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SECONDO PASSAGGIO TRA IL 73-75
La Corte Costituzionale utilizza nel 1973 l'art 11 (SENTENZA FRONTINI N.183 DEL 18 DICEMBRE 1973). La Corte ha posto l'accento sul fatto che ordinamento nazionale e ordinamento comunitario sono autonomi e distinti, pur se coordinati a mezzo di una precisa articolazione di competenze (CONCETTO DI DUALISMO).
"Il costituente, dopo aver stabilito all'art. 10 che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generale, ha inteso con l'art. 11 definire l'apertura dell'Italia alle più impegnative forme di collaborazione e organizzazione internazionale: ed a tale scopo ha formalmente autorizzato l'accettazione, in via convenzionale, a condizioni di parità con gli altri Stati e per le finalità ivi precisate, delle necessarie 'limitazioni di sovranità'. Questa formula legittima le limitazioni dei poteri dello Stato in ordine all'esercizio delle"
funzioni legislativa, esecutiva e giurisdizionale, quali si rendevano necessarie per la istituzione di una Comunità tra gli Stati europei, ossia di una nuova organizzazione interstatuale, di tipo sovranazionale, a carattere permanente, con personalità giuridica e capacità di rappresentanza internazionale."
CONCETTO DI MONISMO: da un ordinamento superiore derivano tutti gli altri ordinamenti. Sentenza Van gend loos aderisce al monismo.
CONTINUAZIONE di quello che dice la Corte costituzionale:
Corte costituzionale: "Alla Comunità economica, aperta a tutti gli altri Stati europei (art. 237 del Trattato), e concepita come strumento di integrazione tra gli Stati partecipanti, per fini comuni di sviluppo economico e sociale, e quindi anche per fini di difesa della pace e della libertà, l'Italia e gli altri Stati promotori hanno conferito e riconosciuto determinati poteri sovrani, costituendola come istituzione caratterizzata da"
ordinamento giuridico autonomo e indipendente. In particolare, con l'art. 189 del Trattato istitutivo, è stato attribuito al Consiglio e alla Commissione della Comunità il potere di emanare regolamenti con portata generale, ossia, secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza comunitaria e da quella ormai concorde dei diversi Stati membri, nonché dalla dominante dottrina, atti aventi contenuto normativo generale al pari delle leggi statuali, forniti di efficacia obbligatoria in tutti i loro elementi, e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri, cioè immediatamente vincolanti per gli Stati e per i loro cittadini, senza la necessità di norme interne di adattamento o recezione". SENTENZA DELLE INDUSTRIE CHIMICHE (1975) La corte costituzionale è "gelosa" delle sue competenze e secondo essa il giudice nazionale non può disapplicare la norma nazionale, ma deve sollevare una questione dilegittimità nazionale in base all'art 11. "Per quanto concerne le norme interne successive, emanate con legge o con atti aventi valore di legge ordinaria, questa Corte ritiene che il vigente ordinamento non conferisca al giudice italiano il potere di disapplicarle, nel presupposto d'una generale prevalenza del diritto comunitario sul diritto dello Stato. Certamente non può accogliersi la soluzione, prospettata e respinta dalla Corte di cassazione, di una declaratoria di nullità della legge successiva interna, dovendosi escludere che il trasferimento agli organi delle Comunità del potere di emanare norme giuridiche, sulla base d'un preciso criterio di ripartizione di competenze per determinate materie, "per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dai trattati" (cfr. art. 189 del Trattato di Roma), comporti come conseguenza una radicale privazione di efficacia della volontà sovrana degli organi
legislativi degli Stati membri, pur manifestata nellematerie riservate dai trattati alla normazione comunitaria; tale trasferimento fa sorgere, invece,il diverso problema della legittimità costituzionale dei singoli atti legislativi”. Corte costituzionale: “Non sembra nemmeno possibile configurare la possibilità della disapplicazione come effetto di una scelta tra norma comunitaria e norma interna, consentita di volta in volta al giudice italiano sulla base di una valutazione della rispettiva resistenza. In tale ipotesi, dovrebbe riconoscersi al giudice italiano non già la facoltà di scegliere tra più norme applicabili, bensì quella di individuare la sola norma validamente applicabile, ciò che equivarrebbe ad ammettere il suo potere di accertare e dichiarare una incompetenza assoluta del nostro legislatore, sia pur limitatamente a determinate materie, potere che nel vigente ordinamento sicuramente non gli è attribuito. Neconsegue che di fronte alla situazione determinata dalla emanazione di norme legislative italiane, le quali abbiano recepito e trasformato in legge interna regolamenti comunitari direttamente applicabili, il giudice è tenuto a sollevare la questione della loro legittimità costituzionale". La Corte di giustizia è preoccupata per una questione temporale, poiché non è più un effetto diretto e il giudice si trova davanti ad un lungo processo. Nella sentenza SIMMENTHAL del 1978 la Corte riconosce che: - l'effetto diretto e il primato delle norme comunitarie impongono che sia data loro applicazione immediata; - le norme interne successive incompatibili non si formano validamente; - l'efficacia del sistema di controllo giurisdizionale sul rispetto del diritto comunitario, fondato sulla cooperazione tra giudice comunitario e giudice nazionale, verrebbe ridotta se quest'ultimo non avesse il diritto di fare immediata applicazione delle norme comunitarie.norme comunitarie;
• è incompatibile una norma o una prassi nazionale che non consentisse al giudice di non applicare subito la norma contrastante con il diritto comunitario e lo costringesse ad attendernela previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale.
L (DELA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA RICONOSCE IL PRIMATO DEL DIRITTO UE SENTENZA GRANITAL1984) La Corte precisa in primo luogo che i due ordinamenti sono distinti e tra loro autonomi anchese coordinati, in quanto in forza dell’art. 11 della Costituzione sono state trasferite alleistituzioni comunitarie le competenze relative a determinate materie. Quando abbiamo uncontrasto tra una norma interna posteriore e una norma interna al trattato, il giudice nazionalenon applica la norma interna contrastante. Non serve aspettare la legittimità nazionale.“L'assetto dei rapporti fra diritto comunitario e diritto interno, oggetto di varie pronunzie resein precedenza da
questo Collegio, è venuto evolvendosi, ed è ormai ordinato sul principio secondo cui il regolamento della CEE prevale rispetto alle confliggenti statuizioni del legislatore interno”. “Le confliggenti statuizioni della legge interna non possono costituire ostacolo al riconoscimento della "forza e valore", che il Trattato conferisce al regolamento comunitario, nel configurarlo come atto produttivo di regole immediatamente applicabili. Rispetto alla sfera di questo atto, così riconosciuta, la legge statale rimane infatti, a ben guardare, pur sempre collocata in un ordinamento, che non vuole interferire nella produzione normativa del distinto ed autonomo ordinamento della Comunità, sebbene garantisca l'osservanza di essa nel territorio nazionale”. “L'effetto connesso con la sua vigenza è perciò quello, non già di caducare, nell'accezione propria del termine, la norma interna incompatibile, bensìdi impedire che tale norma venga inrilievo per la definizione della controversia innanzi al giudice nazionale. In ogni caso, il fenomenoin parola va distinto dall'abrogazione, o da alcun altro effetto estintivo o derogatorio, cheinveste le norme all'interno dello stesso ordinamento statuale, e ad opera delle sue fonti".
"Proprio in ragione, dunque, della distinzione fra i due ordinamenti, la prevalenza delregolamento adottato dalla CEE va intesa come si è con la presente pronunzia ritenuto: nelsenso, vale a dire, che la legge interna non interferisce nella sfera occupata da tale atto, la qualeè interamente attratta sotto il diritto comunitario".
Ci sono due controlimiti:
- La legge di esecuzione del Trattato possa andar soggetta al suo sindacato, in riferimento aiprincipi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della personaumana
- Vanno denunciate quelle statuizioni della legge statale che si assumano costituzionalmente illegittime
In quanto dirette ad impedire o pregiudicare la perdurante osservanza del Trattato.
SENTENZA TARICCO (8 SETTEMBRE 2015)
La sentenza Taricco concerne le frodi all'Iva. Per questi reati legati all'IVA c'è stata una riduzione dei termini di prescrizione. La Corte di Giustizia afferma che la nuova normativa poteva contrastare con un'art dell'UE "art 325 TFUE". Questa riduzione dei termini di prescrizione pare sia in conformità dell'art 325. Spetta al giudice nazionale a decidere. La Corte Costituzionale si pronuncia alla corte d'appello e di cassazione ponendo un quesito di costituzionalità.
L'art 325 è in contrasto con l'art 24 e 25 della costituzione. La Corte Costituzionale suggerisce la soluzione alla Corte di Giustizia con intelligenza.
L'art 25 è più ampio rispetto ad un articolo della carta dei diritti fondamentali dell'UE (in questo caso stiamo prendendo in causa l'art 49).
L'art 49 e 25 sono simili, ma il paragrafo 2 del 25 è più chiaro. La Corte Costituzionale fa un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia che doveva cambiare la sentenza Taricco. Nel 2017 la Corte di Giustizia accoglie il suggerimento della Corte Costituzionale e modifica l'art 325 del TFUE (PAG 196 LIBRO PER MODIFICA art 325). La Corte di Giustizia dice anche che la norma interna deve essere disapplicata se non prevede sanzioni penali, a meno che questa disapplicazione non comporti principi di illegalità dei reati e delle pene.
Capitolo 6 L'ADATTAMENTO DELL'ORDINAMENTO ITALIANO AL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA L'art.291 tfue afferma che gli stati membri adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'unione. La legge 24 dicembre 2012, n.234 ha riformato le norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa europea, procedendo ad un sostanziale adeguamento della disciplina generale alle modifiche intervenute nell'assetto dell'Unione europea