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CIG.
Quali son i mezzi per attribuire la competenza ad una corte?
Metodi per attribuire giurisdizione ad un tribunale arbitrale:
- Compromesso arbitrale per una data controversia: è un accordo concluso dopo il sorgere della
controversia con cui gli Stati in lite attribuiscono la competenza ad un giudice o arbitro internazionale.
- Trattati generali di arbitrato per eventuali controversie future: Trattati che si occupano solo di risolvere
le controversie, si occupano di risoluzione delle controversie.
- Clausola compromissoria contenuta in un trattato: è un articolo, una disposizione (un articolo) di un
trattato internazionale che prevede, nell’ipotesi in cui sorgano controversie sull’applicazione di quel
trattato le modalità di risoluzione della controversia.
Art. 9 della Convenzione contro il Genocidio > è una clausola compromissoria completa perché le parti
hanno già deciso la Corte prima che sorga la controversia. È una disposizione di un trattato, cioè un articolo di
trattato che prevede, nei casi di controversia sull’interpretazione o l’applicazione di questa convenzione, già il
metodo di soluzione della controversia. Gli Stati in lite, ratificando la convenzione, hanno già accettato la
competenza della CIG nonostante nell’articolo vi sia “su richiesta di una delle parti alla controversia”.
Art. 30 par. 1 della Convenzione contro la tortura (1984)
Qualsiasi controversia tra due o più Stati Parte inerente all’interpretazione o all’applicazione della
presente Convenzione, non risolvibile tramite negoziazione, è sottoposta a arbitrato a richiesta di uno di
questi Stati. Qualora, nei sei mesi seguenti alla data della richiesta di arbitrato, le parti non siano giunte ad
un accordo sull’organizzazione dell’arbitrato, ciascuna di esse può sottoporre la controversia alla Corte
Internazionale di Giustizia tramite deposito di una domanda conforme allo Statuto della Corte.
Questa clausola compromissoria chiede agli Stati di tentare il negoziato, dice alle parti di provare i negoziati
e se ciò non è possibile, di procedere con l’arbitrato. È una clausola compromissoria incompleta perché dice
verrà sottoposta ad arbitrato ma non dice in che modo venga strutturato l’arbitrato e se andremo davanti alla
corte permanente di arbitrato o se ne verranno scelti altri. È incompleta, si sceglie il mezzo, l’arbitrato, ma non
si sceglie il tribunale arbitrale. La seconda parte dell’art. 30 par. 1 è una clausola compromissoria completa
perché vi è riferimento alla CIG.
È un articolo del trattato che prevede la modalità di soluzione delle controversie che potrebbero sorgere
relativamente all’interpretazione o applicazione del trattato internazionale.
La prima modalità che emerge nell’articolo è il negoziato che è una modalità diplomatica di soluzione delle
controversie. Se non è possibile risolvere una controversia tramite il negoziato si ricorre all’arbitrato. Questa
parte della clausola compromissoria ([…] è sottoposta a arbitrato a richiesta di uno di questi Stati) si dice
incompleta perché si dice solo arbitrato ma non viene stabilito il collegio arbitrale. Tuttavia, se l’arbitrato non
dovesse funzionare vi è una terza ipotesi che è data dalla CIG. Questa parte invece (Qualora, nei sei mesi
seguenti alla data della richiesta di arbitrato, le parti non siano giunte ad un accordo sull’organizzazione
dell’arbitrato, ciascuna di esse può sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia […]) è
una clausola compromissoria completa perché identifica già la Corte che sarà responsabile della risoluzione
della controversia.
[una clausola è una disposizione dei trattati internazionali]
Non è detto, però, che tutti i trattati prevedano la risoluzione della controversia, sarebbe preferibile lo
prevedessero ma non è automatico. Le clausole compromissorie vengono elaborate a seconda del trattato
internazionale.
La soluzione delle controversie internazionale deve avvenire sempre in modo pacifico e questa è una norma
consuetudinaria. La soluzione pacifica delle controversie dice che qualora gli Stati decidessero di risolvere una
controversia lo dovrebbero fare in modo pacifico altrimenti possono lasciare aperta la controversia.
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Appunti di Brunello Carlotta
Art. 22 della Convenzione contro la discriminazione raziale > è una clausola compromissoria completa
perché identifica già la corte competente, la CIG, e prima di ricorrere alla CIG chiede agli Stati di ricorrere al
negoziato.
La CIG ha un ulteriore metodo per l’attribuzione della competenza. Come si può attribuire la competenza
alla CIG?
1. Compromesso arbitrale
2. Trattato generale di arbitrato
3. Clausola compromissoria
4. Art. 36 par. 2 clausola opzionale Statuto CIG.
Gli Stati parti del presente Statuto possono in qualsiasi momento dichiarare di riconoscere come
obbligatoria, di pieno diritto e senza convenzione speciale, in confronto di ogni altro Stato che accetti
lo stesso obbligo, la giurisdizione della Corte su tutte le divergenze di ordine giuridico aventi per oggetto
l’interpretazione di un trattato…
La clausola opzionale dice che gli Stati possono dichiarare in qualsiasi momento dichiarare, ipso facto,
come obbligatoria e senza speciale convenzione nei confronti di ogni altro Stato che abbia fatto la medesima
dichiarazione. È una dichiarazione che uno Stato fa in cui riconosce, senza speciale accordo, la competenza
della CIG. È una dichiarazione fatta una tantum, in cui si riconosce la competenza della corte. Vale se anche
l’altro Stato in lite ha fatto la medesima dichiarazione. È possibile per uno Stato fare una dichiarazione in cui
riconosce la competenza della CIG per le controversie che dovessero sorgere nei confronti di un altro Stato
che ha fatto la stessa dichiarazione. Gli Stati, però, limitano queste dichiarazioni. La dichiarazione può
produrre i suoi effetti solo nei confronti di un altro Stato che ha fatto una dichiarazione. L’Italia potrebbe
rivolgersi alla CIG per una controversia contro il Regno Unito perché entrambi gli Stati hanno fatto una
dichiarazione purché vengano rispettati i limiti temporali previsti dalla dichiarazione.
LA CIG risolve solo ed esclusivamente le controversie tra gli Stati, neppure tra Stati e organizzazioni
internazionali. Non potrà mai risolvere caso tra unione Europea e Cina. Soprattutto, la CIG non riceve ricorsi
individuali, da parte dei singoli ma solo controversie tra Stati. È composta di 15 giudici che rappresentano le
diverse aree del mondo rappresentante all’interno delle Nazioni Unite. I giudici sono giuristi di notoria
competenza, possono essere ad esempio ex giudici della corte costituzionale di uno Stato o docenti di diritto
internazionali votati con doppia votazione. Oltre a risolvere le controversie, la CIG può emettere pareri, come
quello sul muro in Palestina, sul Kosovo o alle riserve sui trattati internazionali. I pareri sono espressione del
potere consultivo della corte (di adozione di pareri giuridici).
Nuovi tribunali internazionali permanenti o semi permanenti
Uno è il tribunale per il diritto del mare che risolve le controversie relative alla Convenzione di Montego
Bay tra gli Stati. Su questioni di diritto del mare. Vi sono poi corti speciali che si occupano di diritti umani
fondamentali.
- Corte europea dei diritti umani
- Corte interamericana
Questi due ricevono ricorsi individuali.
L’Unione Europea è un sistema a sé stante, è un’organizzazione internazionale con caratteristiche
specifiche ma è pur sempre un’organizzazione internazionale.
Per quanto riguarda i tribunali penali, sono relativi alla responsabilità penale individuale. Sono nati molti
tribunali che riguardano la responsabilità penale ed individuale per crimini di guerra, contro l’umanità e di
genocidio. Esempi di tribunali penali sono:
- Corte Penale Internazionale con sede all’Aia e si occupa di tutti i casi di giustizia penale individuali.
Sta avendo un ruolo molto importante. Recentemente è stata criticata perché i limiti del suo mandato
fanno si che al momento la quasi totalità dei casi riguardino il continente africano e vi è un’assenza di
cooperazione da parte degli Stati africani perché i limiti derivanti dal suo statuto fanno si che non abbia
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Appunti di Brunello Carlotta
competenza in molte situazioni. Il suo statuto non è stato ratificato da alcuni Stati (USA, Russia, Cina,
Israele, Regno Unito, etc.). La CPI può esaminare casi avvenuti nel territorio di uno degli Stati membri
dello statuto, compiuti da un cittadino di uno Stato membro (cittadino italiano sospettato d genocidio) o
nel caso in cui la situazione venga trasmessa alla Corte penale internazionale dal CdS.
- Tribunale Penale internazionale per l’ex-Jugoslavia > tribunale all’Aia
- Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda > tribunale in Africa
[
Quello per l’ex-Jugoslavia e per il Ruanda sono relativi alla responsabilità pensale individuale ma con
riferimento a situazioni specifiche. Sta esaurendo la sua funzione.]
- Corte Speciale per la Sierra Leone
- Tribunale Speciale per il Libano 15.
Illecito internazionale e responsabilità internazionale
La disciplina attuale
Cosa accade quando gli Stati violano il diritto internazionale?
Dobbiamo chiederci quali siano le conseguenze di una violazione del diritto internazionale, quali siano le
relazioni tra lo Stato offensore e quello leso. La disciplina della responsabilità internazionale è consuetudinaria
e le norme sono incluse in un progetto di articoli. Si chiama progetto di articoli sulla responsabilità
internazionale degli Stati. È un progetto, non un trattato internazionale, per cui allo stato attuale non abbiamo
un trattato internazionale che si occupi di responsabilità internazionale ma abbiamo un progetto di articoli che
riproduce in gran parte norme consuetudinarie per cui il progetto di articoli è molto citato dalla CIG perché
riproduce norme consuetudinarie. Il progetto di articoli è una codificazione. Non si è mai giunti ad un trattato
internazionale per la volontà degli stati anche se va detto che il progetto di articoli del 2001contiene norme
che sono ampiamente riconosciute anche dalla CIG.
L’illecito internazionale
La responsabilità internazionale sorge quando è stato compiuto un atto internazionalmente illecito. Ecco
allora che la responsabilità internazionale si interroga e disciplina le relazioni che esistono tra lo Stato che ha
violato il diritto internazionale e lo Stato che ha subito la