vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
ALCUNE DEFINIZIONI:
INFORMATICA: dal francese INFORMATION e AUTOMATIQUE;
TELEMATICA: Trasmissione di documenti informatici;
DIGITALE: dall’inglese DIGIT: numero, in quanto la forma digitale è rappresentata col sistema
binario 0-1;
ATTO: Espressione di volontà della P.A.;
FATTO: un evento occorso o futuro;
DATI: “fotografano”, in formato numerico qualcosa (ad es. assenteismo nella P.A.).
IL DOCUMENTO INFORMATICO
- Il Documento Informatico (DI) è definito dal codice come: “La rappresentazione informatica di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”
- Art. 20: Sezione del CAD che riguarda il Documento Informatico (DI): “il DI di qualunque forma,
nonché la memorizzazione di supporti informatici e la trasmissione con strumenti telematici
SONO VALIDI E RILEVANTI A TERMINE DI LEGGE” nel momento in cui rispettano
determinate regole tecniche.
LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
- La PEC è un “sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta ricezione del
messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute disponibili a terzi”
- Sostituisce la lettera Raccomandata AR; inoltre la PEC, non ci fornisce solo la ricevuta della
ricezione ma anche il contenuto del testo ricevuto;
6
- OKKIO, la PEC dimostra l’avvenuta spedizione/ricezione ma non fornisce una prova legale del
contenuto della mail, o meglio, sta al Giudice decidere “liberamente” se tenerne conto o meno,
ma, la tendenza è a NON tenerne conto;
- la PEC ha valore solo se viene mandata da un indirizzo di PEC; se il ricevente non possiede un
indirizzo PEC, la mail non ha valore legale;
- La PEC è solo la busta, quindi, se dentro la busta devo mettere dei documenti che abbiano
valore legale, questi documenti devono avere la Firma Digitale.
- Bisogna fare attenzione che la “decorrenza dei termini” di una mail PEC ricevuta, non decorre
da quando la leggiamo, bensì da quando è stata messa a disposizione nella nostra casella di
posta PEC;
- Se un cittadino stabilisce il proprio DOMICILIO DIGITALE, la P.A. è obbligata ad utilizzarlo.
Art 47: Le P.A. debbono parlarsi in via Telematica ed è vietato utilizzare documenti analogici o
FAX (introdotto dalla L 221/2012;
LA FIRMA DIGITALE
“La Firma Digitale ha la funzione di attestare la validità, la veridicità e la paternità di un
documento, in modo da garantire l’identità dell’autore e l’integrità del contenuto”
- basata su un sistema di codificazione crittografica a chiavi asimmetriche: una chiave privata -
che il possessore deve mantenere segreta e con cui può firmare i messaggi che invia e
decrittare quelli che riceve - ed una chiave pubblica che qualunque altro utente può utilizzare
per cifrare messaggi da inviargli e per decifrare la sua firma e stabilire l’autenticità dei
messaggi da questi ricevuti;
Art. 21: Documento Informatico sottoscritto con Firma Elettronica (FE)
- FE SEMPLICE: normalissimo e mail
- FE AVANZATA: All’interno delle firme AVANZATE, esistono le FE QUALIFICATE (FEQ) che
sono certificate da Certificatori e che costituiscono delle FE con criteri di sicurezza molto
avanzati; le FE QUALIFICATE, possono essere di 2 tipi:
- FEQ SEMPLICE
- FEQ DIGITALE
La differenza tra la “Semplice” e quella “digitale” sta nella tecnica di realizzazione;
La FEQ Digitale presuppone l’uso di crittografia asimmetrica.
Nel momento in cui si appone una FE AVANZATA ad un documento, in caso di giudizio,
quel documento fa piena prova, ai sensi dell’Art 2702 del C.C. Per invalidarlo, la parte
avversa, deve iniziare una “Querela di Falso”.
L’utilizzo di una FE Digitale scaduta, revocata o sospesa, equivale a “mancata
sottoscrizione”
Come agisce la Firma Digitale con DOPPIA CRITTOGRAFIA ASIMMETRICA:
1. Il documento viene trasformato in una “impronta”, cioè la foto del documento al momento
della firma; “funzione di Hash”
2. A fronte della nuova firma digitale “privata”, viene creata una chiave “pubblica” che
dialogando solo con la chiave “privata”, permette di aprire il documento da chi lo riceve. Se
chi riceve il documento riesce a leggerlo, vuol dire che il documento è quello criptato ed
inviato.
Se si modifica il documento creato, la funzione di hash creerà una nuova impronta
digitale cifrata
3. L’identità di chi firma il documento viene preventivamente certificata dai CERTIFICATORI.
Infatti, quando acquisto una “pen drive” con il software della firma digitale, viene inserito il
mio nome e le mie generalità. Per ogni firma digitale, corrisponde una sola persona.
4. Il certificato, normalmente, dura 2 anni; ciò anche al fine di evitare che l’evoluzione
tecnologica possa decrittarlo.
7 Se scade viene sospesa o revocata e la FD non produce più effetti giuridici.
Per verificare un documento firmato con una FD ormai scaduta (ma valida al momento
dell’apposizione della FD) esso può essere verificato nel REGISTRO DEL CERTIFICATORE
che deve contenere le FD rilasciate negli ultimi 20 anni. Perché il documento sia valido, deve
contenere una “marca temporale” che attesti il momento esatto in cui è stata apposta la FD.
CHE VALIDITA’ HA UN DOCUMENTO DIGITALE SE VINE STAMPATO SU CARTA?: Nessuno se
non vi è un Pubblico Ufficiale, a ciò designato, che, al momento della stampa, ne certifica la
conformità (una recente riforma del CAD, ha stabilito che la certificazione deve avvenire in
maniera automatica al momento della stampa).
CARTE ELETTRONICHE (Art. 64 e 65)
Nel momento in cui devono essere forniti servizi on-line, 2 sono gli strumenti principali per
l’identificazione dell’utente nei rapporti con la P.A.:
- la CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE)
- la CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI (CNS)
Entrambe valgono come firme digitali
La CIE ha l’obiettivo di sostituire il classico documento di identità cartaceo ed in questo senso,
contiene, in un microchip, i dati tipici di un documento di riconoscimento: nome, data e luogo di
nascita, residenza, ecc..., assieme alla foto del titolare. Nel microchip è anche contenuta la firma
digitale del titolare. E’, inoltre, dotata di una banda magnetica anticontraffazione. E’ valida
anche all’estero in Europa
La CNS serve per il riconoscimento del cittadino in rete e quindi per l’accesso ai servizi senza
avere la funzione di documento di riconoscimento “a vista” per il titolare
Entrambe potrebbero essere gli strumenti necessari per un futuro voto elettronico.
FOLLIA TUTTA ITALIANA: La CIE dipende dal Ministero degli Interni; la CNS dal Ministero
dell’Innovazione e la TESSERA SANITARIA, dalle Regioni.
IL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA’ (SPC)
Nell’Art. 73, comma 1, il SPC viene definito come “l’insieme delle infrastrutture tecnologiche che
permettono la connessione telematica tra le P.A.” (da NON confondere con la rete INTERNET).
L’utilizzo di queste infrastrutture risponde a due principi:
- INTERPERABILITA’
- COOPERAZIONE APPLICATIVA
L’INTEROPERABILITA’ è “la capacità di un prodotto o di un sistema informatico di interagire e
funzionare con altri prodotti o sistemi esistenti o in divenire”. Se per INTEROPERABILITA’ si fa
riferimento a come il dialogo tra diverse P.A. può avvenire (regole, standard, piattaforme,
ecc..), con la COOPERAZIONE APPLICATIVA il focus si sposta sul cosa, ovvero sull’oggetto
del dialogo, infatti la COOPERAZIONE APPLICATIVA si può definire come ”la capacità di uno
o più sistemi informatici di avvalersi – ciascuno nella propria logica applicativa –
dell’interscambio automatico di informazioni con gli altri sistemi”
A livello nazionale, l’SPC rappresenta la “principale iniziativa avviata con l’obiettivo di creare le
condizioni abilitanti di una piena diffusione dell’e-gvnmt a livello nazionale”.
Il SPC è gestito da 5 Società, ciascuna delle quali gestisce un accesso al SPC. Queste 5 Società
hanno vinto una gara pubblica e sono riconosciute dall’AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE.
Per una P.A., essere parte del SPC garantisce (a pagamento) la sicurezza della comunicazione
negli scambi tra le varie P.A. che fanno parte del SPC.
Il SPC ha una “protuberanza” interna la RETE INTERNAZIONALE PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (RIPA) (Art. 85) che consente di connettere telematicamente le
8
Amministrazioni italiane in territorio estero ed alcune installazioni strategiche come quelle
dell’ENI.
La RIPA viene gestita da società diverse da quelle che gestiscono il SPC.
SITI WEB DELLE P.A.
In generale, il CAD individua nel sito web il punto centrale di comunicazione col cittadino
(trasparenza) e, allo stesso momento, rappresenta il punto di accesso ai servizi forniti dalla P.A.
Dal 01/01/2014, tutte le P.A. sono obbligate a fornire on-line tutti i servizi legati alle procedure
amministrative che gestiscono.
I siti web devono avere determinate caratteristiche (definite all’Art. 53 del CAD) rispettando,
innanzi tutto, i principi generali di:
- accessibilità
- usabilità
- chiarezza di linguaggio
- semplicità di consultazione
- reperibilità
- completezza
- omogeneità
- interoperabilità
Per facilitarne il processo di fruizione, i servizi sono classificati all’interno di categorie pensate per
cittadini ed imprese, utilizzando la c.d. “Metafora degli eventi della vita”; ad ogni evento della vita
corrisponde un certo numero di servizi che la P.A. eroga e che sono necessari affinché quel
determinato evento inizi e possa svolgersi con successo.
CITTADINO IMPRESA
Essere cittadino Aprire una nuova attività
Avere un figlio Modificare una nuova attività
Avere una famiglia Sviluppare una nuova attività
Vivere in salute Terminare un’attività
Abitare Finanziare un’attività
Studiare Gestire il personale
Lavorare Possedere immobili
Percepire la pensione Pagare le tasse
Pagare le tasse Registrare marchi e brevetti
Fare e subire una denuncia Importare ed esportare
Usare un mezzo di trasporto Fare e subire una denuncia
Vivere il tempo libero e la cultura Salvaguardare l’ambiente
Fare sport
Andare all’estero
Vivere l’ambiente
9
Il successivo Art. 57 (Abrogato dal D.Lvo 33/2013, decreto “Trasparenza”) è dedicato ai moduli e
formulari da pubblicare sui siti web;
IL RIUSO DEL SOFTWARE
L’Art. 68 del CAD, prevede il ricorso al “r