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Il sistema giudiziario italiano
Si dispongono inoltre in vari gradi di giudizio (primo grado, processo di appello e impugnazione innanzi alla Corte di Cassazione), essi indicano la necessità di rivolgersi prima ai gradi inferiori per poi rivolgersi ad un grado superiore. Per puntare ad una carica più importante un magistrato deve partecipare ad un concorso indetto dal CSM, esso è però aperto ai magistrati che abbiano già conseguito una valutazione positiva in relazione alla materia per la quale è stato aperto il concorso. Prima invece c'era un avanzamento automatico su base temporale se non si ricevevano note di demerito. Il principio del giudice naturale Per tutelare l'assoluta oggettività dei collegi giudicanti e le garanzie costituzionali dei cittadini e degli stessi magistrati (citate nell'art. 25) esiste il principio della precostituzione. Tale principio sostiene che un giudice deve essere identificato prima che si realizzi la controversia e ciò.avviene attraverso la definizione delle competenze stabilite dalla legge. Funzione giudicante e requirente. Il pubblico ministero La funzione giurisdizionale è esercitata da dei magistrati che si suddividono in due categorie in base alla funzione: - giudici --> funzione giudicante; essi giudicano, pronunciandosi a favore di una delle due parti in una posizione di assoluta terzietà - pubblici ministeri (PM) --> funzione requirente; essi esercitano, nel processo penale, la pretesa punitiva dello Stato. Si tratta di un elemento fondamentale nel processo penale in quanto conduce le indagini nella fase preliminare e porta avanti l'accusa durante la fase del dibattito. Il Ministro della giustizia La funzione giurisdizionale è affidata ai magistrati, la funzione di amministrazione della giurisdizione è affidata al CSM. Nell'ambito del potere giudiziario si può identificare una terza attività, quella relativa alla gestione dei servizi; essaÈ affidata al Ministro della giustizia. A tale ministro sono affidati organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Egli si avvale dell'Ispettorato generale per esercitare una funzione di sorveglianza sugli uffici giudiziari, sui giudici, sui magistrati, sui P.M.. Ha una duplice funzione di gestione dei servizi relativi alla giustizia e di sorveglianza.
Esistono quindi due definizioni di politica della giustizia:
- Intensa come la determinazione dei mezzi e delle risorse utili a perseguire i fini della giustizia; questa è affidata al governo e, dunque, al ministro della giustizia.
- Intensa come la determinazione dei fini della giustizia; essa non deve esistere in quanto deve esserci sempre un'applicazione imparziale della legge.
La responsabilità penale e civile dei magistrati
Forme di responsabilità dei magistrati:
- Responsabilità penale: il giudice è soggetto a tale responsabilità sia come privato cittadino
Membri abbia tenuto un comportamento in grado di ledere il prestigio dell'ordine. L'attuale disciplina impone che un magistrato deve svolgere le sue funzioni "con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio". Si è inoltre fatta una distinzione tra illeciti legati all'esercizio della funzione giurisprudenziale e non: per il primo caso sono stati individuati comportamenti che arrecano danni alle parti, quali la mancata comunicazione al CSM di una situazione di incompatibilità, l'inosservanza dell'obbligo di astensione, comportamenti scorretti nei confronti delle parti, dei difensori, dei testimoni e di altri magistrati e l'interferenza nel lavoro di un altro magistrato. Per il secondo caso si sono identificate situazioni quali l'affidamento ad altri dei propri compiti, il ritardo reiterato nel compimento degli atti, il sottrarsi ripetutamente al servizio e l'irreperibilità.
per le esigenze di ufficio. Da ricordare che tali provvedimenti non possono in alcun modo essere rivolti contro l'atto giudiziario, in modo da garantirne l'indipendenza. Quindi qualora il giudice emetta un provvedimento privo di motivazioni o basato su una negligenza inescusabile le sanzioni si rivolgono esclusivamente al comportamento del giudice senza poter toccare in alcun modo l'atto (per semplificare, è oggetto di giudizio il comportamento del giudice e non il suo atto, benché tecnicamente o giuridicamente inesatto). Anche in questo caso è importante la clausola di garanzia per la quale non danno origine a responsabilità l'interpretazione delle norme, la valutazione dei fatti e delle prove. Sono inoltre sanzionati tutti i comportamenti legati all'utilizzo della carica per ottenere vantaggi per sé o per altri e l'intrattenimento di rapporti con persone sottoposte a procedimento penale. Non esiste alcuna
Responsabilità politica per i magistrati. La partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia.
La Costituzione italiana prevede una partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia (art. 102). Esistono infatti due organi, uno di primo grado e uno di secondo grado:
- La Corte d'assise: organo di primo grado, si compone di magistrati ordinari e giudici popolari. Sono 6 i giudici popolari mentre 2 i magistrati (uno ha funzione di magistrato d'appello che presiede il collegio e l'altro ha funzione di magistrato di tribunale). I giudici popolari vengono estratti tra i cittadini italiani in possesso delle normali capacità di diritto pubblico, di età compresa tra i 30 e i 65 anni e con titolo di studio di scuola media inferiore.
- La Corte d'assise di appello: organo di secondo grado; ha medesima composizione però il Presidente deve essere un magistrato con funzioni di Presidente di sezione della corte di appello.
- La nomina di giudici onorari, previsti dall'Art. 106 Cost.
- La partecipazione di giudici laici scelti su basi di professionalità alla Corte di cassazione, essi vengono designati dal CSM (anch'essi previsti dallo stesso articolo del punto precedente).
Magistratura e legittimazione democratica
Esiste un rapporto tra la
magistratura e la legittimazione popolare già intrinseco nella massima "i giudici sono soggetti soltanto alla legge", in quanto la legge viene identificata come l'espressione della sovranità popolare. Si può anche dire che l'applicazione del giudice della legge è l'espressione della volontà (o sovranità) popolare, poiché la giustizia è amministrata in nome del popolo (art.101). La funzione giurisdizionale, dunque, rientra tra quelle non esercitate direttamente dal popolo, nonostante persegua l'interesse generale. Il giudice, emettendo le sentenze, non si basa quindi su scelte sue, ma si rende garante di scelte del popolo sovrano. Quindi l'ordine giudiziario e la funzione giurisdizionale sono perfettamente riconducibili al principio democratico e a quello della sovranità popolare. Le autonomie territoriali I livelli territoriali substatuali: Regioni ed enti subregionali (Province CittàLa Repubblica viene definita come costituita da Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato (art.114).
Gli enti territoriali vengono infatti regolamentati dalla Costituzione nel Titolo V della Parte seconda (articoli 114 e seguenti), essi trovano però fondamento anche nel principio di autonomia di cui all’Art. 5.
Un’autonomia territoriale è un ente sub-statale dotato di almeno un organo rappresentativo dei cittadini che vivono su quel determinato territorio. Si possono suddividere in:
- Enti aventi potere legislativo: si tratta delle Regioni, esse hanno un’autonomia più ampia. Sono state previste per la prima volta dalla Costituzione repubblicana in quanto prima esistevano solamente come definizioni geografiche e sono state istituite tra il 1948 e il 1970. Vengono elencate nell’Art. 131 e sono 20; 5 a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia) e 15 a
statuto ordinario. Glistatuti speciali, che sono fonti di livello costituzionale, attribuiscono alle Regioni forme econdizioni particolari di autonomia; tutti gli statuti speciali sono diversi. Gli statuti ordinari,invece, sono uguali tra loro.
Enti privi di potere legislativo: si tratta degli enti subregionali, ovvero le Province, i Comunie le Città metropolitane. Essi hanno un’autonomia ridotta rispetto alle Regioni in quantonon possiedono alcuna potestà legislativa. I primi due enti esistevano primadell’introduzione della Costituzione, vennero infatti introdotti da due atti rispettivamentedel 1915 e del 1934. Le Città metropolitane sono state istituite solo di recente, a livellolegislativo infatti risalgono al 1990 e la loro istituzione è stata eseguita solamente negliultimi anni.
Le fonti delle Regioni e degli enti subregionaliAnche per quanto riguarda gli enti territoriali si hanno varie fonti diversamente collocate nellagerarchia:
- Fonti
di grado costituzionale: come già detto si tratta degli statuti speciali
Fonti di primo grado: sono gli statuti regionali ordinari e le leggi regionali