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LA CONSUETUDINE
Definizione: “È una regola di comportamento giuridicamente obbligatoria che si ricava
direttamente dai fatti” (fonti fatto). Sono presenti due elementi, cioè:
Elemento materiale, cioè un comportamento che viene tendenzialmente da tutti
(non da pochi) e da tempo seguito all’interno di una certa comunità.
Elemento soggettivo, ci deve essere una convinzione diffusa che la regola è
giuridicamente obbligatoria.
Nella gerarchia delle fonti, la consuetudine è situata all’ultimo posto per importanza. È
una fonte non scritta, viene riconosciuta (non creata) dai giudici. Il Codice Civile dice
che nelle materie regolate da leggi o regolamenti, gli usi hanno efficacia solo se sono
citati o richiamati espressamente da queste fonti. È importante studiarla perché nel
Medioevo era l’unica fonte ed era la più importante.
CAPITOLO 3: GLI ORGANI COSTITUZIONALI
ORGANO: lo Stato è visto come composto da organi, proprio come il corpo umano.
L’organo fa gli interessi dello Stato.
COSTITUZIONALE: si dice costituzionale è dato che è previsto dalla Costituzione. Gli
organi costituzionali danno garanzie di indipendenza verso gli esterni, dato che questi
organi hanno un proprio regolamento, un proprio apparato (uffici, strutture) e gli sono
riconosciute delle immunità. Inoltre sono dotati di poteri politici (decidono cosa fare e
cosa non fare).
Gli organi costituzionale sono 5: Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica,
Corte Costituzionale e Corpo Elettorale.
IL PARLAMENTO
Unico organo costituzionale eletto dal corpo elettorale. Elegge il PDR e anche una
quota di giudici costituzionali. Detiene il potere legislativo e influenza il governo. Il
meccanismo è quello della delega politica, cioè che il parlamento è composto da
soggetti che ricevono una delega a rappresentare il corpo elettorale. I lavori del
parlamento devono esser pubblici
È previsto dall’articolo 55 della Costituzione. Il termine “Parlamento” è di origine
inglese e deriva da “parlare”. Si dividono in due grandi categorie: MONOCAMERALI e
BICAMERALI. Il Parlamento italiano è bicamerale (Camera dei Deputati e Senato della
Repubblica) mentre la Russia sovietica o la Cina sono esempi di monocameralismo.
Normalmente i Parlamenti sono composti da 2 camere perché magari in passato una
delle due serviva a rappresentare un certo ceto sociale (i nobili, i lords) oppure perché
negli stati federali la seconda camera rappresenta gli stati federali e non i cittadini.
Il bicameralismo è stato quindi introdotto per avere due pareri diversi, anche se in
Italia non è stato introdotto per le ragioni precedenti. Infatti nel 1948 la seconda
camera venne messa come camera di compensazione, in modo che non fossero
prese decisioni avventate da parte della prima camera. Il nostro è quindi un
BICAMERALISMO PERFETTO, perché le due camere hanno gli stessi poteri.
Caratteristiche del Parlamento: è un organo collegiale, cioè formato da più persone. È
necessario sia presente un quorum strutturale, cioè che deve essere presente almeno
la metà degli aventi diritto al voto, altrimenti la discussione non è valida.
Normalmente si approva a maggioranza semplice (50% + 1 dei presenti), tranne in
casi dove è richiesta la maggioranza qualificata (es: per la legge costituzionale).
I sistemi elettorali di Camera e Senato
Definizione di Corpo Elettorale: “è l’insieme di coloro che hanno diritto di partecipare
ad una certa elezione”. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno
raggiunto la maggiore età. C’è quindi il suffragio universale. Si possono distinguere
2 tipi di elettorato:
ELETTORATO ATTIVO: è il diritto di votare (per la Camera lo si acquisisce a 18
anni, per il Senato a 25).
ELETTORATO PASSIVO: è il diritto ad essere candidati (per la Camera lo si
acquisisce a 25 anni, per il Senato a 40). In questo caso bisogna prestare
all’INCOMPATIBILITA’
attenzione (ovvero la carica che si assume è incompatibile con
un’altra carica, ad esempio non si può essere contemporaneamente deputati e
senatori). Incompatibilità ≠ ineleggibilità è la mancanza dell’elettorato passivo
(esempio: meno di 25 anni per la Camera, o meno di 40 per il Senato).
Il voto: il voto è personale (no tramite delega), uguale, libero e segreto. Il suo
esercizio è un dovere civico, cioè di tutti i cittadini (che è diverso da un dovere
giuridico, dove se non viene rispettato sono previste sanzioni). Tutti i sistemi elettorali
nazionali si basano su collegi elettorali: suddivisione del corpo elettorale in collegi
per l’elezione di una camera del Parlamento. Essi garantiscono una garanzia per le
minoranze e una miglior rappresentanza degli interessi locali.
Collegi elettorali Uninominali (1 solo eleggibile): danno vita a
sistemi elettorali maggioritari, dove l’unico seggio in
palio viene vinto dalla lista che ha ottenuto la
maggioranza dei voti. Esempi di sistemi elettorali
a turno unico
maggioritari sono quelli in Gran
doppio turno
Bretagna, o a in Francia (al 1° turno si
presentano tutti i partiti e viene eletto solo il partito
se ottiene il 50% dei voti, al 2° turno partecipano
tutti quelli che ottengono almeno il 12,5%.
Plurinominali (più di 1 eleggibile): danno vita a
sistemi elettorali proporzionali, i cui saggi vengono
distribuiti in proporzione ai voti ottenuti dalle singole
clausola di sbarramento(ad
liste. La esempio del 5%
in Germania) prevede i seggi solo per chi supera
quella determinata percentuale.
I Sistemi maggioritari sono più governabili, mentre i sistemi proporzionali
rappresentano meglio i cittadini.
La Camera dei Deputati ha un sistema proporzionale di lista su base nazionale con
clausola di sbarramento del 4% per i partiti e del 10% per le coalizioni. Inoltre c’è la
possibilità di esprimere una preferenza.
Il Senato della Repubblica ha un sistema proporzionale di lista su base nazionale
con clausola di sbarramento dell’8% per i partiti e del 20% per le coalizioni.
Status di parlamentate (immunità parlamentari)
Ci sono particolari garanzie previste dalla Costituzione a tutela della libertà del
parlamentare e delle sue funzioni. L’immunità è riconducibile alla funzione e non alla
persona del parlamentare; è irrinunciabile da parte dello stesso.
1) IMMUNITA’ SOSTANZIALE: non possono essere giudicati riguardo i voti e le
opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni. È sostanziale perché riguarda i
fatti in sé, non il modo di accertarli. Il Parlamento non è perseguibile neanche finito
il mandato.
2) IMMUNITA’ PROCEDURALE: è necessaria un autorizzazione della Camera di
appartenenza per limitazioni della libertà personale (arresto), domiciliare
(perquisizioni) e di comunicazione (intercettazioni telefoniche).
Inoltre i Parlamentari ricevono un’indennità stabilita dalla legge.
Durata della legislatura La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica sono
eletti per 5 anni. La durata di una camera non può essere prorogata se non per legge
e soltanto in caso di guerra. Le elezioni delle nuove camere devono avvenire entro 70
giorni dallo scioglimento delle vecchie camere e la prima riunione delle nuove camere
deve tenersi entro 20 giorni dalle elezioni. Nel corso di questi 90 giorni si applica la
regola della prorogatio alla vecchia legislatura, finché non si riuniscono le nuove
camere.
Scioglimento delle camere è una competenza formale del Presidente della
Repubblica. Lo scioglimento può avvenire alla scadenza della legislatura (atto dovuto)
oppure in anticipo, ovvero prima della scadenza. Il Presidente della Repubblica può,
sentiti i loro Presidenti, sciogliere le camere o anche una sola se non esiste una
maggioranza parlamentare (e quindi bisogna andare a nuove elezioni). Questo non
può avvenire negli ultimi 6 mesi del suo mandato (semestre bianco), salvo che essi
coincidano con gli ultimi 6 mesi della legislatura. In ogni caso l’atto (lo scioglimento)
va controfirmato dal Presidente del Consiglio.
Organizzazione della camere
È dovuta dalla complessità del Parlamento, che è formato da 6030 deputati, 315
senatori, 5 senatori a vita e gli ex PdR. I Presidenti di ciascuna camera sono eletti
dagli stessi parlamentari e rappresentano l’indipendenza dell’organo. Il Presidente di
ciascuna camera la rappresenta, ne dirige i lavori e l’organizzazione ma NON decide
l’ordine del giorno, che viene stabilito dagli organi collegiali (ogni camera ha il suo
ordine del giorno).
Le Giunte parlamentari hanno funzioni che servono a garantire l’indipendenza di
ciascuna camera e sono composti in proporzione ai gruppi parlamentari. Sono di 3 tipi:
Per il regolamento: ogni camera ha il suo regolamento e ogni volta che c’è un
problema interviene questa giunta che studia e istruisce il caso.
Per l’autorizzazione a procedere, su richiesta dei giudici (la giunta prima
esamina le prove).
Per le elezioni, infatti giudica sulla regolarità delle elezioni.
Queste 3 giunte valutano i rispettivi argomenti, ma la decisione finale spetta
all’assemblea SEMPRE.
Le Commissioni parlamentari sono formate in proporzione alla forza dei gruppi
parlamentari e possono essere:
PERMANENTI: costituite una volta per tutte con competenza su una materia
determinata. I membri però non sono permanenti, ma cambiano ogni 2 anni.
sede legislativa sede politica
Possono essere in (quando adottano le leggi) o in
(riguarda i casi politici).
SPECIALI: sono costituite per compiere una certa cosa, dopodiché vengono
sede legislativa, di inchiesta.
sciolte. Anch’esse possono essere in oppure In
quest’ultimo caso ciascuna camera può disporre inchieste su materie di
pubblico interesse. Può essere costituita da ciascuna camera o dalle camere
insieme. Serve a fare un’inchiesta su una materia di interesse pubblico. Non può
direttamente emettere sentenza ma serve solo a sollevare l’interesse di un
tema, infatti si limita a suggerire i provvedimenti.
I Gruppi parlamentari: ogni parlamentare deve appartenere a un gruppo
parlamentare. Ogni gruppo è costituito su base volontaria da parlamentari che hanno
una comune identità politica. È previsto un gruppo misto per parlamentari che non
aderiscono a uno specifico gruppo e per costituire un gruppo ci devono essere almeno
20 deputati per la Camera, 10 senatori per il Senato. Servono a sempl