Diritto pubblico
Il diritto oggettivo è l'insieme delle norme giuridiche che formano l'ordinamento giuridico; è composto da: diritto privato e diritto pubblico.
Diritto pubblico
Il diritto pubblico regola i rapporti tra le parti, in cui una è un soggetto pubblico che esercita potere di supremazia per soddisfare l'interesse generale. Si divide in:
- Diritto costituzionale: comprende le regole più importanti dell'ordinamento dello Stato e disciplina i rapporti tra Stato e cittadini.
- Diritto amministrativo: regola l'attività dello Stato e degli enti pubblici per soddisfare i bisogni dei cittadini.
- Diritto penale: si occupa di prevenire e eliminare i reati.
L'ordinamento giuridico è l'insieme di norme che regola la vita della comunità; comprende l'organizzazione interna dello Stato e i rapporti giuridici tra Stato e cittadini; è legato a un gruppo sociale perché detta le regole e mantiene l'ordine civile tra i cittadini.
Lo Stato
Lo Stato è un ente territoriale sovrano e un ordinamento giuridico territoriale sovrano: si caratterizza per l'indipendenza della comunità, l'originarietà dell'ordinamento normativo, l'indipendenza e la supremazia dell'autorità.
- Politica: diretta a fini generali.
- Giuridica: si fonda nel diritto.
- Originaria: fonda la validità su di sé.
- Sovrana: non riconosce altre autorità superiori nel proprio territorio.
- Indipendente: non riconosce nessun potere esterno che può condizionare l'attività.
- Effettiva: idonea a imporre il proprio ordinamento e le norme a tutti i soggetti.
Il territorio è formato da:
- Popolo: insieme dei cittadini che appartengono allo Stato; la cittadinanza si acquisisce alla nascita, con il matrimonio e per concessione del Capo dello Stato; la popolazione è l'insieme di persone presenti sul territorio dello Stato, compresi gli emigranti.
- Territorio: spazio con confini in cui vive il popolo e sul quale lo Stato esercita potere: terraferma, mare vicino alle coste, spazio aereo, sottosuolo e territorio mobile (navi e aerei civili e militari).
Sovranità: potere di comando sul popolo in un territorio; originarietà, non riceve potere da nessun'altra autorità; indipendenza, potere non limitato da leggi di altri Stati; superiorità, può modificare le proprie leggi perché al di sopra di tutti i soggetti.
Fonti del diritto
Le fonti del diritto sono atti e fatti da cui hanno origine norme giuridiche. Si dividono in:
Fonti di produzione
Si riferiscono ai fatti dai quali ogni ordinamento giuridico fa derivare la modifica del diritto oggettivo, come leggi, decreti legge, decreti della Presidenza della Repubblica. Si dividono in:
- Fonti fatto: comportamenti spontanei delle collettività che si ripetono nel tempo, idonei a formare norme giuridiche.
- Fonti atto: norme giuridiche scritte da chi ha tale potere riconosciuto dall'ordinamento giuridico (leggi del parlamento, decreti).
Fonti di cognizione
Strumenti con cui si viene a conoscenza delle fonti di produzione e possono essere:
- Ufficiali (Gazzetta ufficiale della Repubblica e dell'UE, bollettini ufficiali delle regioni).
- Divulgative (codici, libri, riviste specializzate).
Antinomie normative e loro risoluzione
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Appunti Diritto pubblico
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Appunti di Diritto pubblico
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