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SOMMARIO

FORMA DI STATO E FORMA DI GOVERNO: DEFINIZIONI ............................................... 3

MONARCHIA COSTISTUZIONALE (COSTITUZIONALE PURA)..........................................5

FORME DI GOVERNO STATO DEMOCRATICO – PLURALISTA...........................................9

FORMA PARLAMENTARE.........................................................................................13

FORMA DI GOVERNO SEMI-PRESIDENZIALE..............................................................15

FORME DI STATO ACCENTRATE E DECENTRATE.........................................................18

FORMA DI STATO NELLA COSTITUZIONE ITALIANA .................................................... 20

FORMA DI GOVERNO NELLA COSTITUZIONE ITALIANA ............................................... 22

IL CORPO ELETTORALE

........................................................................................... 23

I SISTEMI ELETTORALI

............................................................................................ 26

FORMULA ELETTORALE..........................................................................................26

SISTEMA ELETTORALE ITALIANO.............................................................................30

LEGGE ELETTORALE ATTUALE.................................................................................34

IL PARLAMENTO

..................................................................................................... 36

RAPPRESENTANZA POLITICA...................................................................................37

GARANZIE PARLAMENTARI......................................................................................39

STRUTTURA PARLAMENTO ...................................................................................... 41

STRUTTURE CHE COSTITUISCONO ILPARLAMENTO....................................................42

FUNZIONAMENTO PARLAMENTO.............................................................................43

FUNZIONI PARLAMENTO.........................................................................................45

FUNZIONE LEGISLATIVA – FASI ITER LEGIS...............................................................45

PROCEDIMENTO APPROVAZIONE LEGGE REFERENTE.................................................46

TRE PROCEDIMENTI DIVERSI PER APPROAZIONI LEGGI.................................................................46

FUNZIONE DI CONTROLLO............................................................................................................. 47

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ............................................................................. 49

FUNZIONI PRESIDENTE REPUBBLICA.......................................................................51

ATTI PRESIDENZIALI...............................................................................................53

CONTROFIRMA.......................................................................................................55

RESPONSABILITÀ DEL PRESIDENTE.........................................................................56

GOVERNO

.............................................................................................................. 56

LE FONTI GOVERNO................................................................................................58

FORMAZIONE DEL GOVERNO...................................................................................58

ORGANIZAZIONE GOVERNO....................................................................................60

FUNZIONI GOVERNO...............................................................................................63

1.E – ...............................................................................63

SECUTIVO FUNZIONE ESECUTIVA

2.I .................................................................................................63

NDIRIZZO POLITICO

3.N – .............................................................................63

ORMATIVO FUNZIONE NORMATIVA

STRUMENTI DEL GOVERNO.....................................................................................65

IL PROCESSO DI BILANCIO......................................................................................68

POTERE GIURISDIZIONALE ...................................................................................... 69

AUTONOMIA DELLA MAGISTRATURA........................................................................72

RESPONSABILITÀ MAGISTRATO...............................................................................73

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA ..................................................... 74

IL SISTEMA DELLE FONTI

........................................................................................ 76

NOZIONI DI FONTE DEL DIRITTO..............................................................................78

CRITERI DI RISOLUZIONI DELLE ANTINOMIE (META-NORME) ...................................... 80

CRITERIO CRONOLOGICO........................................................................................80

CRITERIO GERARCHICO...........................................................................................83

PRINCIPIO LEGALITÀ...................................................................................................................... 83

PRINCIPIO DI COSTITUZIONALITÀ.................................................................................................. 84

ANNULLAMENTO:...................................................................................................86

RISERVA DI LEGGE ................................................................................................. 88

CRITERIO DI COMPETENZA............................................................................................................ 91

CRITERIO DI SPECIALITÀ................................................................................................................ 92

CORTE COSTITUZIONALE

........................................................................................ 93

STRUTTURA CORTE COSTITUZIONALE......................................................................97

RUOLO DEL PRESIDENTE CORTE COSTITUZIONALE....................................................98

FUNZIONI CORTE COSTITUZIONALE ( .134).........................................................100

ART

IL PROCEDIMENTO IN VIA INCIDENTALE.................................................................100

IL PROCEDIMENTO IN VIA PRINCIPALE...................................................................103

DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE............................................................106

ALTRI TIPI DI SENTENZE........................................................................................109

FORMA DI STATO E FORMA DI GOVERNO: DEFINIZIONI

forma di Stato: con cui si intende il rapporto che

o corre tra le autorità dotate di potestà di pubblica e la

società civile, nonché l’insieme dei principi e dei valori

a cui lo Stato ispira la sua azione. Lo Stato è un

ordinamento a fini generali, cioè che può assumere

come proprio qualsiasi fine;

forma di Governo: modalità con cui si definiscono i

o modi di distribuzione del potere tra gli organi principali

di uno Stato e l’insieme dei rapporti che intercorrono

tra essi.

FORME DI STATO

1) lo Stato assoluto, 2) lo Stato liberale, 3) lo Stato di

democrazia pluralista, 4) lo Stato totalitario e 5) lo Stato

socialista.

1) Lo Stato assoluto è la prima forma di Stato moderno.

Nacque in Europa tra il ‘400 ed il ‘500, si caratterizzava per

l’esistenza di un Stato autoritario, che era separato dalla

società, e per l’affermazione di un potere sovrano attribuito

interamente al Re, la cui continuità era garantita da precise

leggi di successione che impedivano la vacanza del trono.

Il Re, avendo concentrato il potere nelle sue mani, era

titolare della funzione legislativa ed esecutiva, mentre il

potere giudiziario era esercita da Corti e Tribunali formati

da giudici nominati dallo stesso Re, la cui volontà era la

forma primaria del diritto e ciò che egli voleva aveva

efficacia di legge. Il suo potere assoluto non incontrava

limiti legali (il Re era legibus solutus), né poteva essere

condizionato dai desideri dei sudditi, e ciò perché il potere

regio non derivava da scelte umane, ma era ritenuto di

origine divina.

2) Lo Stato liberale è una forma di Stato che nasce tra la

fine del ‘700 e la prima metà dell’800, a seguito della crisi

dello Stato assoluto (dovuta principalmente a ragioni

finanziarie), dello sviluppo del capitalismo e

dell’affermazione della borghesia.

I suoi caratteri strutturali sono:

1.la base sociale ristretta ad un'unica classe, tanto da

venire definito lo Stato- monoclasse;

2.il principio di libertà;

3.il principio rappresentativo;

4.lo “Stato di diritto”

3) Lo Stato di democrazia pluralista si afferma grazie

ad un lungo processo di trasformazione dello Stato liberale,

che da Stato monoclasse si trasformò in uno Stato

pluriclasse, attraverso l’espansione della base sociale e

fondandosi sul riconoscimento e sulla garanzia della

pluralità dei gruppi; ma l’elemento determinate del

passaggio a questa nuova forma di Stato è da ravvisare nel

processo di allargamento dell’elettorato attivo, che è

culminò nel suffragio universale.

FORMA DI GOVERNO

STATO LIBERALE

MONARCHIA COSTISTUZIONALE

(COSTITUZIONALE PURA)

Introdotta nella costituzione francese 1791, prima

costituzione rivoluzionaria.

Ripresa poi nella costituzione della Restaurazione nel

1814 sempre in Francia.

Dopo l’impero napoleonico, vengono riportati sul trono

di Francia i Borbone, quando Luigi 18° sale al trono e

concede costituzione che è frutto di un compromesso

tra componenti sociali (borghesia, classe emersa non

più emergente, e l’aristocrazia legata ancora

all’Ancient regime). Questo dualismo sociale si traduce

in dualismo costituzionale, infatti ci sono due organi,

da un lato il monarca e dall’altro il parlamento. La

legittimazione è diversa per questi due organi

costituzionali: il re è una legittimazione dinastica, di

sangue, mentre per il parlamento, in particolare per la

Camera Bassa, i parlamentari sono eletti (solo porzione

stretta che poteva votare).

Lo stesso compromesso lo troviamo per la divisione dei

poteri: esecutivo, legislativo e giudiziario devono

essere attribuiti a tre organi diversi, in modo da

fungere da limite e controllare degli altri poteri. Nella

Costituzione del 1814 questa divisione è imperfetta: il

potere esecutivo è affidato unicamente al Re, mentre il

potere legislativo è ripartito tra Re e Parlamento.

Il re può partecipare al potere legislativo in modo

indiretto il parlamento è bicamerale: Camera Alta

(detta pari) di nomina regia, e Camera Bassa (camera

dei rappresentanti) eletti dal corpo elettorale, questo è

quindi già un modo indiretto ni cui il re partecipa al

potere legislativo

Modo diretto quando la legge viene approvata dal

parlamento, deve essere sanzionata e promulgata

dal Re che può rifiutarla utilizzando il Veto Reale

FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE

Questa forma di governa discende dalla forma di

governo della monarchia costituzionale, perché le

costituzioni in quel periodo rimanevano uguali,

cambiava la loro interpretazione perché si è modificato

il contesto sociale con il quale interagisce.

Progressivamente l’aristocrazia viene assorbita nella

borghesia, perché la borghesia investe nelle stesse

attività dell’aristocrazia (come il commercio) e si

omogenizzano. L’aristocrazia cessa di essere una

classe portatrice di valori e interessi contrapposti ala

borghesia.

Venendo meno il dualismo sociale, non ha nemmeno

più senso il dualismo costituzionale. Perciò prima

ancora che a livello politico, già a livello sociale il re

perde qualsiasi tipo di influenza. Il Re diventa quindi un

organo debole, che non rappresenta altro che sé

stesso. Il Re deve quindi cercare un nuovo organo in cui

cercare appoggio: il Parlamento. La Corona viene quindi

sostituita nell’approvare le leggi, da un nuovo tipo di

rapporto, un rapporto di fiducia da parte del

Parlamento. Qualora mancasse la fiducia del

Parlamento, il governo si dovrebbe riformare.

Nella fdg parlamentare gli organi da 2 passano a 3: il

Governo (potere esecutivo)

FORMA DI GOVERNO PRESIDENZIALE

Tipica del modello americano, introdotta nella

costituzione federale del 1787.

Due organi: IL CONGRESSO (potere legislativo) E IL

PRESIDENTE (potere esecutivo) entrambi eletti dal

corpo elettorale.

Il Congresso è formato da due Camere: il Senato, in cui

ci sono 2 senatori per ogni Stato, poi la camera bassa,

la Camera dei Deputati, elettiva, eletta dal corpo

elettorale.

Il Presidente viene eletto dal corpo elettorale, ma con

un procedimento di due gradi. Il Presidente è eletto dai

grandi lettori a loro volta eletti dai cittadini, ma è

sostanzialmente un’elezione diretta perché i grandi

elettori eleggono la loro divisione politica.

Adotta il principio della divisione dei poteri, non

esistono strumenti per interferire nell’esercizio delle

funzioni dell’uno e dell’altro. Sono nettamente

separate.

Non esiste alcun rapporto di fiducia. Il Presidente trova

la legittimazione nell’elezione, non può essere

sfiduciato dal Congresso. Viceversa, il Congresso non

può essere sciolto dal Presidente. Esistono solo i poteri

di check & balance, potere che garantiscono un

controllo e un bilanciamento tra questi due poteri:

Potere per il congresso nei confronti del presidente 

POTERE DI IMPECHMENT ma non è come la sfiducia, è

solo per far valere una responsabilità penale, per un

reato

Potere per il congresso nei confronti del presidente

DI VETO xk le leggi votate dal congresso

POTERE

devono essere promulgate dal presidente, che quindi

può rifiutare e utilizzare il veto presidenziale, che però

è un veto superabile, infatti qualora il congresso

dovesse riapprovare con la maggioranza quella legge

passerebbe.

DIFFERENZE PARLAMENTARE - PRESIDENZIALE:

1.Netta separazione tra i due organi

2.Numero degli organi, non esiste organo governo

FORME DI GOVERNO STATO DEMOCRATICO

– PLURALISTA

Stato liberista 700 fine 900

Il passaggio avviene tramite un regime dittatoriale in

Italia.

Lo stato liberale entra in crisi perché si caratterizza di

essere uno stato mono-classe, quindi è molto limitato,

non c’era ancora il voto censitario, che ha la funzione

di selezionare la classe borghese, che può partecipare

e gestire la vita politica del paese.

Durante dell’800 e inizio 900 la struttura sociale dello

stato liberale muta profondamente, in seguito

all’industrializzazione e all’urbanizzazione della

popolazione, nascono nuove forme di organizzazioni

dei soggetti, nascono i partiti e i sindacati che tutelano

i lavoratori, questa nuova classe attraverso le

associazioni inizia a rivendicare i propri diritti. Ciò porta

a un progressivo allargamento del suffragio,

gradualmente. Le classi piccolo-borghese iniziano ad

avere il voto, dopodiché in seguito alla guerra di Libia

nel 1911 il suffragio viene ancora allargato, a tutti i

cittadini maschi dai 30 anni in su. Dopo la Prima guerra

mondiale, nel 1918 si arriva al vero suffragio universale

maschile. Dopo la Seconda guerra mondiale, nel 1945,

si estenderà a tutta la popolazione anche femminile.

Questo progressivo allargamento della base sociale

dello Stato ha avuto delle conseguenze sulla struttura

del modello di Stato, che diventa uno Stato Pluriclasse.

CADE LOSTATO LIBERARE E SI AFFERMA LO STATO

PLURICLASSE

Serve quindi una rappresentanza politica di più classi,

non solo di una RUOLO DELLA COSTITUZIONE RIGIDA

NELLA TUTELA DEL PLURALISMO la costituzione nello

stato pluralista diventa rigida e non può flessibile

(poteva essere modificata con un’approvazione delle

legge), per modificarla servono procedimenti specifici,

maggioranze più ampie, tempistiche più lunghe. Solo

ora la Costituzione diventa veramente FACTUM

SOCIALIS, cioè il fatto che sta a fondamento della

società, nella quali sono garantiti tutti i diritti delle

varie componenti sociali.

1.

Questi cambiamenti sociali hanno portato al

cambiamento politico, si afferma infatti la DEMOCRAZIA

PLURALISTA

Rimani la tripartizione classica (esecutivo, legislativo,

giudiziario), ma emergono due nuovi poteri: POTERE

DI REVISIONE COSTITUZIONALE che è distinto al

potere legislativo, può modificare la costituzione ma è

diverso, perché comporta procedimenti molto più

gravosi. Non è solo questione di procedimenti, ma

anche questione i soggetti: la legge di revisione

costituzionale può essere sottoposta a un referendum

popolare, quindi non solo dal parlamento ma anche da

altri organi come il corpo elettorale.

Ulteriore organo: LA CORTE COSTITUZIONALE -> a

cui viene attribuito il potere di SINDACATO DI

COSRITUZIONALITA DELLA LEGGE, cioè la verifica che

la legge non sia in contrasto con la costituzione.

2.

Il secondo elemento che caratterizza le forme di stato,

sono i poteri attribuititi allo stato: nello stato liberale le

funzioni dello stato erano principalmente garantire

l’ordine interno e l’ordine/difesa esterna. Lo Stato non

doveva intervenire nell’ambito dell’economia.

Ora i poteri dello Stato vengono ampliati: garantire il

benessere di tutti i cittadini, infatti veniva definito

STATO DEL BENESSERE (WELFARE STATE). Lo Stato

si assume quindi la responsabilità di governare

l’economia. Ciò è diverso da stato a stato, in US era

intervento solo regolatori. In Italia e in Francia lo stato

interviene direttamente nell’economia. Lo strumento è

una Pubblica Amministrazione più sviluppata e ampia

(ci sono enti pubblici ecc..). La PA da st

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flowa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università "Carlo Cattaneo" (LIUC) o del prof Lucioni Carlo.
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