stati) o la corte penale internazionale che questa invece riguarda sì gli
individui perché li giudica (generalmente capi di stato o governo, ministri o militari) che sono imputati di
aver compiuto un crimine internazionale. La corte penale internazionale giudica i singoli individui, quasi
sempre organi dello Stato che sono sospettati do aver compiuto crimini internazionali (genocidio, crimini di
guerra, crimini contro l’umanità).
A Strasburgo è stata istituita la Corte europea dei diritti umani che è legata al Consiglio d’Europa mentre
a Lussemburgo c’è la Corte di giustizia dell’Unione Europea.
Gli Stati stessi hanno creato altre corti aperte anche agli individui come ad esempio la Corte europea dei
diritti umani.
3. Quando sentiamo attuazione coeercitiva del diritto ci viene da pensare, negli ordinamenti interni, alle forze
dell’ordine. Nell’ordinamento interno vi è l’accentramento delle attività di attuazione coercitiva del diritto
(forze dell’ordine centralizzate a livello statale) mentre nel caso del diritto internazionale non vi è
l’accentramento di questa funzione; le Nazioni Unite non hanno un esercito (i caschi blu non sono l’esercito
delle Nazioni Unite).
Nei primi anni del Novecento (1902-03) il Venezuela non aveva versato dei risarcimenti a dei cittadini
stranieri presenti sul suo territorio, era in debito con alcuni investitori in Venezuela ed era in violazione di
un accordo fatto con alcune potenze europee, in particolare l’impero britannico. L’allora regina Vittoria inviò
in Venezuela la flotta e bombardò il porto di Caracas per mancato pagamento di un debito. Ai primi del
Novecento questo era legittimo sul piano internazionale ma nel corso del Novecento si è sviluppata una
norma molto importante che è il divieto della minaccia e dell’uso della forza.
I rapporti con gli ordinamenti interni
L’esistenza del diritto internazionale non si misura in base alla sua effettività, in base al fatto che le norme
vengano rispettate o meno.
Il diritto internazionale è il diritto della comunità degli Stati per cui viene concluso, deciso da Stati, poi vi
deve essere un ponte, qualcosa che fa entrare le norme internazionali negli ordinamenti interni. Una norma
viene adottata sul piano internazionale con trattati o convenzioni, poi serve un ponte, ossia la ratifica e
l’attuazione, con cui entra nell’ordinamento giuridico interno di un Paese.
Tre modelli, visioni del diritto internazionali
1. La prima visione del diritto internazionale è quella di Hobbes. Per Hobbes il sistema internazionale è
anarchico.
2. La visione di Ugo Grozio è prevalsa nello sviluppo del diritto internazionale. Egli è considerato un padre
del diritto internazionale e uno dei primi studiosi del primo Seicento. Ha scritto De iure belli ac pacis e Mare
liberum (sul diritto del mare). Grozio diceva che gli Stati agissero per i propri interessi ma esistessero delle
regole sul piano internazionale che garantissero la coesistenza tra gli Stati per cui da un lato gli Stati
perseguono i loro interessi ma esistono a livello internazionale degli interessi comuni, valori della comunità
internazionale che possono essere il rispetto dei diritti umani fondamentali, dei valori che garantiscono la
coesistenza.
3. La visione di Immanuel Kant è una visione universalistica che va oltre i confini dello Stato, ci porta a dire
che esistono delle regole che mirano alla costruzione di una vera comunità internazionale dove i confini dello
Stato perdono importanza. Ecco il tentativo fatto dall’Unione Europea, invece di proteggere i loro confini, che
va contro lo spirito iniziale con cui i fondatori stessi avevano pensato l’Unione Europea.
La visione più realistica continua a rimanere quella di Grozio. La sovranità degli stati è ancora il perno nel
quadro internazionale, la volontà degli Stati di mantenere la propria sovranità.
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Appunti di Brunello Carlotta
2.
L’evoluzione storica della società internazionale
Il Cassese dice che prima della pace di Westfalia (a conclusione della guerra dei Trent’anni) il diritto
internazionale non c’era, c’erano delle regole molto rudimentali (vedi primo trattato del 2400 a.C.), un sistema
di relazioni consolari (gli emissari delle città-stato greche erano protetti perché anche se portavano un
messaggio di guerra non venivano uccisi), poi si stipulavano trattati di pace, guerra e alleanza e vi erano delle
norme che venivano applicate alla condotta delle ostilità belliche. Già anticamente c’erano regole minime nel
trattamento dei prigionieri di guerra, protezione dei civili (regole base dell’umanità) che poi si sono sviluppate.
Questo è in parte vero anche se, in realtà, esistevano prima di Westfalia altri sistemi giuridici in altri
continenti, in particolare due, uno che ruotava intorno al mondo islamico e un altro intorno al mondo cinese
per cui vi erano in realtà dei sistemi più a carattere regionale che avevano sviluppato delle proprie regole. Il
perno era la Cina e il mondo islamico basato su regole particolari diverse dall’occidente.
Il diritto internazionale si è sicuramente sviluppato come diritto internazionale europeo, poi di matrice
occidentale e poi, per la verità, la visione più occidentale è che questa comunità degli Stati abbia accolto gli
altri Stati della comunità internazionale a seguito dei processi di decolonizzazione. Uno studioso giapponese
dice che sia non tanto più l’occidente che abbia accolto glia altri Stati, quanto più che siano gli altri sistemi
che hanno riconosciuto reciprocamente alcuni principi del diritto internazionale che sono diventati comuni agli
altri stati per cui più di una concessione è stata una gentile accettazione.
Non dobbiamo però dimenticare che è vero che la matrice può essere occidentale e lo è ma non
dimentichiamoci dell’esistenza di altri sistemi che hanno accettato le regole internazionali e con alcune
specificità.
La data che viene fissata per la nascita del diritto internazionale è il 1648 con la pace di Westfalia. Prima di
questa sorta di spartiacque esistevano due poteri, la chiesa e l’impero. Questi due poteri, i vari principi e re
ricavavano il potere dall’imperatore e dal Papa (con la procedura dell’incoronazione che veniva dato ai principi
o marchesi). Già dal Quattrocento inizia a svilupparsi di fatto un potere indipendente di altre entità territoriali
tanto che Filippo il Bello disse un giorno in una sua dichiarazione “Il re non conosce superiori, nel suo regno
è imperatore” perché è questo il fondamento ancor oggi della sovranità statale, il fatto che gli Stati come
soggetti del diritto internazionale non ricavino il potere da nessun altro, il proprio potere è originario.
Il passaggio storico è da un potere calato dall’alto ad un potere che è originario. Per avere un potere originario
e ad uno Stato per essere tale serve la capacità coercitiva, la capacità di controllare il proprio territorio e i
propri sudditi attraverso le forze armate. Questo passaggio storico è indicato come la nascita del diritto
internazionale. Anche gli altri Stati hanno poi accolto questo sistema nato con Westfalia quando principi e
sovrani hanno dichiarato la loro indipendenza politica e religiosa da imperatori e papi. Per cui quello che oggi
è conosciuto come lo Stato moderno, la comunità internazionale che nasce nel 1648, nato nell’Europa
dell’epoca, si caratterizzano come entità politiche stabili nel tempo e nello spazio che riescono a controllare il
proprio territorio e che si pongono nei rapporti reciproci in posizioni di parità giuridica, sul piano del diritto.
Lo sviluppo del diritto internazionale moderno (1648-1918)
La nascita del diritto internazionale viene fatta risalire alla pace di Westfalia.
Il potere effettivo su un territorio e una comunità di persone si è affermato a partire dal quattrocento e
cinquecento e si è in seguito consolidato con Westfalia. È quello che viene definito diritto occidentale perché
nato in Europa anche se i principi alla base del diritto internazionale europeo hanno poi trovato consenso sul
piano internazionale in termini di relazioni tra Stati e molti dei principi nati (come parità degli stati) si sono
poi affermati in tutti i continenti con delle specificità. Quello che viene però criticato nei diritti umani
fondamentali è il fatto che siano una creazione occidentale anche se in realtà sono attualmente riconosciuti da
tutti gli Stati ma, come detto poc’anzi, con delle specificità.
Con la nascita di un numero sempre più maggiore di trattati internazionali, il diritto internazionale si è
evoluto. Oggi possiamo contare migliaia di trattati internazionali nella forma di accordi tra Stati, considerati
come gli strumenti creati per regolamentare alcune materie (convenzione sul clima, accordo relativo al
commercio internazionale, etc.). Nel corso dei secoli quello che è aumentato è quindi proprio il numero di
trattati internazionali. Dalla fine del XIX secolo sono nate le prime organizzazioni internazionali. Nello
specifico, il 1918 è una data molto importante (fine della Prima Guerra mondiale) perché è l’anno di nascita
della Società delle Nazioni che è l’antenata delle Nazioni Unite. Si trattava di un’organizzazione internazionale
intergovernativa ossia composta dai governi degli Stati.
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Appunti di Brunello Carlotta
La prima vera organizzazione di carattere internazionale era quindi la Società delle Nazioni che però ha
fallito. Il suo principale fallimento è legato alla mancata partecipazione degli Stati Uniti (stato fondatore),
all’inefficacia delle sanzioni e al successivo scoppio della Seconda Guerra mondiale (per cui il principale
obiettivo di portare la pace veniva meno). Tuttavia, la Società delle Nazioni è stata in grado di regalarci la
giurisprudenza della Corte Permanente Di Giustizia Internazionale (CPGI). Questa corte e la sua
giurisprudenza sono ancora oggi richiamate dalla corte internazionale di giustizia per cui questa ha avuto un
impatto molto importante nell’evoluzione del diritto internazionale.
Quella che oggi noi chiameremo CIG (Corte Internazionale Di Giustizia) ha infatti delle sentenze che
richiamano le sentenze dei primi anni ‘20.
Dopo il 1918, nel periodo compreso tra le due guerre, si hanno due aspetti importanti. Già con la Società
delle Nazioni (prevedeva l’uso della forza solo come ultima possibilità) era iniziato lo sviluppo del divieto
all’uso della forza.
Nel XX secolo, dopo la Prima Guerra mondiale, si sviluppano notevolmente l’arbitrato e il regolamento
giudiziale delle controversie. L’arbitrato è la risoluzione da parte degli Stati delle controversie utilizzando
arbitri e giudici.
Lo sviluppo del diritto internazionale tra le due guerre
Con la carta di San Francisco (chiamata “carta” anche se in realtà è un trattato internazionale, un accordo tra
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