Apprendistato
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CONTRATTO DI APPRENDISTATO.
Contratto di apprendistato è quel contratto che consente l’accesso dei
giovani al mercato del lavoro, e in realtà in alcune realtà europee il
contratto di apprendistato svolge proprio questa funzione, mentre nel
nostro ordinamento invece il contratto di apprendistato ha avuto un
evoluzione un po più articolata, perché questo istituto è stato da sempre
visto dagli imprenditori più come un modo per ricevere degli sgravi
fiscali, quindi della agevolazioni in materia fiscale, piuttosto che come
reale strumento di formazione dei dipendenti, dei giovani in particolare.
Oggi il contratto di apprendistato può essere adattato ad altre fasce
d’eta, quindi non più soltanto per quelle strettamente previste dalla
legge, ma anche la legge lo ha aperto verso quei soggetti che sono
usciti dal mercato del lavoro e che devono essere ricollocati, perché
magari sono usciti attraverso procedure di mobilità.
Che cos’è il contratto di apprendistato?
E’ un contratto a causa mista, perché accanto all obbligo retributivo,
insorge in capo al datore di lavoro anche l obbligo di impartire al
dipendente una formazione, in grado di fargli acquisire una qualifica
professionale, dunque il contratto di apprendistato nel nostro
ordinamento viene regolamentato nei suoi tratti essenziali dagli articoli
2130-2134 c.c, ma poi come vi ho già detto, subisce un evoluzione
normativa piuttosto complessa, perché per la prima volta a dare vigore
all istituto ci pensa la legge n 25 del 1955, la quale appunto riconosce
l’obbligo in capo al datore di lavoro di impartire una formazione al
proprio dipendente, a fronte di agevolazioni fiscali e contributive. Come
vi dicevo, purtroppo le valenze di questo istituto furono ridimensionate
fortemente, dal fatto che la classe imprenditoriale lo considera più come
uno strumento di assunzione agevolata, e non come uno strumento di
formazione, cioè come un modo per formare il proprio dipendente.
Probabilmente il contratto di apprendistato faticò ad avere una propria
valenza all interno del sistema contrattuale del mondo del lavoro, forse
anche perché l’industria Fordista era un industria che prevedeva un tipo
di mansioni molto ripetitive, per questa ragione si pensò che l’idea di
poter impartire una formazione al dipendente era un po superflua, e
quindi fu visto come uno strumento di assunzione agevolata per gli
imprenditori. Successivamente a rinvigorire l’istituto ci pensò nel 1997
(PACCHETTO TREU Dlgs 196), esso subordinò la fruizione delle
agevolazioni alla effettiva partecipazione dei lavoratori a iniziative
formative, quindi i lavoratori dovevano effettivamente partecipare a
iniziative formative perché il datore di lavoro potesse usufruire degli
incentivi previsti, che ancora oggi prevedono il sotto inquadramento fino
a due livelli degli apprendisti, i quali possono essere retribuiti con una
percentuale nettamente inferiore rispetto alla retribuzione prevista per
quella determinata categoria professionale, per i lavoratori che invece
vengono assunti con un contratto a tempo indeterminato ad esempio.
Purtroppo però, anche in questo caso con la legge del 97 non ci furono
gli effetti sperati, perché le iniziative formative dovevano essere
d’appannaggio prima della contrattazione collettiva e successivamente
delle regioni, quindi dell ente pubblico e l’inerzia purtroppo delle regioni,
fu molto avvertita per cui ancora una volta l’apprendistato non partì
come contratto che poteva effettivamente far si che i giovani potessero
accedere al mondo del lavoro, quindi come strumento privilegiato di
accesso al mondo del lavoro.
Così nel 2003 il legislatore ci provò ancora una volta, Dlgs 276 quella
che viene normalmente definita “Riforma Biagi”, con questa abbiamo
consistenti novità in materia di apprendistato perché, mentre prima era
di un unico tipo, viene disarticolato in 3 tipi e questa articolazione è
rimasta ferma ancora oggi, abbiamo infatti tre tipi di contratti di
apprendistato, che vengono modulati in base a quelle che sono le fasce
d’età dei soggetti destinatari, a quello che è il segmento del mercato del
lavoro e a quella che è la durata della formazione. Nel 2001 c’era stata
la riforma costituzionale che aveva attribuito alle regioni una competenza
esclusiva in materia di formazione, per cui la formazione doveva essere
d’appannaggio esclusivamente dell’ente pubblico, regionale, a questo
punto potete immaginare l’inerzia legislativa delle regioni a legiferare in
materia di formazione, fu determinante nell’insuccesso ancora una volta
del contratto di apprendistato, devo dire pero che questa inerzia delle
regioni, non si registrò per tutte le regioni, ma si registrò addirittura in
alcune regioni un sovraccarico normativo, che comunque non beneficiò
al contratto di apprendistato, ci fu ad esempio la Regione Veneto, che
anziché farne una, ne fece 2/3/4, per cui anche questo sovraccarico
normativo non fece bene all’istituto.
Cosi nel 2007 il legislatore ci riprovò un altra volta, il legislatore continua
a tentare di dare vigore a questa forma contrattuale, perché in altri
ordinamenti, soprattutto nei Paesi del Nord Europa, questo costituisce
uno strumento privilegiato di accesso al mondo del lavoro, pensate un
azienda assume un lavoratore, lo forma, per formarlo usufruisce anche
di benefici economici, normativi e fiscali, e poi dopo, una volta che lo ha
formato lo rimettere strada, questo è quello che succede nel nostro
ordinamento, una cosa che è un po un controsenso, una volta che io ho
formato il mio dipendente, e per altro per formarlo ci ho investito, ma per
altro addirittura per formarlo ho anche usufruito di benefici, una volta che
l’ho formato non ha senso che lo faccia uscire dal mio sistema
aziendale, io devo far in modo di tenerlo, pero nel nostro ordinamento
non è cosi purtroppo.
Il legislatore nel 2007 dà una delega al governo, con la legge n 247 per
un nuovo riordino della materia dell’apprendistato, questa delega è stata
addirittura inattuata, cosi nel 2010 ci riprova un altra volta, con una
nuova delega, con la legge n 183 del 2010, finalmente questa delega
viene attuata e da origine al testo unico in materia di apprendistato, n
167/2011, dopo di che negli anni successivi nel 2012/13/14 ancora
abbiamo interventi che modificano l’assetto del contratto di
apprendistato, in particolare abbiamo la legge numero 92, la legge
Fornero che esalta le finalità occupazionali dell istituto, a fronte invece di
quelle che sono le finalità normative dello stesso, come vi ho detto
all’inizio l’apprendistato è un contratto a causa mista, per cui non è
prevista solo l’obbligo retributivo, ma anche l’obbligo formativo, questo
ultimo viene un po ridimensionato dalla legge Fornero a fronte di quella
che è la valenza occupazionale dello stesso, cioè sia la legge del 2012,
sia quella del 2013, ne esaltano le finalità occupazionali per far si che
questo diventi uno strumento di accesso privilegiato al mondo del lavoro.
Il contratto di apprendistato, a differenza di quanto si creda, è un
contratto a tempo indeterminato, però è prevista per il datore di lavoro la
possibilità di recedere ai sensi dell’art 2118 c.c (RECESSO AD
NUTUM), recesso immotivato, dando preavviso alla scadenza del
periodo di formazione, questo ce lo diceva il Testo Unico n 167/2011,
quindi alla scadenza del periodo di formazione, finisce la formazione e il
datore di lavoro può a quel punto recedere dal rapporto, senza dare la
motivazione. Fino a quel momento e durante il periodo di apprendistato
invece vige la disciplina del licenziamento individuale, per cui il datore di
lavoro che voglia recedere durante il periodo di formazione è tenuto a
dare una motivazione, a motivare un licenziamento supportandolo da
una giusta causa o da un giustificato motivo.
Questa disciplina è utilizzata anche dove non viene esercitata la
disciplina del recesso art 2118c.c alla fine del periodo di formazione,
perché ovviamente il contratto di formazione si presume che continui a
tempo indeterminato a quel punto, per cui ancora una volta varranno le
regole della disciplina dei licenziamenti, quindi il datore di lavoro che
voglia recedere, dovrà motivare il licenziamento supportandolo da una
giusta causa o giustificato motivo.
Tornando ora all’evoluzione normativa dell’istituto, nel 2015 subisce una
nuova modifica, con il dlgs n 81, che con gli art da 41 a 47 disciplina
nuovamente il contratto di apprendistato, in realtà l’unica cosa che
rimane ferma rispetto alla normativa previgente, è l’articolazione in tre
tipi, previsto dal dlgs 276/2003. Anche il dlgs 81/2015 precisa che il
contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo
indeterminato, finalizzato all’occupazione, alla formazione dei giovani.
Cosi anche la legge riprende un po quelli che erano stati gli orientamenti
della giurisprudenza, valuta il contratto di somministrazione come
contratto a tempo indeterminato che naturalmente prosegue laddove alla
scadenza del periodo di formazione, il datore di lavoro decida di
recedere liberamente ai sensi dell’articolo 2118.
TRE TIPI DI APPRENDISTATO
1) Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma
di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione
tecnica superiore;
2) Apprendistato professionalizzante;
3) Apprendistato di Alta formazione e Ricerca;
Il Dlgs 81/2015 ha previsto che ci può essere una continuità tra il primo e
il secondo tipo di apprendistato, perché ora vedremo che il contratto di
apprendistato prevede una durata massima, che generalmente non può
essere rinviata.
Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale:
riguarda i soggetti che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento
del 25 esimo anno di eta. E’ funzionale in qualsiasi settore di attività
all’acquisizione della qualifica triennale o del diploma professionale dei
percorsi di istruzione e formazione professionale regionali o per l
‘acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del
diploma di scuola secondaria superiore.
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher magrita15 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Seconda Università di Napoli SUN - Unina2 o del prof Nuzzo Valeria.
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