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Scrittura privata
Il codice non fornisce una definizione di scrittura privata limitandosi a disciplinarne gli effetti probatori. È pacifico tuttavia che quando si parla di scrittura privata ci si riferisce ad un documento scritto recante una sottoscrizione che consenta di attribuire la paternità del documento ad un soggetto determinato, cioè a colui che lo ha sottoscritto. La scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni in essa contenute, da chi l'ha sottoscritto, unico strumento per contrastare l'efficacia. L'art 2702 aggiunge che questa efficacia di piena prova è presente solo se la scrittura sia stata espressamente riconosciuta dalla parte contro cui il documento è prodotto, oppure sia legalmente considerata come riconosciuta. L'art 214, disconoscimento della scrittura privata, "Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto"La formattazione del testo utilizzando tag HTML potrebbe essere la seguente:a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione. Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore.
Il riconoscimento espresso è l'ipotesi in cui la parte contro la quale viene introdotto in giudizio la scrittura privata, afferma di esserne effettivamente l'autrice. Se invece il riconoscimento è tacito quando la parte contro cui la scrittura è prodotta sia contumace oppure ometta di disconoscere la sottoscrizione entro la prima udienza o difesa successiva alla sua produzione.
L'art 215, riconoscimento della scrittura privata, "La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta:
- se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salva la disposizione dell'articolo 293 terzo comma;
- se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o difesa successiva alla sua produzione.
nella prima risposta successiva alla produzione. Quando nei casi ammessi dalla legge la scrittura è prodotta in copia autentica, il giudice istruttore può concedere un termine per deliberare alla parte che ne fa istanza nei modi di cui al numero 2.” La prova della scrittura privata può essere autenticata da parte di un pubblico ufficiale, acquistando così efficacia di prova legale.
La parte contro cui la scrittura privata è proposta può procedere al disconoscimento tempestivo della propria sottoscrizione, in modo che non le venga automaticamente attribuita la paternità del documento.
Se la parte che ha prodotto il documento disconosciuto voglia avvalersene ha l'onere di proporre istanza di verificazione ex 216 cpc, la quale ha ad oggetto l'accertamento della genuinità della sottoscrizione, “La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione,
proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione. L'istanza per la verificazione può anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse; ma se il convenuto riconosce la scrittura, le spese sono poste a carico dell'attore. Esso può svolgersi in via incidentale o in via principale. Se viene affermata la genuinità della sottoscrizione vi è chi ritiene che contro la scrittura privata verificata non si possa proporre querela di falso. Il valore attribuibile sul piano probatorio della scrittura privata è regolato dal principio generale della libera valutazione da parte del giudice ex 116. Tuttavia, se la scrittura contiene l'ammissione di un fatto sfavorevole all'autore del documento, si deve applicare una diversa regola di prova legale, relativa alla confessione extragiudiziale. Art 2704 cc "La data della scrittura privata"della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.
La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.
Per l'accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova."
CONFESSIONE
È la dichiarazione con la quale una parte riconosce la verità di un fatto a lei favorevole e favorevole all'altra parte.
non è efficace se non proviene da persona che sia capace di disporre del diritto a cui i fatti confessati si riferiscono. Ne deriva che, ove sia resa dal rappresentante, la confessione abbia efficacia solo nei limiti e nei modi in cui vincola il rappresentato. La confessione ha sempre ad oggetto un fatto posto a fondamento della domanda o dell'eccezione. Qualora la dichiarazione abbia ad oggetto l'intera pretesa avversaria, si applica per quanto possibile l'art. 1988, che prevede l'inversione dell'onere della prova. Ci sono due tipi di prova: 1. La confessione giudiziale, che può essere spontanea o provocata per mezzo dell'interrogatorio formale, ex 2730 co.2. Quando è spontanea è contenuta in un atto processuale sottoscritto personalmente dalla parte (e non dal suo difensore, poiché in questa ipotesi non è mezzo di prova ma un comportamento processuale che rende incontroverso un fatto) con la conseguenza che la provaformattazione del testo utilizzando tag html:La confessione giudiziale è un atto con cui una parte ammette la verità di un fatto a proprio carico nel corso di un processo. Essa può essere resa spontaneamente in udienza o in sede di interrogatorio libero.
Se la confessione è resa spontaneamente in udienza, è verbalizzata e sottoscritta dalla parte.
Se invece è resa in sede di interrogatorio libero, l'articolo 229 del codice di procedura civile dispone che "la confessione spontanea può essere contenuta in qualsiasi atto processuale firmato dalla parte personalmente, salvo il caso ex 117".
Quanto all'efficacia probatoria della confessione giudiziale, l'articolo 2733 del codice civile dispone che "essa forma piena prova contro colui che l'ha resa purché verta sui fatti relativi a diritti disponibili".
Il giudice non ha rispetto ai risultati della confessione giudiziale alcuna libertà di
apprezzamento: deve considerare il fatto oggetto della confessione pienamente provato e quindi vero. Può tuttavia accadere che la parte, nel confessare fatti a lei contrari, racconti anche altre circostanze idonee ad infirmare l'efficacia dei fatti confessati o a modificarne o estinguerne gli effetti; si apre così un duplice scenario: se la controparte non contesta la verità di questi ultimi fatti, tutte le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità; se invece la controparte li contesta, le dichiarazioni prese sono liberamente apprezzabili dal giudice.
L'art. 2734, dichiarazioni aggiunte alla confessione, dichiara che "quando alla dichiarazione indicata dall'art. 2730 si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l'altra parte non contesta la verità."
dei fatti o delle circostanze aggiunte. In caso di contestazione, è rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, l'efficacia probatoria delle dichiarazioni. È ugualmente liberamente apprezzabile dal giudice la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, perché deve essere unica l'efficacia per tutti i litisconsorti. Questo non vale per il litisconsorte facoltativo. Perché qui la confessione avrà efficacia di prova legale solo per la parte che ha reso la dichiarazione confessionale ma non per gli altri; per i quali varrà solamente come argomento di prova. La confessione, a differenza della non contestazione e dell'ammissione, è irretrattabile, può tuttavia essere revocata, ma solo quando si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza. In tali casi non sembra che si possa parlare di vera e propria confessione ma di vicende patologiche in cui la normaLa confessione stragiudiziale prevede una sorta di potere in individuazione dell'effetto confessorio, simile alla querela di falso.
La confessione stragiudiziale viene resa al di fuori del processo ed è disciplinata dal 2735 cc. È una prova che deve essere a sua volta provata, nel senso che bisogna provare il fatto che sia stata effettivamente resa; di solito è contenuta in un documento. Se invece è stata resa oralmente, deve essere provata per testimoni; ciò è possibile solo se non verta su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge. Inoltre ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale ove sia stata resa alla controparte attuale del processo o a chi la rappresenta. In questo caso, se può essere provata solo per testimoni, si tiene conto del fatto che essa è avvenuta e del fatto che era effettivamente rivolta alla parte.
è liberamente valutabile dal giudice. Una volta che il giudice ritenga veri i fatti testimoniati è vincolato a ritenere veri i fatti oggetto della confessione, se sia resa ad un terzo rispetto alla causa o se è contenuta in un testamento essa è liberamente apprezzabile dal giudice.
GIURAMENTO
Il giuramento è la dichiarazione ex 2736 cc provocata, resa da una parte nelle forme solenni disciplinate dalla legge, circa l’esistenza di un fatto a sé sfavorevole, decisivo per la soluzione totale o parziale della causa. Può essere di due tipi:
- Decisorio (2736 co. 1) quello che una parte deferisce all’altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa stessa;
- Suppletorio (2736 co. 2) quello che è deferito d’ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate ma non sono del tutto sfornite di prova, ovvero che è deferito al fine di
stabi