Estratto del documento

Aberratio causae

Si ha aberratio causae quando l’evento si realizza attraverso un processo causale diverso da quello che il soggetto si è rappresentato. Quindi, abbiamo una divergenza che ha ad oggetto lo sviluppo del rapporto di causalità. Si tratta di verificare se questa divergenza tra il voluto ed il realizzato abbia o meno una rilevanza e quindi escluda l’imputazione a titolo di dolo ex art. 43 c.p.

Esempio classico

Io voglio uccidere una persona buttandola nel fiume perché non sa nuotare, questa invece di morire annegata, sbatte la testa e muore. Vi è ovviamente una divergenza rispetto allo sviluppo causale; ciononostante, l’evento che si realizza è lo stesso che mi sono rappresentato: morte. La domanda è: questa divergenza produce effetti ai fini dell’imputazione dolosa?

Reati casualmente orientati

Sul punto occorre fare una premessa: l’aberratio causae si può ritrovare soltanto nei reati casualmente orientati (reati che sono tipizzati dal legislatore in funzione della produzione di un determinato risultato, mentre il legislatore non spende nessuna parola per disciplinare/tipizzare il processo attraverso il quale il risultato viene prodotto, esempio classico del reato casualmente orientato a forma libera è l’omicidio).

Il problema dell’aberratio causae è che questa può verificarsi soltanto nei confronti dei reati a forma libera, perché nei reati a forma vincolata, pensata ad esempio alla truffa, nella truffa l’evento previsto deve essere realizzato attraverso artifizi o raggiri. Quindi il reato a forma vincolata disciplina e tipizza la condotta che poi porterà alla verificazione dell’evento perciò la divergenza sul piano causale prima ancora che un problema di dolo (perché nell’aberratio causae si pone un problema di dolo/imputazione soggettiva), produce i suoi effetti sul piano oggettivo del reato, perché se la condotta del soggetto agente non passa (nel nostro caso) attraverso artifizi o raggiri si pone un problema di tipicità oggettiva.

Esempio di truffa

Nell’ipotesi di truffa il soggetto si rappresenta di cagionare un danno patrimoniale con artifizi e raggiri, non si realizzano gli artifizi e i raggiri, non c’è la truffa, non c’è la verificazione del fatto oggettivo di reato! Quindi il problema circa l’aberratio causae si forma solo per quanto riguarda i reati a forma libera (condotta non tipizzata).

Teorie proposte dalla dottrina

  • Dottrina tedesca che distingue tra:
    • Deviazione essenziale
    • Deviazione non essenziale
    In questo caso il dolo è escluso solo nella deviazione essenziale che è quella deviazione che secondo le normali regole di esperienza esula dalla normale prevedibilità (imprevedibile). Il professore contesta tale impostazione perché ci dice che nel nostro ordinamento pesa la presenza dell’art. 41, 2° comma. Quindi tale impostazione non può essere perseguita poiché se ci troviamo in presenza di una deviazione essenziale (deviazione che esula dall’ambito di una normale prevedibilità) prima ancora che il dolo si interrompe ai sensi del 41 2° comma esistenza del rapporto di causalità, perché ogni fattore eccezionale esclude il rapporto di causalità (problema di imputazione sul piano oggettivo).
  • Seconda impostazione è quella che cerca di portare la rilevanza dell’aberratio causae nell’ambito di un livello di natura squisitamente psicologica. Si cerca di dare rilevanza al processo motivazionale del soggetto agente e si dice che l’aberratio causae esclude il dolo laddove si dimostri che se il soggetto effettivamente si fosse rappresentato l’effettivo decorso causale avrebbe desistito dall’azione. Tale impostazione non può essere accolta perché innanzitutto nel nostro ordinamento non si dà rilevanza ai motivi, il processo motivazionale che porta un soggetto a tenere una determinata condotta non assume rilevanza ai fini della sussistenza della responsabilità penale, ma produce effetti soltanto in ordine alla commisurazione della pena. Il motivo, nel nostro ordinamento produce effetti solo ai fini del 133 c.p. che permette di graduare l’intensità del dolo e quindi determinare l’aumento o la diminuzione della pena che deve essere comminata dal giudice. Oltre a ciò ci sono, secondo il professore, delle difficoltà di accertamento probatorio che si aggiungono alle normali difficoltà, perché ovviamente indagare sull’elemento psicologico che è un dato interno è complicato. Oltre a ciò in questa ipotesi si tratterebbe di accertare un atteggiamento psicologico di carattere meramente ipotetico!

Soluzione: tesi del professore

Per il prof. L’irrilevanza della aberratio causae nel nostro ordinamento è riconosciuta dalla presenza dell’art. 82. Tale articolo disciplina il caso dell’aberratio ictus. Sancisce l’irrilevanza ai fini dell’imputazione dolosa dell’errore che cade sull’idoneità del soggetto passivo, perché ci dice che quando la persona offesa è diversa da quella che si vuole offendere, il soggetto risponde come se avesse offeso la persona effettivamente colpita (irrilevanza ai fini imputazione dolosa dell’identità del soggetto passivo).

Se noi osserviamo attentamente il modello che ci viene offerto dallo schema dell’aberratio ictus, dobbiamo ricavare implicitamente anche l’irrilevanza di quella che è la deviazione che attiene allo sviluppo del rapporto di casualità. Perché se io uccido tizio piuttosto che caio e l’art. 82 c.p. sancisce ai fini dell’impostazione dolosa che io risponderò ugualmente per dolo perché irrilevante l’identità del soggetto passivo.

Ancora, se io uccido tizio piuttosto che caio questo che cosa presuppone implicitamente? Che anche il processo causale che mi porta alla commissione dell’evento diventa irrilevante. Pensiamo all’ipotesi dell’errore nell’uso dei mezzi di esecuzione (ipotesi di errore-inabilità). Lo schema dell’art. 82 oltre a comprendere un errore sulla identità del soggetto passivo, presuppone necessariamente anche un errore su quello che è il decorso causale. Se io mi sono rappresentato di uccidere tizio e invece uccido caio, vuol dire anche che il processo causale, la condotta che ha portato all’evento morte è differente per forza di cose a quello che io mi ero rappresentato perché io uccido una persona diversa, quindi necessariamente il collegamento tra la mia condotta e l’evento è differente rispetto a quella che originariamente era oggetto della mia rappresentazione.

Cosa dice il professore?
Questa è l’ipotesi in cui vi sia una divergenza sull’identità del soggetto passivo e che a fortiori presuppone l’irrilevanza dell’aberratio causae nell’ipotesi in cui la vittima designata è quella che effettivamente si voleva offendere.

Caso fortuito e forza maggiore

Vediamo il problema principale che viene posto nel capitolo relativo al caso fortuito e la forza maggiore. La dizione dell’articolo 45 c.p. è piuttosto generica e stabilisce che non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o forza maggiore. Questa formula quindi non ci dice nulla né in relazione all’oggetto del fortuito, che cosa è il fortuito, né in riferimento a quella che è la connotazione sistematica del caso fortuito e della forza maggiore nella struttura del reato cioè: che cosa è questo fortuito, su che cosa incide.

Osserviamo come la formula utilizzata “non è punibile” non è per nulla significativa perché viene utilizzata dal legislatore nel nostro codice riferendola agli istituti più diversi: cause di giustificazione, cause di non punibilità, etc. Quindi da questa formula normativa non ricaviamo nessuna indicazione su quella che è la struttura e la natura del caso fortuito.

Registriamo inoltre un orientamento giurisprudenziale molto oscillante perché la giurisprudenza dà valore a tale istituto una volta per quanto riguarda l’imputazione sul piano oggettivo altre volte su imputazione sul piano soggettivo. È da ultimo importante registrare che a livello di sistema non c’è nessun’altra norma in grado di integrare direttamente l’articolo in questione che è piuttosto lacunoso.

L’operazione utile ai fini di una migliore comprensione è sicuramente quella di andare a vedere sulla base di quelle che sono le altre disposizioni del sistema la valenza, che possiamo anche ricostruire in via residuale all’istituto in considerazione (interpretazione sistematica). Il fortuito è imprevedibile. Il concetto di imprevedibilità è un concetto relativo, perché non ci dice nulla né con riferimento all’oggetto (imprevedibile sì, ma che cosa?) né in relazione ad un parametro alla stregua del quale noi possiamo valutare l’imprevedibilità, perché questo concetto ammette un giudizio di relazione (è imprevedibile rispetto a un parametro che io assumo come punto di riferimento).

Quindi il primo quesito che dobbiamo andare a dirimere è in relazione all’oggetto del fortuito. Parte della dottrina considera oggetto del fortuito la condotta del soggetto agente, quindi il fortuito farebbe riferimento a tutte quelle circostanze anormali connesse alla condotta del soggetto agente che rendono questa condotta necessitata, cioè alla luce della presenza di queste circostanze il soggetto agente non può tenere una condotta diversa, la condotta sarebbe inesigibile.

Questa impostazione per il nostro professore non può essere accolta perché sottoporrebbe l’articolo 45 c.p. ad una interpretazione abrogante, sappiamo che tra le varie interpretazioni si sceglie quella che attribuisce un significato utile alle disposizioni. L’art. 45 c.p. secondo questa ricostruzione...

Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 11
Aberratio causae, Caso fortuito, Forza maggiore Pag. 1 Aberratio causae, Caso fortuito, Forza maggiore Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 11.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Aberratio causae, Caso fortuito, Forza maggiore Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 11.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Aberratio causae, Caso fortuito, Forza maggiore Pag. 11
1 su 11
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliolamartora di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Trapani Mario.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community