Estratto del documento

La corruzione:

definizione, storia, aspetto psicologico,

normativa e attualità.

Studente:

Gilda Francesca Chisena

Matricola:

86106

Docente:

Raffaella Coppier

Insegnamento:

Analisi economica dei comportamenti criminali

Corso di studio:

Scienze Giuridiche Applicate

Operatore Giudiziario e Criminologo

Anno: –

2019 2020

Gilda Francesca Chisena UNIMC 2020 1

INDICE

1. CORRUZIONE

1.1.1. DEFINIZIONE

1.1.2. CENNI STORICI

1.1.3. LA CORRUZIONE DA UN PUNTO DI VISTA PSICOLOGICO

1.1.4. SOGGETTI DELLA CORRUZIONE

1.1.5. ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

1.1.6. PENE PER IL CORRUTTORE

2. DIFFERENZE

2.1.1. CORRUZIONE VS CONCUSSIONE

2.1.2. CORRUZIONE VS ABUSO DI UFFICIO

2.1.3. CORRUZIONE VS RIFIUTO OD OMISSIONE DI ATTI DI UFFICIO

3. TIPOLOGIE DI CORRUZIONE

3.1.1. CORRUZIONE AMBIENTALE

3.1.2. CORRUZIONE CON E SENZA FURTO

3.1.3. CORRUZIONE PROPRIA E IMPROPRIA

3.1.4. CORRUZIONE TRA PRIVATI

3.1.5. CORRUZIONE E CONFLITTO DI INTERESSI

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4. LE FORME DI CORRUZIONE CON ABUSO DI POTERE:

4.1. TANGENTE;

4.2. CLIENTELISMO

4.3. NEPOTISMO;

4.4. APPROPRIAZIONE INDEBITA;

4.5. STATE CAPTURE;

4.6. PATRONAGE.

5. CORRUZIONE E CODICE PENALE

NOVITA’ LEGISLATIVE DEL 2019

5.1.

6. CORRUZIONE E ANALISI ECONOMICA

6.1.1. FONTI DI MISURAZIONE DELLA CORRUZIONE

6.1.2. INDICE DI PERCEZIONE DELLA CORRUZIONE

6.1.3. CORRUZIONE E CRIMINALITA' ORGANIZZATA

6.1.4. CORRUZIONE E RICICLAGGIO DI DENARO

6.1.5. ANTIRICICLAGGIO

6.1.6. LA NUOVA DIRETTIVA

6.1.7. SITUAZIONE NEL MONDO

6.1.8. SITUAZIONE IN ITALIA

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7. CORRUZIONE NELLA CHIESA

7.1.1. CORRUZIONE DELLA CHIESA NEL MEDIOEVO

LE DIFFICOLTÀ DELLA CHIESA E L’ATTUALITÀ DELLA

7.1.2.

DIVINA COMMEDIA

7.1.3. L'INTERVENTO DI PAPA FRANCESCO

8. RIFLESSIONI FINALI

9. ELENCO DELLE FONTI

10. NOTE

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1. CORRUZIONE

1.1.1. DEFINIZIONE derivato di corrumpĕre «corrompere».

Termine proveniente dal latino corruptio -onis,

La corruzione indica, in senso generico, la condotta di un soggetto che, in cambio di

denaro oppure di altre utilità.

La corruzione è il reato/delitto plurisoggettivo o meglio dire bilaterale, consistente in un

pactum sceleris tra un funzionario pubblico e un soggetto privato, mediante il quale il

pubblico funzionario, in funzione delle proprie mansioni accetta dal privato un

compenso (di norma non dovuto) in cambio di una azione di favore contraria ai propri

doveri e obblighi, al buon andamento della e all’imparzialità della Pubblica

Amministrazione.

1.1.2. CENNI STORICI

Per intendere la presenza e l’evoluzione storica della corruzione, la stessa deve essere

esaminata principalmente come manifestazione sociale e culturale prima ancora che

giuridica: infatti, essa è tanto antica da essere stata presente anche ai tempi dei greci e

dei romani. 1

Il filosofo olandese Bernard de Mandeville , autore nel 1723 della celebre Favola delle

ovvero vizi privati, pubbliche virtù, ha scandalizzato l’Europa del suo tempo

api:

affermando che «il vizio è tanto necessario in uno stato fiorente quanto la fame è

necessaria per obbligarci a mangiare. È impossibile che la virtù da sola renda mai una

celebre e gloriosa... Se l’uomo fosse stato per sua natura umile e indifferente

nazione

all’adulazione, il politico non avrebbe mai potuto raggiungere i propri fini, né avrebbe

saputo che fare di lui. Senza i vizi la superiorità della specie umana non si sarebbe mai

manifestata...».

Già nel V secolo a.C. Pericle tentava di guadagnarsi il consenso del popolo

organizzando banchetti e feste e impiegando il denaro dello stato.

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Lo stesso introdusse la «mistoforìa», ossia una indennità giornaliera conferita a coloro

che ricoprivano cariche pubbliche, affinché anche i non abbienti potessero dedicarsi alla

vita politica; tale beneficio, tuttavia, determinò lo scambio di denaro per ottenere voti

elettorali. dopo averne

Nel 324 a.C. Arpalo, tesoriere di Alessandro Magno, fuggì da quest’ultimo

saccheggiato le ricchezze. Giunto ad Atene, fu fatto arrestare da Demostene il quale,

cedendo alle pressioni di Alessandro, ne ordinò la confisca dei beni.

Qualche tempo dopo Arpalo scomparve misteriosamente da Atene e fu rinvenuta solo la

metà del tesoro depredato. Demostene e gli altri oratori furono accusati di essersi fatti

corrompere in cambio della concessione della libertà ad Arpalo.

Antica Roma il problema dei ‘brogli elettorali’ quale

Nacque nell’ nuova forma di

corruzione e il primo provvedimento di controllo: la lex Petelia de ambitu del 358 a.C.,

con la quale era limitata l’ambitio, consistente nell’andare in giro per raccogliere voti.

Dalla fine del II sec. a.C. fino al I sec. a.C. la situazione divenne talmente comune da

necessitare di una nuova legge: la lex Calpurnia de ambitu, proposta dal console

Calpurnio Pisone, che suscitò una reazione violenta da parte dei divisores, distributori

del denaro predisposto dal candidato per i membri delle sue tribù.

Altri casi si ebbero dopo la Prima guerra punica, con la creazione della prima provincia

romana, la Sicilia, teatro di una delle ruberie di denaro pubblico più tristemente note

della storia, quelle commesse dal governatore provinciale Verre.

Altro fenomeno molto diffuso nell’antica Roma era quello delle tangenti, soprattutto in

età imperiale: somme di denaro usate per essere ricevuti da persone potenti o per

ottenere le licenze durante il servizio militare o per avviare una pratica amministrativa.

Anche Giulio Cesare, nel lungo cammino verso la gloria, non ha disdegnato corruttele e

concussioni

Secoli dopo, Montesquieu, nelle Considerazioni sulle cause della grandezza dei Romani

e della loro decadenza, osservava che Crasso, Pompeo e Cesare introdussero l’uso di

corrompere il popolo con il denaro.

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Tali fatti accadevano così frequentemente nell’antichità che la virtù, l’onestà e il bene

comune divennero oggetto di riflessioni filosofiche come quella di Platone.

Attraversando la linea di confine tra l’epoca avanti e dopo cristo, possiamo evidenziare

come anche il Medioevo si caratterizza da numerosi episodi di corruzione, in particolare

nel corso dei secoli IX e X all’interno del Papato.

I papi subirono l’influenza di donne corrotte, ma furono soprattutto protagonisti di casi

di simonia (commercio di cose sacre) e nicolaismo (infrazione del celibato) fino a subire

uno dei più grandi crolli morali nel X secolo.

Nel 1860, poi, grande scrittore francese Alexandre Dumas, come grande amico di

Garibaldi, decise di seguire l’impresa dei Mille fino a Napoli scrivendo come grande

corrispondente la realtà dei fenomeni criminali che caratterizzavano la città e gran parte

dell’ex regno borbonico.

Da acuto osservatore, egli individuò, con rara lucidità, nel decennale malgoverno dei

Borboni il fattore principale e determinante dei grandi fenomeni criminali di quel vasto

regno, tanto da presentarli come una sorta di “capi occulti” dei poteri criminali.

Il brigantaggio, in primis, favorito e incoraggiato dal Clero, si diffuse e radicalizzò in

maniera tale da potersi oggi comparare al ruolo della camorra e rilevando, a livello

Europeo e Mondiale, l’Italia come Paese con alto tasso di corruzione

Attraverso l’interpretazione di Dumas poi richiamata dall’editore Donzelli in “La

briganti”; si evidenzia come la corruzione, il malgoverno, le

camorra e altre storie di

malversazioni e gli abusi del potere, avessero creato le condizioni ideali per la crescita

del fenomeno camorristico, sino a divenire una condizione connaturale e necessaria di

ogni fenomeno mafioso esistente al mondo.

Un fenomeno che si trasmise al nuovo Regno d’Italia fino alla “Seconda Repubblica”.

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1.1.3. LA CORRUZIONE DA UN PUNTO DI VISTA PSICOLOGICO

Una recente ricerca pubblicata sulla rivista “Psychological Science” e condotta da But

Köbis e colleghi della Vrije Universiteit di Amsterdam, ha voluto indagare sui

meccanismi psicologici della “corruzione” e sull’impatto nel nostro Paese.

Se ne riassume che la cosa che spinge verso la corruzione è la grande occasione di trarre

un vantaggio personale anche attraverso una condotta immorale e inaccettabile. Sarebbe

quindi smentita la convinzione che l’avvicinamento a un meccanismo corrotto avvenga

gradualmente.

Sembrerebbe che una singola trasgressione in cambio a un'opportunità improvvisa

risulta più accettabile psicologicamente e probabilmente anche moralmente di una serie

di trasgressioni.

Sono quattro le sperimentazioni effettuate per il raggiungimento di questa conclusione,

su un gruppo di 86 volontari impegnati in un gioco competitivo con la consapevolezza

2

della trasgressione morale .

Ma nello specifico ci interesse capire quale è la visione psicologica del corrotto e che

cosa implica e da cosa dipende la moltiplicazione dei corrotti.

Lo studio a 365° della materia, porta ad escludere innanzitutto vari luoghi comuni. Per

esempio, non è vero che la corruzione sia figlia della miseria, che chi accetta di farsi

corrompere lo fa per mancanza di mezzi. La corruzione è, insomma, quasi sempre un

comportamento che tenta di aumentare e moltiplicare una ricchezza conquistata

recentemente, e senza troppa fatica.

La corruzione si disegna di tratti psicologici di euforia di caratteristiche esibizionistiche

e mitomaniache: l’interesse per lo star system, il mito di arrivare a camminare su

qualche tipo di “red carpet”.

L’esibizione del lusso tende poi a dilagare nei periodi immediatamente successivi,

quando si tratta di “digerire” quella ricchezza, di incorporarla stabilmente sia nelle

strutture produttive e politiche che nei comportamenti e nei valori condivisi.

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Nonostante queste premesse la figura della persona corrotta è caratterizzata da un tratto

di debolezza e dipendenza da comportamenti collettivi con una sostanziale incapacità a

“fare da soli”, senza appunto gli aiuti forniti dalla corruzione.

1.1.4. SOGGETTI DELLA CORRUZIONE

Come definito precedentemente affinché ci si scontri con un reato di corruzione si

necessita della presenza di due soggetti che secondo una base di convenienza decidono

se ricevere o pagare una “tangente”. le entrate e dall’altra chi riceverà un

Da una parte un soggetto che massimizzerà

beneficio. di “ricevere” o

Solitamente la legge parla, in riferimento al pubblico ufficiale,

“accettare”, mentre parla di “dare” o “promettere”, in riferimento al privato: ma, a ben

guardare, la differenza è puramente apparente perché un dare o un ricevere esistono sia

da una parte che dall’altra. Il pubblico ufficiale riceve la dazione o la promessa e dà in

cambio l’atto d’ufficio o contrario ai doveri di ufficio; il privato, da parte sua, riceve

l’atto di ufficio o l’atto contrario ai doveri di ufficio e dà in cambio denaro o altre

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utilità .

Nello specifico di maggior rilievo è il soggetto considerato attivo: il pubblico ufficiale o

chi svolge servizio pubblico. Nel dettaglio descrittivo, chiunque:

• concorre a formare la volontà della Pubblica Amministrazione;

• ha poteri decisionali;

• svolge un ruolo di certificazione in nome dello Stato;

Inoltre, relativamente ai soggetti attivi, le fattispecie appartenenti alla categoria della

corruzione configurano reati sia propri sia comuni.

Propri, considerando il lato del corrotto, necessariamente un Pubblico Ufficiale e

comuni dal punto di vista del soggetto corruttore, qualunque privato cittadino.

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1.1.5. ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

L'istigazione alla corruzione è il reato contemplato dall'art. 322 del Codice penale, che

mira a punire chi crea i presupposti per realizzare un atto di corruzione. I primi due

commi dell'art. 322 c.p. puniscono chiunque offra (o prometta) denaro o altre utilità al

pubblico ufficiale e questi non accetti. dell’offerta e cioè

Negli artt. 318 e 319 c. p. viene definito dunque quale è lo scopo

ottenere l'indebito esercizio delle funzioni o dei poteri da parte del pubblico ufficiale o

indurlo a omettere o a ritardare un atto del proprio ufficio, o comunque a compiere un

atto contrario ai suoi doveri.

Affinché i parli di istigazione occorre che l'offerta o la promessa non sia accettata dal

pubblico ufficiale; in caso contrario, la condotta del privato sarebbe punibile ai sensi

dell'art. 321 c.p.

Gli ultimi due commi dell'art. 322 c.p. puniscono, poi, il pubblico ufficiale che sollecita

la promessa o la consegna di denaro per i fini di cui sopra.

Nell’art. 322 c.p. manca tuttavia, il richiamo alla fattispecie dell’art. 319 ter c.p. relativa

alla corruzione in atti giudiziari, così ci si è chiesti quale sia la disciplina giuridica

applicabile nel caso in cui la proposta di conclusione dell’accordo criminoso abbia per

oggetto un atto giudiziario.

Modellandosi sui concetti dell’art. 322 c.p. e attraverso il d.lgs. 38/2017, il nostro

ordinamento ha introdotto anche il reato di istigazione alla corruzione tra privati, di cui

al nuovo art. 2635-bis cod. civ

Ricalcando i passi degli artt. 318 e 319 c.p., la norma fino ad ora esposta richiama

l’interesse protetto dalle forme di corruzione volendo individuare il bene giuridico

anche nella specifica del reato di istigazione alla corruzione.

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Sulla base distintiva tra corruzione propria e impropria: in tema di corruzione impropria

ex art. 318 c.p., l’orientamento maggiormente persuasivo individua il bene giuridico

nell’interesse a che gli atti d’ufficio non costituiscano oggetto di una

protetto

compravendita privata.

Per quello che riguarda invece la corruzione propria diviene più controversa rimane

l’identificazione dell’oggetto giuridico.

Alcuni vorrebbero individuarlo nel regolare funzionamento della Pubblica

Amministrazione riconducendo l’evento corruttivo allo sviamento della normale

attività.

Recentemente si è delineata poi, un’altra impostazione: ricorso a pratiche di corruzione

su scala internazionale si è affermato che la dimensione offensiva dei reati di corruzione

non può più ricondursi alla sola Pubblica Amministrazione e al buon andamento e

l’imparzialità della bensì all’integrità dell’intera “costituzione economica”.

stessa,

1.1.6. PENE PER IL CORRUTTORE

estende l’applicazione della pena anche per il

Il legislatore corruttore, disciplinando così

la cosiddetta corruzione attiva. Quindi se per necessità il soggetto passivo deve essere

un esercente una pubblica funzione quello attivo potrebbe tranquillamente essere un

privato.

L'art. 321 c.p. dice:

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319

bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli

318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di

un pubblico servizio il denaro o altre utilità”.

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L’articolo è stato modificato, prima dall'art. 11, L. 24.04.1990, n. 86 e poi dall'art. 2, L.

07.02.1992, n. 181.

Inoltre, di rilevanza per il suddetto articolo sono le seguenti sentenze della Corte di

Cassazione:

• 4

Cass. pen. n. 47191/2004

• 5

Cass. pen. n. 2983/1996

• 6

Cass. pen. n. 8582/1981

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2. DIFFERENZE

Dal reato di corruzione vanno tenute distinte altre fattispecie di reato che pur avendo

delle affinità hanno presupposti e disciplina nettamente diversificati. Nello specifico:

concussione, abuso di ufficio e rifiuto od omissione di atti di ufficio.

2.1.1. CORRUZIONE VS CONCUSSIONE

Il termine “concussione” deriva del latino e significa letteralmente “estorcere”.

La concussione è caratterizzata da un abuso costrittivo del pubblico ufficiale che

abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere

indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altre utilità.

L’elemento di differenza rispetto alla corruzione è la costrizione con delle intimidazioni,

oppure attraverso induzione, creando una pesante pressione psicologica nel soggetto.

L’accordo della corruzione in effetti è l’accordo libero.

La pena prevista per il reato di concussione è la reclusione da 4 a 12 anni con

l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, oppure temporanea, a causa dell’applicazione

di circostante attenuanti.

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato

Art. 317 c.p.: di un pubblico servizio che, abusando

della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente,

utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”

a lui o a un terzo, denaro o altre

2.1.2. CORRUZIONE VS ABUSO DI UFFICIO

L’abuso di ufficio invece si verifica quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di

pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio intenzionalmente

procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale.

Nell’abuso d’ufficio potrebbe anche non esservi una persona offes

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/01 Economia politica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gildafrancescachisena di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Analisi economica dei comportamenti criminali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Coppier Raffaella.
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