Bilancio e analisi economico finanziaria
Introduzione
Le direttive si distinguono dai regolamenti:
- I regolamenti hanno già valore di norme per tutti gli Stati membri e devono essere direttamente applicate.
- Le direttive sono norme che devono essere recepite e quindi gli stati devono emanare una legge in concordanza con la direttiva.
Nel 1991 l'Italia recepisce le direttive comunitarie emanate negli anni '70 relative alla redazione del bilancio. Questa direttiva prevede che ogni società fosse tenuta alla redazione del bilancio e inoltre fissava le regole comuni relative alle modalità di redazione del bilancio all'interno della Comunità Europea. La struttura del codice civile, che deriva dall'emanazione del decreto legislativo 727 del 91, è stata rivista con la riforma del diritto societario nel 2003 che ha rivisto alcuni aspetti relativi alle regole di redazione del bilancio presenti nel codice civile. Attualmente sono state emanate due nuove direttive comunitarie per quanto riguarda la redazione dei conti delle società, che prevedono la revisione della vecchia normativa, quella del '91.
Questo insieme di norme trova completamento nei principi contabili (ossia norme tecniche che integrano e completano le norme del codice civile). Fino al 2001 in Italia i principi contabili erano emanati da un'apposita commissione composta da esperti contabili e commercialisti, dal 2001 il soggetto preposto all'emanazione dei principi contabili nel nostro paese è diventato l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
Principi contabili in vigore
- OIC 1 - I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio
- OIC 2 - Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
- OIC 3 - Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa
- OIC 4 - Fusione e scissione
- OIC 5 - Bilanci di liquidazione
- OIC 6 - Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio
- OIC 7 - I certificati verdi
- OIC 8 - Le quote di emissione di gas ad effetto serra
- OIC 9 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
- OIC 10 - Rendiconto finanziario
- PC 11 - Bilancio d’esercizio, finalità e postulati
- OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d'esercizio
- OIC 13 - Rimanenze
- OIC 14 - Disponibilità liquide
- OIC 15 - Crediti
- OIC 16 - Immobilizzazioni materiali
- OIC 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
- OIC 28 - Ratei e risconti
- OIC 19 - Debiti
- OIC 20 - Titoli di debito
- OIC 21 - Partecipazioni e azioni proprie
- OIC 22 - Conti d'ordine
- OIC 23 - Lavori in corso su ordinazione
- OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali
- OIC 25 - Imposte sul reddito
- OIC 26 - Operazioni, attività e passività in valuta estera
- OIC 28 - Patrimonio netto
- OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
- PC 30 - I bilanci intermedi
- OIC 31 - Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto
Bilancio consolidato e principi internazionali
L'11 settembre 2002 sono stati adottati nella realtà europea dei principi contabili nazionali (IFRS → International Financial Reporting Standards, che prima del 2001 venivano chiamati IAS → International Accounting Standards) che vengono emanati a livello internazionale da un organismo che prende il nome di International Accounting Standard Board, con l'obiettivo di rendere le regole di redazione dei bilanci, per quanto possibile, omogenee per le società quotate. A livello di comunità europea, di conseguenza, l'obbligo di adozione dei principi contabili internazionali è stato previsto a livello di società quotate, ed in particolare di redazione dei bilanci consolidati delle società quotate.
Ma cos’è il bilancio consolidato? Il bilancio consolidato non va confuso con il bilancio d’esercizio, esiste infatti una differenza tra i due:
- Bilancio d'esercizio: la società che redige il bilancio è la singola società del punto di vista giuridico, quindi il bilancio d’esercizio rappresenta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di una sola impresa.
- Bilancio consolidato: è quel bilancio riferito a un gruppo di società, come nei casi di società che ne controllano altre, l'entità che redige il bilancio è il gruppo societario.
Ogni stato può decidere se dare la possibilità o meno di redarre il bilancio d'esercizio secondo i principi contabili nazionali, mentre, come detto, il bilancio consolidato deve obbligatoriamente essere redatto secondo gli IFRS. Mentre altri stati con cultura contabile importante, come Spagna, Germania, Francia, Inghilterra, hanno adottato i principi contabili internazionali, in Italia il bilancio d'esercizio viene redatto secondo i principi contabili nazionali.
A cosa serve il bilancio?
Il bilancio è uno strumento che fornisce informazioni sull'azienda, esso ha di conseguenza finalità informative, deve informare chi legge il bilancio sull'andamento dell'azienda. Esistono numerosi soggetti che sono interessati a comprendere l'andamento di un'azienda, ossia gli stakeholders (es. azionisti, lavoratori, fornitori e clienti, finanziatori esterni, analisti e consulenti finanziari, ecc).
Il bilancio può soddisfare variamente l'interesse dei vari soggetti, e quindi per soddisfare al meglio l'interesse degli stakeholders, la direttiva comunitaria, così come è percepita dal nostro codice civile, ha previsto all'art. 2423:
- Comma 1: gli amministratori devono redigere il bilancio d'esercizio, che è costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.
- Comma 2: il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Come detto, il bilancio è costituito da:
- Stato patrimoniale, che rappresenta come è composta la ricchezza, indicando quali siano fonti di finanziamento e investimenti.
- Conto economico, che rappresenta il risultato economico d'esercizio.
- Nota integrativa, che fornisce una serie di informazioni integrative volte ad una migliore comprensione dei contenuti di stato patrimoniale e conto economico.
Stato patrimoniale e conto economico sono costituiti da prospetti numerici, mentre la nota integrativa ci dà informazioni volte a meglio comprendere gli altri due elementi. Ci sono altri documenti che corredano il bilancio:
- La relazione sulla gestione.
- La relazione del collegio sindacale, il collegio sindacale è un organismo che vigila sulle modalità di svolgimento della gestione, tra i cui obblighi di controllo vi può essere un controllo contabile, altrimenti attribuita ad una società di revisione o un revisore legale.
- Relazione di certificazione.
- Bilancio consolidato, che non viene approvato dall'assemblea, ma che ha per legge lo scopo informativo di integrare le informazioni del bilancio d'esercizio.
Informazioni patrimoniali
Lo stato patrimoniale, essendo un conto di sintesi, come un comune mastrino è, formato da due sezioni:
- Attività (investimenti)
- Passività e capitale netto (finanziamenti)
Lo stato patrimoniale, oltre a permettere di poter esprimere giudizi sull'equilibrio patrimoniale dell'impresa, indica se esiste equilibrio tra investimenti e finanziamenti. Un'impresa può dirsi in equilibrio patrimoniale se risulta dotata di un capitale netto adeguato al tipo di attività svolta e congruo, per ammontare e composizione interna, rispetto alla struttura complessiva dei finanziamenti in essere.
L'analisi dello stato patrimoniale è strumentale all'analisi finanziaria dell'impresa, in quanto le attività altro non sono che investimenti, e le passività equivalgono ai finanziamenti.
| Attivo | Passivo |
|---|---|
| Denaro | Debiti |
| Crediti | Capitale |
| Immobilizzazioni | Risconto passivo |
| Rimanenze finali MP/PF/SL | |
| Risconto attivo | |
| Rateo attivo |
Informazioni economiche
Il conto economico è composto da varie voci:
- Costi d'esercizio
- Ricavi d'esercizio
- Risultati economici parziali
- Risultato economico netto d'esercizio
Tramite il conto economico si capisce se un'impresa stia remunerando il costo di tutti i fattori produttivi. Quindi, l'analisi del conto economico serve per esprimere un giudizio sull'equilibrio economico dell'impresa, quindi per conoscere l'entità del reddito che può essere prelevata (o consumata) senza compromettere l'integrità economica del capitale. L'utile indica la remunerazione del capitale e, se correttamente determinato, è una misura della remunerazione del capitale. Bisogna quantificare quindi una misura di utile distribuibile.
L'equilibrio economico si consegue perciò quando i ricavi conseguiti consentono di coprire i costi dei fattori produttivi consumati e di remunerare adeguatamente il capitale investito.
| Costi | Ricavi |
|---|---|
| Costi | Ricavi |
| Risconto passivo | Costi capitalizzati |
| Rateo passivo | Rimanenze finali MP/PF/SL |
| Risconto attivo | |
| Rateo attivo |
Il denaro è un debito della banca centrale. La banca centrale compra titoli di stato emettendo denaro, quindi indebitandosi. Fino agli anni '70 i debiti della banca centrale erano garantiti in oro. Denaro, crediti e debiti sono valori di tipo finanziario tra loro omogenei, mentre costi e i ricavi sono valori di tipo economico. È in situazione di equilibrio finanziario che un'impresa con il suo denaro e crediti può affrontare i propri debiti. L'equilibrio monetario invece riguarda solo le entrate e le uscite di denaro. Qualsiasi operazione posta in essere, deriva da una finanziaria: le variazioni finanziarie sono definite originarie mentre quelle economiche sono dette derivate.
OIC 11/12 - Come si forma il bilancio d’esercizio?
Redazione del bilancio
L’art. 2423 disciplina la redazione del bilancio d’esercizio:
- Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
- Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
- Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
- Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.
- Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.
Clausole generali
Le clausole generali in principio di redazione del bilancio sono:
- Postulato della chiarezza: il bilancio deve risultare pienamente comprensibile o intellegibile per i destinatari. Gli elementi che caratterizzano la chiarezza sono:
- Adeguata classificazione dei componenti di reddito e patrimoniali, con equilibrato livello di analisi.
- Assenza di compensazioni di partite, quindi non si possono compensare tra di loro voci disomogenee.
- Trasparenza del processo di attribuzione del valore.
- Presenza di complementari e adeguate note illustrative.
- Postulato della rappresentazione veritiera e corretta (true and fair view), con questa clausola generale non si vuole alludere all'obbligo di riprodurre nel bilancio una verità assoluta, che nella fattispecie non esiste, trattandosi di valori in larga parte stimati. Si afferma invece l'obiettivo inderogabile di addivenire alla costruzione di una realtà relativa, nel contesto dell'applicazione di appropriate norme contabili (c.d. corretti principi contabili), facendo uso di stime ragionevoli, al fine di esporre un quadro obiettivo, senza reticenze, deformazioni o omissioni di valori, onde adempiere, nella sostanza prima ancora che nella forma, all'obbligo di informazione.
Art. 2423-bis
Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:
- La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.
- Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio.
- Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento.
- Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
- Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente.
- I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.
Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
Il principio della prudenza viene inserito nel punto 1, e richiamato nei punti 2, 3 e 4. Sebbene bisogna valutare le poste del bilancio secondo il principio della prudenza, un eccesso appunto di prudenza potrebbe alterare la veridicità del bilancio stesso. Nel punto 1 si fa una considerazione importante: la valutazione deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività; il codice infatti disciplina il bilancio solo in tale ipotesi. Il punto 2 pone invece l'attenzione sul fatto che un utile, per essere iscritto in bilancio, deve essere stato realizzato, non solo conseguito. Il punto 3 inserisce il concetto fondamentale che il bilancio deve essere redatto sulla base del principio di competenza, e non per cassa. Questo significa che i fatti non vanno rilevati in base alla manifestazione numeraria, bensì in base all'appartenenza all'esercizio o meno. I punti 5 e 6 invece sono un'applicazione del principio della chiarezza. I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro così da rendere i bilanci confrontabili tra di loro nel corso degli anni. Al secondo comma sono previste delle deroghe in casi eccezionali, che comunque devono essere motivate in nota integrativa.
OIC 11 - Finalità e postulati di bilancio
L'OIC 11 fissa i principi contabili, ossia i criteri, le procedure ed i metodi di applicazione che stabiliscono:
- Individuazione di fatti da registrare.
- Modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione.
- Criteri di valutazione e quelli di esposizione dei valori di bilancio.
Essi si distinguono in:
- Principi contabili generali o postulati di bilancio.
- Principi contabili applicati.
I postulati di bilancio quindi integrano quanto previsto dall'art. 2423-bis del codice civile. Le finalità e i postulati del bilancio enunciati nell’OIC 11 si applicano alla generalità delle imprese, ovvero:
- Imprese destinatarie della IV direttiva e delle VII direttiva CEE.
- Imprese destinatarie di specifiche disposizioni di legge (banche, assicurazioni, società finanziarie, ecc).
- Escluse sono le imprese che applicano i principi contabili internazionali.
L'OIC 11, come tutti gli OIC, ha due funzioni principali:
- Funzione interpretativa delle norme, la legge fissa alcuni principi generali sulla formazione del bilancio e rinvia ai principi contabili per specificazioni ed interpretazioni applicative.
- Funzione integrativa delle norme, ossia che completano le norme spiegando come devono essere applicate.
Riassumendo, i postulati di bilancio costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui devono informarsi i principi contabili applicati alle singole poste di bilancio. Essi sono:
- Utilità del bilancio d'esercizio per i destinatari e completezza dell'informazione.
- Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali.
- Comprensibilità (chiarezza).
- Neutralità (imparzialità).
- Incompatibilità delle finalità del bilancio d'esercizio con l'inclusione delle valutazioni prospettiche dell’investitore.
- Prudenza.
- Periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale.
- Comparabilità.
- Omogeneità.
- Continuità (costanza) di applicazione dei principi.
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