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Corruzione con e senza furto
I ricercatori dell'università di Harvard, Andrei Shleifer e Robert W. Vishny, hanno sviluppato un modello secondo cui esistono due tipologie di corruzione, quella "con teorizzato un furto" e quella "senza furto".
Facendo la considerazione che in questo mercato il bene scambiato è prodotto dalla pubblica amministrazione (ad esempio nella concessione di un passaporto o in una particolare autorizzazione), assumiamo che questo bene sia omogeneo e che abbia una base di domanda da parte dei soggetti privati e che questo bene sia venduto da un funzionario per conto dello Stato sulla base di una certa discrezionalità nel limitarne la vendita e che il funzionario in questione non corra alcun rischio di accertamenti e di eventuali punizioni.
Andiamo ora a distinguere tra i due casi di corruzione.
Nel primo caso, la corruzione senza furto, il funzionario venderà il bene esattamente al prezzo ufficiale.
deciso dallo Stato. Al contrario, nel secondo caso, il funzionario corrotto non corrisponderà allo Stato itransazione.ricavi attesi dalla vendita, semplicemente perché nasconderà l’avvenuta
La corruzione con furto è peggiore di quella senza furto, perché allinea gli interessi dicorruttori e corrotti. Ecco perché gli investimenti dello stato nei sistemi di rilevazionedei flussi delle attività della pubblica amministrazione sono importanti: i paesi chedispongono di un buon sistema informativo delle attività del settore pubblico, riduconoinfatti le probabilità che i loro funzionari corrotti riescano a farla franca.
Nella suddivisione di questi due tipi di corruzione è importante anche evidenziare i tredifferenti di mercato individuati dagli stessi ricercatori:
- assenza di corruzione su determinati beni, regime socialmente desiderabile;
- pagamento una tantum, regime di corruzione coordinata;
- pur pagando, non si
ha la certezza di evitare di ripagare in futuro per lo stesso bene, regime di corruzione concorrenziale.
3.1.3. CORRUZIONE PROPRIA E IMPROPRIA
Il delitto di corruzione può avere una duplice natura in base al tipo di condotta del soggetto agente.
Il Codice Penale distingue le seguenti ipotesi:
- corruzione propria, ovvero per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- corruzione impropria, ovvero nello svolgimento di un atto d'ufficio.
La corruzione propria è comunemente considerata più grave, e punita più pesantemente poiché maggiormente nociva del buon funzionamento dell'amministrazione.
Si realizza quando un pubblico ufficiale accetta la dazione o promessa di denaro per omettere o ritardare il compimento di un atto del suo ufficio ovvero per compiere un atto contrario ai doveri del suo ufficio.
Nella corruzione impropria, invece, il reato si realizza quando il pubblico ufficiale accetta la prestazione
o la promessa di denaro in cambio del compimento di un atto del suo ufficio. In questo caso, in effetti, il funzionario pubblico attua un atto che avrebbe comunque dovuto compiere, e il disvalore della condotta sta soltanto nel compenso.
Le fattispecie indicate vengono richiamate negli articoli 319 c.p. e 318 c. p.
Art. 318 c.p. (Corruzione per un atto d'ufficio) Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.
Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per unterzo, denaro od altre utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.
La pena è aumentata (art. 319-bis c.p.) se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.
3.1.4. CORRUZIONE TRA PRIVATI
Nonostante il tema della lotta alla corruzione è da sempre legato al settore della Pubblica Amministrazione tuttavia la corruzione è punita anche nel settore privato.
L'esempio più lampante
Il fenomeno della corruzione nel settore privato può manifestarsi quando un dipendente di un'azienda riceve o promette denaro o, più comunemente, regali al fine di favorire la propria azienda. Ad esempio, ciò può avvenire per ottenere che l'azienda venga scelta come fornitore, a discapito delle regole della concorrenza.
Sul tema è stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, che attua la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.
Il presente contributo analizza questa particolare forma di corruzione introducendo importanti novità in materia di corruzione tra privati. Tra queste novità, vi è la riformulazione del delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c., l'introduzione di una nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.), e la previsione di pene accessorie per entrambi i reati.
nonché la modifica delle sanzioni di cui al D.lgs. n.231/2001, in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendentida reato. è la seguente: “SalvoLa nuova formulazione della fattispecie prevista dall'art. 2635 c.c.che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigentipreposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, disocietà o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé oper altri, denaro o altre utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere oper omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighidi fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se ilGilda Francesca Chisena UNIMC 2020 19fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente
privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altre utilità non dovute alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi trail pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
Il nuovo art. 2635-bis introduce una fattispecie, anch'essa procedibile a querela di
parte, che si articola in due ipotesi:
-
a) offerta o promessa di denaro o altre utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o all'omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando la offerta o la promessa non sia accettata (comma 1);
-
b) sollecitare per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o donazione di denaro o di altre utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (comma 2).
In entrambi i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo.
Gilda Francesca Chisena UNIMC 2020 20
Infine, il nuovo art. 2635-ter prevede, in caso di condanna per il reato di corruzione tra privati, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese nei confronti di chi abbia già riportato una precedente condanna per il medesimo reato o per l'istigazione di cui al comma 2 dell'art. 2635-bis
3.1.5. CORRUZIONE E CONFLITTO DI INTERESSI
Il conflitto di interessi si verifica quando viene affidata un'alta responsabilità decisionale a un soggetto che ha interessi personali o professionali in contrasto con l'imparzialità richiesta, che può venire meno a causa degli interessi in causa.
Per semplificarne la spiegazione, supponendola in ambito universitario, si potrebbe dire: "Il conflitto di interessi è la situazione in cui l'interesse secondario di un professore, di un ricercatore, di un collaboratore o di un impiegato tende a interferire con l'interesse primario del Dipartimento".
Può essere definito come una situazione di rischio, infatti per avere conflitto di interessi secondario che tende a interferire con
L'interesse è sufficiente la presenza di un interesse primario, abusando della propria posizione. L'azione viene svolta facendo abuso della propria posizione nella corruzione l'individuo si comporta in modo A differenza del conflitto di interessi, da far prevalere i suoi interessi secondari sull'interesse primario, abusando tale del suo potere. La corruzione è definibile "comportamento mentre il conflitto di interessi, "una situazione", nella quale un individuo potrebbe non agire mai in modo improprio e non classificabile come reato nonostante possa violare un equilibrio socialmente accettabile.
Gilda Francesca Chisena UNIMC 2020 214. LE FORME DI CORRUZIONE CON ABUSO DI POTERE:
4.1. TANGENTE;
La tangente è una forma di corruzione e costituisce reato. "Offerta di tangente", in Italia richiamata come principalmente in riferimento ad una somma di denaro. Dal latino "tangere", toccare.