CONTRATTO DI APPRENDISTATO.
Contratto di apprendistato è quel contratto che consente l’accesso dei
giovani al mercato del lavoro, e in realtà in alcune realtà europee il
contratto di apprendistato svolge proprio questa funzione, mentre nel
nostro ordinamento invece il contratto di apprendistato ha avuto un
evoluzione un po più articolata, perché questo istituto è stato da sempre
visto dagli imprenditori più come un modo per ricevere degli sgravi
fiscali, quindi della agevolazioni in materia fiscale, piuttosto che come
reale strumento di formazione dei dipendenti, dei giovani in particolare.
Oggi il contratto di apprendistato può essere adattato ad altre fasce
d’eta, quindi non più soltanto per quelle strettamente previste dalla
legge, ma anche la legge lo ha aperto verso quei soggetti che sono
usciti dal mercato del lavoro e che devono essere ricollocati, perché
magari sono usciti attraverso procedure di mobilità.
Che cos’è il contratto di apprendistato?
E’ un contratto a causa mista, perché accanto all obbligo retributivo,
insorge in capo al datore di lavoro anche l obbligo di impartire al
dipendente una formazione, in grado di fargli acquisire una qualifica
professionale, dunque il contratto di apprendistato nel nostro
ordinamento viene regolamentato nei suoi tratti essenziali dagli articoli
2130-2134 c.c, ma poi come vi ho già detto, subisce un evoluzione
normativa piuttosto complessa, perché per la prima volta a dare vigore
all istituto ci pensa la legge n 25 del 1955, la quale appunto riconosce
l’obbligo in capo al datore di lavoro di impartire una formazione al
proprio dipendente, a fronte di agevolazioni fiscali e contributive. Come
vi dicevo, purtroppo le valenze di questo istituto furono ridimensionate
fortemente, dal fatto che la classe imprenditoriale lo considera più come
uno strumento di assunzione agevolata, e non come uno strumento di
formazione, cioè come un modo per formare il proprio dipendente.
Probabilmente il contratto di apprendistato faticò ad avere una propria
valenza all interno del sistema contrattuale del mondo del lavoro, forse
anche perché l’industria Fordista era un industria che prevedeva un tipo
di mansioni molto ripetitive, per questa ragione si pensò che l’idea di
poter impartire una formazione al dipendente era un po superflua, e
quindi fu visto come uno strumento di assunzione agevolata per gli
imprenditori. Successivamente a rinvigorire l’istituto ci pensò nel 1997
(PACCHETTO TREU Dlgs 196), esso subordinò la fruizione delle
agevolazioni alla effettiva partecipazione dei lavoratori a iniziative
formative, quindi i lavoratori dovevano effettivamente partecipare a
iniziative formative perché il datore di lavoro potesse usufruire degli
incentivi previsti, che ancora oggi prevedono il sotto inquadramento fino
a due livelli degli apprendisti, i quali possono essere retribuiti con una
percentuale nettamente inferiore rispetto alla retribuzione prevista per
quella determinata categoria professionale, per i lavoratori che invece
vengono assunti con un contratto a tempo indeterminato ad esempio.
Purtroppo però, anche in questo caso con la legge del 97 non ci furono
gli effetti sperati, perché le iniziative formative dovevano essere
d’appannaggio prima della contrattazione collettiva e successivamente
delle regioni, quindi dell ente pubblico e l’inerzia purtroppo delle regioni,
fu molto avvertita per cui ancora una volta l’apprendistato non partì
come contratto che poteva effettivamente far si che i giovani potessero
accedere al mondo del lavoro, quindi come strumento privilegiato di
accesso al mondo del lavoro.
Così nel 2003 il legislatore ci provò ancora una volta, Dlgs 276 quella
che viene normalmente definita “Riforma Biagi”, con questa abbiamo
consistenti novità in materia di apprendistato perché, mentre prima era
di un unico tipo, viene disarticolato in 3 tipi e questa articolazione è
rimasta ferma ancora oggi, abbiamo infatti tre tipi di contratti di
apprendistato, che vengono modulati in base a quelle che sono le fasce
d’età dei soggetti destinatari, a quello che è il segmento del mercato del
lavoro e a quella che è la durata della formazione. Nel 2001 c’era stata
la riforma costituzionale che aveva attribuito alle regioni una competenza
esclusiva in materia di formazione, per cui la formazione doveva essere
d’appannaggio esclusivamente dell’ente pubblico, regionale, a questo
punto potete immaginare l’inerzia legislativa delle regioni a legiferare in
materia di formazione, fu determinante nell’insuccesso ancora una volta
del contratto di apprendistato, devo dire pero che questa inerzia delle
regioni, non si registrò per tutte le regioni, ma si registrò addirittura in
alcune regioni un sovraccarico normativo, che comunque non beneficiò
al contratto di apprendistato, ci fu ad esempio la Regione Veneto, che
anziché farne una, ne fece 2/3/4, per cui anche questo sovraccarico
normativo non fece bene all’istituto.
Cosi nel 2007 il legislatore ci riprovò un altra volta, il legislatore continua
a tentare di dare vigore a questa forma contrattuale, perché in altri
ordinamenti, soprattutto nei Paesi del Nord Europa, questo costituisce
uno strumento privilegiato di accesso al mondo del lavoro, pensate un
azienda assume un lavoratore, lo forma, per formarlo usufruisce anche
di benefici economici, normativi e fiscali, e poi dopo, una volta che lo ha
formato lo rimettere strada, questo è quello che succede nel nostro
ordinamento, una cosa che è un po un controsenso
-
E. T. A. Hoffmann: gli anni di apprendistato
-
Contratti di lavoro speciali: part-time, apprendistato, job sharing, a domicilio, telelavoro, lavoro intermittente,…
-
Contratti di lavoro speciali: part-time, apprendistato, job sharing, a domicilio, telelavoro, lavoro intermittente,…
-
E. T. A. Hoffmann: gli anni di apprendistato