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Comunione dei beni volta a determinare la condivisione da parte dei coniugi.
La comunione legale non è una comunione universale (non comprende tutto quanto
appartenente a ciascun coniuge. E’ una comunione che ha per oggetto acquisti compiuti
dai 2 coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio. La comunione legale ha per
oggetto quasi tutti i beni acquistati durante il matrimonio tranne i beni personali (beni di
cui prima del matrimonio il coniuge era proprietario).
Scioglimento avviene per morte di uno dei coniugi, sentenza di divorzio, dichiarazione o
morte presunta.
Amministrazione della comunione:
Atti ordinaria amministrazione: Ogni coniuge può acquistarla disgiuntamente dall’altro.
Atti eccedenti l’ordinaria amministrazione: Amministrazione congiunta dei coniugi. Essi
sono compiuti da un coniuge senza il consenso dell’altro sono annullabili se riguardano
beni immobili e mobili registrati.
E’ prevista la possibilità di istituire un fondo patrimoniale per far fronte ai bisogni della
famiglia. Può essere costituito da ciascun coniuge, da entrambi. Impresa famigliare: la
norma mira a tutelare i famigliari dell’imprenditore che prestano ai fatti in modo
continuativo.
Filiazione legittima
La filiazione è legittima quando il figlio è stato concepito da genitori tra loro sposati e in
costanza di matrimonio. Per molto tempo c’è stata differenza giuridica tra i figli nati in
costanza di matrimonio e figli nati al di fuori di esso. Per avere filiazione legittima occorre:
Esistenza di un matrimonio valido tra i genitori; figlio partorito dalla moglie.
La filiazione può essere provata dall’atto di nascita iscritto nei registi dello stato civile. O
con il permesso dello Stato di figlio legittimo se manca l’atto di nascita. Il possesso di
stato scaturisce dalla necessità di 3 elementi: Nomen (cognome del padre); TRACTATUS
(essere sempre ritenuto dal padre con un figlio); FAMA.
Azione di disconoscimento della paternità:
Quando il figlio è stato concepito durante il matrimonio, si presume che il marito della
madre sia il padre. Tale prevenzione non è assoluta, è dunque possibile farne prova
contraria. Per ciò è necessario agire con l’azione di disconoscimento di paternità. Tale
azione non spetta solo al padre, ma può anche la madre o il figlio di 18 anni.
Le condizioni necessarie sono: Se i coniugi hanno coabitato nel periodo compreso fra il
300 e i 180 giorni prima della nascita; Se durante il tempo predetto il marito era affetto da
impotenza; Se per tale periodo la moglie ha commesso un adulterio.
L’azione di disconoscimento è imposta a termini di decadenza:
Da parte della madre: Entro 6 mesi della nascita del figlio;
Da parte del marito: Nel termine di 1 anni dalla nascita;
Da parte del figlio: Entro un anno dai 18 o dal momento che viene a conoscenza di fatti
che rendono possibile il disconoscimento.
Azione di reclamo della legittimità:
Nel caso in cui manchi un titolo che documenti lo status di figlio legittimo, il figlio può
chiedere di fare allertare lo status giudicamene.
Chi non può avere i figli: Procreazione assistita:
Mediante intervento medico è regolata dalla l 40/2004. Si può ricorrere a tale pratica per
favorire la soluzione dei problemi derivanti da fertilità. Può accadere nelle coppie di
persone maggiorenni di sesso diverso. La volontà di accedere alla procreazione assistita
deve essere espressa dalla coppia sulla base di un consenso informato ricevuto dal medico
responsabile della struttura nella quale è previsto sia eseguito l’intervento. Il nascituro
assume lo status di figlio legittimo/ naturale della coppia.
Gli obblighi.
Il matrimonio impone ai genitori l’obbligo di mantenere, istruire ed educare. A loro volta
i figli devono rispettare i genitori e contribuire al mantenimento della famiglia, sin quando
convivono. Il figlio è oggetto alla podestà dei genitori, fino al raggiungimento della
maggiore età.
Il giudice può promuovere la decadenza della potestà quando il genitore viola i doveri.
Se entrambi i genitori sono morti o non possono esercitare la potestà sui figli, si apre la
tutela.
ADOZIONE
Istituto giuridico che permette ad un soggetto di trarre ufficialmente un altro soggetto
come figlio. L’adozione dei minori è disciplinata dalla legge 184/1983.
Il minore è dichiarato adottabile quando è in stato di abbandono, priva di assistenza
materiale e morale da parte dei genitori a meno che la privazione sia temporanea e dovuta
ad impedimenti di forza maggiore.