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NUTUM), recesso immotivato, dando preavviso alla scadenza del

periodo di formazione, questo ce lo diceva il Testo Unico n 167/2011,

quindi alla scadenza del periodo di formazione, finisce la formazione e il

datore di lavoro può a quel punto recedere dal rapporto, senza dare la

motivazione. Fino a quel momento e durante il periodo di apprendistato

invece vige la disciplina del licenziamento individuale, per cui il datore di

lavoro che voglia recedere durante il periodo di formazione è tenuto a

dare una motivazione, a motivare un licenziamento supportandolo da

una giusta causa o da un giustificato motivo.

Questa disciplina è utilizzata anche dove non viene esercitata la

disciplina del recesso art 2118c.c alla fine del periodo di formazione,

perché ovviamente il contratto di formazione si presume che continui a

tempo indeterminato a quel punto, per cui ancora una volta varranno le

regole della disciplina dei licenziamenti, quindi il datore di lavoro che

voglia recedere, dovrà motivare il licenziamento supportandolo da una

giusta causa o giustificato motivo.

Tornando ora all’evoluzione normativa dell’istituto, nel 2015 subisce una

nuova modifica, con il dlgs n 81, che con gli art da 41 a 47 disciplina

nuovamente il contratto di apprendistato, in realtà l’unica cosa che

rimane ferma rispetto alla normativa previgente, è l’articolazione in tre

tipi, previsto dal dlgs 276/2003. Anche il dlgs 81/2015 precisa che il

contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo

indeterminato, finalizzato all’occupazione, alla formazione dei giovani.

Cosi anche la legge riprende un po quelli che erano stati gli orientamenti

della giurisprudenza, valuta il contratto di somministrazione come

contratto a tempo indeterminato che naturalmente prosegue laddove alla

scadenza del periodo di formazione, il datore di lavoro decida di

recedere liberamente ai sensi dell’articolo 2118.

TRE TIPI DI APPRENDISTATO

1) Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma

di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione

tecnica superiore;

2) Apprendistato professionalizzante;

3) Apprendistato di Alta formazione e Ricerca;

Il Dlgs 81/2015 ha previsto che ci può essere una continuità tra il primo e

il secondo tipo di apprendistato, perché ora vedremo che il contratto di

apprendistato prevede una durata massima, che generalmente non può

essere rinviata.

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale:

riguarda i soggetti che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento

del 25 esimo anno di eta. E’ funzionale in qualsiasi settore di attività

all’acquisizione della qualifica triennale o del diploma professionale dei

percorsi di istruzione e formazione professionale regionali o per l

‘acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del

diploma di scuola secondaria superiore.

Apprendistato professionalizzante: riservato ai soggetti di età

compresa tra i 18 e i 29 anni e consente i conseguimento di una

qualifica professionale, ai fini contrattuali, in qualsiasi settore e attività.

Apprendistato di Alta formazione e Ricerca: si rivolge ai soggetti di

età compresa tra i 18 e i 29 anni e consente il conseguimento di titoli di

studio universitari e dell’alta formazione compresi i dottorati di ricercati

master, nonché il praticantato per l ‘accesso alle professioni ordinistiche

o per esperienze professionali.

Apprendistato per l’espletamento dei tirocini professionali per

l’accesso alle professioni ordinistiche

La portata innovativa dell’art 5 del d.l 167/2011 è stata, tuttavia,

drasticamente ridotta dalla normativa introdotta dall’art 6 del

regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, applicabile

alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti, a norma del

quale il tirocinio professionale non determina l’instaurazione di un

rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.

Accanto alle 3 tipologie standard viene introdotto anche un

apprendistato per la qualificazione e riqualificazione dei lavoratori in

mobilita o dei lavoratori che godono di un trattamento di disoccupazione,

in questo caso quindi non abbiamo più le fasce d’eta, abbiamo visto che

prima le fasce di eta erano ricomprese globalmente dai 15 ai 29 anni,

adesso invece per questa particolare tipologia di apprendistato non

troviamo limiti di eta.

Forma del contratto

Il Dlgs 81/2015 prevede la forma scritta ad probationem, il contratto deve

contenere una serie di elementi ulteriore, un illustrazione in forma

sintetica del piano formativo individuale definito anche sulla base di

moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli Enti

bilaterali.

L’aspetto più controverso è sempre stato quello legato alla formazione

perché il problema della formazione è sempre stato la zavorra di tale

contratto, perché la formazione non è stata mai effettivamente espletata,

ne dal datore di lavoro , ne dalle regioni.

Apprendistato di 1º tipo è di competenza regionale, quindi la

formazione in tale apprendistato spetta alle regioni.

Apprendistato di 2º tipo è di competenza della contrattazione

collettiva, spetterebbe in realtà al datore di lavoro che deve come

riferimento la contrattazione collettiva.

Apprendistato di 3º tipo è di competenza delle regioni e delle

province autonome, in accordo con le associazioni dei datori e dei

lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano

nazionale con Università e formazioni di ricerca.

Come abbiamo appena visto, la formazione nell apprendistato di 2º tipo

spetta al datore di lavoro, la formazione a carico del datore di lavoro

deve essere integrata da quella pubblica nei limiti delle risorse

annualmente disponibili e, in ogni caso, per un monte complessivo non

superiore a 120 ore per la durata del triennio. La regione ha 45 giorni per

comunicare al datore l’offerta formativa pubblica, in mancanza il datore è

esonerato dall’obbligo di consentire all’apprendista la frequenza delle

iniziative formative regionali, ma non anche delle iniziative previste dalla

contrattazione collettiva.

Cosa succede se il datore di lavoro non forma il proprio dipendente?

In questo caso viene meno quella che è la causa del contratto di

apprendistato, abbiamo detto che accanto all’obbligo retributivo, sorge in

capo al datore di lavoro un obbligo formativo, in questo caso quindi, la

formazione degli obblighi formativi verrà sanzionata con l’obbligo di

corrispondere la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta,

ragguagliata al livello di inquadramento contrattuale finale, maggiorata

del 100% con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa

contribuzione. Quindi il datore di lavoro viene sanzionato in maniera

abbastanza forte, laddove appunto non viola gli obblighi formativi. Anche

la giurisprudenza ha stabilito che la violazione dell’obbligo formativo nel

contratto di apprendistato, a prescindere dalle sanzioni previdenziale,

determina in ogni caso la conversione del contratto di apprendistato in

un ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con

le relative ricadute sanzionatorie, civili e previdenziali. In questo caso,

laddove avvenga la conversione, il datore di lavorano potrà esercitare,

all’esito della formazione, il recesso ai sensi dell’art 2118c.c e peraltro è

tenuto a corrispondere al lavoratore la retribuzione che gli sarebbe

spettata se fosse stato assunto direttamente con quella inquadramento.

Ci sono alcune peculiarità di questa tipologia contrattuale, oggi il

contratto di apprendistato è l’unico contratto di formazione che esiste nel

nostro ordinamento, perché fino al 2011 per le pubbliche

amministrazioni valeva ancora la disciplina del contratto di formazione e

lavoro, poi con l’avvento del Testo Unico, l’apprendistato è stato previsto

anche per le pubbliche amministrazioni e quindi il contratto di formazione

e lavoro, che fino a quel momento invece veniva applicato nelle

pubbliche amministrazioni, scompare nel 2012. Per questo motivo il

nostro legislatore sta tentando in tutti i modi di rinvigorire questa

tipologia contrattuale, in modo che possa questo diventare uno

strumento di accesso privilegiato dei giovani al mondo del lavoro, invece

poi una serie di problemi, come ad esempio la mentalità imprenditoriale,

fa si che questo strumento non decolla come dovrebbe.

PECULIARITÀ’ DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO:

1) Divieto di retribuzione a cottimo

2) Possibilità di inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiori

rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto

collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o

funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al

conseguimento delle quali è finalizzato il contratto, o in alternativa,

di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e

proporzionata all’anzianità di servizio.

Per le ore di formazione svolte nell’istituzione formativa, il datore è

esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico

del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al

10%di quella che gli sarebbe dovuta.

Art 42: comma 7 Ciascun datore di lavoro può avere alle proprie

dipendenze un numero massimo di apprendisti, sia assunti direttamente,

sia quelli assunti per il tramite delle agenzie di somministrazioni

autorizzate. Comma 8 L’assunzione di nuovi apprendisti, con contratto di

apprendistato professionalizzante, è subordinata alla stabilizzazione di

almeno il 20% di apprendisti, il cui percorso sia terminato nei trentasei

mesi precedenti la nuova assunzione, escludendosi dal computo i

rapporti cessati per recesso in prova, dimissioni o licenziamento per

giusta causa, tutto ciò per evitare che all’esito dell’apprendistato il datore

possa recedere.

DURATA

La durata del periodo formativo varia a seconda del tipo di apprendistato

ed è fissata nei suoi tempi minimi e massimi dal legislatore o dalla

contrattazione collettiva. (Disciplina precedente), poi l’art 42 comma 5

sottrae alla contrattazione collettiva alcune materie: durata minima,

piano formativo, recesso, normativa in caso di licenziamento. Durata

minima di 6 mesi, mentre la durata massima viene stabilita per:

APPRENDISTATO DI 1º TIPO in 3 anni (4 nel caso di diploma

professionale quadriennale).

APPRENDISTATO DI 2º TIPO in 3 anni ( estensibile a 5 per le figure

professionali dell’artigianato).

APPRENDISTATO DI 3º

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
10 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher magrita15 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o del prof Nuzzo Valeria.