ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
VEDO LIBRO
Dicotomia:
Diritto pubblico = studia la disciplina delle autorità , organizzazione, poteri e come li
esercitano
(periodo antico) potere arbitrio non trovava disciplina
(oggi) stati chiedono di disciplinare precisamente i poteri + sottoposizione a regole
→ relazioni tra autorità e comunità = tutti gli atti che hanno uno scopo e si riferiscono a
dei destinatari (poteri d’imperio = pubblici, esercitati e previsti per conseguire un
equilibrio di interesse generale)
→ artefice di ampi settori e campi
Diritto privato = regola i rapporti paritari fra gli appartenenti alle autorità
diritto posto non dalla collettività, ma dalle autorità
cosa si studia
Organizzazione costituzionale
Principi fondamentali
Sistema delle fonti
Principi di altre discipline
Es: elezioni Capo dello Stato, legge elettorale, CSM, revisioni costituzionali
→ i comportamenti umani possono essere permessi, prescritti o vietati secondo
determinate regole → non si riferiscono a singole persone o casi, ma presentano i
caratteri della GENERALITÀ (= valgono per tutti coloro che si trovano in quella
determinata situazione) e ASTRATTEZZA (= la norma vale tutte le volte che egli si trova
in una situazione dello stesso tipo)
→ sono regole che devono essere seguite ma possono essere trasgredite e contraddette =
la trasgressione è vietata ma è materialmente possibile → e proprio per questo ha senso
vietarla
→ esistono anche regole diverse: es. se aumenta la richiesta di certi beni, anche i prezzi di
questi aumentano (legge della domanda e offerta) = non corrispondono alla LEGGE in
quanto non vogliono imporre quei comportamenti ma constatano che essi di fatto si
verificano
REGOLE DI TIPO DESCRITTIVO = vanno solo a descrivere ciò che normalmente accade
→ possono essere vere o false in base all’osservazione empirica della realtà le confermi o
no → quella falsa è più qualcosa che non esiste come regola
REGOLE DI TIPO PRESCRITTIVO = prescrivono la necessità di seguirle in quanto
comportano sanzioni: qualificano come dovuto o vietato un determinato comportamento
→ non diventa falsa per la sola circostanza che il comportamento da essa prescritto non si
verifica → se trasgredita non cessa di esistere come regola
TRASGRESSIONE
La = è prevista e disapprovata e provoca l’applicazione di altre regole
stabilite per tali ipotesi
Le conseguenze negative che colpiscono un trasgressore si chiamano SANZIONI (non
sempre sono vere sanzioni es. regola secondo la quale chi è bugiardo viene evitato è
descrittiva) → le sanzioni riguardano solo regole prescrittive previste per quel determinato
comportamento = è un’altra regola sempre prescrittiva che stabilisce quale sanzione deve
essere inflitta in caso di trasgressione
ORDINAMENTO GIURIDICO
Insieme di regole, norme giuridiche che regolano il comportamento, l’attività e la vita della
comunità (gruppo sociale che risulta giuridicamente organizzato) → i giuristi, sociologi,
filosofi hanno fornito tante ricostruzioni
Collettività è organizzata (in quanto esistono delle regole) → non vi deve essere disordine
L’ordinamento giuridico era presente anche negli ordinamenti primitivi → diritto pubblico
limitato
IUS = legare, sottoporre al gioco
PLURALITÀ DEGLI ORDINAMENTI→ esistono diversi ordinamenti in corrispondenza alla
pluralità e diversità dei gruppi sociali : spesso si considerano tali solo gli ordinamenti dei
gruppi sociali indipendenti (ai quali nessuna autorità può prescrivere regole vincolanti se
non con il loro consenso)
Sono quei gruppi organizzati nella forma dello STATO (gruppi costituiti da un popolo che
siano sovrani in un determinato territorio) → principali ordinamenti statali
→ esistono però anche ordinamenti internazionali = costituito dalle regole che disciplinano
i comportamenti degli Stati stessi nei loro rapporti reciproci
→ esistono anche ordinamenti canonici = complesso delle norme proprie della Chiesa
cattolica → nel Medioevo molte relazioni giuridiche erano regolate dal diritto canonico
(connesse e assistite da principi di derivazione religiosa e giudicate dai tribunali della
Chiesa)
→ alcuni studiosi considerano ordinamento giuridico quello di qualunque gruppo sociale
organizzato e quindi anche quelli illeciti come mafia e camorra
→ significato minimale si trova dal fatto che ci si avvale di un riferimento ignoto → ritorno
all’ordinamento giuridico → collettività con scopi comuni, e l’ordinamento si impone su
questa allo scopo di regolare e curare i suoi interessi
La giuridicità è strettamente collegata alla funzione di garantire un determinato assetto
della collettività
→ regolatore sociale: contenuti delle norme sono indifferenti (possono essere giuste o
ingiuste), è importante l’obiettivo → cioè di prescrivere/vietare comportamenti per evitare
il disordine e per realizzare gli scopi e l’ordine della comunità
= più difficile realizzare l’ordine con norme giuste
→ il contenuto delle norme è relativo: è neutro rispetto al diritto e i bisogni dipendono
dalle esigenze della collettività in quel periodo → cambiando le esigenze mutano i
contenuti delle norme senza che la norma scritta (enunciato scritto) non cambi → ma
cambia il senso attribuito dai giudici (reinterpretazione) es. pudore
Pari testo = significato diverso → cambia il modo di pensare di una collettività che accetta
un altro significato di un enunciato generico
ELEMENTI
→ plurisoggettività = più di un soggetto per creare un ordinamento
→ organizzazione = che deve svolgere i compiti quantomeno a garantire l’applicazione
delle regole e del diritto
→ sistema di norme = in parte dettate dalle organizzazioni
→ forza = meccanismi di appannaggio dell’organizzazione che è imputata ad imporre le
regole
CARATTERI
→ stabilità/permanente nel tempo = per avere un riconoscimento
→ effettività = canone utilizzato sia per singole regole → per esprimere una descrizione:
quanto quella regola viene applicata (norma in effettiva esiste formalmente ma
tendenzialmente non viene applicata) ; che nel complesso dell’ordinamento → deve
applicarsi, se non si applica nel suo complesso non c’è : se c’è il disordine e non consegue
gli obiettivi non esiste
→ pubblicità = divulgato: conosciuto e conoscibile -> vi sono organizzazioni che hanno
regole ferree superiori allo Stato, ma in quanto segreti e consapevoli del carattere
particolare e trasgressivo delle loro regole, non sono ordinamenti giuridici (es. mafia,
camorra..)
→ politicità = forza → l’attributo politico esprime il grado di forza che l’ordinamento ha :
in origine coincide con la forza bruta in quanto garanzia dell’effettività → uomo è così
spinto a ricercare l’interesse della collettività e non del singolo → forza = cardine
dell’ordinamento → si esprime con la minaccia della coazione/sanzione = sanzione è utile
quando non si applica : se ho una disposizione che prescrive una sanzione che viene
quotidianamente applicata → se questa viene applicata vuol dire che la norma non è
rispettata dalla comunità (e perciò è inutile)
La mera minaccia della sanzione induce le persone a rispettare la regola/precetto
principale → la sanzione è valida quando non si deve applicare
→ la sanzione non è perfettamente soddisfativa
RELATIVITÀ DEI VALORI GIURIDICI = siccome esistono più ordinamenti può capitare che
l’uno prescriva ciò che l’altro vieta → il valore dei comportamenti quindi è RELATIVO ad un
certo ordinamento
→ si può pensare ad esempio a conflitti di guerra oppure a conflitti tra ordinamento e
norme derivanti da convinzioni morali, politiche o religiose
→ caratteri collegati a rilevare l’interesse della collettività: pluralità e relatività dei
contenuti
Fenomeno sociale = che esiste nella collettività ed è collegato al fenomeno collettivo =>
stanno insieme, carattere essenziale, stabile, conoscibile e mi offre garanzia e certezza
Tutti gli ordinamenti giuridici hanno bisogno di un meccanismo di produzione delle regole
→ necessita di autoalimentarsi → evoluzione del diritto necessita di fonti di produzione :
regole giuridiche sono prodotte da FONTI DI PRODUZIONE
DIRITTO E GIUSTIZIA
Vi è la possibilità che una norma posta in essere sia considerata ingiusta da un punto di
vista assoluto o morale → ma si deve ammettere che anche la norma ingiusta fa parte
delle norme giuridiche di quel sistema se prodotta nei modi stabiliti
DIRITTO NATURALE = secondo cui vi è perfetta coincidenza tra diritto e giustizia: tutte le
norme giuste sarebbero solo così anche giuridiche → nelle società omogenee per credenze
e costumi sarà facile convincersi di seguire certe norme in quanto giuste
Ma nelle società contemporanee sarebbe difficile trovare un consenso generale su norme
che risultassero giuste per tutti: ci si dovrebbe fermare a principi generalissimi che però
non avrebbero significato pratico
DIRITTO POSITIVO = allora è più agevole intendersi sui modi della formazione delle norme
(quali autorità hanno il potere di deciderle e quali procedure seguire) → le norme valgono
in quanto sono state POSTE (da questo il termine “positivo”) nei modi stabiliti
→ comunque esistono testi normativi solenni posti a fondamento dell’intera
organizzazione della collettività es. Costituzione in quanto esprime i fondamentali principi
e valori ritenuti giusti e quindi viene accettata come testo normativo fondamentale
→ costituisce un fattore di certezza
→ molte norme di diritto positivo sono la codificazione di regole elaborate (es. Codice
Civile) dai giuristi e giudici come le più adatte alla disciplina dei fenomeni cui fanno
riferimento sulla base di razionalità ed esperienza → è facile credere che esse si siano
imposte agli stessi legislatori statali
→ nessuna legge può essere applicata se prima non viene interpretata: significato
individuato attraverso l’elaborazione dei giuristi
Diritto positivo come rifarsi ad un criterio di individuazione delle regole giuridiche stabilite
e non manifestare fede ingenua in un diritto voluto e posto da un astratto legislatore
→ i criteri fondamentali, e quindi le prime norme su come debbano crearsi le norme
è evidente che i criteri
giuridiche di una comunità, non sono essi stessi giuridici →
fondamentali di legittimazione di certe autorità come massime esistono in quanto sono
riconosciuti in quel gruppo sociale
I criteri secondo cui un gruppo riconosce e accetta i principi supremi sono POLITICI → si da
valore ai principi democratici secondo i quali le norme giuridiche devono derivare dal
popolo direttamente o attraverso i suoi rappresentanti
→ vi sono casi in cui l’accettazione da parte dei soggetti si fonda su altri valori, e casi in
cui l’adesione si ottiene mediante l’uso della forza o minaccia -> sono ipotesi estreme
=> nessun sistema giuridico per quanto democratico può rinunciare ad imporsi con la
forza a coloro che non accettino e nessun sistema giuridico per quanto tirannico può
esistere senza il consenso di alcuni
NORME GIURIDICHE
Sono regole prescrittive (che disciplinano comportamenti umani prescrivendo quali siano
da tenere e quali da evitare) → ma non tutte sono norme giuridiche
morale;
Es. mantenere le promesse è una norma rispondere al saluto è una regola di
cortesia
→ a volte lo stesso comportamento può essere preso in considerazione da norme di
diverso tipo: es. FURTO → regola morale ma anche giuridica
La differenza con le regole morali, religiose è propria delle società evolute: è chiaro che
ogni gruppo sociale per garantire la sopravvivenza ed un’ordinata e accettabile convivenza
deve porre una certa serie di regole, la cui osservanza sia garantita dalla previsione di
specifiche ed apposite sanzioni in caso di trasgressione → bisogna individuare le persone
(autorità) abilitate a infliggere sanzioni e le procedure che si dovranno compiere per
raggiungere tale risultato
DIRITTO OBIETTIVO: la comunità organizzata tramite queste regole: individua
comportamenti da tenere/evitare; prevede le sanzioni per chi non le rispetti; istituisce le
autorità cui spetta il compito di infliggere sanzioni
NORME PRECETTO = destinate a disciplinare il comportamento delle persone
NORME SANZIONE = prevedono le sanzioni da infliggere ai trasgressori dei
comportamenti dati
NORME DI ORGANIZZAZIONE = volte a stabilire quali autorità e persone abbiano il
compito di giudicare e applicare le sanzioni
NORME SULLA PRODUZIONE GIURIDICA = stabiliscono quali autorità e persone
possano creare nuove norme, modificarle o eliminarle e con quali procedure
→ hanno un importanza essenziale in quanto consentono di rinnovare le norme e
forniscono un criterio sicuro per riconoscerle e quindi distinguerle da tutte quelle
non giuridiche
LA PRODUZIONE DELLE NORME
Le regole giuridiche non nascono spontaneamente (attraverso la formazione delle
consuetudini), nè vengono imposte da autorità sovraumane (es. tradizione biblica dei 10
comandamenti), né vengono ricavate da deduzioni razionali → non è quindi diritto
naturale o fatto di sola razionalità
→ sono prodotte dal gruppo sociale in modo volontario e consapevole → attraverso quegli
atti (o fatti) idonei a produrre tali norme = LE FONTI DEL DIRITTO
≠ negli stati di COMMON LAW → la base del diritto è formata da regole e principi elaborati
dai giudici attraverso sentenze e quindi con riferimento a casi specifici. Comunque
esistono norme di tipo legislativo ma si considera che esse integrino il diritto comune che
rimane diritto di applicazione generale (formazione di precedenti vincolanti)
CARTE DEI DIRITTI DELL’UOMO
Ogni Stato è sovrano nel determinare cosa sia conforme e cosa no al diritto
La Dichiarazione Universale Dei Diritti Dell’uomo E Del Cittadino (1789) → atto
dell’ordinamento francese ma a seguito della WWII è stato necessario riconoscere i diritti
fondamentali dell’uomo attraverso atti internazionali
→ è stata adottata dall’assemblea generale dell’ONU nel 1948 → si apre con la
solenne enunciazione della libertà naturale e uguaglianza delle persone + divieto di
discriminazione per ragioni di razza, colore, sesso..
Es. di partecipare al governo del proprio paese e alle elezioni a suffragio universale, diritto
alla vita, alla libertà religiosa ecc.. (artt 3-29)
→ esprime gli obiettivi generali della comunità delle nazioni in relazione ai valori
della persona e di libertà → ha valore morale e politico soprattutto
La Convenzione Europea Per La Salvaguardia Dei Diritti Dell’uomo E Delle Libertà
Fondamentali (1950) → contenuto simile alla dichiarazione universale ma ha carattere
precisamente giuridico e prevede che la violazione dei diritti umani che l’hanno ratificata
possa essere accertata da un giudice → CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO che può
anche condannare lo Stato a risarcire il danno causato
Problema della punizione dei responsabili dei crimini più gravi (genocidio, contro umanità,
di guerra, di aggressione) → alcuni possono essere puniti da qualunque giurisdizione
penale nazionale e in secondo luogo si è provveduto alla costituzione di appositi tribunali
internazionali => istituzione della CORTE PENALE INTERNAZIONALE PERMANENTE (sede a
Aja) : giudica gli autori dei crimini nel caso i singoli Stati non lo facciano
FONTI DEL DIRITTO
→ regole prodotte dal gruppo sociale: si pensa che ogni singolo componente sia chiamato
a decidere → non è così perché porterebbe ad una visione fortemente soggettivistica e
individualistica della produzione delle norme → ciascuno si inserisce in un sistema
giuridico già costituito e la sua partecipazione si pone solo alla modifica/sviluppo di tale
sistema (col raggiungimento della capacità fisica e giuridica)
=> difficile in quanto il compito di approvare norme da seguire è affidato a determinati
soggetti che rivestono una posizione di potere/autorità (attribuite a gruppi e non singoli →
ORGANI es. Parlamento, Governo..)
Questione di massima importanza (determinare gli organi e uffici) → da questi dipende la
costituzione del gruppo sociale
→ la conformazione e localizzazione dei poteri è anch’essa disciplinata da regole che
hanno carattere costituzionale e sono contenute in documenti solenni (Costituzione) →
poteri legislativi affidati ai rappresentanti del popolo e a volte al popolo stesso tramite
referendum
→ gli ordinamenti giuridici non sono mai statici → ma sono DINAMICI : le norme possono
sorgere in diversi modi e sono capaci di produrre stabilmente e continuamente nuove
norme giuridiche
FONTI DI PRODUZIONE = necessarie in quanto l’ordinamento non può nevrotizzarsi, le
esigenze superano la regola formale → l’ordinamento autoalimenta le modifiche per
stabilizzarlo: alimenta i meccanismi per introdurre le nuove regole
Quali sono?
- negli ordinamenti antichi le fonti sono le consuetudini
- negli ordinamenti moderni le fonti sono: Costituzione, legge ordinaria ecc → fonti
FORMALI: atti = volontà di introdurre una regola approvando un atto giuridico: volontà che
si manifesta che pr
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