Principi generali riconosciuti alle nazioni civili
Articolo 38 della CIG
Secondo l’articolo 38 della CIG, il ricorso ai principi generali di diritto costituirebbe una sorta di analogia juris destinata a colmare le lacune del diritto pattizio o consuetudinario: principi di giustizia oppure soltanto di logica giuridica, connaturati all’idea stessa di diritto, ed espressi talvolta con le formule degli avi. Ogni ordinamento giuridico ammette il ricorso ai principi generali in mancanza di norme specifiche.
Condizioni per l'applicazione dei principi
Due condizioni:
- Occorre che i principi esistano e siano uniformemente applicati nella gran parte degli stati;
- Occorre che essi siano sentiti come obbligatori o necessari anche dal punto di vista del diritto internazionale.
Può essere assai utile per estendere la sfera del ricorso ai principi: rapporti tra stato e sudditi regolati dal diritto consuetudinario. I principi generali finiscono con il perdere la loro caratteristica di principi destinati soltanto a colmare le lacune del diritto internazionale; il loro rapporto con le vere e proprie norme consuetudinarie viene ad essere il normale rapporto tra norme di pari grado. Il principio per essere considerato tale deve essere seguito nella gran parte degli stati.
I principi generali dell’Assemblea dell’ONU
Fin dai primi anni di vita, l’Assemblea ha seguito la prassi di emanare, in forma più o meno solenne, delle dichiarazioni contenenti una serie di regole che talvolta riguardano rapporti tra stati ma più spesso alle varie comunità statali. I rapporti riguardano rapporti interni dello stato con i propri sudditi o con gli stranieri.
Carattere non vincolante delle dichiarazioni
Esse non costituiscono una autonoma fonte di norme internazionali generali. L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite non ha poteri legislativi mondiali e il carattere non vincolante delle sue risoluzioni è difeso con forza da una parte non indifferente dei suoi membri, come i paesi occidentali.
Evento soggettivo perché lo stato sia responsabile
Il fatto illecito consiste innanzitutto in un comportamento di uno o più organi statali, comprendendo tra questi tutti coloro che dell’esercizio del potere di governo. Sono solo gli organi statali, coi quali lo stato si identifica, i possibili autori delle violazioni del diritto internazionale. Anche il progetto, dopo aver indicato all’art. 2 come elementi del fatto illecito un comportamento attribuibile allo stato e consistente in una violazione di un obbligo internazionale dello stato, specifica poi all’articolo 4 che il primo elemento consiste nel comportamento di un qualsiasi organo dello stato, sia esso legislativo, giudiziario, esecutivo, del governo centrale o di un ente territoriale, e che sia tale in base al diritto interno. Gli articoli 5 e seguenti prevedono poi varie ipotesi di comportamenti da persone che non sono organi ma agiscono in fatto come tali oppure agiscono sotto il controllo o dietro istruzioni dello stato.
Responsabilità dello stato per atti di privati
Se l’illecito internazionale è opera degli organi statali, resta esclusa la possibilità che allo stato sia addossata una responsabilità per atti di privati che arrechino danni a individui, organi o stati stranieri. A configurare una responsabilità esattamente in questi termini perveniva la vecchia teoria della solidarietà di gruppo (teoria germanica), in base alla quale il gruppo doveva ritenersi come responsabile per le azioni dannose dei suoi membri. Oggi si ritiene che lo stato risponda solo quando non abbia posto in essere le misure atte a prevenire l’azione o a punire l’autore e quindi solo per il fatto dei suoi organi.
Un trattato nell’ordinamento italiano
La ratifica della Costituzione italiana prevede che l’atto di ratifica dei trattati internazionali debba essere emanato dal Presidente della Repubblica (art. 87 Cost.) e controfirmato dal ministro competente (art. 89 Cost.); negli Stati Uniti l’autorizzazione alla ratifica viene data dal Senato con la maggioranza dei 2/3. L’atto di ratifica, inoltre, deve essere preceduto da un’apposita legge di autorizzazione del Parlamento che può, così, esercitare un controllo sulla politica estera. Sono 5 le ipotesi espressamente citate nel dettato costituzionale, all’art. 80 Cost:
- Trattati di natura politica
- Trattati concernenti regolamenti giudiziari
- Trattati che prevedono modificazioni territoriali
- Trattati che comportano oneri finanziari per lo stato
- Trattati che implicano modifiche della legislazione interna
Lo Stato Pontificio e la Chiesa Cattolica
Altro ente del tutto indipendente dagli stati, ed attivo nell’ambito della comunità internazionale, è la Santa Sede. Ad essa, anche nel periodo tra il 1870 ed il 1929, periodo in cui venne meno ogni suo dominio territoriale, la personalità internazionale è stata sempre per tradizione riconosciuta. La personalità della Santa Sede si concreta non solo nel potere di concludere accordi internazionali ma, data l’esistenza dello Stato della Città del Vaticano, anche in tutte le situazioni giuridiche che presuppongono il governo di una comunità territoriale. Con la Santa Sede e le organizzazioni internazionali, la soggetti internazionali può ritenersi chiusa.
Lista dei Metodo Obiettivistico
A favore del metodo obiettivistico si pronunciano gli articoli 31-32-33 della Convenzione di Vienna. L’articolo 31 stabilisce come regola generale: che un trattato deve essere interpretato in buona fede secondo il significato ordinario da attribuirsi ai termini del trattato e alla luce dell’oggetto e dello scopo del trattato medesimo; che occorre tener conto anche del contesto in cui il trattato si situa, ossia degli altri accordi o strumenti posti in essere dalle parti in occasione della conclusione del trattato; e che occorre tener conto di accordi successivi o di prassi seguite dalle parti nell’interpretazione e applicazione del trattato, nonché di qualsiasi regola pertinente di diritto internazionale applicabile tra le parti. L’art. 32 considera i lavori preparatori come mezzo supplementare di integrazione da usarsi quando l’esame del testo lascia il senso ambiguo o oscuro oppure porta ad un risultato irragionevole. Per quanto riguarda l’art 33, esso si occupa del caso dei trattati redatti in più lingue tutte egualmente ufficiali: in tal caso, se la comparazione tra i vari testi rivela una differenza di significato, ineliminabile attraverso gli strumenti interpretativi di cui gli artt. 31 e 32, se non è previsto che un testo prevalga sugli altri, va comunque adottato il significato che, tenuto conto dell’oggetto e dello scopo del trattato, concilia meglio detti testi.
Metodo Subiettivistico
Metodo mutato dal regime dei contratti nel diritto interno ed in base al quale si renderebbe in tutti i casi e ad ogni costo necessaria una ricerca della volontà effettiva delle parti come contrapposta alla volontà dichiarata. Si ritiene invece che, per regola generale, debba attribuirsi al trattato il senso che è fatto palese dal suo testo, che risulta dai rapporti di connessione logica intercorrenti tra le varie parti del testo, che si armonizza con l’oggetto e la funzione dell’atto quali dal testo sono desumibili. In una concezione del genere, i lavori preparatori, nei quali dovrebbe essere consegnata la volontà effettiva delle parti, hanno una funzione sussidiaria.
Articolo 80 della Costituzione
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Ratifica
La manifestazione di volontà con cui lo stato si impegna si ha con la ratifica. La competenza a ratificare è disciplinata da ogni singolo stato con proprie norme costituzionali. Da un punto di vista comparativo e con ampia approssimazione, può dirsi che la ratifica rientri tuttora nelle attribuzioni del capo dello stato, ma che la competenza di quest’organo, quando non si riduca addirittura ad una competenza a dichiarare la volontà di altri organi, concorra sia con quella del potere esecutivo, sia con quella degli organi legislativi.
La ratifica nell’ordinamento italiano
L’articolo 87, comma 8, della Costituzione dispone che il Presidente della Repubblica ratifica i trattati internazionali previa, quando occorra l’autorizzazione delle Camere; a sua volta l’articolo 80 della Costituzione specifica che l’autorizzazione delle Camere è necessaria, e va data con legge, quando si tratta di trattati che hanno natura politica, o prevedono regolamenti giudiziari o comportano variazioni del territorio nazionale od oneri alle finanze o modificazioni di legge.
Procedimento solenne
Il procedimento solenne di formazione del trattato ricalca quello delle monarchie assolute. A tale epoca, la stipulazione del trattato era materia di competenza esclusiva del capo dello stato. Esso era negoziato dai rappresentanti del sovrano, definiti plenipotenziari in quanto titolari di pieni poteri per la negoziazione. I plenipotenziari predisponevano il testo dell’accordo e lo sottoscrivevano. Seguiva poi la ratifica da parte del sovrano, con la quale questi accertava se i plenipotenziari si fossero effettivamente attenuti al mandato ricevuto.
Negoziazione
Anche oggi il procedimento normale di formazione dell’accordo si apre con i negoziati condotti dai plenipotenziari, i quali di solito sono organi del potere esecutivo.
Negoziazione dei trattati multilaterali
La fase della negoziazione è tanto più complessa quanto più numerosi sono gli stati che partecipano alla negoziazione medesima e importante è la materia da regolare.
Firma
I negoziati si chiudono con la firma da parte dei plenipotenziari. Nel procedimento normale o solenne, di formazione dell’accordo, la firma non comporta ancora alcun vincolo per gli stati.
Scambio e deposito delle ratifiche
Una volta formatosi la volontà dello stato attraverso le deliberazioni degli organi costituzionalmente competenti, il procedimento di formazione dell’accordo si conclude con lo scambio o con il deposito delle ratifiche. Nel caso dello scambio, l’accordo si perfeziona istantaneamente. Nel caso del deposito, che è la procedura normalmente adottata per i trattati multilaterali, via via che le ratifiche vengono depositate, l’accordo si forma tra gli stati depositanti. Allo scambio e al deposito l’articolo 16 della Convenzione di Vienna aggiunge la notifica agli stati contraenti o al depositario.
Registrazione dei trattati
Secondo l’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite ogni trattato o accordo internazionale deve essere registrato presso il segretariato delle Nazioni Unite e pubblicato a cura di quest’ultimo.
Unica conseguenza della mancata registrazione
Ma dallo stesso articolo 102 si ricava che l’unica conseguenza derivante dalla omessa registrazione è costituita dall’impossibilità di invocare il trattato innanzi ad un organo delle Nazioni Unite. La registrazione non è dunque un requisito di validità del trattato, né la pubblicazione è una forma di omologazione diretta ad accertare una volta per tutte l’esistenza e la validità dell’accordo, la sua efficacia obbligatoria, ecc.
Procedimenti particolari di formazione dei trattati
Può darsi che gli stati, avvalendosi dell’ampia libertà di cui godono nella materia, seguano un procedimento diverso. Le procedure alternative possono distinguersi a seconda che sfocino comunque nella ratifica e quindi non si discostino sostanzialmente dal procedimento normale, oppure si caratterizzino per un diverso modo di manifestazione della volontà da parte degli stati.
Accordi in forma semplificata
L’accordo in forma semplificata, secondo una definizione corrente, è quello che è concluso con la sola sottoscrizione del testo da parte del rappresentante dello stato, e che si ha quando, dal testo stesso o comunque dai comportamenti concludenti delle parti, risulti che le medesime hanno appunto inteso attribuire alla firma il valore di piena e definitiva manifestazione di volontà. Il consenso di uno stato ad essere vincolato da un trattato è espresso dalla firma del rappresentante di questo stato:
- Quando il trattato prevede che la firma avrà tale effetto;
- Quando è in altro modo stabilito che gli stati partecipanti ai negoziati abbiano convenuto di attribuire tale effetto alla firma;
- Quando l’intenzione dello stato di dare tale effetto alla firma risulta dai pieni poteri del suo rappresentante o è stata espressa nel corso della negoziazione (esempio scambio di note diplomatiche).
Piattaforma continentale
Restando la libertà di tutti gli stati di utilizzare le acque e lo spazio atmosferico sovrastanti, lo stato costiero ha, al di là del mare territoriale, il diritto esclusivo di sfruttare tutte le risorse della piattaforma, intesa come quella parte del suolo e sottosuolo marino contiguo alle coste che costituisce il prolungamento naturale della terra emersa e che pertanto si mantiene ad una profondità costante per poi precipitare o degradare negli abissi.
Diritto sulla piattaforma continentale
Il diritto di sovranità, a differenza di quello sul territorio e sul mare territoriale, ha natura funzionale. Lo stato costiero può esercitare il proprio potere di governo non genericamente, non, come nel caso del territorio e del mare territoriale, per disciplinare qualsiasi aspetto della vita sociale, ma solo nella misura strettamente necessaria per controllare e sfruttare le risorse della piattaforma.
Limite esterno
La dottrina della piattaforma continentale, finché fa leva sulla conformazione geografica delle coste, risulta abbastanza iniqua.
Delimitazione della piattaforma continentale tra stati frontisti e contigui
L’articolo 6 della Convenzione di Ginevra stabiliva che, sia nel caso di delimitazione frontale che nel caso di delimitazione laterale, e salva diversa volontà delle parti, dovesse ricorrersi al criterio dell’equidistanza. Tale criterio consiste nel tracciare una linea i cui punti siano equidistanti dai punti delle rispettive linee di base del mare territoriale.
Criterio della delimitazione equa
L’accordo, sempre secondo la corte, deve ispirarsi a principi di equità.
Funzione dell’equità
Se e quando un accordo di delimitazione è concluso, esso resta valido, equi e iniqui che siano i criteri applicati; a meno di non ritenere l’equità assurgere nella specie a regola di jus cogens, il che ci sembra senza altro da escludere. E prima che l’accordo sia concluso, è difficile immaginare che gli stati siano vincolati ad una qualche soluzione determinata.
Sovranità dello stato costiero sul mare territoriale
Il mare territoriale è, secondo il diritto internazionale consuetudinario, sottoposto alla sovranità dello stato costiero così come il territorio di terraferma. L’acquisto della sovranità è automatico: la sovranità sulla costa implica la sovranità sul mare territoriale.
Zona contigua
Lo stato costiero avrebbe il diritto di esercitare poteri di vigilanza doganale in una zona contigua al mare territoriale. Articolo 33 della Convenzione di Montego Bay, stabilisce: in una zona contigua al suo mare territoriale, lo stato costiero può esercitare il controllo necessario in vista:
- Di prevenire la violazione delle proprie leggi doganali, fiscali, sanitarie o di immigrazione;
- Di reprimere le violazioni alle medesime leggi, qualora siano state commesse sul suo territorio o nel suo mare territoriale.
L’articolo 303 stabilisce che nella zona contigua lo stato costiero possa controllare l’attività di rimozione di reperti archeologici.
Vigilanza doganale
Limitatamente alla vigilanza doganale, il potere dello stato costiero incontra, per il diritto internazionale consuetudinario, un limite funzionale e non spaziale: lo stato può fare tutto ciò che è necessario per prevenire o reprimere il contrabbando nelle acque adiacenti alle sue coste.
Presenza costruttiva
Viene considerata erroneamente una variante del diritto di inseguimento, è pura finzione.
Limite interno del mare territoriale
L’articolo 5 della Convenzione di Montego Bay fissa il principio generale secondo cui la linea di base per la misurazione del mare territoriale è data dalla linea di bassa marea.
Sistema delle linee rette
La linea di base del mare territoriale non è segnata seguendo, come nel caso della bassa marea, la sinuosità della costa ma congiungendo i punti sporgenti di questa, o nel caso vi siano corone di isole e scogli in prossimità della costa, congiungendo le estremità delle isole e degli scogli medesimi o ancora in presenza di un delta o di una foce fluviale.
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