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PRESIDENTE E UFFICIO DI PRESIDENZA
Prima cosa da fare è l’ elezione del presidente e dell’ ufficio da parte dei membri della camera
corrispondente.
Al momento si deve decidere e approvare un determinato atto bisogna applicare il regolamento
della camera dei deputati o il regolamento del senato.
Ciascuna camera elegge tra i propri componenti il presidente con una maggioranza diversamente
qualificata, da camera a camera.
→Camera dei deputati: scrutinio segreto (non palese) con la maggioranza dei due terzi dei
componenti della camera, dal secondo scrutinio è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti
computando tra i voti anche le schede bianche. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza
assoluta dei voti. 30
Principio di carattere generale è che i presidenti devono essere rappresentativi di tutti i
parlamentari non solo della maggioranza.
Possibilità (dei presidenti) anche di influire sull’ indirizzo politico: si pensi alla nomina dei garanti
fatta dai due presidenti. Tale potere è esterno al parlamento, così come anche potere esterno alle
camere viene dato loro al momento della formazione del governo.
Ruolo fondamentale però è la direzione dei lavori all’ interno della propria camera. Hanno la
direzione dei lavori, Devono presiedere la conferenza dei presidenti di gruppi che hanno il compito
di fissare stabilire l ordine del giorno della camera, significa far approvare oppure no. Potere del
presidente di fissare i tempi della camera stessa.
Altro potere fondamentale è anche quello di interpretare i regolamenti parlamentari: interpretarli
per la loro attuazione diretta. L interpretazione di essi nell’ attuazione concreta infatti non è facile.
In tali attività è supportato dall’ ufficio di presidenza composto dai vice presidenti (che lo
sostituiscono quando è assente), dai questori e da 4 segretari: esso dà una garanzia di
rappresentatività di tutti i gruppi parlamentari.
GRUPPI PARLAMENTARI
Sono una proiezione dei partiti all’ interno della camera. I partiti devono chiedere l’ adesione ad un
gruppo; se non la chiedono vengono inseriti nel cosiddetto gruppo misto, che raccoglie i partiti di
minoranza o quelli che si sono allontanati dal proprio gruppo. Per la composizione di un gruppo ci
vogliono almeno 10 senatori o 20 deputati, salvo disposizioni particolari.( Vi possono essere in
definitiva gruppi parlamentari anche con meno di 20 deputati o meno di 10 senatori)
Il gruppo parlamentare ha una natura giuridica pubblica. Ha anche una rilevanza esterna anche
quando è espressione di quel partito, i rappresentanti di tali gruppi vengono ad es. sentiti anche
esternamente dal presidente della repubblica, consultati da questo: questa è la funzione pubblica.
Ma hanno una funzione prevalentemente parlamentare, un ruolo fondamentale in parlamento. Esso
definisce il programma e calendario dei lavori, comunicato attraverso il capogruppo parlamentare
( che rappresenta il gruppo). Il capogruppo si può far sostituire da altri. Vi è la presenza di una
struttura organizzativa alla base di tale gruppo. C’è un determinato gruppo di funzionari, di personale,
che opera nel gruppo, di strutture organizzative e materiale che sono l’elemento di supporto per un
lavoro di valuta stessa ai quali appunto i parlamentari si devono appoggiare per l’attività parlamentare
stessa.
COMMISSIONI PARLAMENTARI E GIUNTE PARLAM
Altro organo fondamentale sono le commissioni: articolazioni stabili delle due camere. Ne parla
indirettamente l art 72 della costituzione (II comma).
630 deputati è un numero significativo. Le discussioni non possono essere fatte tra 630 persone. È
necessario che il lavoro sia già delineato nella sua quasi totale interezza da un numero minore di
persone, che rappresenti le forze politiche presenti nel parlamento stesso, ma limitato ( persone che
dovrebbero essere più competenti sull’ argomento specifico). Così all’ interno delle camere sono
previste le commissioni che sono: 31
• Monocamerali: composte dai rappresentanti di una sola camera. Possono essere permanenti o
temporanee.
- Permanenti se durano in carica con la stessa durata della camera e intervengono necessariamente
tutte le volte che sia richiesta un attività di tali commissioni. Le camere permanenti vengono istituite
all’ inizio della legislatura e si dividono per materie. Sono rappresentative della composizione della
camera di appartenenza (le commissioni in generale). Le commissioni permanenti vengono instituite
all’ inizio della legislatura e si dividono tra di loro per materie. Ciascun parlamentare fa parte di una
commissione, le commissioni sono rappresentative della composizione della camera di appartenenza,
sono composte da persone con una certa competenza nel settore di riferimento, composte tenendo
conto dell’ orientamento politico di ciascuno. Il problema è che le commissioni permanente vengono
istituite all’inizio della legislatura e poi le commissioni sono divise per materia: agricoltura, istruzione
ecc.. dal momento in cui esce un disegno di legge amministrativo da un ministero dovrebbe passare
direttamente alla commissione, invece poi ci sono problemi e passaggi tra più commissioni
corrispondenti per materie. Nell’art 72 si dice che le commissioni se sono permanenti non se ne può
chiedere la trasformazione. Ci sono 13 commissioni di cui 11 con competenze settoriali ( competenti
della singola materia) e 2 orizzontali ( ogni disegno di legge è inviato a quella commissione, a queste
commissioni deve essere inviato ciascun atto normativo che deve essere discusso dal parlamento,
questo perché una è la commissione del bilancio e l’altra è la commissione attuale costituzionale, una
deve verificare se ci sono problemi di copertura, l’altra invece deve verificare a legittimità
costituzionale).
- Le temporanee sono istituite per lo svolgimento di un compito preciso. Vengono istituite con una
delibera della stessa camera e quindi terminano il loro lavoro alla fine del raggiungimento
dell’obiettivo che la camera stessa ha richiesto. Le commissioni possono essere fatte per lo
svolgimento di un’attività specifica, hanno un periodo di tempo determinato. Un parlamentare può far
parte anche di più commissioni.
• Bicamerali : composte da un ugual numero di rappresentanti della camera e del senato: deputati e
senatori. Ci dev’essere un riferimento legislativo per istituirle.
Vi erano dei dubbi sulla possibilità di costituzione di commissioni bicamerali visto che il principio di
carattere generale è dato da una piena autonomia della camera dei deputati rispetto al senato.
Tuttavia un richiamo per la commissioni bicamerale è previsto dall’art 126 I comma della
Costituzione:
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio
regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere
disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di
deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della
Repubblica.
La legittimazione si ha indirettamente attraverso questa norma. D’altra parte l’elezione di commissioni
bicamerali dev’essere necessariamente prevista con una legge, deve riguardare ed essere richiesta
dalle camere. Gli obiettivi che mettono insieme camera e senato devono essere previsti dalla legge.
In alcuni casi le commissioni bicamerali hanno operato sulla base di una legge costituzionale. I
progetti di difforme costituzionale sono stati elaborati da commissioni bicamerali istituiti con legge
costituzionale. La più famosa è quella istituita nel 99, la commissione dei 70 aveva elaborato un testo,
l’esito è stato la riforma del titolo V. il lavoro delle commissioni bilaterali è di particolare rilevanza che
può caratterizzare in modo significativi l’attività del parlamento. 32
Una delle commissioni bicamerali è proprio quella per le questioni regionali. Le commissioni
bicamerali possono incentivare le riforme costituzionali. Le due camere sono slegate tra loro, ognuna
lavora in modo autonomo proprio per le caratteristiche del regolamento.
21.03.12
GIUNTE
Accanto alle commissioni vi sono le giunte. Queste hanno carattere permanente. Hanno caratteristiche
simile alle commissioni, si distinguono solo per il fatto che le commissioni hanno più una valenza politica
mentre nelle giunte la funzione è più di carattere amministrativo. Vengono nominate direttamente da
presidente della camera o del senato. Il potere del presidente non è libero ma è indirizzato dal volere dei
gruppi parlamentari.
Le giunte hanno funzioni più tecniche
- Giunta per il regolamento: bisogna tener conto della proporzionalità tra i parlamentari tenendo conto
delle varie aree. Le funzioni principali sono l’interpretazione dei regolamenti, la proposizione di
modifiche regolamentari, e l’espressione di pareri sul contenuto regolamentare. Una delle funzioni
principali è fare proposte per rendere più funzionale ed efficiente il Parlamento. (Il fatto che il
parlamento non svolga la funzione legislativa che è fatta solo dal governo e che si limiti a convertire o
meno il legge un decreto legge vuol dire togliere funzioni al parlamento. La funzione essenziale del
parlamento indicata dalla costituzione è al funzione legislativa. È l’organizzazione interna del
parlamento che deve consentire meccanismi che portino a una decisione più veloce del parlamento
stesso.) Lo spazio che ha la giunta per il regolamento ovviamente deve rientrare nei limiti stabiliti
dalla Costituzione. Il problema essenziale è interpretare in contenuto regolamentare. Il presidente
oltre e redigere a discussione durante il lavoro dell’assemblea deve interpretare le norme
regolamentari. ( Fini, presidente della camera, è stato contestato per i criteri di interpretazioni dati
nella lettura delle norme regolamentari. I metodi per l’ostruzionismo sono tanti). Come principio
generale è il presidente della camera che deve risolvere il problema, poi però può essere rinviato alla
giunta per il regolamento il compito di interpretare correttamente la norma. La giunta è l’ultimo
soggetto che ha il potere di interpretare un norma.
- Giunta per le elezioni: al senato la giunta per le elezioni si chiama giunta per le elezioni e per le
immunità parlamentari. Il compito principale è accertare la regolarità delle operazioni elettorali. La
regolarità delle operazioni elettorali significa verificare c