Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 13
Appunti Diritto ecclesiastico ( definizione, storia, funzione) Pag. 1 Appunti Diritto ecclesiastico ( definizione, storia, funzione) Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 13.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto ecclesiastico ( definizione, storia, funzione) Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 13.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto ecclesiastico ( definizione, storia, funzione) Pag. 11
1 su 13
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

DIRITTO ECCLESIASTICO

Diritto ecclesiastico = ramo dell’ordinamento che ha ad oggetto tutte le norme, prevalentemente di

diritto pubblico ma anche di diritto privato, che danno rilievo al fattore religioso e lo disciplinano.*

Nel nostro corso ci occuperemo del diritto ecc. italiano.

Vedremo come l’ordinamento giuridico italiano disciplina il fenomeno religioso.

*

Questa definizione di dir. ecclesiastico è una definizione classica basata sulla convinzione che il

compito dei giuristi sia quello di analizzare la produzione delle norme e la loro interpretazione ed

applicazione.

Questa definizione classica nasce dall’idea che la scienza giuridica ha un carattere unitario, ossia

che tutti i giuristi studiano la stessa cosa ( il diritto ), ma nello stesso tempo questa definizione

classica si fonda sull’idea che per comprendere bene il diritto è necessario dividerlo in settori;

ognuno dei quali prende il nome dall’oggetto che disciplina.

Il diritto ecclesiastico non è il “diritto delle chiese” ( ossia un diritto confessionale ) bensì è un ramo

dell’ordinamento giuridico italiano.

Il diritto ecclesiastico prende in considerazione il fenomeno o fattore religioso.

Questo fenomeno\fattore religioso è un fenomeno che emerge naturalmente nella società, ossia nel

nostro viver quotidiano. Per fenomeno religioso si intende tutte quelle convinzioni che ognuno di

noi ha sulla vita, sulle relazioni interpersonali, sul modo di interpretare i fatti, che hanno una radice

religiosa. Le convinzioni religiose sono riconosciute tali dall’ordinamento giuridico quando sono

convinzioni serie\stabili\credibili, che caratterizzano il singolo o un gruppo.

Esempi: Il fenomeno religioso emerge quando indosso una catenina con il simbolo della croce.

Il fenomeno religioso emerge quando un giudice si rifiuta di tenere udienza in un’aula in cui c’è una

croce. Il fenomeno religioso emerge quando un medico si rifiuta di aiutare una donna ad abortire

per ragioni religiose. Il fenomeno religioso emerge quando, per ragioni religiose, un soggetto vuole

andare in giro con un pugnale. Questo perché si tratta di un simbolo religioso per chi lo porta ma

contemporaneamente si tratta di un’arma. Il fenomeno religioso emerge quando una donna va in

giro con il burka nella nostra società.

Il compito del diritto ecclesiastico è quello di cogliere il problema, qualificarlo e dargli una

soluzione giuridica.

Dagli anni ‘70, grazie alla Corte Costituzionale , si parla di fattore religioso anche quando un

soggetto non crede in nessuna divinità. Si tratta dell’ateismo. Questo rientra nelle convinzioni

religiose perché anche qui ritroviamo un rapporto fra: soggetto e divinità.

Cosa si intende per fattore o fenomeno religioso ?

• Credenze dell’uomo sulla fede in un essere trascendente o immanente, che si traducono in

una visione peculiare del mondo e della vita

• credenze fondate sull’etica laica

Il diritto ecclesiastico italiano prende in considerazione il fenomeno religioso in 3 forme:

• individuale

• associata

• relazioni dello Stato con le confessioni religiose

Il fenomeno religioso è oggetto del diritto ecclesiastico sotto 3 profili:

• Viene considerato il sentimento religioso del singolo e quindi il fenomeno religioso viene

considerato in una prospettiva individuale.

• Il fenomeno religioso viene considerato in una prospettiva associata, ossia quando una

moltitudine di persone vivono la propria fede religiosa insieme ( es: la chiesa cattolica è una

confessione religiosa ).

• Rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose al livello interordinamentale. I rapporti dello

Stato italiano con le confessioni religiose sono stati essenzialmente rapporti con confessioni

fortemente organizzate. Una confessione religiosa è organizzata quando è strutturata

gerarchicamente, quando cioè i fedeli non sono tutti uguali all’interno del gruppo ma ci sono

alcuni che hanno più potere di altri o che hanno più responsabilità di altri. Una confessione

religiosa è strutturalmente organizzata quando produce un proprio diritto.

Esempio: Il papa è il capo della chiesa cattolica. Egli, nella scala gerarchica, si trova al

vertice. La chiesa cattolica ha un proprio diritto ( diritto canonico ), che ha contribuito

insieme al diritto romano a gettare le basi del diritto occidentale.

Quando uno Stato entra in relazione con una confessione religiosa fortemente strutturata il

rapporto che nasce è un rapporto fra due ordinamenti giuridici. Tale rapporto si determina

sotto un profilo istituzionale, perché lo Stato italiano ha una sua propria struttura e lo stesso

la confessione religiosa. Il rapporto si determina fra coloro che governano questi due

ordinamenti giuridici. Si tratta di due soggetti organizzati che producono diritto.

Perché il diritto ecclesiastico considera quest’ultima forma di fenomeno religioso?

Perché il singolo che vive all’interno dello Stato italiano deve rispettare congiuntamente le norme

dello Stato in questione e le norme della chiesa cattolica. Di conseguenza la sovranità dello Stato

italiano deve trovare un punto di accordo con il potere normativo della confessione religiosa,

nell’interesse del singolo che è contemporaneamente: cittadino e fedele.

Esempio: Matrimonio concordatario ( questa forma di matrimonio arriva nel nostro ordinamento

nel 1929 ) => Istituto giuridico che permette di conciliare l’aspetto civile e canonico del matrimonio

insieme. In questo istituto ritroviamo infatti i rapporti fra i due ordinamenti prima citati.

La duplice appartenenza per il singolo all’ordinamento statale e all’ordinamento canonico crea dei

problemi. I problemi oggi sono aumentati, poiché esistono varie religioni diverse fra loro. Di

conseguenza è un problema disciplinare al meglio i rapporti fra il nostro stato e le altre religioni,

come ad esempio la religione islamica. Quest’ultima non è gerarchicamente strutturata, non ha un

capo unico, non ha un contenuto di fede comunemente condiviso con gli islamici. Ciò rende

complicato disciplinare i rapporti fra: Stato italiano e religione islamica.

Inoltre le complicazioni nascono anche dal fatto che il nostro Stato è nato e si è sviluppato sulle

radici della religione cattolica cristiana.

Il diritto ecclesiastico è costituito prevalentemente da norme di produzione statale, pur tuttavia

attualmente troviamo norme di derivazione europea e norme di diritto internazionale convenzionale.

Una particolarità di questo diritto è che esso include lo studio di norme giuridiche di origine

confessionale, ossia norme prodotto non dal legislatore statale ma da confessioni religiose.

Il legislatore statale quando deve disciplinare il fenomeno religioso utilizza due tecniche: rinvio e

presupposto.

Il rinvio si ha quando il legislatore italiano deve utilizzare degli istituti giuridici che non sono nati

all’interno dell’ordinamento giuridico statale bensì sono nati all’interno di una confessione

religiosa; in tal caso il legislatore rinvia all’ordinamento confessionale, perché non può sovrapporre

la propria legislazione alla legislazione dell’ordinamento religioso.

Esempio: matrimonio concordatario ( disciplinato interamente dal diritto canonico ).

Si tratta infatti di un istituto religioso.

Il presupposto si ha quando il legislatore statale deve disciplinare il fenomeno religioso e rifarsi a

figure\categorie tipiche degli ordinamenti religiosi, utilizza queste figure senza definirle, dando per

scontato che queste abbiano il significato che la confessione religiosa di origine gli attribuisce.

Esempio: il matrimonio ebraico ( non si spiega cosa sia il rabino, poiché il significato di questa

figura si da per scontato dalla religione ebraica ).

Principio di laicità => lo stato ritiene di non avere competenza in materia religiosa.

Con specifico riferimento al diritto ecclesiastico italiano è molto importante comprendere il

rapporto che intercorre fra: diritto ecclesiastico e diritto canonico.

Il diritto canonico è l’ordinamento giuridico della chiesa cattolica ossia quell’insieme di fattori che

definiscono la chiesa cattolica come una società giuridicamente organizzata. Si tratta di un diritto

confessionale. Materia complementare presente in tutte le università italiane. Questo perché quando

nasce lo Stato italiano si ha un grande problema: espandere i confini conquistando lo stato

pontificio. A quel tempo il papa era il sovrano dello stato pontificio. Per lo Stato italiano era dunque

importante conquistare Roma ( capitale e sede dello stato pontificio ).

Nel 1870 lo stato italiano conquista lo stato pontificio. Papa Pio 9 si dichiara prigioniero. Tale

conquista è stata preceduta da atti aggressivi volti a conquistare i beni posseduti dalla chiesa per

finanziare le guerre. Lo stato italiano aveva grossi problemi di relazione con la Chiesa.

Le università italiane studiavano la teologia ( => materia insegnata prevalentemente da sacerdoti e

seguita prevalentemente da candidati al sacerdozio o soggetti che avevano un particolare sentimento

religioso ). Questa materia dava fastidio allo stato italiano, poiché la considerava pericolosa per sé.

Infatti nel abolisce questa materia all’interno delle università. Nei corsi di teologia veniva

insegnato anche il diritto canonico. Quindi eliminando l’insegnamento della teologia, si eliminava

l’insegnamento del diritto canonico. Passati degli anni lo stato italiano si pente di quanto accaduto.

Questo perché eliminando la teologia dalle università si è avuto un problema: i giuristi non

conoscevano il diritto canonico e quando lo stato italiano entrava in relazione con la chiesa cattolica

non aveva giuristi che conoscevano la strutta giuridica del “nemico” ( la chiesa ). Di conseguenza lo

stato italiano crea una nuova materia denominandola: diritto ecclesiastico ( nel 1984 ). Adesso

questa materia è presente in tutte le università statali. Il diritto ecclesiastico di quel tempo non è

quello che studiamo noi oggi. Quello era una disciplina meticcia, poiché si insegnava quel poco di

diritto statale che riguardava il fenomeno religioso e poi si insegnava il diritto canonico. Ciò perché

l’obiettivo politico era quello di formare dei giuristi competenti in materia di diritto canonico di

provenienza statale. Quindi il diritto ecclesiastico nasce così: legato al diritto canonico. Coloro che

si occupano di tale materia erano contemporaneamente: ecclesiasticisti e canonisti.

Il diritto canonico diventa materia a sé negli anni ‘20 nell’università cattolica ( università privata di

tendenza la cui finalità primaria è form

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
13 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher frarosci di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Unitelma Sapienza di Roma o del prof Serra Beatrice.