Estratto del documento

Categorie di prodotti agroalimentari

Prodotti agroalimentari

I prodotti agroalimentari possono essere suddivisi in diverse categorie, tra cui:

  • Prodotti di largo consumo: Prodotti standard dei grandi gruppi industriali.
  • Alimenti dietetici e/o fortificati: Rispondono all'esigenza di mantenere l'uomo in forma e di difendere la sua salute, anche con integratori.
  • Alimenti biologici: Prodotti sani ad alto valore nutrizionale ed esenti da contaminazioni, ottenuti da aziende polifunzionali che inquinano poco.
  • Alimenti tipici: Prodotti legati al territorio, alla tradizione e alla cultura.

Prodotti tipici

Per essere definito tipico, un prodotto deve mantenere delle caratteristiche costanti nel tempo e, se possibile, associare queste caratteristiche alla sua localizzazione e specialmente alla sua origine. La tipicità viene riferita a caratteristiche sia materiali che immateriali che rendono il prodotto unico ed immediatamente riconoscibile. I prodotti tipici sono differenziabili dagli altri presenti sul mercato perché appartengono alla memoria storica dei luoghi di produzione. Questo permette di ricostruire la storia del prodotto e perché sono provvisti di particolari caratteri organolettici con ottime materie prime e tecniche di preparazione.

Alla tipicità vengono associate specifiche caratteristiche come qualità, caratteristiche organolettiche, origine geografica limitata, lavorazione artigianale, tradizionale, cultura, storia e costumi del territorio. Un prodotto tipico merita quindi di essere salvaguardato per non perderlo, valorizzato per aumentarne la rendita, tutelato per proteggerlo e promosso per farlo conoscere. Possono essere prodotti molto tipici caratterizzati da un alto numero di fattori di differenziazione e prodotti con moderato contenuto di tipicità caratterizzati da un numero minore di elementi di differenziazione.

Le sigle più diffuse sono:

  • DOC
  • DOCG
  • IGT
  • DOP
  • SGT
  • PAT

La legge ha introdotto il concetto di denominazione di origine per i vini, intesi come nomi geografici delle zone di produzione, vigneti o qual altro per identificare le origini del vino. I vini possono essere DOC, DOCG e IGT.

Denominazione di origine

La denominazione di origine intende il nome geografico di una zona vinicola particolarmente vocata per valorizzare vini le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani. Per identificazione geografica tipica dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva. I vini possono essere vini da tavola, IGT, DOC e DOCG; insieme sono VDQPRD.

Le DOCG sono riservate ai vini già DOC da almeno cinque anni e che siano ritenuti di particolare pregio, con un disciplinare molto più restrittivo e con l'indicazione di sottozone o comuni. Nel disciplinare vengono inseriti: la denominazione di origine, la delimitazione del territorio di produzione delle uve, i vigneti, la resa massima delle uve per ettaro, il titolo alcolometrico minimo delle uve, il titolo alcolometrico del vino, le caratteristiche organolettiche del vino, la procedura di produzione, l'invecchiamento eventuale, la zona di imbottigliamento. Le bottiglie di vini DOCG sono tutte numerate e hanno l'apposita fascetta di controllo. Le DOCG appartengono a una pluralità di produttori e tutto ciò che richiama questo vino, come la zona specifica e i vigneti particolari, non possono essere usati per altri prodotti.

La specificazione di "classico" in etichetta è riservata ai vini non spumanti della zona di origine più antica, ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa DOC o DOCG. La menzione "riserva" è invece attribuita ai vini non spumanti con caratteristiche superiori che siano stati sottoposti a un periodo di invecchiamento appositamente previsto dal disciplinare e di norma non inferiore ai due anni. Nella stessa zona possono coesistere più vini DOC o IGT; tutti i vigneti devono essere iscritti all'albo dei vigneti.

IGP e DOP

Il regolamento europeo modificato dal 2081/92 e 692/03 è relativo alla protezione delle IGP e DOP dei prodotti agricoli e alimentari. L'obiettivo di questo regolamento è stabilire regole comuni per tutelare le IGP e le DOP, valorizzare i prodotti agroalimentari specifici tipici provenienti da zone delimitate e di qualità, tendendo a favorire la diversificazione della produzione agricola nel contesto dello sviluppo rurale.

DOP: Il nome di una regione, di un luogo determinato o in casi eccezionali di un paese, che serve a designare un prodotto originario di tale regione e la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico, e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica delimitata.

IGP: Il nome di una regione, di un luogo determinato o di un paese, che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di cui una determinata qualità, la cui reputazione o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'area geografica, e la cui produzione avvenga nell'area determinata.

Il DOP deve rispondere a un principio di additività, in cui tutte le fasi del processo produttivo si devono svolgere all'interno di una determinata area geografica. L'IGP segue il principio di alternatività, secondo cui è necessario che soltanto una delle fasi produttive si svolga all'interno della zona considerata.

Il loro disciplinare prevede il nome del prodotto, la descrizione del prodotto, la denominazione della zona geografica, gli elementi di prova del legame tra prodotto e zona, il metodo di produzione, gli elementi di prova dell'origine del prodotto e la zona, riferimenti relativi agli organismi di controllo, elementi specifici dell'etichetta connessi, le eventuali condizioni da rispettare secondo le norme.

Per ottenere queste diciture si segue un iter: un'organizzazione di produttori presenta una domanda con il rispettivo disciplinare alla regione o provincia autonoma, che ne fa una prima valutazione, lo passa al MIPAF che lo ricontrolla e lo manda alla Commissione Europea, che esamina i contenuti ed entro sei mesi dà il verdetto. Se positivo, viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e poi inserito nel registro delle DOP e IGP comunitario.

Attestazione di specificità

La "specificità" è l'elemento o l'insieme di elementi che distinguono nettamente un prodotto agricolo o alimentare da altri prodotti o alimenti analoghi appartenenti alla stessa categoria. L'attestazione di specificità è il riconoscimento da parte della comunità della specificità di un prodotto al momento della sua registrazione.

Prodotti tradizionali

Sono considerati prodotti agroalimentari tradizionali quelli le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo e praticate sul territorio in maniera omogenea. I PAT sono prodotti che andrebbero scomparendo se non fossero tutelati, sono di solito produzioni familiari.

Strade del gusto

La "strada" è una forma itinerante culturale che si iscrive nella politica globale di attrazione turistica di una regione. Lo scopo è quello di valorizzare prodotti tipici, e le strade del gusto possono essere viste come uno dei possibili strumenti necessari per una corretta politica di sviluppo del territorio rurale. Le strade del vino sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali, ambientali, vigneti e cantine aperte al pubblico. Servono a rendere più turistici i prodotti vitivinicoli.

Agricoltura biologica

L'agricoltura biologica tende a dare prodotti privi di residui chimici e più equilibrati nei componenti mediante la conservazione della sostanza organica del terreno, l'utilizzo del compostaggio di superficie e la limitazione della lavorazione al fine di evitare alterazioni alla microflora. Prodotti biologici possono avere questa dicitura solo se sottoposti a controlli.

In commercio esistono tre tipi di prodotti biologici:

  • Con almeno il 95% degli ingredienti provenienti da agricoltura biologica, si può utilizzare il logo UE.
  • Con almeno il 70% di ingredienti provenienti da agricoltura biologica, non si può utilizzare il logo UE.
  • Prodotti vegetali in conversione al biologico, deve essere specificato in etichetta, non si può utilizzare il logo UE.
Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 10
Analisi della qualità ambientale Pag. 1 Analisi della qualità ambientale Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 10.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Analisi della qualità ambientale Pag. 6
1 su 10
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze economiche e statistiche SECS-P/13 Scienze merceologiche

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LillyGiulia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Analisi della qualità ambientale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Torazzo Annamaria.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community