Diritto ecclesiastico
Diritto ecclesiastico = ramo dell'ordinamento che ha ad oggetto tutte le norme, prevalentemente di diritto pubblico ma anche di diritto privato, che danno rilievo al fattore religioso e lo disciplinano.
Il corso di diritto ecclesiastico
Nel nostro corso ci occuperemo del diritto ecclesiastico italiano. Vedremo come l'ordinamento giuridico italiano disciplina il fenomeno religioso.
Definizione classica di diritto ecclesiastico
Questa definizione di diritto ecclesiastico è una definizione classica basata sulla convinzione che il compito dei giuristi sia quello di analizzare la produzione delle norme e la loro interpretazione ed applicazione. Questa definizione classica nasce dall'idea che la scienza giuridica ha un carattere unitario, ossia che tutti i giuristi studiano la stessa cosa (il diritto), ma nello stesso tempo questa definizione classica si fonda sull'idea che per comprendere bene il diritto è necessario dividerlo in settori, ognuno dei quali prende il nome dall'oggetto che disciplina.
Natura del diritto ecclesiastico
Il diritto ecclesiastico non è il "diritto delle chiese" (ossia un diritto confessionale) bensì è un ramo dell'ordinamento giuridico italiano. Il diritto ecclesiastico prende in considerazione il fenomeno o fattore religioso. Questo fenomeno o fattore religioso è un fenomeno che emerge naturalmente nella società, ossia nel nostro viver quotidiano. Per fenomeno religioso si intende tutte quelle convinzioni che ognuno di noi ha sulla vita, sulle relazioni interpersonali, sul modo di interpretare i fatti, che hanno una radice religiosa. Le convinzioni religiose sono riconosciute tali dall'ordinamento giuridico quando sono convinzioni serie, stabili, credibili, che caratterizzano il singolo o un gruppo.
Esempi di fenomeno religioso
- Il fenomeno religioso emerge quando indosso una catenina con il simbolo della croce.
- Il fenomeno religioso emerge quando un giudice si rifiuta di tenere udienza in un’aula in cui c’è una croce.
- Il fenomeno religioso emerge quando un medico si rifiuta di aiutare una donna ad abortire per ragioni religiose.
- Il fenomeno religioso emerge quando, per ragioni religiose, un soggetto vuole andare in giro con un pugnale. Questo perché si tratta di un simbolo religioso per chi lo porta ma contemporaneamente si tratta di un’arma.
- Il fenomeno religioso emerge quando una donna va in giro con il burka nella nostra società.
Compito del diritto ecclesiastico
Il compito del diritto ecclesiastico è quello di cogliere il problema, qualificarlo e dargli una soluzione giuridica. Dagli anni '70, grazie alla Corte Costituzionale, si parla di fattore religioso anche quando un soggetto non crede in nessuna divinità. Si tratta dell'ateismo. Questo rientra nelle convinzioni religiose perché anche qui ritroviamo un rapporto fra soggetto e divinità.
Forme del fenomeno religioso secondo il diritto ecclesiastico italiano
- Individuale
- Associata
- Relazioni dello Stato con le confessioni religiose
Profili del fenomeno religioso nel diritto ecclesiastico
Il fenomeno religioso è oggetto del diritto ecclesiastico sotto tre profili:
- Viene considerato il sentimento religioso del singolo e quindi il fenomeno religioso viene considerato in una prospettiva individuale.
- Il fenomeno religioso viene considerato in una prospettiva associata, ossia quando una moltitudine di persone vivono la propria fede religiosa insieme (es: la chiesa cattolica è una confessione religiosa).
- Rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose a livello interordinamentale. I rapporti dello Stato italiano con le confessioni religiose sono stati essenzialmente rapporti con confessioni fortemente organizzate.
Relazioni tra Stato e confessioni religiose
Una confessione religiosa è organizzata quando è strutturata gerarchicamente, ovvero quando i fedeli non sono tutti uguali all'interno del gruppo ma ci sono alcuni che hanno più potere di altri o che hanno più responsabilità di altri. Una confessione religiosa è strutturalmente organizzata quando produce un proprio diritto.
Esempio: Il papa è il capo della chiesa cattolica. Egli, nella scala gerarchica, si trova al vertice. La chiesa cattolica ha un proprio diritto (diritto canonico), che ha contribuito insieme al diritto romano a gettare le basi del diritto occidentale.
Quando uno Stato entra in relazione con una confessione religiosa fortemente strutturata, il rapporto che nasce è un rapporto fra due ordinamenti giuridici. Tale rapporto si determina sotto un profilo istituzionale, perché lo Stato italiano ha una sua propria struttura e lo stesso la confessione religiosa. Il rapporto si determina fra coloro che governano questi due ordinamenti giuridici. Si tratta di due soggetti organizzati che producono diritto.
Motivo dell'interesse del diritto ecclesiastico per il fenomeno religioso
Perché il diritto ecclesiastico considera quest’ultima forma di fenomeno religioso? Perché il singolo che vive all’interno dello Stato italiano deve rispettare congiuntamente le norme dello Stato in questione e le norme della chiesa cattolica. Di conseguenza la sovranità dello Stato italiano deve trovare un punto di accordo con il potere normativo della confessione religiosa, nell’interesse del singolo che è contemporaneamente cittadino e fedele.
Esempio: Matrimonio concordatario (questa forma di matrimonio arriva nel nostro ordinamento nel 1929) => Istituto giuridico che permette di conciliare l’aspetto civile e canonico del matrimonio insieme. In questo istituto ritroviamo infatti i rapporti fra i due ordinamenti prima citati.
La duplice appartenenza per il singolo all’ordinamento statale e all’ordinamento canonico crea dei problemi. I problemi oggi sono aumentati, poiché esistono varie religioni diverse fra loro. Di conseguenza è un problema disciplinare al meglio i rapporti fra il nostro stato e le altre religioni, come ad esempio la religione islamica. Quest’ultima non è gerarchicamente strutturata, non ha un capo unico, non ha un contenuto di fede comunemente condiviso con gli islamici. Ciò rende complicato disciplinare i rapporti fra Stato italiano e religione islamica.
Inoltre, le complicazioni nascono anche dal fatto che il nostro Stato è nato e si è sviluppato sulle radici della religione cattolica cristiana. Il diritto ecclesiastico è costituito prevalentemente da norme di produzione statale, pur tuttavia attualmente troviamo norme di derivazione europea e norme di diritto internazionale convenzionale. Una particolarità di questo diritto è che esso include lo studio di norme giuridiche di origine confessionale, ossia norme prodotte non dal legislatore statale ma da confessioni religiose.
Tecniche legislative nel diritto ecclesiastico
Il legislatore statale quando deve disciplinare il fenomeno religioso utilizza due tecniche: rinvio e presupposto.
Il rinvio si ha quando il legislatore italiano deve utilizzare degli istituti giuridici che non sono nati all’interno dell’ordinamento giuridico statale bensì sono nati all’interno di una confessione religiosa; in tal caso il legislatore rinvia all’ordinamento confessionale, perché non può sovrapporre la propria legislazione alla legislazione dell’ordinamento religioso. Esempio: matrimonio concordatario (disciplinato interamente dal diritto canonico). Si tratta infatti di un istituto religioso.
Il presupposto si ha quando il legislatore statale deve disciplinare il fenomeno religioso e rifarsi a figure o categorie tipiche degli ordinamenti religiosi, utilizza queste figure senza definirle, dando per scontato che queste abbiano il significato che la confessione religiosa di origine gli attribuisce. Esempio: il matrimonio ebraico (non si spiega cosa sia il rabino, poiché il significato di questa figura si dà per scontato dalla religione ebraica).
Principio di laicità
Principio di laicità => lo stato ritiene di non avere competenza in materia religiosa. Con specifico riferimento al diritto ecclesiastico italiano è molto importante comprendere il rapporto che intercorre fra diritto ecclesiastico e diritto canonico.
Relazione tra diritto ecclesiastico e diritto canonico
Il diritto canonico è l’ordinamento giuridico della chiesa cattolica, ossia quell’insieme di fattori che definiscono la chiesa cattolica come una società giuridicamente organizzata. Si tratta di un diritto confessionale. Materia complementare presente in tutte le università italiane. Questo perché quando nasce lo Stato italiano si ha un grande problema: espandere i confini conquistando lo stato pontificio. A quel tempo il papa era il sovrano dello stato pontificio. Per lo Stato italiano era dunque importante conquistare Roma (capitale e sede dello stato pontificio).
Nel 1870 lo stato italiano conquista lo stato pontificio. Papa Pio IX si dichiara prigioniero. Tale conquista è stata preceduta da atti aggressivi volti a conquistare i beni posseduti dalla chiesa per finanziare le guerre. Lo stato italiano aveva grossi problemi di relazione con la Chiesa.
Le università italiane studiavano la teologia (materia insegnata prevalentemente da sacerdoti e seguita prevalentemente da candidati al sacerdozio o soggetti che avevano un particolare sentimento religioso). Questa materia dava fastidio allo stato italiano, poiché la considerava pericolosa per sé. Infatti, in un periodo storico, si abolisce questa materia all’interno delle università. Nei corsi di teologia veniva insegnato anche il diritto canonico. Quindi eliminando l’insegnamento della teologia, si eliminava l’insegnamento del diritto canonico. Passati degli anni, lo stato italiano si pente di quanto accaduto.
Questo perché eliminando la teologia dalle università si è avuto un problema: i giuristi non conoscevano il diritto canonico e quando lo stato italiano entrava in relazione con la chiesa cattolica non aveva giuristi che conoscevano la struttura giuridica del "nemico" (la chiesa). Di conseguenza lo stato italiano crea una nuova materia denominandola: diritto ecclesiastico (nel 1984). Adesso questa materia è presente in tutte le università statali. Il diritto ecclesiastico di quel tempo non è quello che studiamo noi oggi. Quello era una disciplina meticcia, poiché si insegnava quel poco di diritto statale che riguardava il fenomeno religioso e poi si insegnava il diritto canonico. Ciò perché l’obiettivo politico era quello di formare dei giuristi competenti in materia di diritto canonico di provenienza statale. Quindi il diritto ecclesiastico nasce così: legato al diritto canonico. Coloro che si occupano di tale materia erano contemporaneamente ecclesiasticisti e canonisti.
Il diritto canonico diventa materia a sé negli anni '20 nell’università cattolica (università privata di tendenza la cui finalità primaria è formare dei giuristi cattolici). La prima cattedra laica di diritto canonico statale è stata istituita all’università di Roma La Sapienza, per volontà di Arturo Carlo Iemolo, il quale vuole fortemente separare il diritto ecclesiastico dal diritto canonico, dando a quest’ultimo dignità scientifica autonoma. La cattedra viene affidata a Vincenzo Del Giudice. Ciò è avvenuto nel 1943.
Iemolo disse: “chi è contrario al diritto canonico non è un giurista o è mosso dal principio ‘fatti più in là che ci sono io’”.
Collocazione sistematica del diritto ecclesiastico
Il diritto ecclesiastico fa parte del diritto pubblico per due fattori:
- Ragioni storiche
- Oggetto della sua analisi
Il diritto ecclesiastico si trova qui inserito per il legame strettissimo che intercorre fra potere religioso e potere politico. Presso i popoli antichi (romani) coloro che detenevano il potere politico detenevano allo stesso tempo il potere religioso (ricordiamo che l’imperatore romano era riconosciuto come un dio). Quest’unione nasce dal fatto che i potenti utilizzavano il sentimento religioso, individuale e collettivo, come uno strumento di governo e soprattutto come un mezzo per rafforzare la propria autorità. Quindi l’imperatore aveva diritto di vita o di morte sui suoi sudditi in quanto divinità. Il controllo dei bisogni religiosi è sempre stato importante per consolidare il potere e mantenerlo. Questo legame tra potere religioso e potere politico è proprio della storia giuridica e politica europea.
Questo legame si spezza però in epoca moderna e in modo conclamato con la rivoluzione francese, quando il potere politico pensa di non avere più bisogno del sostegno del potere religioso. Quindi c’è prima un distacco e poi inizia un rapporto di competizione tra questi due poteri, che si riflette nella vita della società. Pur tuttavia, nonostante questo distacco che caratterizza la nostra modernità, il potere politico, a fasi alterne, si è sempre appoggiato al potere religioso; ha sempre avuto bisogno del sostegno del potere religioso. Questo rapporto caratterizza in modo particolare la storia italiana. Il potere politico non può mai prescindere ed essere indifferente al potere religioso. Inoltre, non deve entrare in rapporto di contrasto diretto con questo.
Esempio: I patti lateranensi nascono dal bisogno del regime fascista di avere il sostegno della chiesa cattolica e quindi il sostegno di tutti i cittadini cattolici (fedeli).
L’altro motivo è tecnico. Questo è un motivo per il quale il diritto ecclesiastico appartiene al diritto pubblico. Questo perché la maggior parte delle norme del diritto ecclesiastico sono norme costituzionali o di diritto amministrativo, quindi norme che riguardano la cosa pubblica.
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