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Estratto del documento

Comunione dei beni volta a determinare la condivisione da parte dei coniugi.

La comunione legale non è una comunione universale (non comprende tutto quanto

appartenente a ciascun coniuge. E’ una comunione che ha per oggetto acquisti compiuti

dai 2 coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio. La comunione legale ha per

oggetto quasi tutti i beni acquistati durante il matrimonio tranne i beni personali (beni di

cui prima del matrimonio il coniuge era proprietario).

Scioglimento avviene per morte di uno dei coniugi, sentenza di divorzio, dichiarazione o

morte presunta.

Amministrazione della comunione:

Atti ordinaria amministrazione: Ogni coniuge può acquistarla disgiuntamente dall’altro.

Atti eccedenti l’ordinaria amministrazione: Amministrazione congiunta dei coniugi. Essi

sono compiuti da un coniuge senza il consenso dell’altro sono annullabili se riguardano

beni immobili e mobili registrati.

E’ prevista la possibilità di istituire un fondo patrimoniale per far fronte ai bisogni della

famiglia. Può essere costituito da ciascun coniuge, da entrambi. Impresa famigliare: la

norma mira a tutelare i famigliari dell’imprenditore che prestano ai fatti in modo

continuativo.

Filiazione legittima

La filiazione è legittima quando il figlio è stato concepito da genitori tra loro sposati e in

costanza di matrimonio. Per molto tempo c’è stata differenza giuridica tra i figli nati in

costanza di matrimonio e figli nati al di fuori di esso. Per avere filiazione legittima occorre:

Esistenza di un matrimonio valido tra i genitori; figlio partorito dalla moglie.

La filiazione può essere provata dall’atto di nascita iscritto nei registi dello stato civile. O

con il permesso dello Stato di figlio legittimo se manca l’atto di nascita. Il possesso di

stato scaturisce dalla necessità di 3 elementi: Nomen (cognome del padre); TRACTATUS

(essere sempre ritenuto dal padre con un figlio); FAMA.

Azione di disconoscimento della paternità:

Quando il figlio è stato concepito durante il matrimonio, si presume che il marito della

madre sia il padre. Tale prevenzione non è assoluta, è dunque possibile farne prova

contraria. Per ciò è necessario agire con l’azione di disconoscimento di paternità. Tale

azione non spetta solo al padre, ma può anche la madre o il figlio di 18 anni.

Le condizioni necessarie sono: Se i coniugi hanno coabitato nel periodo compreso fra il

300 e i 180 giorni prima della nascita; Se durante il tempo predetto il marito era affetto da

impotenza; Se per tale periodo la moglie ha commesso un adulterio.

L’azione di disconoscimento è imposta a termini di decadenza:

Da parte della madre: Entro 6 mesi della nascita del figlio;

Da parte del marito: Nel termine di 1 anni dalla nascita;

Da parte del figlio: Entro un anno dai 18 o dal momento che viene a conoscenza di fatti

che rendono possibile il disconoscimento.

Azione di reclamo della legittimità:

Nel caso in cui manchi un titolo che documenti lo status di figlio legittimo, il figlio può

chiedere di fare allertare lo status giudicamene.

Chi non può avere i figli: Procreazione assistita:

Mediante intervento medico è regolata dalla l 40/2004. Si può ricorrere a tale pratica per

favorire la soluzione dei problemi derivanti da fertilità. Può accadere nelle coppie di

persone maggiorenni di sesso diverso. La volontà di accedere alla procreazione assistita

deve essere espressa dalla coppia sulla base di un consenso informato ricevuto dal medico

responsabile della struttura nella quale è previsto sia eseguito l’intervento. Il nascituro

assume lo status di figlio legittimo/ naturale della coppia.

Gli obblighi.

Il matrimonio impone ai genitori l’obbligo di mantenere, istruire ed educare. A loro volta

i figli devono rispettare i genitori e contribuire al mantenimento della famiglia, sin quando

convivono. Il figlio è oggetto alla podestà dei genitori, fino al raggiungimento della

maggiore età.

Il giudice può promuovere la decadenza della potestà quando il genitore viola i doveri.

Se entrambi i genitori sono morti o non possono esercitare la potestà sui figli, si apre la

tutela.

ADOZIONE

Istituto giuridico che permette ad un soggetto di trarre ufficialmente un altro soggetto

come figlio. L’adozione dei minori è disciplinata dalla legge 184/1983.

Il minore è dichiarato adottabile quando è in stato di abbandono, priva di assistenza

materiale e morale da parte dei genitori a meno che la privazione sia temporanea e dovuta

ad impedimenti di forza maggiore.

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Rebe_1999 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Toti Musumeci Salvatore.