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ALCUNE DEFINIZIONI:

INFORMATICA: dal francese INFORMATION e AUTOMATIQUE;

TELEMATICA: Trasmissione di documenti informatici;

DIGITALE: dall’inglese DIGIT: numero, in quanto la forma digitale è rappresentata col sistema

binario 0-1;

ATTO: Espressione di volontà della P.A.;

FATTO: un evento occorso o futuro;

DATI: “fotografano”, in formato numerico qualcosa (ad es. assenteismo nella P.A.).

IL DOCUMENTO INFORMATICO

- Il Documento Informatico (DI) è definito dal codice come: “La rappresentazione informatica di

atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”

- Art. 20: Sezione del CAD che riguarda il Documento Informatico (DI): “il DI di qualunque forma,

nonché la memorizzazione di supporti informatici e la trasmissione con strumenti telematici

SONO VALIDI E RILEVANTI A TERMINE DI LEGGE” nel momento in cui rispettano

determinate regole tecniche.

LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

- La PEC è un “sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta ricezione del

messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute disponibili a terzi”

- Sostituisce la lettera Raccomandata AR; inoltre la PEC, non ci fornisce solo la ricevuta della

ricezione ma anche il contenuto del testo ricevuto;

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- OKKIO, la PEC dimostra l’avvenuta spedizione/ricezione ma non fornisce una prova legale del

contenuto della mail, o meglio, sta al Giudice decidere “liberamente” se tenerne conto o meno,

ma, la tendenza è a NON tenerne conto;

- la PEC ha valore solo se viene mandata da un indirizzo di PEC; se il ricevente non possiede un

indirizzo PEC, la mail non ha valore legale;

- La PEC è solo la busta, quindi, se dentro la busta devo mettere dei documenti che abbiano

valore legale, questi documenti devono avere la Firma Digitale.

- Bisogna fare attenzione che la “decorrenza dei termini” di una mail PEC ricevuta, non decorre

da quando la leggiamo, bensì da quando è stata messa a disposizione nella nostra casella di

posta PEC;

- Se un cittadino stabilisce il proprio DOMICILIO DIGITALE, la P.A. è obbligata ad utilizzarlo.

Art 47: Le P.A. debbono parlarsi in via Telematica ed è vietato utilizzare documenti analogici o

FAX (introdotto dalla L 221/2012;

LA FIRMA DIGITALE

“La Firma Digitale ha la funzione di attestare la validità, la veridicità e la paternità di un

documento, in modo da garantire l’identità dell’autore e l’integrità del contenuto”

- basata su un sistema di codificazione crittografica a chiavi asimmetriche: una chiave privata -

che il possessore deve mantenere segreta e con cui può firmare i messaggi che invia e

decrittare quelli che riceve - ed una chiave pubblica che qualunque altro utente può utilizzare

per cifrare messaggi da inviargli e per decifrare la sua firma e stabilire l’autenticità dei

messaggi da questi ricevuti;

Art. 21: Documento Informatico sottoscritto con Firma Elettronica (FE)

- FE SEMPLICE: normalissimo e mail

- FE AVANZATA: All’interno delle firme AVANZATE, esistono le FE QUALIFICATE (FEQ) che

sono certificate da Certificatori e che costituiscono delle FE con criteri di sicurezza molto

avanzati; le FE QUALIFICATE, possono essere di 2 tipi:

- FEQ SEMPLICE

- FEQ DIGITALE

La differenza tra la “Semplice” e quella “digitale” sta nella tecnica di realizzazione;

La FEQ Digitale presuppone l’uso di crittografia asimmetrica.

Nel momento in cui si appone una FE AVANZATA ad un documento, in caso di giudizio,

quel documento fa piena prova, ai sensi dell’Art 2702 del C.C. Per invalidarlo, la parte

avversa, deve iniziare una “Querela di Falso”.

L’utilizzo di una FE Digitale scaduta, revocata o sospesa, equivale a “mancata

sottoscrizione”

Come agisce la Firma Digitale con DOPPIA CRITTOGRAFIA ASIMMETRICA:

1. Il documento viene trasformato in una “impronta”, cioè la foto del documento al momento

della firma; “funzione di Hash”

2. A fronte della nuova firma digitale “privata”, viene creata una chiave “pubblica” che

dialogando solo con la chiave “privata”, permette di aprire il documento da chi lo riceve. Se

chi riceve il documento riesce a leggerlo, vuol dire che il documento è quello criptato ed

inviato.

Se si modifica il documento creato, la funzione di hash creerà una nuova impronta

digitale cifrata

3. L’identità di chi firma il documento viene preventivamente certificata dai CERTIFICATORI.

Infatti, quando acquisto una “pen drive” con il software della firma digitale, viene inserito il

mio nome e le mie generalità. Per ogni firma digitale, corrisponde una sola persona.

4. Il certificato, normalmente, dura 2 anni; ciò anche al fine di evitare che l’evoluzione

tecnologica possa decrittarlo.

7 Se scade viene sospesa o revocata e la FD non produce più effetti giuridici.

Per verificare un documento firmato con una FD ormai scaduta (ma valida al momento

dell’apposizione della FD) esso può essere verificato nel REGISTRO DEL CERTIFICATORE

che deve contenere le FD rilasciate negli ultimi 20 anni. Perché il documento sia valido, deve

contenere una “marca temporale” che attesti il momento esatto in cui è stata apposta la FD.

CHE VALIDITA’ HA UN DOCUMENTO DIGITALE SE VINE STAMPATO SU CARTA?: Nessuno se

non vi è un Pubblico Ufficiale, a ciò designato, che, al momento della stampa, ne certifica la

conformità (una recente riforma del CAD, ha stabilito che la certificazione deve avvenire in

maniera automatica al momento della stampa).

CARTE ELETTRONICHE (Art. 64 e 65)

Nel momento in cui devono essere forniti servizi on-line, 2 sono gli strumenti principali per

l’identificazione dell’utente nei rapporti con la P.A.:

- la CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE)

- la CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI (CNS)

Entrambe valgono come firme digitali

La CIE ha l’obiettivo di sostituire il classico documento di identità cartaceo ed in questo senso,

contiene, in un microchip, i dati tipici di un documento di riconoscimento: nome, data e luogo di

nascita, residenza, ecc..., assieme alla foto del titolare. Nel microchip è anche contenuta la firma

digitale del titolare. E’, inoltre, dotata di una banda magnetica anticontraffazione. E’ valida

anche all’estero in Europa

La CNS serve per il riconoscimento del cittadino in rete e quindi per l’accesso ai servizi senza

avere la funzione di documento di riconoscimento “a vista” per il titolare

Entrambe potrebbero essere gli strumenti necessari per un futuro voto elettronico.

FOLLIA TUTTA ITALIANA: La CIE dipende dal Ministero degli Interni; la CNS dal Ministero

dell’Innovazione e la TESSERA SANITARIA, dalle Regioni.

IL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA’ (SPC)

Nell’Art. 73, comma 1, il SPC viene definito come “l’insieme delle infrastrutture tecnologiche che

permettono la connessione telematica tra le P.A.” (da NON confondere con la rete INTERNET).

L’utilizzo di queste infrastrutture risponde a due principi:

- INTERPERABILITA’

- COOPERAZIONE APPLICATIVA

L’INTEROPERABILITA’ è “la capacità di un prodotto o di un sistema informatico di interagire e

funzionare con altri prodotti o sistemi esistenti o in divenire”. Se per INTEROPERABILITA’ si fa

riferimento a come il dialogo tra diverse P.A. può avvenire (regole, standard, piattaforme,

ecc..), con la COOPERAZIONE APPLICATIVA il focus si sposta sul cosa, ovvero sull’oggetto

del dialogo, infatti la COOPERAZIONE APPLICATIVA si può definire come ”la capacità di uno

o più sistemi informatici di avvalersi – ciascuno nella propria logica applicativa –

dell’interscambio automatico di informazioni con gli altri sistemi”

A livello nazionale, l’SPC rappresenta la “principale iniziativa avviata con l’obiettivo di creare le

condizioni abilitanti di una piena diffusione dell’e-gvnmt a livello nazionale”.

Il SPC è gestito da 5 Società, ciascuna delle quali gestisce un accesso al SPC. Queste 5 Società

hanno vinto una gara pubblica e sono riconosciute dall’AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE.

Per una P.A., essere parte del SPC garantisce (a pagamento) la sicurezza della comunicazione

negli scambi tra le varie P.A. che fanno parte del SPC.

Il SPC ha una “protuberanza” interna la RETE INTERNAZIONALE PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE (RIPA) (Art. 85) che consente di connettere telematicamente le

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Amministrazioni italiane in territorio estero ed alcune installazioni strategiche come quelle

dell’ENI.

La RIPA viene gestita da società diverse da quelle che gestiscono il SPC.

SITI WEB DELLE P.A.

In generale, il CAD individua nel sito web il punto centrale di comunicazione col cittadino

(trasparenza) e, allo stesso momento, rappresenta il punto di accesso ai servizi forniti dalla P.A.

Dal 01/01/2014, tutte le P.A. sono obbligate a fornire on-line tutti i servizi legati alle procedure

amministrative che gestiscono.

I siti web devono avere determinate caratteristiche (definite all’Art. 53 del CAD) rispettando,

innanzi tutto, i principi generali di:

- accessibilità

- usabilità

- chiarezza di linguaggio

- semplicità di consultazione

- reperibilità

- completezza

- omogeneità

- interoperabilità

Per facilitarne il processo di fruizione, i servizi sono classificati all’interno di categorie pensate per

cittadini ed imprese, utilizzando la c.d. “Metafora degli eventi della vita”; ad ogni evento della vita

corrisponde un certo numero di servizi che la P.A. eroga e che sono necessari affinché quel

determinato evento inizi e possa svolgersi con successo.

CITTADINO IMPRESA

Essere cittadino Aprire una nuova attività

Avere un figlio Modificare una nuova attività

Avere una famiglia Sviluppare una nuova attività

Vivere in salute Terminare un’attività

Abitare Finanziare un’attività

Studiare Gestire il personale

Lavorare Possedere immobili

Percepire la pensione Pagare le tasse

Pagare le tasse Registrare marchi e brevetti

Fare e subire una denuncia Importare ed esportare

Usare un mezzo di trasporto Fare e subire una denuncia

Vivere il tempo libero e la cultura Salvaguardare l’ambiente

Fare sport

Andare all’estero

Vivere l’ambiente

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Il successivo Art. 57 (Abrogato dal D.Lvo 33/2013, decreto “Trasparenza”) è dedicato ai moduli e

formulari da pubblicare sui siti web;

IL RIUSO DEL SOFTWARE

L’Art. 68 del CAD, prevede il ricorso al “r

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
11 pagine
1 download
SSD Scienze matematiche e informatiche INF/01 Informatica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher malfa13 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Informatica della pubblica amministrazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università del Salento o del prof Mancarella Marco.