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ESAME IN COMMISSIONE

L'art. 72.1 vieta che un progetto di legge sia discusso direttamente dalla Camera: prima deve essere esaminato dalla commissione permanente competente.

DELIBERAZIONE

Metodo 3 letture: 1° lettura: Opportunità di procedere? SI NO - 2° lettura: approvato articolo x articolo il progetto di legge (ed emendamenti) - 3° lettura: voto unico sull'intero progetto di legge SI NO

PROMULGAZIONE

Spetta al Presidente della Repubblica che deve firmarla.

PUBBLICAZIONE

Viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, dopo 15 giorni vacatio legis entra ufficialmente in vigore.

TRE PROCEDIMENTI DIVERSI PER APPROVAZIONE LEGGI

1. REFERENTE 2. DELIBERANTE tutto l'iter legis si svolge in commissione 3. REDIGENTE il procedimento si svolge in gran parte in commissione ma anche in assemblea (CdD: tutto in commissione e riservato alla camera solo voto in commissione/ senato: all'assemblea voto sui singoli articoli e complessiva) NON TUTTI I DISEGNI DI LEGGE POSSONO ESSERE APPROVATI CONPROCEDIMENTO DELIBERANTE EREDIGENTE (legge di bilancio) FUNZIONE DI CONTROLLO STRUMENTI CONOSCITIVI (x raccogliere info) STRUMENTI ISPETTIVI: - Interrogazione parlamentare: richiesta con riferimento ad un fatto specifico della veridicità di un determinato atto - Interpellanza: il fatto viene dato per scontato, vengono chieste informazioni riguardo a cosa intendere fare in relazione a quel fatto - Inchieste parlamentari: commissioni d'inchiesta che possono essere istituite per indagare su materie di interesse generale, senza il potere di determinare responsabilità penali PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - Come viene designato? - Cosa fa? Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato italiano, garante della Costituzione e rappresentante dell'unità nazionale. Egli non è a capo di un potere particolare (legislativo, esecutivo o giudiziario), ma ha il compito di rappresentare l'Italia a livello internazionale, promulgare le leggi, nominare il Presidente del Consiglio dei Ministri e i ministri, concedere la grazia e gli indulti, e svolgere altre funzioni istituzionali. Il Presidente della Repubblica viene eletto dai membri del Parlamento e da un collegio composto dai rappresentanti delle Regioni.

esecutivo ogiudiziario), ma li coordina tutti e tre; ovvero compie attiche riguardano ciascuno dei tre poteri, come stabilito dallaCostituzione italiana.

FUNZIONI PRESIDENTE REPUBBLICA

  • Firma i trattati internazionali
  • Messaggi formali: priorità da seguire (possono anche non ascoltarlo)
  • Fino a 5 senatori a vita

ATTI PRESIDENZIALI

  • DECRETO DEL Presidente Repubbblica (d.P.R.)
  • Leggi disegnate dal parlamento
  • Chi nominare a senatore/ a giudice
  • Scioglimento camere
  • Nomina presidente dei ministri

CONTROFIRMA

  • Requisiti validità degli atti presidenziali
  • Es: dimissioni
  • Il PR si limita ad emanare l'atto, che pero è sostanzialmente governativo
  • Es: Nomina funzionari statali
  • Es: nomina senatori a vita
  • Firma per controllare che il PR non ecceda suoi poteri

RESPONSABILITÀ DEL PRESIDENTE

Il Capo dello Stato è politicamente irresponsabile in quanto la responsabilità politica degli atti presidenziali è assunta dai ministri che sono tenuti ad apporre la controfirma.

La Costituzione richiede la controfirma ministeriale non solo per trasferire la responsabilità politica dal presidente al ministro, ma anche come requisito di validità degli atti stessi.

Alleanza con Il parlamento il nemico vota in seduta comune la messa in accusa del PR. La controfirma è la firma apposta da un membro del Governo sull'atto adottato e sottoscritto dal Presidente della Repubblica: è un requisito di validità dell'atto e la sua apposizione rende il Presidente incostituzionalmente irresponsabile per l'atto adottato, trasferendo la responsabilità in capo al Governo.

Integrata con nomina altri 16 giudici

GOVERNO

Il Governo è un organo costituzionale complesso formato dal Presidente del Consiglio, dai ministri e dall'organo collegiale Consiglio dei ministri. Il Governo esercita un indirizzo politico, quota rilevante dell'attività di funzione esecutiva, potestà pubbliche proprie della nonché importanti poteri normativi.

2.2 Le regole giuridiche

sul Governo

Le regole che disciplinano il Governo possono essere così riassunte:

A. per quanto riguarda la sua formazione, la disciplina è contenuta negli art. 92.2, 93, 94 Cost., e consacrano le seguenti regole:

  1. il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio;
  2. i ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio;
  3. i membri del Governo, prima di assumere le loro funzioni, devono giurare nelle mani del Capo dello Stato (art. 93 Cost.);
  4. entro 10 giorni dalla sua formazione il Governo deve presentarsi alle Camere per ottenere la fiducia (art. 94.3 Cost.);
  5. la fiducia è accordata e revocata mediante mozione motivata votata per appello nominale (art. 94.2)

B. per quanto riguarda la struttura, l’art. 92.1 Cost. si limita a citare quali sono gli organi governativi necessari, e cioè il Presidente del Consiglio e i ministri, e insieme essi danno vita ad un terzo organo: il Consiglio dei ministri, organi governativi non ma esistono

A. per quanto riguarda l'organizzazione, l'art. 92 della Costituzione prevede che il Governo sia composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai ministri e da altri membri, se necessari, come il Vicepresidente del Consiglio, i ministri senza portafoglio, i sottosegretari di Stato, i comitati interministeriali e il Consiglio del gabinetto;

B. per quanto riguarda il funzionamento, l'art. 95 della Costituzione prevede che la legge sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri disciplini in modo più dettagliato l'organizzazione e il funzionamento del Governo. Tale legge è la legge del 23 agosto 1988, n. 400. In attuazione di questa legge sono stati adottati il regolamento interno del Consiglio dei ministri (con Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993) e numerosi ordini di servizio per l'organizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio;

C. per quanto riguarda i rapporti con la pubblica amministrazione, le regole sono fissate dagli art. 95, 97 e 98 della Costituzione.

LE FONTI GOVERNO

1. La costituzione (art. 92-96) - principi generali sull'organizzazione e sul funzionamento

2. Legge n. 400/1988 art. 1-11 - disciplina

Gli organi che compongono il governo e disciplinano anche le funzioni normative del governo sono regolamentati dagli articoli 13-17 della Costituzione.

La legge n.300/1999 stabilisce l'organizzazione dei ministeri.

La formazione del governo non avviene tramite elezione diretta dal corpo elettorale, ma si regge sulla fiducia.

Il Presidente della Repubblica svolge un ruolo fondamentale in quanto nomina il Presidente del Consiglio.

Dopo 5 anni di mandato, il Presidente del Consiglio si dimette prima della mozione di sfiducia.

Dopo le dimissioni, viene incaricato e nominato il Presidente del Consiglio, che svolge consultazioni con i rappresentanti/capi gruppo.

Il Presidente del Consiglio accetta l'incarico con riserva.

Viene poi nominato il resto dei ministri, con un potere formalmente presidenziale (i ministri sono scelti dal Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica li nomina).

I ministri giurano e il governo entra in carica.

Il governo deve ottenere la fiducia entro 10 giorni dal giuramento (è sufficiente ottenuta da una sola delle due camere).

Tutte le decisioni che non comportano scelte di indirizzo politico sono prese dall'organizzazione del governo.

Organizzazione del governo:

NECESSARI (perché elencati nella Costituzione)

Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministri

Consiglio dei Ministri

CONSIGLIO DEI MINISTRI

Organi collegiale formato da pres e ministri

Organo centrale e decidente la politica

Tutte le scelte politiche sono votate/passano per il consiglio

MINISTRI

Direzione del proprio ministero, sotto direzione del presconsiglio

Responsabilità individuale = risponde x le scelte politiche nell'esercizio delle funzioni del proprio ministero

ORGANI NON COSTITUZIONALMENTE NECESSARI

a) il Vice-presidente del Consiglio dei Ministri: è nominato fra i ministri e, su proposta del Presidente del Consiglio, il Consiglio di Ministri gli attribuisce le funzioni di supplente del Presidente, nel caso in cui questi sia assente o impedito;

b) il Consiglio di Gabinetto: è un istituito dal Presidente del Consiglio per riunire i ministri che rappresentano le diverse componenti politiche delle coalizioni;

c) i Comitati interministeriali: che possono

essere istituiti per legge, di due tipi, quelli che hanno competenze a deliberare in via definitiva su determinati oggetti, adottando atti produttivi di effetti istituiti con decreti giuridici verso l'esterno, e quelli del Presidente del Consiglio, che hanno compiti provvisori come comitati per affrontare questioni definite, chiamati ministri. d) i ministri senza portafoglio: sono i ministri non preposti ad un ministero, i quali svolgono solo funzioni loro delegate da parte del Presidente del Consiglio (ministro pari opportunità). e) i sottosegretari di Stato: collaboratori del ministro o del Presidente del Consiglio ed esercitano solo compiti che quest'ultimo delega loro con apposito decreto, e quindi, non fanno parte del Consiglio dei ministri e non possono partecipare alla formazione della politica generale del Governo. Il sottosegretario assume le sue funzioni solo dopo il giuramento prestato davanti al Presidente del Consiglio. Tra i sottosegretari, un ruolo particolare è

ha il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, che svolge funzioni di segretario del Consiglio dei ministri, curando la verbalizzazione e la conservazione del registro delle deliberazioni e dirigendo l'Ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri;

f) i Viceministri: sono sottosegretari (che non possono superare il numero di 10) a cui vengono conferite deleghe relative all'intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali o di più direzioni generali (cioè delle strutture amministrative di massima dimensione all'interno dei ministeri). I viceministri possono essere invitati, dal Presidente del Consiglio, a partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri, senza diritto di voto;

g) i commissari straordinari del Governo: vengono nominati al fine di realizzare specifici obiettivi, determinati in relazione a programmi o ad indirizzi deliberati dal Governo o dal Parlamento, o per particolari esigenze di coordinamento operativo.

esecutiva4. Controllo – funzione di controllo5. Rappresentanza internazionale6. Coordinamento delle politiche pubbliche7. Gestione delle risorse pubbliche8. Promozione dello sviluppo economico9. Tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini10. Garanzia della sicurezza interna e esterna11. Pianificazione e gestione del territorio12. Tutela dell'ambiente e delle risorse naturali13. Promozione della cultura e dell'istruzione14. Tutela della salute pubblica15. Promozione del benessere sociale16. Gestione delle emergenze e delle crisi17. Rappresentanza dei cittadini18. Attuazione delle politiche pubbliche19. Monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche20. Coordinamento con le amministrazioni locali
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flowa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università "Carlo Cattaneo" (LIUC) o del prof Lucioni Carlo.