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CONTRATTO DI APPRENDISTATO.

Contratto di apprendistato è quel contratto che consente l’accesso dei

giovani al mercato del lavoro, e in realtà in alcune realtà europee il

contratto di apprendistato svolge proprio questa funzione, mentre nel

nostro ordinamento invece il contratto di apprendistato ha avuto un

evoluzione un po più articolata, perché questo istituto è stato da sempre

visto dagli imprenditori più come un modo per ricevere degli sgravi

fiscali, quindi della agevolazioni in materia fiscale, piuttosto che come

reale strumento di formazione dei dipendenti, dei giovani in particolare.

Oggi il contratto di apprendistato può essere adattato ad altre fasce

d’eta, quindi non più soltanto per quelle strettamente previste dalla

legge, ma anche la legge lo ha aperto verso quei soggetti che sono

usciti dal mercato del lavoro e che devono essere ricollocati, perché

magari sono usciti attraverso procedure di mobilità.

Che cos’è il contratto di apprendistato?

E’ un contratto a causa mista, perché accanto all obbligo retributivo,

insorge in capo al datore di lavoro anche l obbligo di impartire al

dipendente una formazione, in grado di fargli acquisire una qualifica

professionale, dunque il contratto di apprendistato nel nostro

ordinamento viene regolamentato nei suoi tratti essenziali dagli articoli

2130-2134 c.c, ma poi come vi ho già detto, subisce un evoluzione

normativa piuttosto complessa, perché per la prima volta a dare vigore

all istituto ci pensa la legge n 25 del 1955, la quale appunto riconosce

l’obbligo in capo al datore di lavoro di impartire una formazione al

proprio dipendente, a fronte di agevolazioni fiscali e contributive. Come

vi dicevo, purtroppo le valenze di questo istituto furono ridimensionate

fortemente, dal fatto che la classe imprenditoriale lo considera più come

uno strumento di assunzione agevolata, e non come uno strumento di

formazione, cioè come un modo per formare il proprio dipendente.

Probabilmente il contratto di apprendistato faticò ad avere una propria

valenza all interno del sistema contrattuale del mondo del lavoro, forse

anche perché l’industria Fordista era un industria che prevedeva un tipo

di mansioni molto ripetitive, per questa ragione si pensò che l’idea di

poter impartire una formazione al dipendente era un po superflua, e

quindi fu visto come uno strumento di assunzione agevolata per gli

imprenditori. Successivamente a rinvigorire l’istituto ci pensò nel 1997

(PACCHETTO TREU Dlgs 196), esso subordinò la fruizione delle

agevolazioni alla effettiva partecipazione dei lavoratori a iniziative

formative, quindi i lavoratori dovevano effettivamente partecipare a

iniziative formative perché il datore di lavoro potesse usufruire degli

incentivi previsti, che ancora oggi prevedono il sotto inquadramento fino

a due livelli degli apprendisti, i quali possono essere retribuiti con una

percentuale nettamente inferiore rispetto alla retribuzione prevista per

quella determinata categoria professionale, per i lavoratori che invece

vengono assunti con un contratto a tempo indeterminato ad esempio.

Purtroppo però, anche in questo caso con la legge del 97 non ci furono

gli effetti sperati, perché le iniziative formative dovevano essere

d’appannaggio prima della contrattazione collettiva e successivamente

delle regioni, quindi dell ente pubblico e l’inerzia purtroppo delle regioni,

fu molto avvertita per cui ancora una volta l’apprendistato non partì

come contratto che poteva effettivamente far si che i giovani potessero

accedere al mondo del lavoro, quindi come strumento privilegiato di

accesso al mondo del lavoro.

Così nel 2003 il legislatore ci provò ancora una volta, Dlgs 276 quella

che viene normalmente definita “Riforma Biagi”, con questa abbiamo

consistenti novità in materia di apprendistato perché, mentre prima era

di un unico tipo, viene disarticolato in 3 tipi e questa articolazione è

rimasta ferma ancora oggi, abbiamo infatti tre tipi di contratti di

apprendistato, che vengono modulati in base a quelle che sono le fasce

d’età dei soggetti destinatari, a quello che è il segmento del mercato del

lavoro e a quella che è la durata della formazione. Nel 2001 c’era stata

la riforma costituzionale che aveva attribuito alle regioni una competenza

esclusiva in materia di formazione, per cui la formazione doveva essere

d’appannaggio esclusivamente dell’ente pubblico, regionale, a questo

punto potete immaginare l’inerzia legislativa delle regioni a legiferare in

materia di formazione, fu determinante nell’insuccesso ancora una volta

del contratto di apprendistato, devo dire pero che questa inerzia delle

regioni, non si registrò per tutte le regioni, ma si registrò addirittura in

alcune regioni un sovraccarico normativo, che comunque non beneficiò

al contratto di apprendistato, ci fu ad esempio la Regione Veneto, che

anziché farne una, ne fece 2/3/4, per cui anche questo sovraccarico

normativo non fece bene all’istituto.

Cosi nel 2007 il legislatore ci riprovò un altra volta, il legislatore continua

a tentare di dare vigore a questa forma contrattuale, perché in altri

ordinamenti, soprattutto nei Paesi del Nord Europa, questo costituisce

uno strumento privilegiato di accesso al mondo del lavoro, pensate un

azienda assume un lavoratore, lo forma, per formarlo usufruisce anche

di benefici economici, normativi e fiscali, e poi dopo, una volta che lo ha

formato lo rimettere strada, questo è quello che succede nel nostro

ordinamento, una cosa che è un po un controsenso

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher magrita15 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o del prof Nuzzo Valeria.
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