DIRITTO PUBBLICO
APPUNTI 5 settembre 2019
Funzioni del diritto:
1- Repressione di comportamenti socialmente pericolosi
2- Allocazione di beni e servizi
3- Istituzione e assegnazione dei poteri pubblici
Le norme del diritto pubblico coincidono perlopiù con quelle della Costituzione, ma devono
essere integrate con leggi ordinarie, decreti legislativi ecc.
La prima parte della Costituzione (primi 12 artt.) enuncia i beni e diritti fondamentali di tutti i
cittadini, la seconda parte invece l’organizzazione dello Stato.
Allocare beni significa affermare che essi fanno parte del patrimonio di una persona e
organizzarne la tutela, quindi organizzare lo Stato per tutelarli. Per questo è importante non
considerare distinte le due parti della Costituzione.
Al diritto pubblico appartengono anche le norme di diritto penale.
Oggetto fondamentale del diritto pubblico è lo studio delle fonti.
Trinomio ricorrente è: POTERE – FUNZIONE/ORGANO – FONTE
Esempi:
Potere legislativo – parlamento – legge
Potere normativo – governo – decreto legge
Potere amministrativo – governo/pubblica amministrazione – atti amministrativi
Potere giudiziario – giudici/tribunali amministrativi/Corte dei conti/ecc. – sentenze
(giurisprudenza)
Ordinamenti Giuridici :
Un ordinamento giuridico è un gruppo sociale che segue determinate regole,
stabile, e tramite precetti distribuisce funzioni e prerogative.
Gli ordinamenti giuridici possono essere classificati a seconda di:
Intensità del vincolo associativo → fluidi (pari-ordinazione tra soggetti) o
concentrato (squilibrio governanti e governati)
Natura del vincolo associativo → volontario o necessario
Rapporto con il territorio → ordinamenti territoriali o non territoriali
Fini perseguiti → generali o particolari
Rapporti con altri ordinamenti → ordinamenti originari o derivati
Es una società sportiva è un ordinamento giuridico, sotto un altro ordinamento giuridico (una
federazione)
Es una associazione religiosa persegue un fine particolare
Es una regione è un ordinamento giuridico territoriale, ma a fine generale, sottostante
all’ordinamento statale
Es gli ordinamenti giuridici degli Stati si considerano indipendenti sia in prospettiva
orizzontale (altri Stati) sia in prospettiva verticale (comunità internazionali). 6 settembre 2019
Lo Stato
Ordinamento politico sovrano di particolare natura, caratterizzato da stabilità e permanenza
nel tempo di un determinato assetto della struttura della comunità. È connotato dalla qualità
della supremazia sugli altri ordinamenti giuridici con i quali si relaziona e accanto ai quali
opera.
Tecnicamente lo Stato è un ordinamento giuridico a fini generali che esercita potere
sovrano su un determinato territorio, potere al quale sono sottoposti gli appartenenti a
tale territorio (appartenenza necessaria → non si può non appartenere a uno Stato).
Gli elementi costitutivi dello Stato:
Sovranità → si intende in due accezioni:
Esterna → si può misurare sotto il profilo dei rapporti tra ordinamenti
giuridici statali dello stesso livello. Tali rapporti sono regolati da norme
interne ai singoli Stati, contenute nel Diritto Internazionale Privato. Tra
stati c’è indipendenza giuridica. L’argomento cambia nei rapporti tra stati
e comunità internazionali: c’è sempre indipendenza ma con varie
eccezioni:
per esempio, tra Italia e UE ci sono dei limiti alla sovranità: rispetto delle
norme costituzionali, rispetto del diritto internazionale e rispetto del diritto
dell’UE. Le sentenze della Corte di Giustizia Europea inoltre si applicano
all’ordinamento italiano senza essere approvate.
Interna → nodo essenziale del diritto pubblico. Lo Stato è ente “superiorem
non recognoscens”, nel senso che non è soggetto ad
*NB alcun altro ordinamento. Nelle costituzioni europee si
In diritto pubblico, seppur si dice che la sovranità appartiene al popolo. La sovranità
parli di mandato, non esiste si esercita nelle forme e nei limiti stabiliti dalla
vincolo di mandato tra
rappresentanti e cittadini. Costituzione. Qui bisogna effettuare una distinzione tra
democrazia diretta e indiretta: nel primo caso si ha per
esempio un consiglio generale di tutti i cittadini, come le società
dell’Antica Grecia, oggi i referendum o le petizioni, nel secondo caso la
volontà dei cittadini viene espressa attraverso rappresentanti, mandatari*
eletti dal popolo. Il meccanismo è ovviamente il sistema elettorale.
Territorio → ambito spaziale soggetto alla potestà di imperio dello Stato, una prima
identificazione, non sufficiente, è quella dei confini sulla carta; tuttavia è importante
ricordare che fa parte dello stato anche il “mare territoriale” (In Italia tale confine è
riconosciuto a 12 miglia marine dalle coste, ma non vale lo stesso per tutti gli Stati).
Esistono alcuni Stati che collocano il loro confine al margine della piattaforma
continentale. Dal punto di vista verticale (cielo e sottosuolo), vale il principio romano
“usque ad infera usque ad sidera”, con i limiti che nel sottosuolo il confine è il punto
raggiungibile con le tecnologie più moderne, verso l’alto invece il limite è lo spazio
atmosferico (lo spazio sopra è regolato dal diritto spaziale). Esistono altre piccole aree
di territorio italiano: i mezzi aeronautici militari sono considerati territorio italiano
ovunque si trovino (stato di bandiera), i mezzi mercantili italiani sono considerati
territorio italiano solo in acque internazionali (ricorda caso Marò). Esistono inoltre aree
in altri Stati come le ambasciate e i consolati, insieme ai luoghi di residenza degli
agenti diplomatici, in cui non è possibile per lo Stato in cui si trovano entrare con forze
di Polizia, e sono considerate territorio dello Stato che rappresentano.
Popolo → è dato dalla somma dei cittadini di uno Stato. Al contrario la popolazione è
data dalla somma dei cittadini e degli stranieri residenti nello Stato
Per corpo elettorale si intende la parte di popolo che gode di diritti politici (può eleggere
i rappresentanti).
La Costituzione parla anche di Nazione, con cui si intende una certa caratterizzazione
dello Stato sotto il profilo storico, culturale e artistico.
Ogni cittadino ha la cittadinanza, essa si acquista per nascita (ius soli: cittadinanza per
nascita su territorio vs ius sanguinis: cittadinanza per progenitura) o su richiesta, con
particolari requisiti richiesti dalla legge. Le leggi sulla cittadinanza sono tra le leggi
modificate con maggior frequenza. Coi trattati di Maastricht del 1992, chi possiede la
cittadinanza di uno Stato membro dell’UE, possiede anche la cittadinanza dell’UE e tutti
i diritti relativi (votare i rappresentanti, circolare liberamente in UE e chiedere asilo).
12 settembre 2019
Il concetto di forma di Stato
Con forma di Stato s’intende il rapporto che intercorre tra le autorità , dotate di potestà di
imperio e la società civile (i cittadini), nonché l’insieme di principi e valori cui lo stato ispira la
sua azione. Forma di Stato è diversa dalla forma di governo, analizzata subito dopo. I due
concetti sono profondamente connessi, poiché la comparazione tra forme di governo è
praticabile solo nell’ambito di una medesima forma di Stato. Inoltre, la distinzione tra forma di
Stato e forma di governo sfuma quando il potere tende a concentrarsi completamente in capo
a un soggetto o a una singola istituzione.
Ogni ordinamento statale adotta i suoi principi e i suoi valori, con cui regola il rapporto sopra
citato.
Es. Nella Costituzione Italiana si parla di diritto di proprietà, libero commercio, libero mercato ecc. Tutti
diritti basati su principi di economia liberale. Ma per esempio in Cina vigono principi antitetici.
Le forme di Stato sono classificabili secondo: ** Principio di legalità:
La rappresentatività del Capo dello Stato (Machiavelli):
L’azione amministrativa si
Monarchiche
può esplicare solo nelle
forme e nei limiti previsti
Repubblicane
dalla legge
La loro evoluzione storica (Stato in senso diacronico):
Stato assoluto →
privo di Costituzione, assoluta concentrazione dei poteri, reazione al
Forme di Stato
nel corso del sistema feudale
tempo Stato di polizia →
c.d. assolutismo illuminato, il sovrano persegue il volere dei cittadini,
ma senza Costituzione; la popolazione si trova ancora in una situazione di sudditanza.
Stato liberale* → dotato di Costituzione, nasce dalle rivoluzioni di fine ‘700, maggiori
libertà economiche e individuali (libertà negative Stato astensionista),
→
separazione dei poteri, riconosciuto il principio di legalità** e quello di uguaglianza in
senso formale.
Stato autoritario →
Forme di accentramento e personalizzazione del potere, che si
autolegittima, diritti civili e politici molto limitati; viene tutelato il privilegio
socioeconomico della borghesia.
Stato totalitario →
III Reich tedesco, la concentrazione dei poteri in un solo leader è tale
anche sotto il profilo formale e l’integrazione delle masse nel regime attraverso i
plebisciti è compiuta.
Stato di democrazia pluralista →
ampliamento del suffragio elettorale, sviluppo di
partiti di massa e associazioni sindacali.
Stato sociale →
forma dello stato democratico caratterizzato da magg. estensione della
partecipazione politica, interventismo in campo economico e sociale, introdotte libertà
positive (assistenza, educazione, ecc.), principio di eguaglianza sostanziale e sviluppo
della pubblica amministrazione, nasce dal secondo periodo di rivoluzioni di metà ‘800. Si
raggiunge l’uguaglianza sostanziale .
* Nascita dello stato liberale : le tappe storiche furono la Rivoluzione Inglese (Bill of Rights 1689),
l’Indipendenza Americana (1776) e la Rivoluzione Francese (1789). Si inizia a parlare di Costituzione (la prima
quella americana del 1787), ma anche di federalismo e presidenzialismo. La monarchia, da assoluta diventa
costituzionale (≠parlamentare!).
Classificazione dello Stato in senso sincronico
Distingue le forme di Stato contemporanee a seconda dell’esistenza e del livello di autonomia
di enti di carattere decentrato, all’interno della struttura unitaria. Si è soliti distinguere i tipi di
Stato in base a tre caratteri:
La compresenza di due livelli di governo, uno di carattere unitario che esercita le
sue funzioni su tutto il territorio, l’altro decentrato, dotato di più centri di imputazione,
ciascuno competente su un’area specifica del territorio.
La presenza di un ordinamento costituzionale di carattere unitario, con un testo
costituzionale che disegna i lineamenti essenziali della forma di Stato e disciplina le
competenze dei due livelli di governo.
Entrambi i livelli sono dotati di autonomia politica nei loro ambiti di competenza,
entrambi hanno potestà legislativa nei loro ambiti di competenza, tali ambiti sono
direttamente sanciti dalla Costituzione nazionale, con carattere rigido.
In base a tali parametri è possibile distinguere:
Lo Stato politicamente accentrato (Stato unitario), in cui le scelte di indirizzo
politico sono riservate solo al livello centrale di governo. Può esserci un certo livello di
decentramento, ma di carattere esclusivamente amministrativo.
Lo Stato politicamente decentrato (Stato regionale, Stato federale), in cui gli
enti che compongono i due livelli di governo definiscono le proprie priorità politiche, nel
loro ambito di competenza.
Stato federale vs regionale
Nello Stato federale rapporti tra l’apparato centrale e gli stati membri vengono concepiti
secondo coordinate nuove rispetto alla forma di Stato unitario e a quella di Stato regionale.
Nella forma federale ogni stato mantiene la propria autonomia costituzionale, ma rinuncia alla
propria sovranità. Mentre le Regioni hanno il loro statuto basato sulla Costituzione stessa,
nella quale si elencano le materie di competenza legislativa delle Regioni, nella Costituzione
di uno Stato federale è previsto un elenco di materie sulle quali può legiferare solo il
parlamento federale, questo implica che su tutto il resto possono legiferare gli stati membri
(clausola dei poteri residui). È inoltre possibile per gli stati federati dotarsi autonomamente di
una Costituzione “interna”, ovviamente sottostante a quella nazionale.
Dal punto di vista finanziario invece, l’autonomia degli stati membri in uno Stato federale è
massima, con solo una piccola quota da versare allo Stato. Avviene il contrario nello stato
regionale, in cui lo Stato riscuote i tributi e solo successivamente li ridistribuisce alle Regioni.
Per quanto riguarda il Parlamento, nello Stato federale una camera è rappresentativa
dell’intero corpo nazionale, l’altra rappresenta gli stati membri (es. Senato americano) le due
Camere sono inoltre molto diverse (bicameralismo imperfetto). Questo non accade nello Stato
regionale, il Senato non rappresenta affatto le Regioni, e ha le stesse competenze e
procedimenti di formazione della Camera (bicameralismo perfetto). Esistono inoltre due
circuiti di giustizia: quello federale si occupa dell’applicazione del diritto federale (e talvolta
delle controversie fra soggetti di Stati federati diversi), il circuito statale si occupa
dell’applicazione del diritto statale.
Infine, nella revisione della Costituzione, gli stati membri dello Stato federale partecipano
sempre (alla base del patto federale stesso), nello Stato regionale le Regioni partecipano solo
in via eventuale (assenza di maggioranza qualificata in parlamento). 13 settembre 2019
Le forme di governo
Per forma di governo si intende l’assetto dei rapporti che, nell’ambito delle singole
Costituzioni, intercorrono tra i due organi politici principali: Parlamento e Governo, con il ruolo
del Capo dello Stato (es. Presidente della Repubblica o Monarca).
Come visto prima, in passato i tre poteri di Parlamento, Governo e Capo dello Stato erano tutti
uniti in una sola persona (Stato assoluto). La forma era la monarchia assoluta, che come
abbiamo visto si evolve in costituzionale e poi parlamentare (attualmente in Olanda, Spagna,
Lussemburgo, Svezia, Norvegia)
Le forme di governo contemporanee più diffuse sono:
Parlamentare
Presidenziale (pura)
Semipresidenziale
Direttoriale
Le forme citate differiscono per due criteri di differenziazione, la presenza in alcune di queste
forme di due elementi non riscontrabili nel presidenzialismo. Nel parlamentarismo e nel
semipresidenzialismo le forme di governo sono caratterizzate da:
Presenza di un rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo
Riconoscimento presso un potere (Presidente Repubblica o Monarca) della facoltà di
scioglimento anticipato delle Camere
Sono quindi forme di governo miste → La separazione dei poteri non è rigida ma
collaborativa e cooperativa
Il presidenzialismo invece non prevede queste prerogative, è quindi una forma di governo
pura, senza condizionamenti o elementi di incisività tra legislativo ed esecutivo → rigida
separazione dei poteri.
Presidenzialismo (modello originale USA)
La separazione dei poteri è robusta (non del tutto rigida).
Il Presidente è eletto a suffragio universale dal corpo elettorale (che elegge i grandi elettori
che votano il presidente), questo garantisce una forte legittimazione politica. Per questo
motivo non è necessario un rapporto fiduciario con il Congresso, ma il Presidente non può
neanche scioglierlo anticipatamente. Il Congresso è formato dalla Camera dei rappresentanti,
che rappresenta il popolo e i suoi membri sono eletti a suffragio universale e diretto, dal
Senato, che rappresenta gli Stati federati (ogni Stato ha due rappresentanti), anch’esso eletto
direttamente dal popolo.
La Camera dei rappresentanti (435 membri) ha una carica che dura 2 anni, in Senato (100
membri) ogni 2 anni viene rieletto 1/3 dei membri, e ogni 6 anni si ha così il rinnovo totale.
Per il Presidente, la durata del mandato è di 4 anni (può essere rinnovato una volta e basta) e
non può essere sfiduciato (salvo impeachment), Il Congresso dal canto suo ha la garanzia di
non poter essere sciolto per tutta la durata del mandato. Nonostante ciò, c’è una forte
connessione tra i due poteri principali: solo il Presidente è titolare del potere esecutivo, ma si
circonda di segretari (simili lontanamente ai ministri). Nelle nomine di tali segretari il
Presidente è soggetto alla conferma del Senato, e lo stesso vale per la nomina dei giudici
della Corte Suprema e per i trattati internazionali. Il Senato ha quindi potere di ratifica.
Il Congresso è l’organo che legifera, ma il Presidente può opporre il proprio veto. Il Presidente
ha potere di iniziativa legislativa, ma il Congresso ha il potere economico e finanziario. Se il
Congresso non vota nella direzione auspicata dal Presidente, la riforma non passa. Non si può
parlare pertanto di una rigida separazione dei poteri come detto prima. A causa dell’elezione
sfalsata, sono frequenti casi di “divided government”, in cui la maggioranza congressuale e di
colore opposto a quello del Presidente. Questo porta a situazioni di competizione con effetti
non sempre positivi per il rendimento della forma di governo.
Vi sono degenerazioni di questa forma di governo in Sud America, Africa e Asia, poiché ci sono
più partiti.
Infatti, in USA ci sono solo due partiti (democratico e repubblicano) e la maggioranza politica
che elegge il Presidente è la stessa che elegge il Congresso e quindi i Presidenti possono
contare sulla maggioranza politic
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Appunti Diritto pubblico
-
Appunti Diritto pubblico
-
Appunti di Diritto pubblico
-
Appunti di Diritto Pubblico