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1- Regolamento di Competenza
La competenza è la giurisdizione che spetta a ciascun magistrato all’interno del plesso
giurisdizionale a cui appartiene. Ci sono tre criteri per la competenza che sono
materia, valore e territorio, che servono per distribuire le liti tra giudici di diverso tipo
o tra giudici di diverso tipo ma dislocati in parti diverse dello Stato.
Il criterio di competenza del territorio, serve a distribuire tra giudici dello stesso
tipo che si trovano in parti diverse del territorio Statale (art. dal 18 al 30 bis). Il
foro generale delle persone fisiche e giuridiche, corrisponde al luogo in cui il
convenuto ha residenza, domicilio o dimora o sede legale. Fori speciali che
possono essere facoltativi che si affiancano al foro generale, sicché l’attore potrà
scegliere se evocare il convenuto innanzi al foro speciale o a quello generale; foro
esclusivo per il quale il giudice indicato è l’unico competente per quella categoria
di materie; foro che riguarda la competenza per le esecuzioni forzate.
La regola generale è che la competenza per territorio sia derogabile con accordo
tra le parti, tranne in alcuni casi ex art. 28 in cui la competenza territoriale non
può essere derogata, questo è detto foro convenzionale disciplinato dall’art 29.
L’eccezione di competenza può essere fatta valere solo dal convenuto, che può
eccepire l’incompetenza del giudice adito ex art 38, l’eccezione deve essere fatta
valere a pena di decadenza nella comparsa di risposta e costituzione
tempestivamente depositata. Se si tratta di competenza per territorio semplice o
derogabile, l’eccezione sarà valida solo se il convenuto abbia contestato la
competenza del giudice adito sotto ogni profilo e abbia individuato il giudice che
ritiene competente.
Anche il giudice adito può far rilevare l’eccezione di competenza (ex officio) però
solo prima dell’udienza di comparizione e trattazione e solo nei casi più gravi,
cioè nei casi di competenza inderogabile che sono materia, valore e di territorio
nei casi previsti dall’art 28.
La riassunzione del processo
Si ha il regolamento di competenza in tutti i casi in cui venga impugnata una
pronuncia sulla competenza o sorga un conflitto tra due o più giudici in ordine alla
competenza a trattare una determinata lite. La decisione del regolamento di
competenza è rimessa alla Corte di Cassazione, che decide con ordinanza in
camera di consiglio ai sensi dell’art. 375.
La competenza deve essere, in primo luogo, accertata dal giudice chiamato a
pronunciarsi sulla lite: la relativa questione può essere sollevata d’ufficio o ad
istanza di parte:
- se il giudice si ritiene competente pronuncia un’ordinanza dichiarando
esplicitamente la propria competenza, ovvero pronuncia direttamente sul
merito, affermando la sua competenza implicitamente;
- se invece il giudice si ritiene incompetente, dichiara la propria incompetenza
con ordinanza e rimette le parti davanti al giudice competente.
Il regolamento di competenza può essere proposto su istanza di parte, il che
presuppone che sia intervenuta una sentenza o un’ordinanza di un qualunque
giudice che abbia pronunciato sulla competenza, affermandola o negandola. Esso
ha natura di mezzo di impugnazione che viene proposto dalla parte che ritiene di
essere stata lesa dalla pronuncia. Il regolamento di competenza può inoltre
essere necessario o facoltativo. È necessario quando l’ordinanza o la sentenza
abbia pronunciato solo sulla competenza, mentre è facoltativo quando l’ordinanza
o la sentenza abbia pronunciato sia sulla competenza che sul merito. Nel caso in
cui sia facoltativa, la parte può impugnare la statuizione sulla competenza col
regolamento, oppure impugnare la sentenza con le forme ordinarie, sia nel merito
che nella competenza.
Il regolamento di competenza può essere proposto d’ufficio o per disposizione del
giudice, che presuppone un vero e proprio conflitto tre due o più giudici. Ciò si
verifica se un giudice si dichiari incompetente; infatti, il giudice successivamente
adito, che si ritenga anch’esso incompetente, non può dichiararsi a sua volta
incompetente, ma deve chiedere d’ufficio il regolamento solo nei casi di materia e
territori inderogabile ex art 28.
L’istanza di regolamento di competenza si propone con ricorso dinanzi alla Corte
di Cassazione. Il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento che abbia pronunciato sulla
competenza. La parte che propone l’istanza, nei 5 giorni successivi all’ultima
notificazione deve chiedere ai cancellieri degli uffici innanzi ai quali pendono i
processi che i relativi processi siano trasmessi alla cancelleria della Corte di
Cassazione. Il regolamento d’ufficio è invece richiesto con ordinanza del giudice,
il quale dispone la rimessione del fascicolo d’ufficio alla cancelleria della Corte di
Cassazione.
Il regolamento della competenza determina la sospensione dei procedimenti
relativamente ai quali esso è richiesto.
La decisione viene presa con ordinanza della Corte di Cassazione riunita in camera
di consiglio. La riassunzione del processo dinanzi al giudice competente deve
avvenire entro il termine indicato dal giudice, ovvero entro tre mesi dalla
comunicazione dell’ordinanza di regolamento, in caso contrario il processo si
estingue.
2- Procedimento di tutela possessoria
Il possesso viene tutelato dall’ordinamento come situazione di fatto, che differisce
per questo dalla proprietà che è una situazione di diritto. Per questo motivo si ha
l’esigenza di avere un procedimento che sia rapito ed idoneo ad ottenere in tempi
brevi un provvedimento di condanna al ripristino della situazione precedente.
Le azioni per la tutela possessoria sono due, l’azione di reintegrazione o di spoglio
e l’azione di manutenzione. La prima è l’azione con cui il possessore, che sia stato
spogliato in modo violento o clandestino del suo possesso, chiede di essere
reintegrato in esso; l’azione può essere esercitata entro un anno dallo spoglio o
dalla scoperta dello stesso se clandestino. La tardività della proposizione non può
essere eccepita d’ufficio ma solo su istanza di parte.
L’azione di manutenzione è invece diretta a tutelare chi possiede bene
immobili o universalità di mobili da almeno un anno contro una molestia di
fatto o di diritto. Anche questa azione come la precedente può essere eccepita
entro un anno dalla molestia.
Legittimati attivi sono il possessore o, nel caso dell’azione di reintegrazione, il
detentore, mentre i legittimati passivi sono l’autore materiale o morale dello
spoglio o della molestia.
Per quanto riguarda il procedimento, la l. 353/90 ha abrogato i commi 2° e 3°
dell’art 703, introducendo il rinvio alla disciplina dei procedimenti cautelari in
generale. Le norme sul procedimento cautelare uniforme si applicano quindi alla
tutela possessoria in quanto compatibili. Se una delle parti ne fa richiesta entro i
60 giorni successivi al provvedimento che ha deciso sul reclamo, il giudice fissa
dinnanzi a sé la prosecuzione del giudizio di merito. La competenza è del
tribunale del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato.
3- Il precetto
Gli atti prodromici dell’esecuzione forzata, ovvero la notifica del titolo esecutivo e
del precetto. Una volta in possesso del titolo esecutivo, il creditore che intenda
agire in esecuzione dovrà redigere il precetto e procedere alla sua notifica al
debitore, unitamente al titolo esecutivo. Questi adempimenti sono attività
necessarie in vista dell’instaurazione del processo esecutivo ma non già atti del
medesimo. Da quanto emerge dall’ipotesi di espropriazione forzata dall’art 491
rubricato “inizio dell’espropriazione” il quale prevede che l’espropriazione forzata
si inizia col pignoramento, che è un atto da compiersi in un momento successivo
all’attività in corso. Analoga regola è espressa dall’art 612 per l’esecuzione forzata
di una sentenza di condanna, per violazione di un obbligo di fare o non fare dopo
la notificazione del precetto, deve chiedere ricorso al giudice dell’esecuzione che
siano determinate le modalità stesse dell’esecuzione.
Il precetto è un atto con il quale il creditore intima al debitore di adempiere alla
propria obbligazione così come risultante dal titolo esecutivo, entro un termine
che non potrà essere inferiore a 10 giorni, con l’avviso che decorso inutilmente il
termine si procederà con l’esecuzione forzata, ex 480.
Materialmente il precetto può essere redatto sia separatamente che di seguito al
titolo esecutivo ed insieme ad esso essere notificato sempre a cura del creditore
alla parte personalmente.
Esiste un caso peculiare in cui la legge impone al creditore di notificare prima il
titolo esecutivo e solo dopo dieci giorni il precetto, questo quando richiesti
all’adempimento siano gli eredi del debitore. Decorso inutilmente il termine
assegnato dal precetto, il creditore potrà procedere con l’esecuzione forzata. In
ogni caso la mancata instaurazione del procedimento esecutivo nel termine di 90
giorni dalla notifica del precetto, farà sì che questo diventi inefficace. Questo
avviene a meno che non venga proposta opposizione al precetto, in questo caso si
prevede che il termine di 90 giorni rimanga sospeso e riprenda a decorrere a
norma del 627 che dispone la riassunzione debba intervenire entro 6 mesi dal
passaggio in giudicato della sentenza di primo grado che decide sull’opposizione
e, se appellata, entro 6 mesi dalla comunicazione della sentenza di appello.
Proprio perché la redazione e la notificazione del precetto e del titolo esecutivo
sono prodromiche all’esecuzione forzata, il loro semplice compimento non è
sufficiente per far iniziare l’esecuzione, ma sarà necessario l’intervento del
creditore per portare a soddisfazione la pretesa con una determinata tipologia di
esecuzione, resa in base all’oggetto.
Il precetto consiste nella formale intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal
titolo esecutivo entro un termine che non può essere inferiore ai 10 giorni,
contente l’avvertimento che, qualora manchi l’adempimento intimato, si
procederà ad esecuzione forzata. Tale avvertimento è generico se si limita a
preannunciare l’espropriazione, mentre è specifico, se preannuncia l’esecuzione in
forma specifica. Il precetto è un atto recettizio perché non produce alcun effetto
se non è portato a conoscenza del suo destinatario.
A pena di nullità il precetto deve contenere: l’indicazione delle parti, la data di
notificazione del titolo esecutivo (se è fatta separatamente), la trascrizione
integrale del titolo, se è richiesta dalla legge, l’avvertimento che il debitore può,
con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista
nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento
concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo
agli stessi un piano del consumatore.
Il precetto deve essere notificato alla parte personalmente a norma degli art. 137
e ss., successivamente o contestualmente alla notificazione del titolo esecutivo. Il
precetto diviene inefficace se l’esecuzione non è iniziata entro 45 giorni dalla sua
notificazione. L’esecuzione forzata non può comunque iniziare prima che sia
decorso il termine indicato nel precetto e in qualsiasi caso non prima che siano
decorsi 10 giorni dalla notificazione di esso, ma il Presidente del Tribunale
competente per l’esecuzione se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare
l’esecuzione immediata, con cauzione o senza.
4- Art 183, prima comparizione delle parti e trattazione della causa
Il primo comma dell’art. 183 stabilisce che all’udienza fissata per la prima
comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d’ufficio la
regolarità del contraddittorio e quando occorra pronuncia i provvedimenti previsti
dall’art. 102 secondo comma (la chiamata in causa del litisconsorte necessario),
dall’art. 164 secondo, terzo e quinto comma (ordine di rinnovazione o integrazione
della citazione viziata), dall’art 167 secondo e terzo comma (ordine di
integrazione della domanda riconvenzionale viziata del convenuto) dall’art 182
(difetto di rappresentanza o autorizzazione) e dall’art 291 primo comma
(contumacia del convenuto). Quindi in tutti questi casi il giudice deve innanzitutto
verificare la regolarità del contraddittorio e qualora occorra pronunciare i
provvedimenti elencati.
I commi 2 e 3 dell’art 183 disciplinano i casi di sdoppiamento della prima
udienza, in pratica l’idea del legislatore era quella di accorpare la trattazione in
un’unica udienza per cui la stessa udienza si sdoppia in due o più udienze nei
casi espressamente previsti dai suddetti commi.
Il comma 2 stabilisce che quando il giudice pronuncia i provvedimenti di cui al
primo comma, questo fissa una nuova udienza di trattazione.
Il 183 comma 3 stabilisce che il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza
se deve procedere a norma dell’art 185, ovvero se vi sia un tentativo di
conciliazione. L’art 185 comma 1 stabilisce che il giudice istruttore in caso di
richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di
interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha
altresì la facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione a norma dell’art
117. Quando è disposta la comparizione, le parti hanno facoltà di farsi
rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale dev’essere a
conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto
pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di
conciliare o transigere la controversia. Praticamente la comparizione delle parti
non è tendenzialmente obbligatoria anche se è possibile che i difensori la possano
ritenere utile.
Così se all’udienza ex 183 tutte le parti concordano sull’utilità di una comparizione
personale delle parti, il giudice deve fissare un’ulteriore udienza con invito alle
parti a comparire personalmente; se invece a volere tale comparizione personale
è solo uno degli avvocati oppure qualora non lo voglia nessuno ma lo ritenga
opportuno il giudice, quest’ultimo fissa comunque una nuova udienza a norma del
117 che sotto la rubrica “interrogatorio non formale delle parti” stabilisce che il
giudice in qualunque stato e grado del processo ma non oltre l’udienza di
precisazione delle conclusioni ha
la facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra
loro per interrogarle liberamente sui fatti in causa.
Questo interrogatorio libero delle parti costituisce un vero e proprio potere del
giudice istruttore. Questo rimedio non si può definire un vero e proprio
interrogatorio e non è neppure un mezzo di prova in senso stretto, in quanto
costituisce per lo più un semplice dialogo tra il giudice e le parti, ovvero una serie
di domande non prefissate, non precostituite che il giudice stesso pone a ciascuna
delle parti. In questo dialogo il giudice chiede chiarimenti sulle allegazioni dei fatti
contenute negli atti introduttivi, ove questi non siano chiari. Quindi
dall’interrogatorio non possono nascere prove confessorie ma potrà aversi
un’ammissione, sempre da considerare però che il fatto ammesso non è il fatto
confessato. Infatti, il fatto confessato è un fatto che il giudice deve ritenere
provato conformemente alle regole di prova legale, mentre il fatto ammesso non
si intende ancora giudizialmente confessato, poiché non è oggetto di quella
specifica prova legale che è la confessione. La confessione giudiziale è invece
l’affermazione, non in sede di interrogatorio libero ma in sede interrogatorio
formale, di un fatto a sé sfavorevole con l’animus confidendi ovvero con la
consapevolezza di affermare un fatto a sé sfavorevole e quindi di offrire una prova
legale.
Nell’udienza fissata l’interrogatorio libero si ha un tentativo di conciliazione che se
va in porto si redige un processo verbale di riuscita conciliazione, che costituisce
un titolo esecutivo per le somme che risultano accertate come dovute.
Infine un altro caso di sdoppiamento della prima udienza si ha quando il
convenuto si costituisce direttamente in udienza, in tale ipotesi infatti il giudice
deve consentire all’attore di conoscere le difese del convenuto.
Se invece non si raggiunge la conciliazione si ha la stessa situazione che si
sarebbe creata se non fosse mai stata disposta la comparizione personale delle
parti, gli avvocati infatti devono trattare la causa oralmente davanti al giudice,
illustrando i loro argomenti, oppure, se non se la sentono di affidarsi solo ad una
siffatta trattazione, possono chiedere al giudice l’autorizzazione a depositare delle
memorie (disciplinate dal comma 6 del 183). Dopo lo scambio di queste memorie il
giudice va in riserva, studia il fascicolo e redige l’ordinanza ex 183 comma 7, con
la quale potrà ammettere le prove che ritiene ammissibili e rilevanti, salva
l’applicazione dell’art 187, ovvero rimessione anticipata della causa, il giudice
provvede sulle richieste istruttorie fissando l’udienza di cui all’art 184, per
l’assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti, se provvede
mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunci
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