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NUTUM), recesso immotivato, dando preavviso alla scadenza del
periodo di formazione, questo ce lo diceva il Testo Unico n 167/2011,
quindi alla scadenza del periodo di formazione, finisce la formazione e il
datore di lavoro può a quel punto recedere dal rapporto, senza dare la
motivazione. Fino a quel momento e durante il periodo di apprendistato
invece vige la disciplina del licenziamento individuale, per cui il datore di
lavoro che voglia recedere durante il periodo di formazione è tenuto a
dare una motivazione, a motivare un licenziamento supportandolo da
una giusta causa o da un giustificato motivo.
Questa disciplina è utilizzata anche dove non viene esercitata la
disciplina del recesso art 2118c.c alla fine del periodo di formazione,
perché ovviamente il contratto di formazione si presume che continui a
tempo indeterminato a quel punto, per cui ancora una volta varranno le
regole della disciplina dei licenziamenti, quindi il datore di lavoro che
voglia recedere, dovrà motivare il licenziamento supportandolo da una
giusta causa o giustificato motivo.
Tornando ora all’evoluzione normativa dell’istituto, nel 2015 subisce una
nuova modifica, con il dlgs n 81, che con gli art da 41 a 47 disciplina
nuovamente il contratto di apprendistato, in realtà l’unica cosa che
rimane ferma rispetto alla normativa previgente, è l’articolazione in tre
tipi, previsto dal dlgs 276/2003. Anche il dlgs 81/2015 precisa che il
contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo
indeterminato, finalizzato all’occupazione, alla formazione dei giovani.
Cosi anche la legge riprende un po quelli che erano stati gli orientamenti
della giurisprudenza, valuta il contratto di somministrazione come
contratto a tempo indeterminato che naturalmente prosegue laddove alla
scadenza del periodo di formazione, il datore di lavoro decida di
recedere liberamente ai sensi dell’articolo 2118.
TRE TIPI DI APPRENDISTATO
1) Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma
di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione
tecnica superiore;
2) Apprendistato professionalizzante;
3) Apprendistato di Alta formazione e Ricerca;
Il Dlgs 81/2015 ha previsto che ci può essere una continuità tra il primo e
il secondo tipo di apprendistato, perché ora vedremo che il contratto di
apprendistato prevede una durata massima, che generalmente non può
essere rinviata.
Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale:
riguarda i soggetti che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento
del 25 esimo anno di eta. E’ funzionale in qualsiasi settore di attività
all’acquisizione della qualifica triennale o del diploma professionale dei
percorsi di istruzione e formazione professionale regionali o per l
‘acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del
diploma di scuola secondaria superiore.
Apprendistato professionalizzante: riservato ai soggetti di età
compresa tra i 18 e i 29 anni e consente i conseguimento di una
qualifica professionale, ai fini contrattuali, in qualsiasi settore e attività.
Apprendistato di Alta formazione e Ricerca: si rivolge ai soggetti di
età compresa tra i 18 e i 29 anni e consente il conseguimento di titoli di
studio universitari e dell’alta formazione compresi i dottorati di ricercati
master, nonché il praticantato per l ‘accesso alle professioni ordinistiche
o per esperienze professionali.
Apprendistato per l’espletamento dei tirocini professionali per
l’accesso alle professioni ordinistiche
La portata innovativa dell’art 5 del d.l 167/2011 è stata, tuttavia,
drasticamente ridotta dalla normativa introdotta dall’art 6 del
regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, applicabile
alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti, a norma del
quale il tirocinio professionale non determina l’instaurazione di un
rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.
Accanto alle 3 tipologie standard viene introdotto anche un
apprendistato per la qualificazione e riqualificazione dei lavoratori in
mobilita o dei lavoratori che godono di un trattamento di disoccupazione,
in questo caso quindi non abbiamo più le fasce d’eta, abbiamo visto che
prima le fasce di eta erano ricomprese globalmente dai 15 ai 29 anni,
adesso invece per questa particolare tipologia di apprendistato non
troviamo limiti di eta.
Forma del contratto
Il Dlgs 81/2015 prevede la forma scritta ad probationem, il contratto deve
contenere una serie di elementi ulteriore, un illustrazione in forma
sintetica del piano formativo individuale definito anche sulla base di
moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli Enti
bilaterali.
L’aspetto più controverso è sempre stato quello legato alla formazione
perché il problema della formazione è sempre stato la zavorra di tale
contratto, perché la formazione non è stata mai effettivamente espletata,
ne dal datore di lavoro , ne dalle regioni.
Apprendistato di 1º tipo è di competenza regionale, quindi la
formazione in tale apprendistato spetta alle regioni.
Apprendistato di 2º tipo è di competenza della contrattazione
collettiva, spetterebbe in realtà al datore di lavoro che deve come
riferimento la contrattazione collettiva.
Apprendistato di 3º tipo è di competenza delle regioni e delle
province autonome, in accordo con le associazioni dei datori e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale con Università e formazioni di ricerca.
Come abbiamo appena visto, la formazione nell apprendistato di 2º tipo
spetta al datore di lavoro, la formazione a carico del datore di lavoro
deve essere integrata da quella pubblica nei limiti delle risorse
annualmente disponibili e, in ogni caso, per un monte complessivo non
superiore a 120 ore per la durata del triennio. La regione ha 45 giorni per
comunicare al datore l’offerta formativa pubblica, in mancanza il datore è
esonerato dall’obbligo di consentire all’apprendista la frequenza delle
iniziative formative regionali, ma non anche delle iniziative previste dalla
contrattazione collettiva.
Cosa succede se il datore di lavoro non forma il proprio dipendente?
In questo caso viene meno quella che è la causa del contratto di
apprendistato, abbiamo detto che accanto all’obbligo retributivo, sorge in
capo al datore di lavoro un obbligo formativo, in questo caso quindi, la
formazione degli obblighi formativi verrà sanzionata con l’obbligo di
corrispondere la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta,
ragguagliata al livello di inquadramento contrattuale finale, maggiorata
del 100% con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa
contribuzione. Quindi il datore di lavoro viene sanzionato in maniera
abbastanza forte, laddove appunto non viola gli obblighi formativi. Anche
la giurisprudenza ha stabilito che la violazione dell’obbligo formativo nel
contratto di apprendistato, a prescindere dalle sanzioni previdenziale,
determina in ogni caso la conversione del contratto di apprendistato in
un ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con
le relative ricadute sanzionatorie, civili e previdenziali. In questo caso,
laddove avvenga la conversione, il datore di lavorano potrà esercitare,
all’esito della formazione, il recesso ai sensi dell’art 2118c.c e peraltro è
tenuto a corrispondere al lavoratore la retribuzione che gli sarebbe
spettata se fosse stato assunto direttamente con quella inquadramento.
Ci sono alcune peculiarità di questa tipologia contrattuale, oggi il
contratto di apprendistato è l’unico contratto di formazione che esiste nel
nostro ordinamento, perché fino al 2011 per le pubbliche
amministrazioni valeva ancora la disciplina del contratto di formazione e
lavoro, poi con l’avvento del Testo Unico, l’apprendistato è stato previsto
anche per le pubbliche amministrazioni e quindi il contratto di formazione
e lavoro, che fino a quel momento invece veniva applicato nelle
pubbliche amministrazioni, scompare nel 2012. Per questo motivo il
nostro legislatore sta tentando in tutti i modi di rinvigorire questa
tipologia contrattuale, in modo che possa questo diventare uno
strumento di accesso privilegiato dei giovani al mondo del lavoro, invece
poi una serie di problemi, come ad esempio la mentalità imprenditoriale,
fa si che questo strumento non decolla come dovrebbe.
PECULIARITÀ’ DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO:
1) Divieto di retribuzione a cottimo
2) Possibilità di inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiori
rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto
collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o
funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al
conseguimento delle quali è finalizzato il contratto, o in alternativa,
di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e
proporzionata all’anzianità di servizio.
Per le ore di formazione svolte nell’istituzione formativa, il datore è
esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico
del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al
10%di quella che gli sarebbe dovuta.
Art 42: comma 7 Ciascun datore di lavoro può avere alle proprie
dipendenze un numero massimo di apprendisti, sia assunti direttamente,
sia quelli assunti per il tramite delle agenzie di somministrazioni
autorizzate. Comma 8 L’assunzione di nuovi apprendisti, con contratto di
apprendistato professionalizzante, è subordinata alla stabilizzazione di
almeno il 20% di apprendisti, il cui percorso sia terminato nei trentasei
mesi precedenti la nuova assunzione, escludendosi dal computo i
rapporti cessati per recesso in prova, dimissioni o licenziamento per
giusta causa, tutto ciò per evitare che all’esito dell’apprendistato il datore
possa recedere.
DURATA
La durata del periodo formativo varia a seconda del tipo di apprendistato
ed è fissata nei suoi tempi minimi e massimi dal legislatore o dalla
contrattazione collettiva. (Disciplina precedente), poi l’art 42 comma 5
sottrae alla contrattazione collettiva alcune materie: durata minima,
piano formativo, recesso, normativa in caso di licenziamento. Durata
minima di 6 mesi, mentre la durata massima viene stabilita per:
APPRENDISTATO DI 1º TIPO in 3 anni (4 nel caso di diploma
professionale quadriennale).
APPRENDISTATO DI 2º TIPO in 3 anni ( estensibile a 5 per le figure
professionali dell’artigianato).
APPRENDISTATO DI 3º