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I COSIDDETTI ORGANI AUSILIARI

La terza sezione del titolo della costituzioni dedicato al Governo raggruppa, sotto la

​ ​

intitolazione di organi ausiliari, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro​ , il Consiglio

di Stato​ e la Corte dei Conti​ .

Il Consiglio di Stato

Si tratta di un organo sia di consulenza giuridico-amministrativa che di tutela della giustizia

nell'amministrazione​ . Entrambe le funzioni sono quindi affidate ad organi composti da

magistrati amministrativi. ​

Il Consiglio di Stato si articola in sette sezioni​ : le prime quattro con competenze consultive,

le altre con competenze giurisdizionali. E' anche l'organo di appello​ rispetto alle sentenze

adottate dai TAR.

Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa​ è formato dal Presidente del

Consiglio di Stato, da quattro magistrati del Consiglio di Stato e da sei magistrati dei TAR

eletti dalle rispettive magistrature, nonchè da quattro cittadini nominati per metà dalla

camera e per metà dal Senato. Quest'organo è chiamato a delibirare, oltre che su una serie

di questiopni organizzative, su tutti i provvedimenti attinenti lo status dei magistrati, le

sanzioni disciplinari, il conferimento di incarichi esterni, i criteri per i carichi di lavoro dei

magistrati e per l'esercizio dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato.

La residua influenza del Governo passa attraverso la nomina del PResidente del Consiglio

di Stato da parte del Consiglio dei Ministri.

Molto importante è la distinzione delle funzioni consultive in facoltative, obbligatorie o

vincolanti​ .

La Corte dei conti

La Corte dei Conti​ esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche

quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme

stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce

in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro avvenuto. Ha

giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

CAPITOLO 11

L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Nella costruzione giuridica dello Stato di diritto contemporaneo alcune delle scelte

fondamentali si concretizzano nelle norme relative ai diversi tipi di attività​ che gli organi della

pubblica amministrazione pongono in essere per il concreto perseguimento dei fini pubblici.

Si può verificare quale sia la capacità di effettiva realizzazione dei fini tanto impegnativi e

differenziati che lo Stato sociale si pone (​ buon andamento​ ). Si può constatare quanto il

primato degli organi legislativi sugli organi di governo abbia cambiato il modo di essere e di

agire dei pubblici poteri.

Attività amministrativa e principio di legalità

L'attività degli organi amministrativi​ è sottoposta sotto molteplici aspetti alla legge. Essa è

definita come l'attività che persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di

economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza secondo le modalità previste dalla legge.

Vi sono vincoli​ che l'azione della pubblica amministrazione incontra nella legislazione di tipo

organizzativo ed in quella di spesa e bilancio. Vi è la necessità che la legge disciplini i fini e

gli strumenti dell'azione amministrativa.

Manca in Costituzione una prescrizione generale di puntuale sottoposizione dell'azione

amministrativa a vincoli legislativi sostanziali (legalità in senso sostanziale = linee

fondamentali entro cui l'amm. pubb. deve operare).

La nostra Costituzione prevede infatti ipotesi di riserve di legge​ , che equivalgono alla

prescrizione che la disciplina di quelle determinate materie possa essere posta solo dal

legislatore.

Gli atti della pubblica amministrazione

Distinzione fondamentale è quella che c'è tra:

● atti amministrativi unilaterali di tipo autoritativo​ (riservati alle pubb. amm.)

● atti privi di una particolare efficacia giuridica

● atti di diritto comune

Atti autoritativi

Sono atti che possono essere posti in esser solo dagli organi della pubblica

amministrazione. Sono anche dotati di una particolare efficacia giuridica (imperatività

o autoritarietà . Non possono essere tipici, in quanto appositamente previsti come gli

strumenti giuridici per conseguire quei determinati fini. ​

Nell'ambito dei servizi pubblici, buona parte delle attività consistono in attività di servizio

verso gli utenti ed in comportamenti del tutto omogenei a quelli prestati da un qualsiasi

soggetto che svolga un'attività analoga.

La vera diversità si ha quando il legislatore permette che la pubb amm operi mediante veri e

propri strumenti giuridici di diritto privato in quanto ritenuti più idonei in quel contesto.

La discrezionalità amministrativa

E' la discrezionalità di cui dispongono gli organi amministrativi nell'adozione dei loro atti​ . Con

questa espressione ci si riferisce al potere che ha un organo​ (non solo amministrativo ma

anche giurisdizionale e legislativo) di scegliere nell'ambito di uno spazio delimitato da

prescrizioni normative.

Essa presenta alcune caratteristiche: ​

● l'autorità amministrativa deve concretizzare la volontà legislativa​ , ovvero la sua fonte

di legittimazione

● possiede altri limiti​ derivati dall'art 97 cost.

Di norma, all'amministrazione spetta determinare se e quando adottare l'atto, con quali

modalità, con quali eventuali contenuti più specifici.

​ ​

NB! La discrezionalità amministrativa è inesistente negli atti vincolati​ , e massima negli atti

della cosiddetta alta amministrazione. ​

L'organo amministrativo deve quindi operare per il perseguimento del fine legislativo,

valutando anche gli interessi pubblici secondari e gli interessi privati legittimamente

considerabili​ . L'atto sarà quindi frutto di una valutazione ponderata di diversi interessi.

Discrezionalità tecnica

Discrezionalità caratterizzata dall'utilizzazione di un potere di scelta esercitato sulla

base di valutazioni tecniche di tipo scientifico, che sottraggono ogni discrezionalità

all'amministrazione in questione.

I procedimenti amministrativi

Lo studio dei procedimenti amministrativi mira a evidenziare i rapporti intercorrenti tra i

diversi atti degli organi e degli uffici pubblici al fine di svolgere l'attività amministrativa

necessaria per produrre gli effetti giuridici voluti.

Si consideri che il provvedimento amministrativo dovrà essere il prodotto di un giusto

procedimento. ​

Il legislatore prevede apposite fasi procedimentali​ per garantite e disciplinare la

partecipazione dei diversi interessati ad alcune fasi del procedimento.

Si distinguono 3 fasi:

1. fase preparatoria

2. fase costitutiva

3. fase integrativa della efficacia dell'atto deliberato

Fase preparatoria

Essa mira a fornire all'autorità deliberante tutti gli elementi necessari per la decisione:

è indispensabile l'atto di iniziativa, poi si apre la sottoffase istruttoria, nella quale gli

organi amministrativi competenti raccolgono tutte le informazioni che reputano

necessarie. Segue la sottofase della raccolta dei pareri di appositi organi

amministrativi, dotati di particolari competenze. Qui si distinguono pareri​ :

○ facoltativi

○ obbligatori

○ vincolanti

Fase costitutiva

In questa fase l'organo competente adotta l'atto, nella forma e con le modalità

prescritte. In questo modo l'atto si può ritenere perfetto.

La fase deliberativa​ che segue è semplice se l'adozione dell'atto è di competenza di

un organo monocratico o collegiale, complessa se debbano intervenire più organi.

Fase integrativa dell'efficacia

Questa fase riguarda le modalità con le quali atti perfetti possono giungere a produrre

i loro effetti giuridici.

La fase del controllo​ di presenza di vizi di legittimità non è sempre indispensabile.

Diverse sono le forme e le modalità del controllo sugli atti amministrativi di norma il

controllo viene svolto prima della fase integrativa dell'efficacia. Altro discorso va fatto

se l'organo di controllo dispone del potere di sindacare anche l'opportunità degli atti

(controllo di merito), potendo imporre così la stessa riforma dell'atto.

Al termine​ delle varie fasi del procedimento si ha un atto perfetto e efficace​ .

La validità dell'atto dipende invece dalla sua conformità alle diverse prescrizioni normative

che me stabiliscono i requisiti sostanziali e procedimentali.

GLI ATTI AMMINISTRATIVI

Atti e provvedimenti amministrativi

Atti amministrativi​ :

● meri atti amministrativi​ , corrispondono a momenti interni delle fasi del procedimento

o in dichiarazioni di conoscenza

● provvedimenti amministrativi​ , rappresentano la volontà di una pubblica

amministrazione sono assisti dalla capacità di incidere sulle posizione giuridiche

coinvolte (imperatività)

Particolare efficacia dei provvedimenti amministrativi

● Imperatività​ = tipica capacità del provvedimento amministrativo di incidere in via

unilaterale sulla situazione giuridica del soggetto destinatario dell'atto

● Esecutività​ = idoneità di poter immediatamente giungere alla fase della loro

esecuzione, ove necessaria

● Esecutorietà​ = concerne la fase dell'esecuzione forzata della pretesa

dell'amministrazione controllo la volontà del soggetto coinvolto, senza che ciò

dipenda dall'intervento di un giudice

● Inoppugnabilità​ = impossibilità (completa o parziale) di impugnare l'atto davanti agli

organi della giustizia amministrativa

Elementi degli atti amministrativi

● Soggetto​ = organo titolare del potere amministrativo che viene esercitato tramite il

provvedimento

● Oggetto​ = persona, cosa, situazione giuridica su cui si producono gli effetti dell'atto.

Individuato tramite:

○ competenza per materia

○ competenza per territorio

○ competenza per grado

● Causa giuridica​ = interesse pubblico primario che la legge ha voluto tutelare o

conseguire, e che dovrà sempre caratterizzare l'esercizio della funzione

amministrativa

● Motivazione​ = parte integrata nel provvedimento in cui si indicano le ragioni che

hanno portato all'adozione del provvedimento

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A.A. 2016-2017
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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