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Contratto di apprendistato

Il contratto di apprendistato è quel contratto che consente l'accesso dei giovani al mercato del lavoro, e in realtà in alcune realtà europee il contratto di apprendistato svolge proprio questa funzione, mentre nel nostro ordinamento invece il contratto di apprendistato ha avuto un'evoluzione un po' più articolata, perché questo istituto è stato da sempre visto dagli imprenditori più come un modo per ricevere degli sgravi fiscali, quindi delle agevolazioni in materia fiscale, piuttosto che come reale strumento di formazione dei dipendenti, dei giovani in particolare.

Oggi il contratto di apprendistato può essere adattato ad altre fasce d'età, quindi non più soltanto per quelle strettamente previste dalla legge, ma anche la legge lo ha aperto verso quei soggetti che sono usciti dal mercato del lavoro e che devono essere ricollocati, perché magari sono usciti attraverso procedure di mobilità.

Che cos'è il contratto di apprendistato?

È un contratto a causa mista, perché accanto all'obbligo retributivo, insorge in capo al datore di lavoro anche l'obbligo di impartire al dipendente una formazione, in grado di fargli acquisire una qualifica professionale. Dunque, il contratto di apprendistato nel nostro ordinamento viene regolamentato nei suoi tratti essenziali dagli articoli 2130-2134 c.c, ma poi, come vi ho già detto, subisce un'evoluzione normativa piuttosto complessa, perché per la prima volta a dare vigore all'istituto ci pensa la legge n 25 del 1955, la quale appunto riconosce l'obbligo in capo al datore di lavoro di impartire una formazione al proprio dipendente, a fronte di agevolazioni fiscali e contributive.

Come vi dicevo, purtroppo le valenze di questo istituto furono ridimensionate fortemente, dal fatto che la classe imprenditoriale lo considera più come uno strumento di assunzione agevolata, e non come uno strumento di formazione, cioè come un modo per formare il proprio dipendente.

Probabilmente il contratto di apprendistato faticò ad avere una propria valenza all'interno del sistema contrattuale del mondo del lavoro, forse anche perché l'industria Fordista era un'industria che prevedeva un tipo di mansioni molto ripetitive, per questa ragione si pensò che l'idea di poter impartire una formazione al dipendente era un po' superflua, e quindi fu visto come uno strumento di assunzione agevolata per gli imprenditori.

Evoluzione normativa

Successivamente a rinvigorire l'istituto ci pensò nel 1997 il pacchetto Treu (Dlgs 196), esso subordinò la fruizione delle agevolazioni alla effettiva partecipazione dei lavoratori a iniziative formative, quindi i lavoratori dovevano effettivamente partecipare a iniziative formative perché il datore di lavoro potesse usufruire degli incentivi previsti, che ancora oggi prevedono il sotto inquadramento fino a due livelli degli apprendisti, i quali possono essere retribuiti con una percentuale nettamente inferiore rispetto alla retribuzione prevista per quella determinata categoria professionale, per i lavoratori che invece vengono assunti con un contratto a tempo indeterminato ad esempio.

Purtroppo però, anche in questo caso con la legge del '97 non ci furono gli effetti sperati, perché le iniziative formative dovevano essere d'appannaggio prima della contrattazione collettiva e successivamente delle regioni, quindi dell'ente pubblico e l'inerzia purtroppo delle regioni, fu molto avvertita per cui ancora una volta l'apprendistato non partì come contratto che poteva effettivamente far sì che i giovani potessero accedere al mondo del lavoro, quindi come strumento privilegiato di accesso al mondo del lavoro.

Così nel 2003 il legislatore ci provò ancora una volta, Dlgs 276 quella che viene normalmente definita "Riforma Biagi", con questa abbiamo consistenti novità in materia di apprendistato perché, mentre prima era di un unico tipo, viene disarticolato in 3 tipi e questa articolazione è rimasta ferma ancora oggi. Abbiamo infatti tre tipi di contratti di apprendistato, che vengono modulati in base a quelle che sono le fasce d'età dei soggetti destinatari, a quello che è il segmento del mercato del lavoro e a quella che è la durata della formazione.

Nel 2001 c'era stata la riforma costituzionale che aveva attribuito alle regioni una competenza esclusiva in materia di formazione, per cui la formazione doveva essere d'appannaggio esclusivamente dell'ente pubblico, regionale. A questo punto potete immaginare l'inerzia legislativa delle regioni a legiferare in materia di formazione, fu determinante nell'insuccesso ancora una volta del contratto di apprendistato, devo dire però che questa inerzia delle regioni, non si registrò per tutte le regioni, ma si registrò addirittura in alcune regioni un sovraccarico normativo, che comunque non beneficiò al contratto di apprendistato, ci fu ad esempio la Regione Veneto, che anziché farne una, ne fece 2/3/4, per cui anche questo sovraccarico normativo non fece bene all'istituto.

Così nel 2007 il legislatore ci riprovò un'altra volta, il legislatore continua a tentare di dare vigore a questa forma contrattuale, perché in altri ordinamenti, soprattutto nei Paesi del Nord Europa, questo costituisce uno strumento privilegiato di accesso al mondo del lavoro. Pensate un'azienda assume un lavoratore, lo forma, per formarlo usufruisce anche di benefici economici, normativi e fiscali, e poi dopo, una volta che lo ha formato lo rimette in strada. Questo è quello che succede nel nostro ordinamento, una cosa che è un po' un controsenso.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher magrita15 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o del prof Nuzzo Valeria.
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