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GIURAMENTO
Dichiarazione che la parte fa di un fatto a sé favorevole.
- DECISORIO: giuramento deferito da una parte all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa
- SUPPLETORIO: giuramento disposto dal giudice ad una delle parti per decidere la causa laddove domande ed eccezioni non siano pienamente provate o per stabilire il valore della cosa domandata (ESTIMATORIO). Solo il giudice può disporlo se le prove assunte non sono tali da fondare il suo convincimento.
Il giuramento poi può essere:
- DE VERITATE: giuramento che ha ad oggetto un fatto proprio della persona che giura
- DE SCIENTIA: giuramento che ha ad oggetto un fatto conosciuto dalla parte che giura (es. erede che giura che il de cuius non ha ricevuto un pagamento)
Per quanto riguarda l'efficacia probatoria del giuramento: è sempre prova legale, a seconda che il soggetto giurio si rifiuti (sarà una prova a lui favorevole) o
sfavorevole).≠ confessione.
NB: Litisconsorzio necessario: se giura solo uno dei litisconsorti NOprova legale (non può dichiarare vincitore chi giura e soccombente chi nonl’ha fatto, tutto è inscindibileLitisconsorzio facoltativo: se giura solo uno deilitisconsorti: SI prova legale Una volta che unsoggetto ha giurato non è ammessa provacontraria.
Quando una parte deferisce il giuramento ci sono 3 scenari:
- La parta cui il giuramento è stato deferito, giura.
- La parte cui il giuramento è stato deferito, lo riferisce a sua volta alsoggetto (gioca al rilancio), solo se il giuramento ha ad oggetto un fattocomune ad entrambe le parti.
- La parte non giura e non lo “riferisce”.
Si forma una prova legale che gli sarà ovviamente sfavorevole.
Limiti:
- Non può esserci giuramento su un fatto illecito: il giudice vuole evitareche il soggetto sia costretto a scegliere tra conseguenze in ambito penaleo rischiare di commettere
Reato di falso giuramento
Non può esserci giuramento su un contratto per la cui validità è richiesta la forma scritta ad substantiam. L'ordinanza è notificata direttamente alla parte che deve rendere giuramento.