BILANCIO E ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA
Corso di economia e amministrazione delle imprese – L18
1. QUADRO NORMATIVO NAZIONALE PER I BILANCI DELLE SOCIETA’
In Italia le società possono redigere i bilanci di esercizio, prendendo come riferimento 2 diversi corpus di
principi contabili:
→
aziende medio-piccole: principi contabili nazionali OIC (Organismo Italiano Contabile)
→
aziende medio-grandi o quotate: principi contabili internazionali IAS/IFRS (International Accounting
Standards Board)
ORDINAMENTO NAZIONALE: normative di riferimento più importanti:
D.Lsg 127/91 recepimento IV Direttiva CEE: prima direttiva europea che da avvio a processo di
standardizzazione delle regole per redigere i bilanci delle società. con intro IV direttiva
si assiste in italia aggiornamento schemi di SP (2424 C.C.) e CE (2425 C.C.)
→ modificato da:
RIFORMA SOCIETARIA – per recepimento D. Lgs 17/01/2003 N 6 (in vigore da
1/1/2004)
nel nostro ordinamento per la prima volta viene data la possibilità alla società di
scegliere tra 3 diversi modelli di Corporate Governance
DIRETTIVA 2013/34/UE (recepimento entro 20 luglio 2015) – per recepimento D.Lgs
139/2015 del 18 agosto 2015→ dal 1/1/2016 SOSTITUISCE IV DIRETTIVA CEE
→
con cui sono state introdotte molte novità motivo per cui OIC mette in atto
processo di aggiornamento dei principi contabili, che hanno dato luogo alla RIFORMA
CONTABILE del 2015
DIRETTIVA ha prodotto delle regole di valutazione sia dei conti annuali e dei conti consolidati di
2001/65/CE - alcuni tipi di società e per banche e istituzioni finanziarie. in particolare ha imposto
recepita per D. l’inserimento nella nota integrativa e nella relazione della gestione di alcune specifiche
Lgs 394/2003 informazioni del Fair Value degli strumenti derivati
INFORMAZIONI RELATIVE AL FAIR VALUE STRUMENTI FINANZIARI:
ART.1 – nota integrativa (art. 2427 bis)
ART. 3 – relazioni (art. 2428 c. 2 p. 6 bis)
ART. 2 – esclusione per bilanci in forma abbreviata
ART. 8 – in vigore 01/01/2005
IDEM BILANCIO CONSOLIDATO ART. 4/5
IDEM BILANCIO BANCHE E ISTITUZIONI FINANZIARIE
REGOLAMENTO REGOLAMENTO IAS
1606/2002 D.Lgs 139/2015 del 18/8/2015 – AMBITO DI APPLICAZIONE IN ITALIA dei principi
contabili internazionali: le normative di riferimento hanno decretato quali società sono
LEGGE obbligate alla redazione dei bilanci con i principi contabili internazionali:
COMUNITARIA Società quotate bilanci consolidati: obbligo dal 2005
306/2003 ART. Società con strumenti finanz. Diffusi bilanci individuali: facoltativo nel
25 Banche enti finanziari vigilati 2005, obbligo dal 2006
+ società partecipazione finanziaria mista che (FACOLTATIVI dal 2018 - Legge
D. Lgs 38/2005 controllano banche, ecc.. Bilancio 2019)
Assicurazioni quotate bilanci consolidati: obbligo dal 2005
bilanci individuali: obbligo dal 2006
(se non redigono il consolidato)
Assicurazioni non quotate bilanci consolidati: obbligo dal 2005
Società consolidate da soc. bilanci consolidati e bilanci
Quotate/assicurazioni o enti finanziari vigilati individuali: facoltativi 2005
Altre società che redigono il consolidato irreversibile
escluse quelle minori) 1
Altre società consolidate da società che
redigono il consolidato (escluse quelle
minori)
Altre società non controllate da società che bilanci individuali: applicazione
redigono il consolidato (escluse quelle minori) facoltativa D.L. 91 24/6/2014
(Decreto competitività)
riferimenti: bilanci consolidati: obbligo dal 2005
bilanci individuali: facoltativo nel 2005, obbligo dal 2006
escluse: SOCIETA’ MINORI ART. 2435 BIS (BILANCIO ABBREVIATO)
DIRETTIVA NUOVA CATEGORIA DI IMPRESE
34/2013 va a classificare le imprese in 4 categorie diverse, tenendo conto di
3 parametri di riferimento (almeno 2/3 soddisfatti):
totale attivo di stato patrimoniale
ricavi netti delle vendite delle prestazioni
numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio
categorie/raggruppamento:
microimprese
piccole imprese
medie imprese
grandi imprese MICRO PICCOLE MEDIE GRANDI
TOT ATTIVO SP ≤ 350.000 ≤ 4.000.000 ≤ 20.000.000 > 20.000.000
RICAVI NETTI VENDITE ≤ 700.000 ≤ 8.000.000 ≤ 40.000.000 > 40.000.000
N° MEDIO DIP ≤ 10 ≤ 50 ≤ 250 > 250
Da 1/1/2016 per recepimento D.Lgs 139/2015 del
18/8/2015, modifica il codice civile prevendendo
specifica disciplina per la redazione del
bilancio. è stato introdotto l’articolo:
ART. 2435 TER C.C. – BILANCIO MICROIMPRESE, prevedendo però
dei parametri diversi:
ART. 2435 BIS C.C. – BILANCIO ABBREVIATO, non interviene in
quanto esisteva gia nel nostro ordinamento un articolo che
disciplinava i parametri affinché le società potessero redigere il
bilancio abbreviato
→ altri dati non modificati per attenersi a normativa esistente ART. 2423 E ss C.C.
IL PROCESSO DI FORMAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO – 120gg
Iter che gli amministratori devono porre in essere per arrivare alla chiusura dell’esercizio contabile
31.12 SITUAZIONE CONTABILE AL 31.12
società procedono alla redazione della situazione contabile – preparatoria alla
predisposizione del bilancio di esercizio.
bisogna applicare il
A 30 GG processo decisionale nella redazione del bilancio
DALL’ASSEMBLEA operazioni di assestamento [principio della competenza economica:
contabilmente consiste nel fare le scritture di assestamento per il bilancio di
→
verifica (3 categorie: ammortamento, integrazione e rettifica) successivamente
si può procedere alla redazione del bilancio di esercizio], bilancio di verifica,
bilancio di esercizio = prospetti contabili di SP, CE, nota integrativa e rendiconto
finanziario (per le società obbligate)
redazione della relazione sulla gestione da parte degli amministratori (per le
società obbligate art. 2428 cc)
convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio 2
comunicazione del bilancio con la relazione sulla gestione al collegio sindacale,
che redigerà una relazione … :
- unica nel caso di collegio sindacale con la sola funzione di vigilanza sulla società
(attendo relazione soggetto esterno per controllo contabile-revisione da integrare
alla relazione di vigilanza del collegio)
- duplice nel caso di collegio sindacale con anche funzione di controllo contabile
(2 relazioni separate per funzione su controllo contabile e controllo di vigilanza)
… per poi riferire all’assemblea (art. 2429)
raccolta e definizione da parte degli amministratori di tutti i documenti che
costituiscono il fascicolo di bilancio
A 15 GG Deposito (sino ad approvazione) del bilancio e degli allegati presso la sede della
DALL’ASSEMBLEA società, insieme alle relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto
incaricato al controllo contabile
→ Finalità: i soci interessati di prendere visione della documentazione e dell’operato
dell’organo di gestione e di controllo, nonché’ di quello addetto al controllo contabile
(sia esso il collegio sindacale o la società di revisione)
ASSEMBLEA Convocata almeno 1 volta l’anno entro il termine stabilito dallo Statuto e comunque
entro 120 gg dalla chiusura dell’esercizio (30.04)
Il bilancio deve essere approvato dall’assemblea dei soci (art. 2364) che Delibera
anche sulla distribuzione degli utili conseguiti
CHIUSURA
CONTABILE
DELL’ESERCIZIO
ENTRO 30 GG Deposito presso l’ufficio del registro delle imprese (formato xbrl) con modalità
ASSEMBLEA telematiche, delle relazioni e del verbale di approvazione dell’assemblea. [formale
chiusura contabile dell’esercizio in essere]
Le società (no srl) non aventi azioni quotate nei mercati regolamentati
devono depositare per l’iscrizione l’elenco dei soci riferito alla data di
approvazione del bilancio, con indicazione del numero di azioni possedute e dei
soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni
medesime. Corredato dall’indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel
libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio
precedente.
DEFINIZIONE DI BILANCIO: bisogna prendere in considerazione 4 profili di riferimento
profilo formale legislativo: 2423 C.C. - documento redatto da amministratori a fine esercizio
profilo fiscale: punto di partenza per procedere al calcolo delle imposte tramite la dichiarazione dei
redditi
profilo contabile amministrativo: output annuale della contabilità generale o sistema amministrativo
civilistico
profilo economico aziendale: documento finalizzato a rappresentazione situazione economica finanziaria
patrimoniale per tutti gli stakeholders interessati alla lettura del bilancio di esecizio (per i terzi, soci,
banche, fornitori, ecc.)
FINALITA’ DEL BILANCIO DI ESERCIZIO: sono desumibili da:
2423 C.C. clausola generale del bilancio di esercizio: Rappresentazione: corretta e veritiera della
Situazione patrimoniale e finanziaria, nonché Risultato economico d’esercizio
Al fine di garantire una corretta distribuzione di utili realmente conseguiti
11 OIC il bilancio di esercizi finalità informativa (ai fini decisionali) per destinatari primari: investitori,
finanziatori, altri creditori (E poi per altri stakeholders: dipendenti, amm. Fin, …) 3
IAS 1, il bilancio di esercizio ha una duplice finalità:
▪ →saranno
framework Utilità ai fini decisionali in primis gli Investitori (capitale rischio e credito) per
par. 12 valutare le decisioni in merito ai loro investimenti. Successivamente anche per tutti gli
altri stakeholders: dipendenti, fornitori, ammin. Pubbl., collettività
▪ Rendiconto performance dell’azienda: soprattutto lette secondo un approccio per
misurare la capacità del management di creare valore economico
TIPOLOGIE DI BILANCIO: si distinguono diversi criteri di classificazione in relazione a:
dimensione BILANCIO DI Medie/grandi imprese e quotate
aziendale ESERCIZIO O Relativo all’impresa nel suo funzionamento e nella prospettiva di
→
ORDINARIO continuazione dell’attività GOING CONCERN
BILANCIO IN (piccole imprese) per imprese che non abbiano ATTIVO Ml € 4,4
FORMA superato due dei seguenti limiti (dal 2016): RICAVI Ml € 8,8
ABBREVIATA DIPENDENTI 50
(Art. 2435 bis)
BILANCIO (micro imprese)per imprese che non abbiano ATTIVO € 175.000
MICRO superato due dei seguenti limiti (dal 2016): RICAVI € 350.000
IMPRESE (Art. DIPENDENTI 5
2435 ter)
periodo di BILANCI BILANCI emessi in casi eccezionali di: cessione, conferimento,
riferimento INTERMEDI STRAORDINARI fusione, scissione, trasformazione
Principio BILANCI riduzione capitale sociale per perdite (2446-2447)
Contabile INTERMEDI riduzione capitale sociale per esuberanza
NAZIONALE N° RICHIESTI DAL (consigliato) (2445)
30 C.C. O emissione prestito obbligazionario
composizione CONSIGLIATI (consigliato)(2412)
semplificata DA A DATE recesso del socio (2437 ter)
per: eventi DIVERSE passaggio di riserve a capitale (consigliato)(2442)
eccezionali, DALLA acquisto azioni proprie (consigliato)(2357)
utilità CHIUSURA acconti su dividendi (2433 bis)
informativa di BILANCI obbligo di bilanci intermedi ad intervalli scanditi:
supporto, INTERMEDI - relazioni semestrali
situazioni SOCIETA’ - relazioni trimestrali
infrannuali QUOTATE
raggruppamenti BILANCIO dipende se appartiene o meno ad un gruppo. con il fine di considerare
di impresa CONSOLIDATO i risultati finali del gruppo nella sua unitarietà (importante per la
definizione di strategie ed operazioni gestionali)
specifici affari
BILANCIO CONSOLIDATO
differenze rispetto bilancio d’esercizio:
non utilizzato in italia, per determinare l’imponibile fiscale di gruppo, ancorché sia possibile essere tassati
sulla somma degli imponibili delle singole società del gruppo;
non è utilizzato per distribuire dividendi di gruppo.
finalità del bilancio consolidato:
esprime i risultati del gruppo nella sua unitarietà. quindi è indispensabile ai fini gestionali;
è obbligatorio (dl 127/91) per maggiore trasparenza informativa verso azionisti, banche, investitori,
analisti finanziari.
Il bilancio consolidato non è la semplice aggregazione dei bilanci delle società: in quanto per poter
determinare i risultati del gruppo bisogna applicare delle tecniche contabili
es.: i ricavi infragruppo, crediti e debiti infragruppo, ecc. attentamente valutati in quanto vengono
eliminati 4
DL 127/91 e modifiche ex D.Lgs 139/2015:
soggetti obbligati:
- società di capitale che controllano altre imprese
- enti pubblici economici (che controllano società di capitali)
in cui hanno: •potere legale di controllo (da rappresentare più del 51% CS)
•influenza dominante
soggetti esonerati (Le ragioni dell’esonero devono essere indicate e motivate in Nota Integrativa):
1. società persone, associazioni e fondazioni, imprese individuali;
2. enti creditizi e finanziari e imprese che svolgono attività finanziaria (bilancio consolidato dl 27/1/92 n. 87);
3. gruppi di modeste dimensioni che per due esercizi successivi sono al di sotto dei seguenti limiti (purché
nessuna società sia quotata): ATTIVITÀ DELLO S.P.: > € 20.000.000
RICAVI TOTALI (inclusi infragruppo): < € 40.000.000
DIPENDENTI medi nell’esercizio: 250 unità
4. per le sub-holding
se la controllante deposita il bilancio consolidato in ambito CEE
se la sub-holding non è ente di interesse pubblico art. 16 d.lgs39/2010
se l’impresa controllata con + del 95% o, in mancanza: se la redazione del b.c. non sia richiesta almeno 6
mesi prima della fine dell’esercizio da tanti soci che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale.
PRINCIPI CONTABILI:
▪ INTERNAZIONALI
▪ NAZIONALI
1975 CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI (CNDC)
CONSIGLIO NAZIONALE RAGIONIERI (CNR)
2003 ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA’ (O.I.C.): costituito da serie di soci fondatori che sono i
rappresentanti delle principali categorie professionali:
categorie professionali: CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti
Contabili), ASSIREVI (Società di revisione)
associazioni (Abi, Andaf, Ania, Assonime, Confagricoltura, Confcommmercio,
Confcooperative, Confindustria, Lega delle Cooperative)
analisti e investitori finanziari (Aiaf, Centrale bilanci, Assogestioni)
mercato mobiliare (Borsa Italiana)
come osservatori (Ministero dell’Economia, Ministero della Giustizia, Agenzia delle Entrate,
Banca d’Italia, Consob e Ivass.)
FUNZIONI OIC:
▪ emana i principi contabili nazionali, ispirati a best practice (principi contabili internazionali),
per la redazione dei bilanci secondo il codice civile
▪ supporta il parlamento e gli organi governativi in materia di normativa contabile ed esprime
pareri (se previsto dalla legge o dietro richiesta di istituzioni pubbliche)
▪ fornisce interpretazioni dei principi contabili nazionali, e pareri nei casi in cui non vi siano
principi contabili da applicare
▪ partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa,
intrattenendo rapporti con lo IASB, l’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e
organismi contabili di altri paesi
▪ segue il processo di applicazione e interpretazione dei principi contabili internazionali,
attraverso la collaborazione con lo IASB e gli altri organismi ed autorità competenti in
materia
FINALITÀ PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI DELL’OIC:
▪ interpretazione normativa civilistica 5
▪ sostituzione alla normativa civilistica in caso di deroghe previste art. 2423 c.c. che stabilisce
che qualora, per incompatibilità o per migliorare la rappresentazione veritiera e corretta, si
può derogare alla normativa civilistica, seguendo le disposizioni OIC
▪ integrazione normativa civilistica dove carente
PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI IN VIGORE: corpus dei principi di riferimento per la redazione dei bilanci
delle società (PMI)
OIC 2 PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (2005)
OIC 4 FUSIONE E SCISSIONE (2007)
OIC 8 LE QUOTE DI EMISSIONE DI GAS AD EFFETTO SERRA (2013)
OIC 9 SVALUTAZIONI PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E
IMMATERIALI (2016)
OIC 10 RENDICONTO FINANZIARIO (2016)
OIC 11 FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO (2018)
OIC 12 COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO (2016)
OIC 13 RIMANENZE (2016)
OIC 14 DISPONIBILITÀ LIQUIDE (2016)
OIC 15 CREDITI (2016)
OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (2016)
OIC 17 BILANCIO CONSOLIDATO E METODO DEL PATRIMONIO NETTO (2016)
OIC 28 RATEI E RISCONTI (2016)
OIC 19 DEBITI (2016)
OIC 20 TITOLI DI DEBITO (2016)
OIC 21 PARTECIPAZIONI (2016)
OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE (2016)
OIC 24 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (2016)
OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO (2016)
OIC 26 OPERAZIONI, ATTIVITÀ E PASSIVITÀ IN VALUTA ESTERA (2016)
OIC 28 PATRIMONIO NETTO (2016)
OIC 29 CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI, CAMBIAMENTI DI STIME CONTABILI, CORREZIONE DI
ERRORI, EVENTI E OPERAZIONI STRAORDINARIE, FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA
DELL’ESERCIZIO (2016)
OIC 30 I BILANCI INTERMEDI (2006)
OIC 31 FONDI PER RISCHI E ONERI E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (2016)
OIC 32 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (2016)
maggior parte aggiornati per recepimento direttiva 34 per D.L. 139/15; per altri non è stato
effettuato l’aggiornamento o perché non
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