Diritto processuale penale
Docente
Francesco Caprioli
Obiettivi formativi
Il corso si propone di fornire agli studenti la conoscenza dei lineamenti del procedimento penale fino alla sentenza di primo grado e di educare gli studenti all'uso ragionato delle fonti normative e al corretto impiego del lessico processuale penale.
Risultati attesi
Per superare l’esame lo studente dovrà possedere una buona conoscenza degli argomenti trattati durante il corso ed essere in grado di utilizzare consapevolmente gli strumenti acquisiti. Ai fini della valutazione, la quale accerta sia l’acquisizione delle necessarie conoscenze teoriche sia la capacità di applicare queste ultime a fronte di situazioni concrete, si terrà adeguato conto della capacità dello studente di esprimersi attraverso un linguaggio tecnico corretto.
Programma
- Introduzione
- I modelli di processo: accusatorio, inquisitorio, misto
- I soggetti del processo
- Gli atti processuali penali
- La disciplina delle prove
- La fase delle indagini preliminari
- L’udienza preliminare
- Il giudizio di primo grado
Libro
Compendio di procedura penale, a cura di Conso-Grevi-Bargis, Cedam, Padova, ult. ed. oppure G. Lozzi, Lezioni di procedura penale, Giappichelli, Torino, ult. ed.
Esame
Colloquio orale.
Introduzione
Il diritto processuale penale ha stentato molto ad affermarsi come distinta ed autonoma disciplina scientifica e di insegnamento, a differenza del diritto processuale civile che si è emancipato prima dalla disciplina sostanziale.
La procedura penale è il luogo in cui si consumano, in unità di tempo e di luogo, tre diversi tipi di dramma:
- Un dramma umano, personale. Tale dramma è, principalmente, quello che vive l'imputato, congiuntamente ai drammi vissuti dal giudice e dalle vittime del reato: infatti, “il processo penale è esso stesso una pena” diceva Carnelutti. Nel giudicare se un soggetto meriti o no una pena gli si infligge quella che è sostanzialmente una pena: viene perquisito, intercettato, subisce l'affronto, l'umiliazione di essere giudicato pubblicamente. Il ricorso smodato alle misure cautelari nel corso di un processo - tale per cui nelle nostre carceri gli imputati in stato di misura cautelare sono nella misura del 42% - è dovuto al fenomeno della cronica impotenza della pena a soddisfare le esigenze di prevenzione generale e prevenzione speciale cui dovrebbe assolvere. L'apparato repressivo dello Stato tende a sfruttare la custodia cautelare - che dovrebbe avere scopi meramente processuali - in funzione di pena. La misura cautelare assolve, dunque, alla funzione di mostrare una risposta repentina dello Stato e di placare l'allarme sociale, trasformandosi appunto in un surrogato di pena tempestiva ed esemplare. Più in generale assistiamo ad una sorta di prevaricazione del processo sulla pena: ad esempio, di tutta la gigantesca inchiesta di Tangentopoli, in carcere in esecuzione di pena finirono solo due o tre condannati. Laddove una volta il diritto processuale penale era considerato un'appendice della disciplina sostanziale, si assiste oggi, invece, ad un'inversione di tendenza; è quasi il diritto processuale penale che detta e condiziona le scelte del legislatore penale. Ad esempio in alcuni casi il legislatore ha aumentato le pene per determinati reati solo per far sì che aumentasse l'applicabilità della misura cautelare.
- Un dramma politico. Per tale dramma si intende che nel processo penale si assiste al più drammatico scontro tollerato dall'ordinamento tra lo Stato e l'individuo. Nel processo penale lo Stato mostra la sua faccia più feroce all’individuo e priva il cittadino dei suoi diritti fondamentali. Lo Stato, durante i processi penali, penetra nell'intimità della vita privata dei cittadini, attraverso, ad esempio, i Trojan Horse utilizzati dagli inquirenti negli smartphone, nei tablet, nei pc degli indagati. In questo modo lo smartphone diventa un formidabile strumento di investigazione registrando tutto, attivando il microfono e la videocamera dello smartphone, permettendo alla procura di sentire tutto quello che può sentire/vedere lo smartphone, anche a telefono spento. Il processo penale è, inoltre e spesso, teatro di conflitti istituzionali tra il potere politico e il potere giudiziario. Quindi la dimensione del dramma politico coinvolge non solo il conflitto tra individuo e Stato, ma anche il conflitto tra istituzioni dello Stato.
- Un dramma filosofico. Infatti, il processo penale è una grande macchina cognitiva: serve ad accertare un fatto. La Corte Costituzionale scriveva che “fine primario ed ineludibile del processo penale non può che essere la ricerca della verità”. Si dice che la verità sia inafferrabile, ma la verità non è affatto inafferrabile: il problema è la certezza, che è effettivamente irraggiungibile con i nostri sistemi di ragionamento probatorio. Il legislatore enuncia un grande principio del diritto processuale penale: “la condanna può essere pronunciata solo quando la colpevolezza dell'imputato è provata oltre ogni ragionevole dubbio”. Ma quando la colpevolezza si può dire provata “oltre ogni ragionevole dubbio”? Quando l'affermazione di esistenza del fatto può dirsi razionalmente giustificata? La risposta bisogna darla e, a seconda della risposta che si decide di dare, si producono degli effetti dirompenti e questo non può che essere filosoficamente drammatico.
Il processo penale è definibile come una serie di atti organizzati e formalizzati (nel senso che devono essere compiuti nel rispetto delle forme previste dalla legge) che hanno origine da un'imputazione e si concludono con una sentenza. Imputazione e sentenza sono il polo iniziale e il polo conclusivo del processo. Solo in un caso (il procedimento per decreto penale) anziché di fronte ad una sentenza ci si trova di fronte ad un decreto penale di condanna, il quale però ha, sostanzialmente, natura e contenuti di sentenza.
L'imputazione si può definire come l'attribuzione formale di un fatto di reato a una determinata persona fisica o giuridica. Nell’imputazione questa attribuzione viene effettuata in via meramente ipotetica. La sentenza di condanna contiene, invece, l'attribuzione del fatto di reato alla persona in termini non più ipotetici, ma di certezza (o, meglio, di elevata probabilità). La sentenza di condanna, in questo senso, è la risposta che viene data all'imputazione. Quando vengono pronunciate le sentenze di proscioglimento, il giudice dice che non si è raggiunta la prova che il fatto sussista o che l'imputato abbia commesso il fatto, non dice che è vero che il fatto non sussista o che l'imputato non l'abbia commesso. Si parla di argomentum ad ignorantiam: si sostiene che il fatto non sussista perché non si hanno prove che il fatto sussista.
La verità che interessa il processo penale è la verità della colpevolezza. Quando il giudice proscioglie non sta necessariamente dicendo la verità, perché non è tenuto a farlo. La verità che assume rilievo, quindi, è la verità dell'affermazione dell'esistenza dei fatti, non la verità dei fatti.
Il codice di procedura penale attuale è in vigore dal 1988. Nel codice previgente le parole “procedimento” e “processo” erano usate quasi come sinonimi, e stava agli interpreti carpirne le definizioni. Oggi, invece, il procedimento e il processo sono definiti in maniera diversa nel codice.
Il processo inizia con l’imputazione. L’imputazione spetta al pubblico ministero, il quale innesca una serie di atti processuali destinati a sfociare inevitabilmente in una sentenza. Quando il pubblico ministero formula l’imputazione, prima o poi si giungerà per forza ad una sentenza. “Formulare l'imputazione” significa instaurare il processo, cioè innescare una serie di atti processuali destinati a sfociare in una sentenza. Quando il pm formula l'imputazione, quindi, prima o poi si giungerà ad una sentenza, perché il processo non può che chiudersi con una sentenza.
L'art. 112 Cost. dice che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. Nella sistematica del codice di procedura la formula “esercitare l'azione penale” significa proprio formulare l'imputazione.
Prima di formulare l’imputazione, il pm riceve o va alla ricerca della notizia di reato. Ad esempio, Tizio querela Caio, presentando la querela presso la Procura della Repubblica, oppure il pm riceve diversamente la notizia di reato, ad esempio attraverso la lettura di giornali. A questo punto il pm non formula immediatamente l'imputazione, bensì è tenuto a svolgere, sulla base della notizia che ha ricevuto, una serie di attività investigative, cioè di accertamento dei fatti, al fine di stabilire se sia il caso o meno di formulare l'imputazione, cioè di esercitare l'azione penale. Queste attività investigative sono chiamate indagini preliminari. Quest'attività di indagini preliminari è anch'essa una procedura organizzata: costituisce atto del procedimento penale.
Perciò, tutta l’attività che precede la formulazione dell’imputazione è il procedimento, mentre tutta l’attività che segue l’imputazione è il processo, fino alla sentenza. L’imputazione segue la linea di confine tra il procedimento, nel quale trovano posto le attività della polizia giudiziaria e del pubblico ministero, e il processo, che prende l'avvio con l'esercizio dell'azione penale, cioè con la formulazione dell'imputazione.
Prima dell'atto di imputazione, che il pubblico ministero è chiamato a scegliere se compiere o non compiere, non c'è un’autentica giurisdizione. Prima dell’imputazione, non si può parlare di imputato, ma di persona sottoposta ad indagine (indagato).
Quando l’indagine preliminare dà esito negativo e mette in luce il fatto che non ci siano elementi per procedere con l’imputazione, il pm chiede al giudice per le indagini preliminari che la conclusione del procedimento sia un decreto di archiviazione (o, in alcuni casi, un’ordinanza di archiviazione). Il giudice può anche ordinare al pm di andare a giudizio ugualmente.
Il pm, invece, se ritiene che ci siano le basi per procedere, formula la richiesta di rinvio a giudizio ad un giudice, il quale è tenuto a fissare un’udienza preliminare, che deciderà se è il caso o no di andare a dibattimento. Se il giudice decide di non procedere, emana la sentenza di non luogo a procedere. Altrimenti, emana il decreto di rinvio a giudizio.
A volte, il legislatore, deve alludere con una sola parola all’insieme del procedimento e del processo. Questa intera serie di atti, che va dalla notizia di reato alla sentenza, il legislatore a volte l’ha chiamata procedimento. Perciò, il procedimento in senso stretto è la sequenza di atti che va dalla notizia di reato alla formula di imputazione (o al decreto di archiviazione), mentre il procedimento in senso lato è la somma del procedimento in senso stretto più il processo.
I modelli di processo: accusatorio, inquisitorio, misto
Ci sono due diversi modelli di processo penale:
- Il modello accusatorio
- Il modello inquisitorio
Inoltre, si può parlare anche di un modello misto.
Andando ad esaminare i processi penali manifestatisi storicamente nei vari Stati e che vengono ricondotti alla categoria di processi di tipo accusatorio e di tipo inquisitorio, troviamo elementi ricorrenti nell'uno e nell'altro tipo, la cui presenza qualifica il livello teorico di processo. Altri connotati normativi li troviamo manifestati storicamente più sul versante accusatorio o su quello inquisitorio, ma la loro presenza o assenza non è realmente determinante per definire il tipo di processo.
Il codice di procedura penale attuale è stato approvato sulla base di una legge delega del 1987. Il Parlamento ha dettato una serie di criteri e di direttive e, una di queste ultime, l'art. 2 della legge 81/1987, imponeva al legislatore delegato di inserire nel nuovo sistema processuale penale i caratteri del processo accusatorio. Oggi abbiamo, quindi, un processo accusatorio per espressa scelta del legislatore: si tratta di una svolta nella storia dei nostri processi penali. Dall'unità d'Italia in poi abbiamo avuto tre codici di procedura penale: uno nel 1865, uno nel 1913 ed uno nel 1930 (codice Rocco). Questi tre codici erano tutti ispirati ad un modello misto, che era quello dei codici francesi del XIX sec.
Dal 1930 al 1989 (entrata in vigore del nuovo codice) è entrata in vigore la Costituzione, la quale conteneva già una serie di norme rilevanti e di principi fondamentali in ambito processuale penale, come ad esempio, l’art. 24.2 (inviolabilità del diritto alla difesa), l’art. 27 (giudice naturale e presunzione di non colpevolezza), l’art. 111, l’art. 112, ecc.
C'è stata, dunque, una lenta opera di adeguamento della disciplina del codice del 1930 alle disposizioni costituzionali tramite intervento della Corte Costituzionale e altri interventi normativi, tali per cui si era avviata una stagione strana del nostro processo penale: “la stagione del garantismo inquisitorio”. Infatti, il nostro processo penale era formalmente di tipo misto, fondato sul modello napoleonico, ma sostanzialmente aveva un fortissimo tasso di inquisitorietà. Con l'interazione della Corte Costituzionale e gli altri interventi normativi si erano innescate in questo sistema inquisitorio tutta un serie di garanzie per il cittadino, tale per cui si parla appunto di garantismo inquisitorio.
Inoltre venne ratificata la CEDU, recepita con rango di legge ordinaria, ma contenente una norma, l'art. 6, che attribuisce all'imputato una serie di garanzie molto importanti.
Ancora, nel 1999 è stato modificato l'art. 111 Cost: quelle garanzie originariamente contenute in Costituzione erano garanzie neutre rispetto alla scelta del modello processualpenalistico. La svolta accusatoria nel nostro sistema processuale è avvenuta prima a livello ordinario e poi a livello costituzionale. È solo con la riforma del 1999, infatti, che quella caratterizzazione accusatoria avviene anche nella Costituzione, con l'inserimento, appunto, di un catalogo di diritti cardine del processo accusatorio.
Tra le fonti del processo penale non si possono non annoverare le molte direttive dell’Unione Europea in materia processuale penale, con l'obiettivo di creare uno spazio giudiziario comune e di dare attuazione al principio del reciproco riconoscimento delle azioni giudiziarie, nonché con l'obiettivo di armonizzare gli ordinamenti giuridici statali con particolare riferimento alle garanzie processuali.
I due modelli processuali (accusatorio e inquisitorio) si distinguono perché presentano profili diametralmente opposti:
- Innanzitutto, nel modello accusatorio vi è una separazione delle funzioni (vi sono l’accusatore, l’imputato e il giudice, che svolgono funzioni nettamente separate: rispettivamente, accusa, difesa e giudizio), mentre nel modello inquisitorio vi è una commistione delle funzioni, ossia le tre funzioni sono spesso riunite nello stesso soggetto, il giudice. Nel modello accusatorio il giudice deve essere come “una pianta ornamentale nell’aula di giustizia” (citazione di Mirjan Damaska), mentre nei processi inquisitori il giudice svolge tutte le funzioni, formulando l’accusa, raccogliendo le prove, garantendo la difesa e giudicando. Nel sistema inquisitorio si assiste continuamente alla trasformazione del giudice in accusatore e dell’accusatore in giudice. Oggi prevale il modello accusatorio ed è stato costituzionalizzato il principio di parità delle armi ed il principio di terzietà del giudice: quindi, oggi, ogni processo si effettua in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo (art. 111 Cost.).
- Un’altra contrapposizione è quella tra principio dispositivo, presente nel modello accusatorio, e principio di acquisizione delle prove d’ufficio, presente nel modello inquisitorio. Nel modello inquisitorio è il giudice, di sua iniziativa, a decidere quali prove devono essere acquisite, mentre nel modello accusatorio le prove sono ammesse dal giudice su richiesta di parte. Perciò, oggi, sono le parti che chiedono che le prove siano acquisite, e non è il giudice a prendere l’iniziativa sulle prove da acquisire, salvo eccezioni.
- Nel modello accusatorio vi è il contraddittorio per la prova, mentre nel modello inquisitorio vi è la formazione unilaterale della prova. L’art. 111.2 Cost. ci dice che il processo si svolge nel contraddittorio delle parti (accezione debole del contraddittorio, valido per tutti i processi). L’art. 111.4 Cost. ci dice che il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nel momento di formazione della prova (accezione forte del contraddittorio, valido soltanto per i processi penali). Perciò, oggi, si deve rispettare il principio del contraddittorio anche nel momento di formazione delle prove, mentre nel modello inquisitorio la formazione delle prove era unilaterale, non c’era nessun tipo di contraddittorio. Oggi, quindi, dal 1988, sono le parti che fanno le domande ai testimoni, non il giudice. Il cuore della distinzione tra i due modelli di processo è proprio questa: nel modello accusatorio vi deve essere una contesa tra le parti sin dal momento di formazione della prova (cross examination).
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