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ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

VEDO LIBRO

Dicotomia:

Diritto pubblico = studia la disciplina delle autorità , organizzazione, poteri e come li

esercitano

(periodo antico) potere arbitrio non trovava disciplina

(oggi) stati chiedono di disciplinare precisamente i poteri + sottoposizione a regole

→ relazioni tra autorità e comunità = tutti gli atti che hanno uno scopo e si riferiscono a

dei destinatari (poteri d’imperio = pubblici, esercitati e previsti per conseguire un

equilibrio di interesse generale)

→ artefice di ampi settori e campi

Diritto privato = regola i rapporti paritari fra gli appartenenti alle autorità

diritto posto non dalla collettività, ma dalle autorità

cosa si studia

Organizzazione costituzionale

 Principi fondamentali

 Sistema delle fonti

 Principi di altre discipline

 Es: elezioni Capo dello Stato, legge elettorale, CSM, revisioni costituzionali

→ i comportamenti umani possono essere permessi, prescritti o vietati secondo

determinate regole → non si riferiscono a singole persone o casi, ma presentano i

caratteri della GENERALITÀ (= valgono per tutti coloro che si trovano in quella

determinata situazione) e ASTRATTEZZA (= la norma vale tutte le volte che egli si trova

in una situazione dello stesso tipo)

→ sono regole che devono essere seguite ma possono essere trasgredite e contraddette =

la trasgressione è vietata ma è materialmente possibile → e proprio per questo ha senso

vietarla

→ esistono anche regole diverse: es. se aumenta la richiesta di certi beni, anche i prezzi di

questi aumentano (legge della domanda e offerta) = non corrispondono alla LEGGE in

quanto non vogliono imporre quei comportamenti ma constatano che essi di fatto si

verificano

REGOLE DI TIPO DESCRITTIVO = vanno solo a descrivere ciò che normalmente accade

→ possono essere vere o false in base all’osservazione empirica della realtà le confermi o

no → quella falsa è più qualcosa che non esiste come regola

REGOLE DI TIPO PRESCRITTIVO = prescrivono la necessità di seguirle in quanto

comportano sanzioni: qualificano come dovuto o vietato un determinato comportamento

→ non diventa falsa per la sola circostanza che il comportamento da essa prescritto non si

verifica → se trasgredita non cessa di esistere come regola

TRASGRESSIONE

La = è prevista e disapprovata e provoca l’applicazione di altre regole

stabilite per tali ipotesi

Le conseguenze negative che colpiscono un trasgressore si chiamano SANZIONI (non

sempre sono vere sanzioni es. regola secondo la quale chi è bugiardo viene evitato è

descrittiva) → le sanzioni riguardano solo regole prescrittive previste per quel determinato

comportamento = è un’altra regola sempre prescrittiva che stabilisce quale sanzione deve

essere inflitta in caso di trasgressione

ORDINAMENTO GIURIDICO

Insieme di regole, norme giuridiche che regolano il comportamento, l’attività e la vita della

comunità (gruppo sociale che risulta giuridicamente organizzato) → i giuristi, sociologi,

filosofi hanno fornito tante ricostruzioni

Collettività è organizzata (in quanto esistono delle regole) → non vi deve essere disordine

L’ordinamento giuridico era presente anche negli ordinamenti primitivi → diritto pubblico

limitato

IUS = legare, sottoporre al gioco

PLURALITÀ DEGLI ORDINAMENTI→ esistono diversi ordinamenti in corrispondenza alla

pluralità e diversità dei gruppi sociali : spesso si considerano tali solo gli ordinamenti dei

gruppi sociali indipendenti (ai quali nessuna autorità può prescrivere regole vincolanti se

non con il loro consenso)

Sono quei gruppi organizzati nella forma dello STATO (gruppi costituiti da un popolo che

siano sovrani in un determinato territorio) → principali ordinamenti statali

→ esistono però anche ordinamenti internazionali = costituito dalle regole che disciplinano

i comportamenti degli Stati stessi nei loro rapporti reciproci

→ esistono anche ordinamenti canonici = complesso delle norme proprie della Chiesa

cattolica → nel Medioevo molte relazioni giuridiche erano regolate dal diritto canonico

(connesse e assistite da principi di derivazione religiosa e giudicate dai tribunali della

Chiesa)

→ alcuni studiosi considerano ordinamento giuridico quello di qualunque gruppo sociale

organizzato e quindi anche quelli illeciti come mafia e camorra

→ significato minimale si trova dal fatto che ci si avvale di un riferimento ignoto → ritorno

all’ordinamento giuridico → collettività con scopi comuni, e l’ordinamento si impone su

questa allo scopo di regolare e curare i suoi interessi

La giuridicità è strettamente collegata alla funzione di garantire un determinato assetto

della collettività

→ regolatore sociale: contenuti delle norme sono indifferenti (possono essere giuste o

ingiuste), è importante l’obiettivo → cioè di prescrivere/vietare comportamenti per evitare

il disordine e per realizzare gli scopi e l’ordine della comunità

= più difficile realizzare l’ordine con norme giuste

→ il contenuto delle norme è relativo: è neutro rispetto al diritto e i bisogni dipendono

dalle esigenze della collettività in quel periodo → cambiando le esigenze mutano i

contenuti delle norme senza che la norma scritta (enunciato scritto) non cambi → ma

cambia il senso attribuito dai giudici (reinterpretazione) es. pudore

Pari testo = significato diverso → cambia il modo di pensare di una collettività che accetta

un altro significato di un enunciato generico

ELEMENTI

→ plurisoggettività = più di un soggetto per creare un ordinamento

→ organizzazione = che deve svolgere i compiti quantomeno a garantire l’applicazione

delle regole e del diritto

→ sistema di norme = in parte dettate dalle organizzazioni

→ forza = meccanismi di appannaggio dell’organizzazione che è imputata ad imporre le

regole

CARATTERI

→ stabilità/permanente nel tempo = per avere un riconoscimento

→ effettività = canone utilizzato sia per singole regole → per esprimere una descrizione:

quanto quella regola viene applicata (norma in effettiva esiste formalmente ma

tendenzialmente non viene applicata) ; che nel complesso dell’ordinamento → deve

applicarsi, se non si applica nel suo complesso non c’è : se c’è il disordine e non consegue

gli obiettivi non esiste

→ pubblicità = divulgato: conosciuto e conoscibile -> vi sono organizzazioni che hanno

regole ferree superiori allo Stato, ma in quanto segreti e consapevoli del carattere

particolare e trasgressivo delle loro regole, non sono ordinamenti giuridici (es. mafia,

camorra..)

→ politicità = forza → l’attributo politico esprime il grado di forza che l’ordinamento ha :

in origine coincide con la forza bruta in quanto garanzia dell’effettività → uomo è così

spinto a ricercare l’interesse della collettività e non del singolo → forza = cardine

dell’ordinamento → si esprime con la minaccia della coazione/sanzione = sanzione è utile

quando non si applica : se ho una disposizione che prescrive una sanzione che viene

quotidianamente applicata → se questa viene applicata vuol dire che la norma non è

rispettata dalla comunità (e perciò è inutile)

La mera minaccia della sanzione induce le persone a rispettare la regola/precetto

principale → la sanzione è valida quando non si deve applicare

→ la sanzione non è perfettamente soddisfativa

RELATIVITÀ DEI VALORI GIURIDICI = siccome esistono più ordinamenti può capitare che

l’uno prescriva ciò che l’altro vieta → il valore dei comportamenti quindi è RELATIVO ad un

certo ordinamento

→ si può pensare ad esempio a conflitti di guerra oppure a conflitti tra ordinamento e

norme derivanti da convinzioni morali, politiche o religiose

→ caratteri collegati a rilevare l’interesse della collettività: pluralità e relatività dei

contenuti

Fenomeno sociale = che esiste nella collettività ed è collegato al fenomeno collettivo =>

stanno insieme, carattere essenziale, stabile, conoscibile e mi offre garanzia e certezza

Tutti gli ordinamenti giuridici hanno bisogno di un meccanismo di produzione delle regole

→ necessita di autoalimentarsi → evoluzione del diritto necessita di fonti di produzione :

regole giuridiche sono prodotte da FONTI DI PRODUZIONE

DIRITTO E GIUSTIZIA

Vi è la possibilità che una norma posta in essere sia considerata ingiusta da un punto di

vista assoluto o morale → ma si deve ammettere che anche la norma ingiusta fa parte

delle norme giuridiche di quel sistema se prodotta nei modi stabiliti

DIRITTO NATURALE = secondo cui vi è perfetta coincidenza tra diritto e giustizia: tutte le

norme giuste sarebbero solo così anche giuridiche → nelle società omogenee per credenze

e costumi sarà facile convincersi di seguire certe norme in quanto giuste

Ma nelle società contemporanee sarebbe difficile trovare un consenso generale su norme

che risultassero giuste per tutti: ci si dovrebbe fermare a principi generalissimi che però

non avrebbero significato pratico

DIRITTO POSITIVO = allora è più agevole intendersi sui modi della formazione delle norme

(quali autorità hanno il potere di deciderle e quali procedure seguire) → le norme valgono

in quanto sono state POSTE (da questo il termine “positivo”) nei modi stabiliti

→ comunque esistono testi normativi solenni posti a fondamento dell’intera

organizzazione della collettività es. Costituzione in quanto esprime i fondamentali principi

e valori ritenuti giusti e quindi viene accettata come testo normativo fondamentale

→ costituisce un fattore di certezza

→ molte norme di diritto positivo sono la codificazione di regole elaborate (es. Codice

Civile) dai giuristi e giudici come le più adatte alla disciplina dei fenomeni cui fanno

riferimento sulla base di razionalità ed esperienza → è facile credere che esse si siano

imposte agli stessi legislatori statali

→ nessuna legge può essere applicata se prima non viene interpretata: significato

individuato attraverso l’elaborazione dei giuristi

Diritto positivo come rifarsi ad un criterio di individuazione delle regole giuridiche stabilite

e non manifestare fede ingenua in un diritto voluto e posto da un astratto legislatore

→ i criteri fondamentali, e quindi le prime norme su come debbano crearsi le norme

è evidente che i criteri

giuridiche di una comunità, non sono essi stessi giuridici →

fondamentali di legittimazione di certe autorità come massime esistono in quanto sono

riconosciuti in quel gruppo sociale

I criteri secondo cui un gruppo riconosce e accetta i principi supremi sono POLITICI → si da

valore ai principi democratici secondo i quali le norme giuridiche devono derivare dal

popolo direttamente o attraverso i suoi rappresentanti

→ vi sono casi in cui l’accettazione da parte dei soggetti si fonda su altri valori, e casi in

cui l’adesione si ottiene mediante l’uso della forza o minaccia -> sono ipotesi estreme

=> nessun sistema giuridico per quanto democratico può rinunciare ad imporsi con la

forza a coloro che non accettino e nessun sistema giuridico per quanto tirannico può

esistere senza il consenso di alcuni

NORME GIURIDICHE

Sono regole prescrittive (che disciplinano comportamenti umani prescrivendo quali siano

da tenere e quali da evitare) → ma non tutte sono norme giuridiche

morale;

Es. mantenere le promesse è una norma rispondere al saluto è una regola di

cortesia

→ a volte lo stesso comportamento può essere preso in considerazione da norme di

diverso tipo: es. FURTO → regola morale ma anche giuridica

La differenza con le regole morali, religiose è propria delle società evolute: è chiaro che

ogni gruppo sociale per garantire la sopravvivenza ed un’ordinata e accettabile convivenza

deve porre una certa serie di regole, la cui osservanza sia garantita dalla previsione di

specifiche ed apposite sanzioni in caso di trasgressione → bisogna individuare le persone

(autorità) abilitate a infliggere sanzioni e le procedure che si dovranno compiere per

raggiungere tale risultato

DIRITTO OBIETTIVO: la comunità organizzata tramite queste regole: individua

comportamenti da tenere/evitare; prevede le sanzioni per chi non le rispetti; istituisce le

autorità cui spetta il compito di infliggere sanzioni

NORME PRECETTO = destinate a disciplinare il comportamento delle persone

 NORME SANZIONE = prevedono le sanzioni da infliggere ai trasgressori dei

 comportamenti dati

NORME DI ORGANIZZAZIONE = volte a stabilire quali autorità e persone abbiano il

 compito di giudicare e applicare le sanzioni

NORME SULLA PRODUZIONE GIURIDICA = stabiliscono quali autorità e persone

 possano creare nuove norme, modificarle o eliminarle e con quali procedure

→ hanno un importanza essenziale in quanto consentono di rinnovare le norme e

forniscono un criterio sicuro per riconoscerle e quindi distinguerle da tutte quelle

non giuridiche

LA PRODUZIONE DELLE NORME

Le regole giuridiche non nascono spontaneamente (attraverso la formazione delle

consuetudini), nè vengono imposte da autorità sovraumane (es. tradizione biblica dei 10

comandamenti), né vengono ricavate da deduzioni razionali → non è quindi diritto

naturale o fatto di sola razionalità

→ sono prodotte dal gruppo sociale in modo volontario e consapevole → attraverso quegli

atti (o fatti) idonei a produrre tali norme = LE FONTI DEL DIRITTO

≠ negli stati di COMMON LAW → la base del diritto è formata da regole e principi elaborati

dai giudici attraverso sentenze e quindi con riferimento a casi specifici. Comunque

esistono norme di tipo legislativo ma si considera che esse integrino il diritto comune che

rimane diritto di applicazione generale (formazione di precedenti vincolanti)

CARTE DEI DIRITTI DELL’UOMO

Ogni Stato è sovrano nel determinare cosa sia conforme e cosa no al diritto

La Dichiarazione Universale Dei Diritti Dell’uomo E Del Cittadino (1789) → atto

dell’ordinamento francese ma a seguito della WWII è stato necessario riconoscere i diritti

fondamentali dell’uomo attraverso atti internazionali

→ è stata adottata dall’assemblea generale dell’ONU nel 1948 → si apre con la

solenne enunciazione della libertà naturale e uguaglianza delle persone + divieto di

discriminazione per ragioni di razza, colore, sesso..

Es. di partecipare al governo del proprio paese e alle elezioni a suffragio universale, diritto

alla vita, alla libertà religiosa ecc.. (artt 3-29)

→ esprime gli obiettivi generali della comunità delle nazioni in relazione ai valori

della persona e di libertà → ha valore morale e politico soprattutto

La Convenzione Europea Per La Salvaguardia Dei Diritti Dell’uomo E Delle Libertà

Fondamentali (1950) → contenuto simile alla dichiarazione universale ma ha carattere

precisamente giuridico e prevede che la violazione dei diritti umani che l’hanno ratificata

possa essere accertata da un giudice → CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO che può

anche condannare lo Stato a risarcire il danno causato

Problema della punizione dei responsabili dei crimini più gravi (genocidio, contro umanità,

di guerra, di aggressione) → alcuni possono essere puniti da qualunque giurisdizione

penale nazionale e in secondo luogo si è provveduto alla costituzione di appositi tribunali

internazionali => istituzione della CORTE PENALE INTERNAZIONALE PERMANENTE (sede a

Aja) : giudica gli autori dei crimini nel caso i singoli Stati non lo facciano

FONTI DEL DIRITTO

→ regole prodotte dal gruppo sociale: si pensa che ogni singolo componente sia chiamato

a decidere → non è così perché porterebbe ad una visione fortemente soggettivistica e

individualistica della produzione delle norme → ciascuno si inserisce in un sistema

giuridico già costituito e la sua partecipazione si pone solo alla modifica/sviluppo di tale

sistema (col raggiungimento della capacità fisica e giuridica)

=> difficile in quanto il compito di approvare norme da seguire è affidato a determinati

soggetti che rivestono una posizione di potere/autorità (attribuite a gruppi e non singoli →

ORGANI es. Parlamento, Governo..)

Questione di massima importanza (determinare gli organi e uffici) → da questi dipende la

costituzione del gruppo sociale

→ la conformazione e localizzazione dei poteri è anch’essa disciplinata da regole che

hanno carattere costituzionale e sono contenute in documenti solenni (Costituzione) →

poteri legislativi affidati ai rappresentanti del popolo e a volte al popolo stesso tramite

referendum

→ gli ordinamenti giuridici non sono mai statici → ma sono DINAMICI : le norme possono

sorgere in diversi modi e sono capaci di produrre stabilmente e continuamente nuove

norme giuridiche

FONTI DI PRODUZIONE = necessarie in quanto l’ordinamento non può nevrotizzarsi, le

esigenze superano la regola formale → l’ordinamento autoalimenta le modifiche per

stabilizzarlo: alimenta i meccanismi per introdurre le nuove regole

Quali sono?

- negli ordinamenti antichi le fonti sono le consuetudini

- negli ordinamenti moderni le fonti sono: Costituzione, legge ordinaria ecc → fonti

FORMALI: atti = volontà di introdurre una regola approvando un atto giuridico: volontà che

si manifesta che pr

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher annabarnabo12 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Florenzano Damiano.
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