Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 100
Appunti di diritto tributario Pag. 1 Appunti di diritto tributario Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto tributario Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto tributario Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto tributario Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto tributario Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto tributario Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto tributario Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto tributario Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto tributario Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto tributario Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto tributario Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto tributario Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto tributario Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto tributario Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto tributario Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto tributario Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto tributario Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto tributario Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto tributario Pag. 91
1 su 100
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

REGOLE APPLICATIVE, PRESUPPOSTI, BASE IMPONIBILE, MECCANISMO APPLICATIVO

L'IVA, nella definizione dell'art. 1 del DPR del 72 non è cambiata. Essendo un'imposta su consumi, e soggettivo), c'è un presupposto territoriale. Accanto ai presupposti che hanno tutti i tributi (oggettivo Quest'ultimo in realtà è doppio, perché ci sono i presupposti territoriali nazionali e comunitari. Presupposto generale dell'IVA sono anche le importazioni, da chiunque effettuate (sia da un operatore sia da un consumatore). L'IVA in dogana è infatti una forma d'imposizione doganale, economico, che si aggiunge ai dazi doganali. Nell'UE invece esiste un meccanismo per il quale gli scambi tra Paesi dell'UE sono come scambi interni. Presupposto oggettivo: di beni. Concetto definito nell'art. 2 del DPR 633. Art. 2 fa riferimento all'onerosità: 1. Cessioni questa è essenziale. Anche questo è fondamentale,

Perché la base imponibile è costruita sul corrispettivo effettivamente attuato. Per cessioni assimilate ed escluse vedi slides: ci sono le fattispecie più importanti. Le operazioni societarie, ad esempio, sono soggette ad imposte di registro e non ad un'imposta sui consumi, perché non manifestano di certo capacità contributiva effettuando operazioni di riorganizzazione.

Prestazioni di servizi. Concetto definito nell'art. 3 del DPR 633. Art. 3 del DPR 600 specifica la necessità di un corrispettivo. Poi riposta una elencazione esemplificativa e non tassativa e chiude con una norma atta a ricomprendere più fattispecie. Anche qui per operazioni assimilate ed esclusioni vedi le slides. Anche il leasing è una prestazione di servizi (per lo meno nella parte locativa, dato che poi all'acquisto si realizza una cessione di beni). Andare al bar e ricevere il panino dal barista viene definito un servizio e non cessione di un bene.

Se la pizza al taglio la porti via, è cessione di beni (cd. vendita da asporto); se la mangi lì la pizza, allora è prestazione di servizi. L'IVA è esclusa nell'ambito del diritto d'autore perché è una semplice norma di favore a livello comunitario. 3. Importazioni Gli artt. 2 e 3 del DPR 633 sono complessi solo perché ci sono varie assimilazioni, non per le definizioni generali. Presupposto soggettivo: 1. Esercizio di impresa 2. Esercizio di arti e professioni Impresa, arti e professioni sono definizioni definitive. Il nostro legislatore si è trovato da un lato vincolato dalla normativa comunitaria e libero per le imposte sui redditi, internamente. Allora il legislatore, per uguaglianza, ha deciso di definire impresa ed esercizio di arti e professioni allo stesso modo a livello interno e comunitario. Se così non fosse stato, ci sarebbero grandi difficoltà nel complesso. Quindi, l'art. 4 ha messo insieme.

varie definizioni, compreso quello dell'esercizio dell'impresa agricola. Abbiamo per l'IVA un regime agevolativo a livello comunitario, che avvantaggia l'agricoltura non industrializzata. Questo va di pari passo con quanto abbiamo già visto non ai fini dell'imposta sui redditi. in relazione alla differenza tra impresa agricola industriale e L'art. 5 traccia poi i confini dell'esercizio di arti e professioni. Abbiamo una norma residuale, che coincide tra l'altro con la definizione dell'art. 5 TUIR, che già abbiamo visto. C'è anche la norma sulle cococo, reddito assimilato al lavoro autonomo per IRPEF, che non sono soggetti IVA. Se però queste attività le svolge un soggetto normalmente e professionalmente (lavoro autonomo) è un soggetto IVA.

LEZIONE 22

L'IVA, dopo l'IRPEF allargata (considerando quindi anche le imposte sostitutive dell'IRPEF) è numericamente la seconda imposta.

L'IVA,

livello di UE, viene vista come fondamentale, perché è l'unica imposta che consente senza particolari distorsioni lo scambio commerciale fra i paesi all'interno dell'UE. Quindi l'introduzione di IVA fa da sponda al divieto di dazi doganali. Ci sono però grossi problemi di evasione in questo ambito (nei rapporti intracomunitari); infatti, è l'UE che sta intervenendo in ambito di scambio info. L'IVA è stata introdotta nel 1972, in attuazione della legge delega del 71. Quest'ultima era stata emanata perché l'Italia ebbe alcune proroghe per introdurre l'IVA, a seguito di direttive UE (Italia è stata l'ultima a introdurla). DPR 672/1973 introducono l'IVA in attuazione delle direttive comunitarie delle 1967. Le direttive IVA sono state circa 32/33. Una direttiva fondamentale è la sesta (del 1967, che ha trovato da noi provvedimenti attuativi nel 1978). È importante

Perché la Comunità europea non si è limitata di introdurre un'imposta di valore aggiunto, ma ha iniziato ad intervenire su presupposti e direttivi oggettivi e soggettivi e sulla determinazione della base imponibile.

Poi, altro passaggio fondamentale è la direttiva 212 del 2006, che riassorbe la sesta direttiva e le altre emanate dal 1967 al 2006: è infatti detta direttiva "Rifusione". È uno dei pochi esempi di un vero e proprio Testo Unico a livello comunitario. È un punto di riferimento per integrazione e lettura e anche per la conformità delle norme in materia di IVA. Questa direttiva consta di più di 400 articoli. È probabile che l'Europa entri sempre più anche negli aspetti procedimentali, dato l'alto tasso di evasione.

La direttiva dn.8 del 2008 è stata introdotta in Italia con d.lgs. 18/2010. Riguarda la territorialità dell'IVA. Entra anche nei rapporti

intracomunitari. Si parla dell'IVA come imposta comunitaria perché l'unica cosa che è rimessa allo Stato sono le imposte non pagate. L'Italia è uno degli stati più rigidi, perché le sanzioni arrivano fino al quadruplo delle imposte non pagate.

L'aliquota IVA è una disciplina un po' strana, perché regolamenti e direttive comunitarie prevedono che l'aliquota ordinaria deve essere compresa tra il 19% e il 26%, salvo espresse deroghe che il Consiglio dell'UE può dare ai singoli Paesi.

L'IVA è il tributo proprio dell'UE. Tutto il meccanismo europeo funziona con una compartecipazione dello 0.50 (una parte del gettito dell'IVA di ciascun Paese va versato all'UE). Quindi c'è un interesse proprio e diretto nel combattere l'evasione massiccia. Ed ecco perché quando ci sono stati i condoni, non erano applicabili all'IVA.

Quasi tutti i Paesi del mondo hanno adottato sui

consumi un'imposizione quanto meno simile all'IVA. L'unico Paese al mondo che si differenzia sono gli USA, per una ragione costituzionale: perché l'imposta sui consumi è di competenza dei singoli stati, non della Federazione. L'IVA è un'imposta:

  1. PLURIFASE. Si applica infatti in tutte le fasi della catena produttiva e distributiva, dalla produzione al consumo. È come se ogni soggetto che interviene in questa catena pagasse un pezzetto
  2. NON CUMULATIVA. Non c'è il fenomeno, che invece si verificava nelle precedenti imposte (900 in tutti i paesi del mondo), dell'imposta su imposta. È un'imposta sui consumi di tipo neutrale. Se i passaggi dal produttore sono 3 o sono 30, l'imposta non cambia (se il prezzo è uguale e tutto è regolare).

Esempio per capire il meccanismo applicativo. Soggetto attivo acquista a 50 + 10 di IVA e rivende a 100 + IVA 20. Il soggetto ha inizialmente

subito la rivalsa da chi sta a monte di 10 e ha addebitato 20 di IVA. Il principio di detrazione è fondamentale. Lui in sintesi versa 10 di IVA. Per capire la differenza tra imposte sui consumi a cascata (es. IGE, che è stata in vigore fino al 31 dicembre del 1972) e IVA, vedi la slide. Si chiama IVA perché l'introito dell'Erario corrisponde con il valore che viene aggiunto a ciascun passaggio. Nell'IVA basta che un solo punto della catena evada affinché tutta la catena evada. Dobbiamo poi distinguere tra contribuente di fatto e di diritto. Il contribuente di fatto è il consumatore finale, perché viene effettivamente inciso dal tributo (restituendolo a tutti coloro che nelle fasi precedenti hanno "anticipato l'IVA). Il contribuente di diritto sono produttore, grossista, dettagliante, etc., ergo tutti coloro che hanno preso parte al ciclo economico. Sono considerati contribuenti di diritto perché sono loro chematerialmente devono versare (in via cumulativa il 16 di ogni mese) e fare tutti gli adempimenti connessi. Piccolo problema relativo alla capacità contributiva. Il consumo è il presupposto delle imposte indirette (insieme al trasferimento di ricchezza). L'IVA non colpisce l'esercizio di attività di impresa. Il meccanismo dell'IVA è che i contribuenti di diritto anticipano l'imposta che in via definitiva è dovuta dal consumatore finale. C'è una situazione simile a quella del sostituto di imposta. Quindi è finale che va vista la capacità contributiva. Questo tra l'altro giustifica la verso il consumatore sussistenza di aliquote differenziate, perché manifesti maggior capacità contributiva consumando beni di maggior valore e quindi con valore aggiunto più alto. Ci sono state anche sentenze della Corte di Giustizia che hanno ricostruito l'IVA esattamente in questi termini (IVA che

Si applica frazionatamente con tanti acconti nella vicenda produttiva; il vero contribuente è il consumatore).

REGOLE APPLICATIVE, PRESUPPOSTI, BASE IMPONIBILE, MECCANISMO APPLICATIVO.

L'IVA, nella definizione dell'art. 1 del DPR del 72 non è cambiata. Essendo un'imposta su consumi, accanto ai presupposti che hanno tutti i tributi (oggettivo e soggettivo), c'è un presupposto territoriale. Quest'ultimo in realtà è doppio, perché ci sono i presupposti territoriali nazionali e comunitari. Presupposto generale dell'IVA sono anche le importazioni, da chiunque effettuate (sia da un operatore economico, sia da un consumatore). L'IVA in dogana è infatti una forma d'imposizione doganale, che si aggiunge ai dazi doganali. Nell'UE invece esiste un meccanismo per il quale gli scambi tra Paesi dell'UE sono come scambi interni.

Presupposto oggettivo: Cessioni di beni. Concetto definito nell'art.

2 del DPR 633. Art. 2 fa riferimento all'onerosità:4. questa è essenziale. Anche qu
Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
100 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiara.t.98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Marchetti Fabio.