SOMMARIO
FORMA DI STATO E FORMA DI GOVERNO: DEFINIZIONI ............................................... 3
MONARCHIA COSTISTUZIONALE (COSTITUZIONALE PURA)..........................................5
FORME DI GOVERNO STATO DEMOCRATICO – PLURALISTA...........................................9
FORMA PARLAMENTARE.........................................................................................13
FORMA DI GOVERNO SEMI-PRESIDENZIALE..............................................................15
FORME DI STATO ACCENTRATE E DECENTRATE.........................................................18
FORMA DI STATO NELLA COSTITUZIONE ITALIANA .................................................... 20
FORMA DI GOVERNO NELLA COSTITUZIONE ITALIANA ............................................... 22
IL CORPO ELETTORALE
........................................................................................... 23
I SISTEMI ELETTORALI
............................................................................................ 26
FORMULA ELETTORALE..........................................................................................26
SISTEMA ELETTORALE ITALIANO.............................................................................30
LEGGE ELETTORALE ATTUALE.................................................................................34
IL PARLAMENTO
..................................................................................................... 36
RAPPRESENTANZA POLITICA...................................................................................37
GARANZIE PARLAMENTARI......................................................................................39
STRUTTURA PARLAMENTO ...................................................................................... 41
STRUTTURE CHE COSTITUISCONO ILPARLAMENTO....................................................42
FUNZIONAMENTO PARLAMENTO.............................................................................43
FUNZIONI PARLAMENTO.........................................................................................45
FUNZIONE LEGISLATIVA – FASI ITER LEGIS...............................................................45
PROCEDIMENTO APPROVAZIONE LEGGE REFERENTE.................................................46
TRE PROCEDIMENTI DIVERSI PER APPROAZIONI LEGGI.................................................................46
FUNZIONE DI CONTROLLO............................................................................................................. 47
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ............................................................................. 49
FUNZIONI PRESIDENTE REPUBBLICA.......................................................................51
ATTI PRESIDENZIALI...............................................................................................53
CONTROFIRMA.......................................................................................................55
RESPONSABILITÀ DEL PRESIDENTE.........................................................................56
GOVERNO
.............................................................................................................. 56
LE FONTI GOVERNO................................................................................................58
FORMAZIONE DEL GOVERNO...................................................................................58
ORGANIZAZIONE GOVERNO....................................................................................60
FUNZIONI GOVERNO...............................................................................................63
1.E – ...............................................................................63
SECUTIVO FUNZIONE ESECUTIVA
2.I .................................................................................................63
NDIRIZZO POLITICO
3.N – .............................................................................63
ORMATIVO FUNZIONE NORMATIVA
STRUMENTI DEL GOVERNO.....................................................................................65
IL PROCESSO DI BILANCIO......................................................................................68
POTERE GIURISDIZIONALE ...................................................................................... 69
AUTONOMIA DELLA MAGISTRATURA........................................................................72
RESPONSABILITÀ MAGISTRATO...............................................................................73
IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA ..................................................... 74
IL SISTEMA DELLE FONTI
........................................................................................ 76
NOZIONI DI FONTE DEL DIRITTO..............................................................................78
CRITERI DI RISOLUZIONI DELLE ANTINOMIE (META-NORME) ...................................... 80
CRITERIO CRONOLOGICO........................................................................................80
CRITERIO GERARCHICO...........................................................................................83
PRINCIPIO LEGALITÀ...................................................................................................................... 83
PRINCIPIO DI COSTITUZIONALITÀ.................................................................................................. 84
ANNULLAMENTO:...................................................................................................86
RISERVA DI LEGGE ................................................................................................. 88
CRITERIO DI COMPETENZA............................................................................................................ 91
CRITERIO DI SPECIALITÀ................................................................................................................ 92
CORTE COSTITUZIONALE
........................................................................................ 93
STRUTTURA CORTE COSTITUZIONALE......................................................................97
RUOLO DEL PRESIDENTE CORTE COSTITUZIONALE....................................................98
FUNZIONI CORTE COSTITUZIONALE ( .134).........................................................100
ART
IL PROCEDIMENTO IN VIA INCIDENTALE.................................................................100
IL PROCEDIMENTO IN VIA PRINCIPALE...................................................................103
DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE............................................................106
ALTRI TIPI DI SENTENZE........................................................................................109
FORMA DI STATO E FORMA DI GOVERNO: DEFINIZIONI
forma di Stato: con cui si intende il rapporto che
o corre tra le autorità dotate di potestà di pubblica e la
società civile, nonché l’insieme dei principi e dei valori
a cui lo Stato ispira la sua azione. Lo Stato è un
ordinamento a fini generali, cioè che può assumere
come proprio qualsiasi fine;
forma di Governo: modalità con cui si definiscono i
o modi di distribuzione del potere tra gli organi principali
di uno Stato e l’insieme dei rapporti che intercorrono
tra essi.
FORME DI STATO
1) lo Stato assoluto, 2) lo Stato liberale, 3) lo Stato di
democrazia pluralista, 4) lo Stato totalitario e 5) lo Stato
socialista.
1) Lo Stato assoluto è la prima forma di Stato moderno.
Nacque in Europa tra il ‘400 ed il ‘500, si caratterizzava per
l’esistenza di un Stato autoritario, che era separato dalla
società, e per l’affermazione di un potere sovrano attribuito
interamente al Re, la cui continuità era garantita da precise
leggi di successione che impedivano la vacanza del trono.
Il Re, avendo concentrato il potere nelle sue mani, era
titolare della funzione legislativa ed esecutiva, mentre il
potere giudiziario era esercita da Corti e Tribunali formati
da giudici nominati dallo stesso Re, la cui volontà era la
forma primaria del diritto e ciò che egli voleva aveva
efficacia di legge. Il suo potere assoluto non incontrava
limiti legali (il Re era legibus solutus), né poteva essere
condizionato dai desideri dei sudditi, e ciò perché il potere
regio non derivava da scelte umane, ma era ritenuto di
origine divina.
2) Lo Stato liberale è una forma di Stato che nasce tra la
fine del ‘700 e la prima metà dell’800, a seguito della crisi
dello Stato assoluto (dovuta principalmente a ragioni
finanziarie), dello sviluppo del capitalismo e
dell’affermazione della borghesia.
I suoi caratteri strutturali sono:
1.la base sociale ristretta ad un'unica classe, tanto da
venire definito lo Stato- monoclasse;
2.il principio di libertà;
3.il principio rappresentativo;
4.lo “Stato di diritto”
3) Lo Stato di democrazia pluralista si afferma grazie
ad un lungo processo di trasformazione dello Stato liberale,
che da Stato monoclasse si trasformò in uno Stato
pluriclasse, attraverso l’espansione della base sociale e
fondandosi sul riconoscimento e sulla garanzia della
pluralità dei gruppi; ma l’elemento determinate del
passaggio a questa nuova forma di Stato è da ravvisare nel
processo di allargamento dell’elettorato attivo, che è
culminò nel suffragio universale.
FORMA DI GOVERNO
STATO LIBERALE
MONARCHIA COSTISTUZIONALE
(COSTITUZIONALE PURA)
Introdotta nella costituzione francese 1791, prima
costituzione rivoluzionaria.
Ripresa poi nella costituzione della Restaurazione nel
1814 sempre in Francia.
Dopo l’impero napoleonico, vengono riportati sul trono
di Francia i Borbone, quando Luigi 18° sale al trono e
concede costituzione che è frutto di un compromesso
tra componenti sociali (borghesia, classe emersa non
più emergente, e l’aristocrazia legata ancora
all’Ancient regime). Questo dualismo sociale si traduce
in dualismo costituzionale, infatti ci sono due organi,
da un lato il monarca e dall’altro il parlamento. La
legittimazione è diversa per questi due organi
costituzionali: il re è una legittimazione dinastica, di
sangue, mentre per il parlamento, in particolare per la
Camera Bassa, i parlamentari sono eletti (solo porzione
stretta che poteva votare).
Lo stesso compromesso lo troviamo per la divisione dei
poteri: esecutivo, legislativo e giudiziario devono
essere attribuiti a tre organi diversi, in modo da
fungere da limite e controllare degli altri poteri. Nella
Costituzione del 1814 questa divisione è imperfetta: il
potere esecutivo è affidato unicamente al Re, mentre il
potere legislativo è ripartito tra Re e Parlamento.
Il re può partecipare al potere legislativo in modo
indiretto il parlamento è bicamerale: Camera Alta
(detta pari) di nomina regia, e Camera Bassa (camera
dei rappresentanti) eletti dal corpo elettorale, questo è
quindi già un modo indiretto ni cui il re partecipa al
potere legislativo
Modo diretto quando la legge viene approvata dal
parlamento, deve essere sanzionata e promulgata
dal Re che può rifiutarla utilizzando il Veto Reale
FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE
Questa forma di governa discende dalla forma di
governo della monarchia costituzionale, perché le
costituzioni in quel periodo rimanevano uguali,
cambiava la loro interpretazione perché si è modificato
il contesto sociale con il quale interagisce.
Progressivamente l’aristocrazia viene assorbita nella
borghesia, perché la borghesia investe nelle stesse
attività dell’aristocrazia (come il commercio) e si
omogenizzano. L’aristocrazia cessa di essere una
classe portatrice di valori e interessi contrapposti ala
borghesia.
Venendo meno il dualismo sociale, non ha nemmeno
più senso il dualismo costituzionale. Perciò prima
ancora che a livello politico, già a livello sociale il re
perde qualsiasi tipo di influenza. Il Re diventa quindi un
organo debole, che non rappresenta altro che sé
stesso. Il Re deve quindi cercare un nuovo organo in cui
cercare appoggio: il Parlamento. La Corona viene quindi
sostituita nell’approvare le leggi, da un nuovo tipo di
rapporto, un rapporto di fiducia da parte del
Parlamento. Qualora mancasse la fiducia del
Parlamento, il governo si dovrebbe riformare.
Nella fdg parlamentare gli organi da 2 passano a 3: il
Governo (potere esecutivo)
FORMA DI GOVERNO PRESIDENZIALE
Tipica del modello americano, introdotta nella
costituzione federale del 1787.
Due organi: IL CONGRESSO (potere legislativo) E IL
PRESIDENTE (potere esecutivo) entrambi eletti dal
corpo elettorale.
Il Congresso è formato da due Camere: il Senato, in cui
ci sono 2 senatori per ogni Stato, poi la camera bassa,
la Camera dei Deputati, elettiva, eletta dal corpo
elettorale.
Il Presidente viene eletto dal corpo elettorale, ma con
un procedimento di due gradi. Il Presidente è eletto dai
grandi lettori a loro volta eletti dai cittadini, ma è
sostanzialmente un’elezione diretta perché i grandi
elettori eleggono la loro divisione politica.
Adotta il principio della divisione dei poteri, non
esistono strumenti per interferire nell’esercizio delle
funzioni dell’uno e dell’altro. Sono nettamente
separate.
Non esiste alcun rapporto di fiducia. Il Presidente trova
la legittimazione nell’elezione, non può essere
sfiduciato dal Congresso. Viceversa, il Congresso non
può essere sciolto dal Presidente. Esistono solo i poteri
di check & balance, potere che garantiscono un
controllo e un bilanciamento tra questi due poteri:
Potere per il congresso nei confronti del presidente
POTERE DI IMPECHMENT ma non è come la sfiducia, è
solo per far valere una responsabilità penale, per un
reato
Potere per il congresso nei confronti del presidente
DI VETO xk le leggi votate dal congresso
POTERE
devono essere promulgate dal presidente, che quindi
può rifiutare e utilizzare il veto presidenziale, che però
è un veto superabile, infatti qualora il congresso
dovesse riapprovare con la maggioranza quella legge
passerebbe.
DIFFERENZE PARLAMENTARE - PRESIDENZIALE:
1.Netta separazione tra i due organi
2.Numero degli organi, non esiste organo governo
FORME DI GOVERNO STATO DEMOCRATICO
– PLURALISTA
Stato liberista 700 fine 900
Il passaggio avviene tramite un regime dittatoriale in
Italia.
Lo stato liberale entra in crisi perché si caratterizza di
essere uno stato mono-classe, quindi è molto limitato,
non c’era ancora il voto censitario, che ha la funzione
di selezionare la classe borghese, che può partecipare
e gestire la vita politica del paese.
Durante dell’800 e inizio 900 la struttura sociale dello
stato liberale muta profondamente, in seguito
all’industrializzazione e all’urbanizzazione della
popolazione, nascono nuove forme di organizzazioni
dei soggetti, nascono i partiti e i sindacati che tutelano
i lavoratori, questa nuova classe attraverso le
associazioni inizia a rivendicare i propri diritti. Ciò porta
a un progressivo allargamento del suffragio,
gradualmente. Le classi piccolo-borghese iniziano ad
avere il voto, dopodiché in seguito alla guerra di Libia
nel 1911 il suffragio viene ancora allargato, a tutti i
cittadini maschi dai 30 anni in su. Dopo la Prima guerra
mondiale, nel 1918 si arriva al vero suffragio universale
maschile. Dopo la Seconda guerra mondiale, nel 1945,
si estenderà a tutta la popolazione anche femminile.
Questo progressivo allargamento della base sociale
dello Stato ha avuto delle conseguenze sulla struttura
del modello di Stato, che diventa uno Stato Pluriclasse.
CADE LOSTATO LIBERARE E SI AFFERMA LO STATO
PLURICLASSE
Serve quindi una rappresentanza politica di più classi,
non solo di una RUOLO DELLA COSTITUZIONE RIGIDA
NELLA TUTELA DEL PLURALISMO la costituzione nello
stato pluralista diventa rigida e non può flessibile
(poteva essere modificata con un’approvazione delle
legge), per modificarla servono procedimenti specifici,
maggioranze più ampie, tempistiche più lunghe. Solo
ora la Costituzione diventa veramente FACTUM
SOCIALIS, cioè il fatto che sta a fondamento della
società, nella quali sono garantiti tutti i diritti delle
varie componenti sociali.
1.
Questi cambiamenti sociali hanno portato al
cambiamento politico, si afferma infatti la DEMOCRAZIA
PLURALISTA
Rimani la tripartizione classica (esecutivo, legislativo,
giudiziario), ma emergono due nuovi poteri: POTERE
DI REVISIONE COSTITUZIONALE che è distinto al
potere legislativo, può modificare la costituzione ma è
diverso, perché comporta procedimenti molto più
gravosi. Non è solo questione di procedimenti, ma
anche questione i soggetti: la legge di revisione
costituzionale può essere sottoposta a un referendum
popolare, quindi non solo dal parlamento ma anche da
altri organi come il corpo elettorale.
Ulteriore organo: LA CORTE COSTITUZIONALE -> a
cui viene attribuito il potere di SINDACATO DI
COSRITUZIONALITA DELLA LEGGE, cioè la verifica che
la legge non sia in contrasto con la costituzione.
2.
Il secondo elemento che caratterizza le forme di stato,
sono i poteri attribuititi allo stato: nello stato liberale le
funzioni dello stato erano principalmente garantire
l’ordine interno e l’ordine/difesa esterna. Lo Stato non
doveva intervenire nell’ambito dell’economia.
Ora i poteri dello Stato vengono ampliati: garantire il
benessere di tutti i cittadini, infatti veniva definito
STATO DEL BENESSERE (WELFARE STATE). Lo Stato
si assume quindi la responsabilità di governare
l’economia. Ciò è diverso da stato a stato, in US era
intervento solo regolatori. In Italia e in Francia lo stato
interviene direttamente nell’economia. Lo strumento è
una Pubblica Amministrazione più sviluppata e ampia
(ci sono enti pubblici ecc..). La PA da st
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